TRIBACQUE
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 01/12/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:
Dott. NI PI RG Presidente
Dott. Mauro Criscuolo Consigliere di Cassazione
Dott. ssa RO AR Consigliere di Cassazione- Rel.
Dott.ssa Cecilia Altavista Consigliere di Stato.
Dott. Ing. Pasquale Giardina Esperto tecnico
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso in sede di appello, iscritto al n. 245 del Ruolo Generale dell'anno
2011, vertito
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Ragone, C.F._3
elettivamente domiciliati in Roma, via Boezio n. 92, presso lo studio dell'avv. Andrea Petrillo e con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1 2
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;
APPELLATO
Rilevato che:
- e proposero appello, Parte_3 Parte_1 Parte_2
dinanzi a questo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nei confronti , Controparte_1
avverso la sentenza del TRAP presso la Corte di Appello di Napoli
n.94/2010, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni da occupazione illegittima dei terreni di cui erano proprietari;
- il giudizio di appello, con ordinanza 84/2016, era stato sospeso in attesa della definizione del giudizio per querela di falso proposto da e dinanzi al Tribunale Parte_3 Parte_1 Parte_2
di Nola, avente ad oggetto la falsità dell'atto di cessione amichevole dei terreni;
- a seguito della definizione del procedimento per querela di falso, con sentenza del Tribunale di Nola passata in giudicato in data 1.6.2020,
il , con istanza Controparte_1
depositata il 21.7.2025 ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio poiché nessuna delle parti aveva provveduto alla sua riassunzione,
Ritenuto che:
- il presente giudizio è stato sospeso con ordinanza collegiale N.
84/2016, in attesa della definizione del giudizio per querela di falso 3
proposto da e dinanzi Parte_3 Parte_1 Parte_2
al Tribunale di Nola, avente ad oggetto la falsità dell'atto di cessione amichevole dei terreni;
- il giudizio non è stato riassunto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nole n. 1981/2019 del 26.9.2019,
passata in giudicato in data 1.6.2020, come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Nola in data 1.7.2025;
- si è verificata, pertanto, la causa di estinzione prevista dall'art. 50
c.p.c. per omessa riassunzione del giudizio;
- considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche, in data 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
RO AR NI PI M. RG