Art. 3.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni aggiunte a quelle di cui all' articolo 7 della legge 21 agosto 1949, n. 730 , al fine di regolare i rapporti nascenti dalla esecuzione della presente legge.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni aggiunte a quelle di cui all' articolo 7 della legge 21 agosto 1949, n. 730 , al fine di regolare i rapporti nascenti dalla esecuzione della presente legge.