Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 211
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto che i ricorsi introduttivi non fossero stati notificati all'Agenzia delle Entrate Riscossione nel termine previsto dalla legge, rendendoli tardivi e quindi inammissibili.

  • Accolto
    Tardività dei ricorsi introduttivi

    Il giudice ha accolto la tesi dell'Agenzia, dichiarando i ricorsi inammissibili per tardività della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 211
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 211
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo