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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TERRANOVA VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1681/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500001592000 BOLLO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500001592000 BOLLO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500001592000 BOLLO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500001592000 BOLLO 2014
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1682/2025 depositato il 08/08/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500001592000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atti iscritti a ruolo in data 08.8.2025 ai nn. 1681/25 e 1682/25 R.G.R. di questa Corte e riuniti, il Sig. Ricorrente_1 propose ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, documento n. 29776202500001592000, fascicolo n. 2025/14518, emesso dall'Agenzia Entrate Riscossione di Ragusa e notificato in data 08.7.2025.
Il ricorrente sostenne la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
Questa Corte, in composizione monocratica, poiché non risultava che i ricorsi introduttivi erano stati notificati alla suindicata Agenzia, dispose, con ordinanza n. 953/25, depositata il 27.10.2025, che il ricorrente producesse la documentazione comprovante la notifica dei suddetti ricorsi introduttivi al predetto Ente.
A seguito della su citata ordinanza, il ricorrente ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna dei ricorsi introduttivi all'Agenzia Entrate-Riscossione, la quale, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 12.12.2025, sostenne che i ricorsi erano tardivi e, quindi, inammissibili, in quanto iscritti a ruolo in data 08.8.2025, prima della loro notifica avvenuta tardivamente il 31.10.2025, a fronte di un atto impositivo notificato in data 08.7.2025.
Questo giudice, preso atto della documentazione depositata in atti, ritiene che i ricorsi, come rilevato dall'Ufficio, sono tardivi e, pertanto inammissibili, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 546/92, in quanto la loro notifica all'Agenzia Entrate-Riscossione è avvenuta tardivamente il 31.10.2025 a fronte dell'atto impositivo notificato in data 08.7.2025.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano €.1.000,00, oltre accessori, come per legge, in favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione con distrazione delle stesse al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TERRANOVA VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1681/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500001592000 BOLLO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500001592000 BOLLO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500001592000 BOLLO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500001592000 BOLLO 2014
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1682/2025 depositato il 08/08/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500001592000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atti iscritti a ruolo in data 08.8.2025 ai nn. 1681/25 e 1682/25 R.G.R. di questa Corte e riuniti, il Sig. Ricorrente_1 propose ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, documento n. 29776202500001592000, fascicolo n. 2025/14518, emesso dall'Agenzia Entrate Riscossione di Ragusa e notificato in data 08.7.2025.
Il ricorrente sostenne la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
Questa Corte, in composizione monocratica, poiché non risultava che i ricorsi introduttivi erano stati notificati alla suindicata Agenzia, dispose, con ordinanza n. 953/25, depositata il 27.10.2025, che il ricorrente producesse la documentazione comprovante la notifica dei suddetti ricorsi introduttivi al predetto Ente.
A seguito della su citata ordinanza, il ricorrente ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna dei ricorsi introduttivi all'Agenzia Entrate-Riscossione, la quale, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 12.12.2025, sostenne che i ricorsi erano tardivi e, quindi, inammissibili, in quanto iscritti a ruolo in data 08.8.2025, prima della loro notifica avvenuta tardivamente il 31.10.2025, a fronte di un atto impositivo notificato in data 08.7.2025.
Questo giudice, preso atto della documentazione depositata in atti, ritiene che i ricorsi, come rilevato dall'Ufficio, sono tardivi e, pertanto inammissibili, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 546/92, in quanto la loro notifica all'Agenzia Entrate-Riscossione è avvenuta tardivamente il 31.10.2025 a fronte dell'atto impositivo notificato in data 08.7.2025.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano €.1.000,00, oltre accessori, come per legge, in favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione con distrazione delle stesse al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.