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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/12/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 327/2025
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
C.F.: Parte_1 C.F._1
Data di nascita: 20/01/1949 Luogo di nascita: Stati Uniti D'america
Residenza: VIA PROVINCIALE, 105 - 89025 - AR (RC), rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Francesca
Iannace (C.F. ) del Foro di Palmi e domicilio C.F._2 eletto presso lo studio della stessa sito in Rosarno (RC) alla via Nazionale sud n.444, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
con sede in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “sig.ra al riconoscimento dell'indennità Parte_1 di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e il riconoscimento di soggetto con handicap grave art 3 comma 3 legge 104/92”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e il riconoscimento di soggetto con handicap grave art 3 comma 3 legge 104/92Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato in sede di ATP, Dott. nella relazione Persona_2 scritta depositata in data il 27.11.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante
“portatrice, Essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, Non abbisogna di assistenza continua. Le suddette infermità Determinano il Riconoscimento dell'Articolo 3 Comma I della
Legge 104/92”. La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda, e per l'effetto dichiara il riconoscimento dell'Articolo
3 Comma I della Legge 104/92, in favore della ricorrente sig.ra
; Parte_1
2) nulla sulle spese;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del Dott. . Persona_2
Palmi, 20/12/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
C.F.: Parte_1 C.F._1
Data di nascita: 20/01/1949 Luogo di nascita: Stati Uniti D'america
Residenza: VIA PROVINCIALE, 105 - 89025 - AR (RC), rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Francesca
Iannace (C.F. ) del Foro di Palmi e domicilio C.F._2 eletto presso lo studio della stessa sito in Rosarno (RC) alla via Nazionale sud n.444, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
con sede in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “sig.ra al riconoscimento dell'indennità Parte_1 di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e il riconoscimento di soggetto con handicap grave art 3 comma 3 legge 104/92”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e il riconoscimento di soggetto con handicap grave art 3 comma 3 legge 104/92Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato in sede di ATP, Dott. nella relazione Persona_2 scritta depositata in data il 27.11.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante
“portatrice, Essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, Non abbisogna di assistenza continua. Le suddette infermità Determinano il Riconoscimento dell'Articolo 3 Comma I della
Legge 104/92”. La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda, e per l'effetto dichiara il riconoscimento dell'Articolo
3 Comma I della Legge 104/92, in favore della ricorrente sig.ra
; Parte_1
2) nulla sulle spese;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del Dott. . Persona_2
Palmi, 20/12/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti