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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO SALVATORE, Presidente
FIAMINGO FILIPPO, AT
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 121/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Lecco - C.so Promessi Sposi, 27/c 23900 Lecco LC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13420250003810228000 IMP SOSTITUTIVA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13420250003810228000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1
contro
GE NT avverso la cartella di pagamento in epigrafe di 11.845,43 relativa ad PE (periodo di imposta 2021) , e connessi sanzioni ed interessi , a seguito di ruolo esecutivo n. 2025/250171 per omessi versamenti dell'imposta sostititutiva di euro 630,00 , di PE anno
2021 di euro 1.116,00 e di PE anno 2021 (minore credito ) di euro 6.338,00 , e relativi sanzioni e interessi
La Ricorrente precisa di aver dichiarato per l'annualità 2021 , oltre che per gli anni 2018 ,2019 e 2020, al quadro RB " il reddito derivante dai canoni di locazione percepiti assoggettandoli ad PE ordinaria, mentre con il contratto di locazione in essere aveva optato per l'assoggettamento a DO SE .
Emerso l'errore, venivano presentate le quattro dichiarazioni integrative per le quattro annualità sopra citate e venivano pagate le conseguenti imposte (DO SE) mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Conseguentemente, dalle dichiarazioni integrative emergevano maggiori crediti PE , che venivano riportati " a cascata " fino alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2022 ".
Per la Ricorrente la pretesa dell'Ufficio è insussistente, atteso che in particolare l'importo di euro 7.454,00
(la somma di di euro 1.116,00 e 6.338,00 di cui sopra richiesti da GE NT ) dipende per euro
3.800,00 dalla mancata liquidazione di GE NT della dichiarazione integrativa dell'anno 2020 mentre per euro 3.654,00 la compensazione si riferisce al credito PE 2019 ed è stata effettuata correttamente in data 30.06.2021.
Si chiede pertanto di annullare in toto il provvedimento impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
In data 18.12.2025 si costituisce GE NT che , precisando di aver effettuato ( prima della notifica del ricorso all'Ufficio ) " lo sgravio totale dell'importo di euro 630,00 a titolo di imposta sostitutiva locazione immobili ad uso abitativo - DO SE e lo sgravio parziale di relative sanzioni e interessi "
(Ade acclude provvedimento ), rimarca che , non essendosi perfezionato il ravvedimento , come peraltro ammesso dal Contribuente in sede di domanda di sgravio al servizio IS , sono dovuti sanzioni ed interessi relativi alla DO SE , come rideterminati a seguito dello sgravio succitato , inoltre sono parimenti dovuti sanzioni ed interessi , al netto del credito pregresso di euro 7.454,00 (somma di euro
6.338,00 e 1.116,00 di cui sopra ) per compensazione PE , in quanto le dichiarazioni integrative sono state presentate in data 26 settembre 2023 ed utilizzate per il periodo d'imposta 2021 mentre l'articolo 2, comma 8-bis del dpr 322/1998 prescrive che "nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo , il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione , ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa..." , come peraltro ammesso dalla Ricorrente nel ricorso (si veda utilizzo per l'anno 2021 del credito dell'anno 2019).
In conclusione GE NT chiede di rigettare il ricorso e , per l'effetto , di confermare la legittimità della cartella impugnata , con condanna alle spese di lite (all. nota).
In data 08.01.2026 la Ricorrente deposita una memoria nella quale , lamentando la mancata notifica del provvedimento di sgravio prima della presentazione del ricorso, chiede l'applicazione della sanzione per mere irregolarità formali , dato che nel caso di specie nessuna imposta è dovuta .
In data odierna in udienza sono comparsi il difensore della Ricorrente e il funzionario delegato di GE
NT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Innanzitutto per quanto concerne l'importo di euro 630,00, iscritto a ruolo per DO SE , resta incontestato che il ravvedimento da parte della Contribuente non si perfezionato , si veda in proposito sia l' ammissione dello stesso in sede di comunicazione al servizio IS ("il contribuente non ha visto l'avviso bomario del 26/03/2024" ) sia l'assenza di prova di aver comunque provveduto correttamente ad effettuare il ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997 ; comunque l'Ufficio ha sgravato detta somma , e parzialmente anche i relativi sanzioni ed interessi.
Quanto alla restante somma di euro 7.454,00 per PE anno 2021, l'Ufficio ha provveduto a sgravarla , restano soltanto sanzioni ed interessi per euro 3.532,48 (complessivamente con quelle surriferite , si veda ultimo provvedimento di Ade del 13.10.2025) , che la Ricorrente ritiene non dovute , in quanto non vi è stata alcun omesso versamento , a seguito della presentazione delle dichiarazioni dei redditi integrative, e dunque si tratterebbe nella fattispecie di irregolarità formale.
Il Collegio non condivide l'assunto della Ricorrente , che nella fattispecie sia stata commessa soltanto un'irregolarità formale , in quanto le dichiarazioni integrative dei redditi per gli anni
2018-2019-2020-2021, a favore della Contribuente, sono state presentate in data 26 settembre 2023 ed il relativo credito è stato utilizzato per l'anno di imposta 2021 , in violazione del comma 8-bis dell'articolo 2 del dpr 322/1998 , il quale prescrive che il credito può essere utilizzato "per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa" .
Il ricorso pertanto non può che essere rigettato per i predetti sanzioni e interessi , mentre per il resto è cessata la materia del contendere.
Le spese vengono compensate , anche poichè l'Ufficio , prima di provvedere all'iscrizione a ruolo suindicata , doveva provvedere a verificare esattamente il credito erariale verso la Contribuente , anche ove fosse necessario chiedendo alla medesima i chiarimenti del caso .
P.Q.M.
rigetta il ricorso limitatamente ad € 3.532,48 e per il resto dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO SALVATORE, Presidente
FIAMINGO FILIPPO, AT
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 121/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Lecco - C.so Promessi Sposi, 27/c 23900 Lecco LC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13420250003810228000 IMP SOSTITUTIVA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13420250003810228000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1
contro
GE NT avverso la cartella di pagamento in epigrafe di 11.845,43 relativa ad PE (periodo di imposta 2021) , e connessi sanzioni ed interessi , a seguito di ruolo esecutivo n. 2025/250171 per omessi versamenti dell'imposta sostititutiva di euro 630,00 , di PE anno
2021 di euro 1.116,00 e di PE anno 2021 (minore credito ) di euro 6.338,00 , e relativi sanzioni e interessi
La Ricorrente precisa di aver dichiarato per l'annualità 2021 , oltre che per gli anni 2018 ,2019 e 2020, al quadro RB " il reddito derivante dai canoni di locazione percepiti assoggettandoli ad PE ordinaria, mentre con il contratto di locazione in essere aveva optato per l'assoggettamento a DO SE .
Emerso l'errore, venivano presentate le quattro dichiarazioni integrative per le quattro annualità sopra citate e venivano pagate le conseguenti imposte (DO SE) mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Conseguentemente, dalle dichiarazioni integrative emergevano maggiori crediti PE , che venivano riportati " a cascata " fino alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2022 ".
Per la Ricorrente la pretesa dell'Ufficio è insussistente, atteso che in particolare l'importo di euro 7.454,00
(la somma di di euro 1.116,00 e 6.338,00 di cui sopra richiesti da GE NT ) dipende per euro
3.800,00 dalla mancata liquidazione di GE NT della dichiarazione integrativa dell'anno 2020 mentre per euro 3.654,00 la compensazione si riferisce al credito PE 2019 ed è stata effettuata correttamente in data 30.06.2021.
Si chiede pertanto di annullare in toto il provvedimento impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
In data 18.12.2025 si costituisce GE NT che , precisando di aver effettuato ( prima della notifica del ricorso all'Ufficio ) " lo sgravio totale dell'importo di euro 630,00 a titolo di imposta sostitutiva locazione immobili ad uso abitativo - DO SE e lo sgravio parziale di relative sanzioni e interessi "
(Ade acclude provvedimento ), rimarca che , non essendosi perfezionato il ravvedimento , come peraltro ammesso dal Contribuente in sede di domanda di sgravio al servizio IS , sono dovuti sanzioni ed interessi relativi alla DO SE , come rideterminati a seguito dello sgravio succitato , inoltre sono parimenti dovuti sanzioni ed interessi , al netto del credito pregresso di euro 7.454,00 (somma di euro
6.338,00 e 1.116,00 di cui sopra ) per compensazione PE , in quanto le dichiarazioni integrative sono state presentate in data 26 settembre 2023 ed utilizzate per il periodo d'imposta 2021 mentre l'articolo 2, comma 8-bis del dpr 322/1998 prescrive che "nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo , il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione , ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa..." , come peraltro ammesso dalla Ricorrente nel ricorso (si veda utilizzo per l'anno 2021 del credito dell'anno 2019).
In conclusione GE NT chiede di rigettare il ricorso e , per l'effetto , di confermare la legittimità della cartella impugnata , con condanna alle spese di lite (all. nota).
In data 08.01.2026 la Ricorrente deposita una memoria nella quale , lamentando la mancata notifica del provvedimento di sgravio prima della presentazione del ricorso, chiede l'applicazione della sanzione per mere irregolarità formali , dato che nel caso di specie nessuna imposta è dovuta .
In data odierna in udienza sono comparsi il difensore della Ricorrente e il funzionario delegato di GE
NT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Innanzitutto per quanto concerne l'importo di euro 630,00, iscritto a ruolo per DO SE , resta incontestato che il ravvedimento da parte della Contribuente non si perfezionato , si veda in proposito sia l' ammissione dello stesso in sede di comunicazione al servizio IS ("il contribuente non ha visto l'avviso bomario del 26/03/2024" ) sia l'assenza di prova di aver comunque provveduto correttamente ad effettuare il ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997 ; comunque l'Ufficio ha sgravato detta somma , e parzialmente anche i relativi sanzioni ed interessi.
Quanto alla restante somma di euro 7.454,00 per PE anno 2021, l'Ufficio ha provveduto a sgravarla , restano soltanto sanzioni ed interessi per euro 3.532,48 (complessivamente con quelle surriferite , si veda ultimo provvedimento di Ade del 13.10.2025) , che la Ricorrente ritiene non dovute , in quanto non vi è stata alcun omesso versamento , a seguito della presentazione delle dichiarazioni dei redditi integrative, e dunque si tratterebbe nella fattispecie di irregolarità formale.
Il Collegio non condivide l'assunto della Ricorrente , che nella fattispecie sia stata commessa soltanto un'irregolarità formale , in quanto le dichiarazioni integrative dei redditi per gli anni
2018-2019-2020-2021, a favore della Contribuente, sono state presentate in data 26 settembre 2023 ed il relativo credito è stato utilizzato per l'anno di imposta 2021 , in violazione del comma 8-bis dell'articolo 2 del dpr 322/1998 , il quale prescrive che il credito può essere utilizzato "per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa" .
Il ricorso pertanto non può che essere rigettato per i predetti sanzioni e interessi , mentre per il resto è cessata la materia del contendere.
Le spese vengono compensate , anche poichè l'Ufficio , prima di provvedere all'iscrizione a ruolo suindicata , doveva provvedere a verificare esattamente il credito erariale verso la Contribuente , anche ove fosse necessario chiedendo alla medesima i chiarimenti del caso .
P.Q.M.
rigetta il ricorso limitatamente ad € 3.532,48 e per il resto dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.