Articolo 33 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 32Articolo 34
Versione
5 maggio 1968
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Versione
14 marzo 1991
Art. 33. Divieto di iscrizione in piu' albi o elenchi speciali
Trasferimenti ((Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali dei periti agrari))
Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero e' sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.
Entrata in vigore il 14 marzo 1991