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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 501/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: HE PA Presidente Francesco Maria Ciaralli
Giudice IO LI
Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale, instaurato da:
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via Tiburtina, n. 288, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Maria Spagnoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.02.2025, ha agito per la modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 19.10.2015 e decreto di modifica delle condizioni di divorzio del 12.12.2023, chiedendo disporsi la revoca del contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne
(nato in data [...]), in quanto divenuto economicamente autonomo, con Per_1 decorrenza dal momento della domanda. 2
Nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, la resistente non si è costituita in giudizio, rimanendo conseguentemente contumace.
All'udienza del 24.06.2025, è stato ascoltato il ricorrente, sono state precisate le conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Contributo al mantenimento del figlio
Nel corso del giudizio, è emersa l'insussistenza dei presupposti per prevedersi la prosecuzione del contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
(nato in data [...]).
A tal riguardo, occorre premettere che il contributo del genitore al mantenimento del figlio “non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori, aspirazioni” (Cass. 31.07.2023, n. 23245, conf. Cass. 14.08.2020, n. 17183). Nel caso di specie, è stato documentalmente provato che il figlio maggiorenne , Per_1 ancorché convivente con la madre, è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, percependo un reddito medio mensile di circa Euro 1.400,00 (cfr. docc. 4, 5 e 6, allegati al ricorso). Quanto indicato conferma la raggiunta capacità lavorativa e reddituale del figlio maggiorenne, rendendo quindi meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente di revoca del contributo del padre al mantenimento del figlio. La decorrenza dell'indicata statuizione deve essere individuata al momento della domanda, stante l'anteriorità dell'instaurazione del rapporto lavorativo del figlio maggiorenne rispetto all'introduzione del giudizio.
2. Spese di giudizio
In relazione alla natura della materia trattata, nonché in considerazione dello stato di contumacia della resistente, che ha facilitato l'accoglimento delle domande spiegate dal ricorrente, sussistono motivi di equità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in 3
modifica delle condizioni di cui alla Sentenza del Tribunale di Tivoli del 19.10.2015 e al Decreto del Tribunale di Tivoli del 12.12.2023, così prevede:
- Dispone la cessazione dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne , con decorrenza dal momento della domanda;
Per_1
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IO LI HE PA
N. R.G. 501/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: HE PA Presidente Francesco Maria Ciaralli
Giudice IO LI
Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale, instaurato da:
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via Tiburtina, n. 288, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Maria Spagnoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.02.2025, ha agito per la modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 19.10.2015 e decreto di modifica delle condizioni di divorzio del 12.12.2023, chiedendo disporsi la revoca del contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne
(nato in data [...]), in quanto divenuto economicamente autonomo, con Per_1 decorrenza dal momento della domanda. 2
Nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, la resistente non si è costituita in giudizio, rimanendo conseguentemente contumace.
All'udienza del 24.06.2025, è stato ascoltato il ricorrente, sono state precisate le conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Contributo al mantenimento del figlio
Nel corso del giudizio, è emersa l'insussistenza dei presupposti per prevedersi la prosecuzione del contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
(nato in data [...]).
A tal riguardo, occorre premettere che il contributo del genitore al mantenimento del figlio “non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori, aspirazioni” (Cass. 31.07.2023, n. 23245, conf. Cass. 14.08.2020, n. 17183). Nel caso di specie, è stato documentalmente provato che il figlio maggiorenne , Per_1 ancorché convivente con la madre, è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, percependo un reddito medio mensile di circa Euro 1.400,00 (cfr. docc. 4, 5 e 6, allegati al ricorso). Quanto indicato conferma la raggiunta capacità lavorativa e reddituale del figlio maggiorenne, rendendo quindi meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente di revoca del contributo del padre al mantenimento del figlio. La decorrenza dell'indicata statuizione deve essere individuata al momento della domanda, stante l'anteriorità dell'instaurazione del rapporto lavorativo del figlio maggiorenne rispetto all'introduzione del giudizio.
2. Spese di giudizio
In relazione alla natura della materia trattata, nonché in considerazione dello stato di contumacia della resistente, che ha facilitato l'accoglimento delle domande spiegate dal ricorrente, sussistono motivi di equità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in 3
modifica delle condizioni di cui alla Sentenza del Tribunale di Tivoli del 19.10.2015 e al Decreto del Tribunale di Tivoli del 12.12.2023, così prevede:
- Dispone la cessazione dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne , con decorrenza dal momento della domanda;
Per_1
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IO LI HE PA