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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18541/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, IL gop Patrizia Bellettati vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 18.11.2025;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti
IL GIUDICE dato atto,
decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18541/2024 promossa da:
1) , nata il [...], presso la città di Marília, Stato di San Paolo, Brasile, Parte_1 CF-CPF n. C.F._1
2) , nato il [...], presso la città di Rinópolis, Stato di San Paolo, Parte_2 Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._2 Persona_1
, nata il [...], presso la città di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n.
[...] C.F._3[..
, , nato il [...], presso la città di Tatui, Stato di San Parte_3 Paolo, Brasile, CF-CPF n. e , nato il 24 settembre C.F._4 Parte_4 2011, presso la città di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , C.F._5 3) , nato il [...], presso la città di Garça, Stato di San Paolo, Parte_5 Brasile, CF-CPF n. e residente in [...]n. 83, apto 1110, Guarulhos, Stato di San C.F._6 Paolo, Brasile,
pagina 1 di 5 rappresentati e difesi dall'Avv. BEATRICE BIANCHI (ed elett.te dom.ti in Milano, presso il suo studio, in Piazza della Trivulziana, 2, fax 02/89776001, si chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria via pec o fax: 02/8977600 RICORRENTI CONTRO
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei sigg. , nata il [...], presso la città di Marilia, Stato Parte_1 di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. e residente in [...]n. 46, apto 52, C.F._1Co Curitiba, Stato Paraná, Brasile;
, nato il [...], presso la città di Rinopolis, Parte_2 Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._2 [...]
, nata il [...], presso la città di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. Persona_2
, , nato il [...], presso la città di Tatui, Stato di San C.F._7 Parte_3 Paolo, Brasile, CF-CPF n. e , nato il [...], presso C.F._4 Parte_4 la città di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , tutti residente in Alameda João de C.F._5 Campos n. 700, Tatui, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato il [...], presso Parte_5 la città di Garça, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. e residente in Rua Barbosa n. 83, apto C.F._6 1110, Guarulhos, Stato di San Paolo, Brasile. Conseguentemente, ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con riserva di modificare e precisare le proprie domande ed eccezioni ed articolare i mezzi istruttori a seconda dell'atteggiamento processuale della controparte. Si producono documenti come da separato indice. Con vittoria di spese e compensi professionali.” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 21/12/2025 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano cittadino italiano, nato a [...], in Persona_3 data 19.02.1877 (doc. 02)emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.13). Con il provvedimento del 25.02.2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 22.04.2025, in punto di sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna in analogo procedimento. Il procedimento, successivamente, subiva un rinvio al giorno 08.07.2025 e, in virtù della mancata emissione della Corte Costituzionale sul punto sopra esposto (che ha ritenuto infondate le sollevate questioni), veniva rinviato all'udienza del 25.11.2025. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 5/03/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_2 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 26/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 18/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. la domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: in data 30.11.1901, presso la città di Jau, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. contraeva matrimonio Persona_3 con la sig.ra anch'essa cittadina italiana (doc. 03); Persona_4
● dalla summenzionata unione nasceva, in data 01.07.1907, presso la città di Santo Antonio da Figueira, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra (doc 04); Parte_6 pagina 2 di 5 ● in data 20.10.1928, presso la città di Pederneiras, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra contraeva Parte_6 matrimonio con il sig. (doc. 05); CP_3
● dalla sopra menzionata unione matrimoniale nasceva, in data 18.09.1935, presso la città di Itapui, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. (doc. 06); Parte_7
● in data 05.01.1957, presso la città di Rinópolis, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. contraeva Parte_7 matrimonio con la sig.ra (doc. 07); Persona_5
● dalla prima unione matrimoniale, nascevano: A. in data 05.01.1960, presso la città di Rinópolis, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. (doc. Persona_6 08) il quale contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 11) che, per effetto del matrimonio, Parte_8 modificava il proprio nome in;
Parte_9
● dalla summenzionata unione coniugale nasceva, in data 05.09.1984, presso la città di Marilia, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra (doc. 12), attuale ricorrente;
Parte_1 B. in data 02.01.1968, presso la città di Rinopolis, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. (doc. Parte_2 09) contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 13); Parte_10
● dalla summenzionata unione coniugale nascevano i ricorrenti per il tramite del padre ,
-in data 16.12.2008, presso la città di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, la minore Persona_2 (doc. 14),
-in data 24.09.2011, presso la città di di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, il minore Parte_3
(doc. 15) e,
[...]
-in data in data 24.09.2011, presso la città di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, il minore Parte_4
(doc. 15)
[...] C. in data 20.01.1969, presso la città di Rinopolis, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra (doc. Persona_7 10) attuale ricorrente che ● in data 02.04.1992, presso la città di Garca, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra dava alla luce (doc. 16), anch'esso attuale ricorrente Persona_7 Parte_5
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di in provincia di Modena. Per_8 Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_2 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
pagina 3 di 5 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
5. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di Per_4 cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
6. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_3 naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317) Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_3
2. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...], presso la città di Santo Antonio da Figueira, Stato di San Paolo, Parte_6 Brasile, di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 4 di 5 D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1) , nata il [...], presso la città di Marília, Stato di San Paolo, Brasile, Parte_1 CF-CPF n. C.F._1
2) , nato il [...], presso la città di Rinópolis, Stato di San Paolo, Brasile, Parte_2
n. , C.F._8 C.F._2
3) , nata il [...], presso la città di Tatui, Stato di San Paolo, Persona_1 Brasile, n. , C.F._8 C.F._7
4) , nato il [...], presso la città di Tatui, Stato di San Parte_3 Paolo, Brasile, CF-CPF n. C.F._4
5) , nato il [...], presso la città di Tatui, Stato di San Parte_4 Paolo, Brasile, CF-CPF n. , C.F._5
6) , nato il [...]presso la città di Garça, Stato di San Paolo, Parte_5 Brasile, n. C.F._8 C.F._6 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 10/12/2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, IL gop Patrizia Bellettati vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 18.11.2025;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti
IL GIUDICE dato atto,
decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18541/2024 promossa da:
1) , nata il [...], presso la città di Marília, Stato di San Paolo, Brasile, Parte_1 CF-CPF n. C.F._1
2) , nato il [...], presso la città di Rinópolis, Stato di San Paolo, Parte_2 Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._2 Persona_1
, nata il [...], presso la città di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n.
[...] C.F._3[..
, , nato il [...], presso la città di Tatui, Stato di San Parte_3 Paolo, Brasile, CF-CPF n. e , nato il 24 settembre C.F._4 Parte_4 2011, presso la città di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , C.F._5 3) , nato il [...], presso la città di Garça, Stato di San Paolo, Parte_5 Brasile, CF-CPF n. e residente in [...]n. 83, apto 1110, Guarulhos, Stato di San C.F._6 Paolo, Brasile,
pagina 1 di 5 rappresentati e difesi dall'Avv. BEATRICE BIANCHI (ed elett.te dom.ti in Milano, presso il suo studio, in Piazza della Trivulziana, 2, fax 02/89776001, si chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria via pec o fax: 02/8977600 RICORRENTI CONTRO
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei sigg. , nata il [...], presso la città di Marilia, Stato Parte_1 di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. e residente in [...]n. 46, apto 52, C.F._1Co Curitiba, Stato Paraná, Brasile;
, nato il [...], presso la città di Rinopolis, Parte_2 Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._2 [...]
, nata il [...], presso la città di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. Persona_2
, , nato il [...], presso la città di Tatui, Stato di San C.F._7 Parte_3 Paolo, Brasile, CF-CPF n. e , nato il [...], presso C.F._4 Parte_4 la città di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , tutti residente in Alameda João de C.F._5 Campos n. 700, Tatui, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato il [...], presso Parte_5 la città di Garça, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. e residente in Rua Barbosa n. 83, apto C.F._6 1110, Guarulhos, Stato di San Paolo, Brasile. Conseguentemente, ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con riserva di modificare e precisare le proprie domande ed eccezioni ed articolare i mezzi istruttori a seconda dell'atteggiamento processuale della controparte. Si producono documenti come da separato indice. Con vittoria di spese e compensi professionali.” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 21/12/2025 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano cittadino italiano, nato a [...], in Persona_3 data 19.02.1877 (doc. 02)emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.13). Con il provvedimento del 25.02.2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 22.04.2025, in punto di sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna in analogo procedimento. Il procedimento, successivamente, subiva un rinvio al giorno 08.07.2025 e, in virtù della mancata emissione della Corte Costituzionale sul punto sopra esposto (che ha ritenuto infondate le sollevate questioni), veniva rinviato all'udienza del 25.11.2025. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 5/03/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_2 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 26/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 18/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. la domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: in data 30.11.1901, presso la città di Jau, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. contraeva matrimonio Persona_3 con la sig.ra anch'essa cittadina italiana (doc. 03); Persona_4
● dalla summenzionata unione nasceva, in data 01.07.1907, presso la città di Santo Antonio da Figueira, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra (doc 04); Parte_6 pagina 2 di 5 ● in data 20.10.1928, presso la città di Pederneiras, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra contraeva Parte_6 matrimonio con il sig. (doc. 05); CP_3
● dalla sopra menzionata unione matrimoniale nasceva, in data 18.09.1935, presso la città di Itapui, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. (doc. 06); Parte_7
● in data 05.01.1957, presso la città di Rinópolis, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. contraeva Parte_7 matrimonio con la sig.ra (doc. 07); Persona_5
● dalla prima unione matrimoniale, nascevano: A. in data 05.01.1960, presso la città di Rinópolis, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. (doc. Persona_6 08) il quale contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 11) che, per effetto del matrimonio, Parte_8 modificava il proprio nome in;
Parte_9
● dalla summenzionata unione coniugale nasceva, in data 05.09.1984, presso la città di Marilia, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra (doc. 12), attuale ricorrente;
Parte_1 B. in data 02.01.1968, presso la città di Rinopolis, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. (doc. Parte_2 09) contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 13); Parte_10
● dalla summenzionata unione coniugale nascevano i ricorrenti per il tramite del padre ,
-in data 16.12.2008, presso la città di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, la minore Persona_2 (doc. 14),
-in data 24.09.2011, presso la città di di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, il minore Parte_3
(doc. 15) e,
[...]
-in data in data 24.09.2011, presso la città di Tatui, Stato di San Paolo, Brasile, il minore Parte_4
(doc. 15)
[...] C. in data 20.01.1969, presso la città di Rinopolis, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra (doc. Persona_7 10) attuale ricorrente che ● in data 02.04.1992, presso la città di Garca, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra dava alla luce (doc. 16), anch'esso attuale ricorrente Persona_7 Parte_5
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di in provincia di Modena. Per_8 Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_2 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
pagina 3 di 5 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
5. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di Per_4 cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
6. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_3 naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317) Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_3
2. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...], presso la città di Santo Antonio da Figueira, Stato di San Paolo, Parte_6 Brasile, di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 4 di 5 D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1) , nata il [...], presso la città di Marília, Stato di San Paolo, Brasile, Parte_1 CF-CPF n. C.F._1
2) , nato il [...], presso la città di Rinópolis, Stato di San Paolo, Brasile, Parte_2
n. , C.F._8 C.F._2
3) , nata il [...], presso la città di Tatui, Stato di San Paolo, Persona_1 Brasile, n. , C.F._8 C.F._7
4) , nato il [...], presso la città di Tatui, Stato di San Parte_3 Paolo, Brasile, CF-CPF n. C.F._4
5) , nato il [...], presso la città di Tatui, Stato di San Parte_4 Paolo, Brasile, CF-CPF n. , C.F._5
6) , nato il [...]presso la città di Garça, Stato di San Paolo, Parte_5 Brasile, n. C.F._8 C.F._6 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 10/12/2025
dott. Patrizia Bellettati
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