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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 5467/2018 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 CodiceFiscale_1
LO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San CodiceFiscale_2
Vito sullo Jonio alla via Dante, 8, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- parte opponente -
E società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di (P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Longo ), con Studio in CodiceFiscale_3
20124 Milano alla Via Spartaco n. 336, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale dell'Avv. Fernando Rubino, sito in Catanzaro, Conti Falluc 70/A “ ” giusto mandato CP_2 separato ex art. 10 D. P. R. N. 123/2001
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 834/2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti controversi
La signora ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo 834/2018 con cui il Parte_1
Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto di pagare, in favore di , come Controparte_1 rappresentata, la somma di €. 5.293,84 oltre interessi e spese della procedura, per fatture insolute relative al rapporto di somministrazione di gas naturale;
alla procedura monitoria era allegato tra gli altri, l'estratto autentico notarile riportante le fatture rimaste insolute
A sostegno dell'opposizione l'opponente invocava la prescrizione biennale delle bollette energia elettrica e gas introdotta dall'articolo 1 comma 4 della legge n. 205/2017 (denominata legge di 1 R.G. n. 5467/2018 bilancio del 2018), sostenendo correlatamente che le fatture contestate comunicate nell'anno 2015 dovevano esclusivamente contenere le rettifiche dei calcoli degli anni 2015-14 e non anche degli anni 2011,2012 e 2013 (anni per i quali si era ampiamente maturata la prescrizione); parte opponente invocava, altresì, la citata disposizione per supportare la legittimità/correttezza della operata sospensione dei pagamenti, attesi i numerosi reclami inoltrati per contestare i maxi conguagli superiori al biennio;
contestava, ancora, parte opponente l'illegittimità delle somme richieste per mancata lettura del contatore. Spiegava, infine, domanda riconvenzionale per richiedere il risarcimento danni causato dalla illegittima interruzione del gas quantizzato nella somma di € 5.000,00, o in quella somma maggiore o minore che si sarebbe ritenuta di giustizia, disponendo altresì l'immediato ripristino della erogazione del gas.
Chiedeva, pertanto, conclusivamente che (i) venissero accertate e dichiarate prescritte le pretese creditorie anteriori al biennio (ii) venisse accertata e dichiarata corretta la decisione di sospendere i pagamenti e (iii) venisse accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e accolta la spiegata domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale preliminarmente rilevava l'infondatezza della eccezione ex adverso sollevata sulla prescrizione biennale, e ciò sull'assunto che la legge invocata da parte opponente trovava applicazione per le fatture la cui scadenza era successiva al 1° gennaio
2019 (viceversa, le fatture azionate avevano scadenza al 30/12/2015 e 30/05/2016). Contestava nel merito – per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati (assumendo che nel procedimento monitorio era stata data ampia prova del credito nell'an e nel quantum essendo pacifica la fornitura, pacifica la morosità ed assolutamente generiche ed infondate le contestazioni dei consumi non supportate da alcun riscontro documentale;
invocando l'articolo 115 c.p.c. nonché rammentando che la lettura del contatore alla luce dell'assetto normativo vigente nel settore, veniva operata da parte della società di distribuzione soggetto diverso da odierno creditore Controparte_1 opposto) – tutti gli assunti dell'opponente, chiedendo in via principale il rigetto della spiegata opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata la condanna dell'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di gas naturale da parte di
[...]
Tanto con condanna dell'attore opponente al pagamento di tutte le spese e CP_1 competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante ritenendo che la causa necessitava di approfondimento istruttorio, rigettava la richiesta di provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Questo giudice ultimo assegnatario, conclusa l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 novembre 2021, quindi,
2 R.G. n. 5467/2018 dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, da ultimo all'udienza del 26 giugno 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice con provvedimento del 3 luglio 2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. " "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Preliminarmente, in relazione all'eccezione di prescrizione biennale del credito riconosciuto in sede monitoria, questo Giudice rileva – in conformità al principio consolidato dalla giurisprudenza
– che, in tema di prescrizione dei crediti derivanti da contratto di somministrazione di gas, il termine biennale introdotto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 205/2017 si applica esclusivamente
3 R.G. n. 5467/2018 alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2019. Per le fatture con scadenza anteriore – come nel caso di specie – continua invece a trovare applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Sul punto, parte opponente non ha sollevato rilievi;
tuttavia, per mera completezza argomentativa, si evidenzia che alcuna prescrizione si è maturata, attesa la documentazione agli atti che conferma
– secondo le indicazioni della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza – la valida interruzione del periodo prescrizionale.
Nel merito, questo giudice osserva innanzitutto che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. n
20891/2019).
Il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo fornendo prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo già nella fase monitoria l'estratto autentico notarile riportante le fatture depositate rimaste insolute e l'estratto conto.
E' noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere
4 R.G. n. 5467/2018 probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. 299/2016; Cass. 13651/2006; Cass. Cass. 3188/2003; Cass. 9593/2004), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura, da mero valore indiziario che le si attribuisce, può costituire (come nel caso di specie) un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui come nel caso che ci occupa, parte debitrice non abbia contestato la prestazione fornita da parte opposta ma abbia sollevato contestazioni sul quantum della propria controprestazione invocando la parziale prescrizione della pretesa creditoria sulla base di una normativa non applicabile temporalmente
(per come già riscontrato) al caso di specie e sostenendo la illegittimità della richiesta per la mancata lettura del contatore.
Al riguardo questo giudice rileva, preliminarmente, che la normativa vigente in materia ha introdotto attività distinte per le società del settore e segnatamente alle società di vendita (parte opposta) sono state affidate, tra le altre, la gestione commerciale e di bollettizzazione finalizzate alla vendita al dettaglio al cliente finale;
alle società di distribuzione sono invece affidate le operazioni che sono connesse alla gestione dell'impianto fino al contatore dunque quelle di spostamenti e sostituzione del contatore e di misurazioni del gas naturale somministrato.
Fermo il superiore inquadramento, questo giudice richiama e condivide il principio, che pone alla base della decisione di infondatezza della spiegata opposizione, espresso anche di recente dalla giurisprudenza di merito in base al quale “quanto all'onere probatorio, nei contratti di somministrazione di gas i dati di misura provenienti dal distributore locale, quale soggetto terzo rispetto al venditore, costituiscono prova idonea del gas effettivamente erogato, salvo che l'utente formuli contestazioni specifiche e motivate fornendo elementi concreti atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate. La generica deduzione di assenza di prova, senza negazione del fatto storico e senza contestazione specifica dei consumi certificati, non è equiparabile alla contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. e produce l'effetto della relevatio ab onere probandi
a favore del creditore che ha allegato il fatto contestato” (cfr. Corte d'appello civile di Milano sentenza n.
2255 del 30 luglio 2024).
Conclusivamente, attesa la ricostruzione fattuale della vicenda in uno al quadro probatorio documentale in atti già esaminato in sede monitoria e rimasto sostanzialmente invariato nella presente fase, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 834/2018 emesso dall'intestato
Tribunale deve essere integralmente confermato.
5 R.G. n. 5467/2018 Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite e disattese in esse comprese la spiegata domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 834/2018 opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di giudizio che liquida in €. 2.540,00 oltre rimborso spese generali e oneri di legge.
Catanzaro, 25 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Sciarrone
6 R.G. n. 5467/2018
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 5467/2018 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 CodiceFiscale_1
LO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San CodiceFiscale_2
Vito sullo Jonio alla via Dante, 8, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- parte opponente -
E società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di (P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Longo ), con Studio in CodiceFiscale_3
20124 Milano alla Via Spartaco n. 336, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale dell'Avv. Fernando Rubino, sito in Catanzaro, Conti Falluc 70/A “ ” giusto mandato CP_2 separato ex art. 10 D. P. R. N. 123/2001
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 834/2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti controversi
La signora ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo 834/2018 con cui il Parte_1
Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto di pagare, in favore di , come Controparte_1 rappresentata, la somma di €. 5.293,84 oltre interessi e spese della procedura, per fatture insolute relative al rapporto di somministrazione di gas naturale;
alla procedura monitoria era allegato tra gli altri, l'estratto autentico notarile riportante le fatture rimaste insolute
A sostegno dell'opposizione l'opponente invocava la prescrizione biennale delle bollette energia elettrica e gas introdotta dall'articolo 1 comma 4 della legge n. 205/2017 (denominata legge di 1 R.G. n. 5467/2018 bilancio del 2018), sostenendo correlatamente che le fatture contestate comunicate nell'anno 2015 dovevano esclusivamente contenere le rettifiche dei calcoli degli anni 2015-14 e non anche degli anni 2011,2012 e 2013 (anni per i quali si era ampiamente maturata la prescrizione); parte opponente invocava, altresì, la citata disposizione per supportare la legittimità/correttezza della operata sospensione dei pagamenti, attesi i numerosi reclami inoltrati per contestare i maxi conguagli superiori al biennio;
contestava, ancora, parte opponente l'illegittimità delle somme richieste per mancata lettura del contatore. Spiegava, infine, domanda riconvenzionale per richiedere il risarcimento danni causato dalla illegittima interruzione del gas quantizzato nella somma di € 5.000,00, o in quella somma maggiore o minore che si sarebbe ritenuta di giustizia, disponendo altresì l'immediato ripristino della erogazione del gas.
Chiedeva, pertanto, conclusivamente che (i) venissero accertate e dichiarate prescritte le pretese creditorie anteriori al biennio (ii) venisse accertata e dichiarata corretta la decisione di sospendere i pagamenti e (iii) venisse accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e accolta la spiegata domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale preliminarmente rilevava l'infondatezza della eccezione ex adverso sollevata sulla prescrizione biennale, e ciò sull'assunto che la legge invocata da parte opponente trovava applicazione per le fatture la cui scadenza era successiva al 1° gennaio
2019 (viceversa, le fatture azionate avevano scadenza al 30/12/2015 e 30/05/2016). Contestava nel merito – per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati (assumendo che nel procedimento monitorio era stata data ampia prova del credito nell'an e nel quantum essendo pacifica la fornitura, pacifica la morosità ed assolutamente generiche ed infondate le contestazioni dei consumi non supportate da alcun riscontro documentale;
invocando l'articolo 115 c.p.c. nonché rammentando che la lettura del contatore alla luce dell'assetto normativo vigente nel settore, veniva operata da parte della società di distribuzione soggetto diverso da odierno creditore Controparte_1 opposto) – tutti gli assunti dell'opponente, chiedendo in via principale il rigetto della spiegata opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata la condanna dell'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di gas naturale da parte di
[...]
Tanto con condanna dell'attore opponente al pagamento di tutte le spese e CP_1 competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante ritenendo che la causa necessitava di approfondimento istruttorio, rigettava la richiesta di provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Questo giudice ultimo assegnatario, conclusa l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 novembre 2021, quindi,
2 R.G. n. 5467/2018 dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, da ultimo all'udienza del 26 giugno 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice con provvedimento del 3 luglio 2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. " "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Preliminarmente, in relazione all'eccezione di prescrizione biennale del credito riconosciuto in sede monitoria, questo Giudice rileva – in conformità al principio consolidato dalla giurisprudenza
– che, in tema di prescrizione dei crediti derivanti da contratto di somministrazione di gas, il termine biennale introdotto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 205/2017 si applica esclusivamente
3 R.G. n. 5467/2018 alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2019. Per le fatture con scadenza anteriore – come nel caso di specie – continua invece a trovare applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Sul punto, parte opponente non ha sollevato rilievi;
tuttavia, per mera completezza argomentativa, si evidenzia che alcuna prescrizione si è maturata, attesa la documentazione agli atti che conferma
– secondo le indicazioni della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza – la valida interruzione del periodo prescrizionale.
Nel merito, questo giudice osserva innanzitutto che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. n
20891/2019).
Il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo fornendo prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo già nella fase monitoria l'estratto autentico notarile riportante le fatture depositate rimaste insolute e l'estratto conto.
E' noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere
4 R.G. n. 5467/2018 probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. 299/2016; Cass. 13651/2006; Cass. Cass. 3188/2003; Cass. 9593/2004), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura, da mero valore indiziario che le si attribuisce, può costituire (come nel caso di specie) un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui come nel caso che ci occupa, parte debitrice non abbia contestato la prestazione fornita da parte opposta ma abbia sollevato contestazioni sul quantum della propria controprestazione invocando la parziale prescrizione della pretesa creditoria sulla base di una normativa non applicabile temporalmente
(per come già riscontrato) al caso di specie e sostenendo la illegittimità della richiesta per la mancata lettura del contatore.
Al riguardo questo giudice rileva, preliminarmente, che la normativa vigente in materia ha introdotto attività distinte per le società del settore e segnatamente alle società di vendita (parte opposta) sono state affidate, tra le altre, la gestione commerciale e di bollettizzazione finalizzate alla vendita al dettaglio al cliente finale;
alle società di distribuzione sono invece affidate le operazioni che sono connesse alla gestione dell'impianto fino al contatore dunque quelle di spostamenti e sostituzione del contatore e di misurazioni del gas naturale somministrato.
Fermo il superiore inquadramento, questo giudice richiama e condivide il principio, che pone alla base della decisione di infondatezza della spiegata opposizione, espresso anche di recente dalla giurisprudenza di merito in base al quale “quanto all'onere probatorio, nei contratti di somministrazione di gas i dati di misura provenienti dal distributore locale, quale soggetto terzo rispetto al venditore, costituiscono prova idonea del gas effettivamente erogato, salvo che l'utente formuli contestazioni specifiche e motivate fornendo elementi concreti atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate. La generica deduzione di assenza di prova, senza negazione del fatto storico e senza contestazione specifica dei consumi certificati, non è equiparabile alla contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. e produce l'effetto della relevatio ab onere probandi
a favore del creditore che ha allegato il fatto contestato” (cfr. Corte d'appello civile di Milano sentenza n.
2255 del 30 luglio 2024).
Conclusivamente, attesa la ricostruzione fattuale della vicenda in uno al quadro probatorio documentale in atti già esaminato in sede monitoria e rimasto sostanzialmente invariato nella presente fase, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 834/2018 emesso dall'intestato
Tribunale deve essere integralmente confermato.
5 R.G. n. 5467/2018 Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite e disattese in esse comprese la spiegata domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 834/2018 opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di giudizio che liquida in €. 2.540,00 oltre rimborso spese generali e oneri di legge.
Catanzaro, 25 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Sciarrone
6 R.G. n. 5467/2018