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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/11/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 4284/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
(CF: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Maria Pia Pagano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Alia (Pa) Parte_2
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura distrettuale della sede, in via Laurana, 54 con gli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e lo difendono.
- resistente-
OGGETTO: ripetizione di indebito – revoca/decadenza reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.12.2023, la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, con nota del 29.03.2023, comunicazione della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza sulla base della seguente motivazione:
“in conseguenza della revoca / decadenza del reddito di cittadinanza (domanda
1 protocollo RDC-2021 4601360) per la seguente motivazione mancata CP_1
comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art 3 co 8 DL n. 4/2019 e succ.mod) Lista AL3). L'importo pari ad € 7.765,02 da lei ricevuto da luglio 2021 a luglio 2022 non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare” (cfr. alleg. 1 fascicolo ricorrente).
Deduceva che la pretesa dell' fosse illegittima ed infondata, eccependo la CP_1
carenza di motivazione dell'atto impugnato e sostenendo, nel merito, di non aver prestato alcuna attività lavorativa nel periodo indicato nella richiesta di indebito.
Tanto premesso, deducendo di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza, concludeva affinché fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, precisando che CP_1
non si trattava di revoca ma di decadenza per effetto dell'art. 3 comma 8 d.l. 4 del
2019, per mancata comunicazione di variazione occupazionale entro i prescritti 30 gg dall'evento in relazione alla prima domanda presentata dalla ricorrente il 13.11.2020
(prot. n. , in ordine alla quale era stata dichiarata la Controparte_2
decadenza dell'avente titolo a far data dal 05/2021 per inizio attività lavorativa dal
28.12.2020 (cfr. copia Unilav n° 1608220229977816 alleg. 14 e doc. 9 e 10 fascicolo
) e che la mancata comunicazione di una variazione della situazione lavorativa, CP_1
anche se non influente sull'importo del Reddito di cittadinanza, comporta la decadenza dal beneficio, per cui l'istituto aveva provveduto ad effettuare la revoca con conseguente richiesta di ripetizione dell'indebito, a seguito della presentazione della seconda domanda (prot. n. - cfr. alleg. 4 fascicolo ), Controparte_3 CP_1
presentata il 23.06.2021 e, dunque, prima dello spirare del termine di mesi 6 di cui all'art.7, comma. 11, della L. n. 26/2019.
La causa a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è infondata e va rigettata.
2 Parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento del 29.03.2023, con il quale veniva revocato il beneficio in godimento per “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)”.
Ciò posto, essendo questa la motivazione addotta dall'ente convenuto a fondamento della revoca del beneficio, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 3, comma
8, D.L. n. 4/2019 “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento,
a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile
2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui CP_1
all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”.
Orbene, come documentato dall' e come si evince dalla lettura dei CP_1
provvedimenti in atti, già nel primo provvedimento di indebito n° 17162435 del 31 agosto 2022, regolarmente comunicato alla parte a mezzo raccomandata a/r in data
21.09.2022 ( cfr. alleg. 2 e 3 fascicolo e alleg. 9 e 10) e non opposto dalla CP_1
venivano chiaramente indicati i motivi posti alla base del provvedimento Pt_1
emesso ovvero “le comunichiamo che lei è decaduto, con decorrenza 05/21, dal diritto al reddito di cittadinanza relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza (RdC)/
Pensione di cittadinanza (PdC) Protocollo n. presentata in Controparte_2
data 13/11/2020 per le seguenti motivazioni. - Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art.3, co.8 e co.9 L. 26/2019) e in conseguenza della
3 revoca/decadenza dal beneficio veniva richiesto l'importo pari a euro 3.000,00 ricevuto dalla ricorrente da gennaio 2021 a maggio 2021, come risultava dall' Unilav, atteso che la aveva svolto attività di lavoro a tempo determinato presso il Pt_1
Comune di Valledolmo dal 28.12.2020 al 12.03.2021 (cfr. alleg. 14).
La revoca della seconda domanda (prot. n. alleg. 4 Controparte_3
fascicolo ), presentata il 23.06.2021, invece è avvenuta in conseguenza della CP_1
decadenza della precedente, poiché presentata prima dello spirare del termine di mesi
6 di cui all'art.7, com. 11, della legge numero 26/2019.
Questa norma imponeva un periodo di attesa (18 mesi, ridotti a 6 in presenza di minori o disabili nel nucleo familiare) prima di poter ripresentare domanda dopo un provvedimento di revoca o decadenza.
Orbene, è pacifico che l'omessa comunicazione di variazione occupazionale attiene al rapporto di lavoro instaurato dalla nell'anno 2020. Pt_1
Detta variazione, infatti, si verifica nel momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo;
ne consegue che, essendosi realizzata la variazione occupazionale in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, era onere di parte ricorrente comunicare all'Istituto detta variazione occupazionale entro 30 giorni, come testualmente prescritto dall'art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019, “a pena di decadenza dal beneficio”.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la ricorrente non ha comunicato la non variazione di reddito e la situazione occupazionale nei termini normativamente previsti, incorrendo nella decadenza di legge dal beneficio.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Termini Imerese, 12.11.2025 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle
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prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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