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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2024, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Petra Uliana giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 15-1/2024 r.g. promossa da
Parte_1
- ricorrente -
con l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto
e autonomamente da
CP_1
[...]
- ricorrenti -
con l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto
Parte_2
- ricorrente -
2
con l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La quale debitore ex art. Parte_1
2.1, lett. c, cci, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni (artt. 268 ss. cci).
1.1. La domanda è fondata.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci
(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché la sede legale della debitrice risultante dal registro delle imprese si trova a Fontanelle.
3. La relazione redatta dall'OCC, e allegata al ricorso, contiene:
una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269.2 cci);
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice (art. 269.2 cci).
4. Dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione offerta emerge chiaramente lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché la ricorrente:
non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
ha debiti per la somma complessiva di € 275.862,97, a fronte di un patrimonio societario il cui valore contabile è pari a zero (così la relazione dell'OCC);
vi sono soltanto dei valori patrimoniali riferibili ai soci;
manca la liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari.
5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del cci (art. 270.1 cci), e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore.
6. A norma dell'art. 270.1 cci, la sentenza di apertura della liquidazione controllata della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che nel caso di specie sono e CP_1 Parte_1 Parte_2
Ciò significa che la liquidazione controllata nei confronti dei soci 3
illimitatamente responsabili – previa instaurazione del contraddittorio ex art. 256 cci (richiamato dall'art. 270.1 cci) – deriva automaticamente dalla sentenza cit., i cui effetti si propagano ai soci per volontà di legge, a prescindere dalla volontà di costoro.
Conseguentemente, i ricorsi ex artt. 268 ss. cci autonomamente proposti dai soci e sono superflui e dunque CP_1 Parte_1 Parte_2 inammissibili per difetto di interesse ad agire (art. 100 cpc). Essi infatti mirano a un effetto – l'apertura della propria liquidazione controllata – che si produce già automaticamente in virtù della sentenza di apertura della liquidazione controllata della società. La proposizione di tali ricorsi di fatto consente logicamente di evitare l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci.
Lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2.1, lett. c, cci va accertato solo con riguardo alla società, dovendosi logicamente applicare il principio (sancito dalla migliore dottrina e della Cassazione) secondo cui l'insolvenza va accertata solo con riguardo alla società, poiché è quest'ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio come conseguenza automatica della sua illimitata responsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di un suo stato di insolvenza personale (per tutte, Cass. n. 4705/2006).
7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:
la norma si riferisce esplicitamente al giudice e non al tribunale;
tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata di:
Parte_1
CP_1 4
Parte_1
Parte_2
dichiara inammissibili le domande proposte autonomamente da CP_1
e Parte_1 Parte_2
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e l'avv. Luca Carmelo
Ficuciello quale liquidatore;
ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il liquidatore curi l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, la sua pubblicazione presso il registro delle imprese e la sua trascrizione presso gli uffici competenti.
Treviso, 28.5.2024
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Petra Uliana giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 15-1/2024 r.g. promossa da
Parte_1
- ricorrente -
con l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto
e autonomamente da
CP_1
[...]
- ricorrenti -
con l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto
Parte_2
- ricorrente -
2
con l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La quale debitore ex art. Parte_1
2.1, lett. c, cci, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni (artt. 268 ss. cci).
1.1. La domanda è fondata.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci
(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché la sede legale della debitrice risultante dal registro delle imprese si trova a Fontanelle.
3. La relazione redatta dall'OCC, e allegata al ricorso, contiene:
una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269.2 cci);
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice (art. 269.2 cci).
4. Dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione offerta emerge chiaramente lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché la ricorrente:
non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
ha debiti per la somma complessiva di € 275.862,97, a fronte di un patrimonio societario il cui valore contabile è pari a zero (così la relazione dell'OCC);
vi sono soltanto dei valori patrimoniali riferibili ai soci;
manca la liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari.
5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del cci (art. 270.1 cci), e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore.
6. A norma dell'art. 270.1 cci, la sentenza di apertura della liquidazione controllata della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che nel caso di specie sono e CP_1 Parte_1 Parte_2
Ciò significa che la liquidazione controllata nei confronti dei soci 3
illimitatamente responsabili – previa instaurazione del contraddittorio ex art. 256 cci (richiamato dall'art. 270.1 cci) – deriva automaticamente dalla sentenza cit., i cui effetti si propagano ai soci per volontà di legge, a prescindere dalla volontà di costoro.
Conseguentemente, i ricorsi ex artt. 268 ss. cci autonomamente proposti dai soci e sono superflui e dunque CP_1 Parte_1 Parte_2 inammissibili per difetto di interesse ad agire (art. 100 cpc). Essi infatti mirano a un effetto – l'apertura della propria liquidazione controllata – che si produce già automaticamente in virtù della sentenza di apertura della liquidazione controllata della società. La proposizione di tali ricorsi di fatto consente logicamente di evitare l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci.
Lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2.1, lett. c, cci va accertato solo con riguardo alla società, dovendosi logicamente applicare il principio (sancito dalla migliore dottrina e della Cassazione) secondo cui l'insolvenza va accertata solo con riguardo alla società, poiché è quest'ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio come conseguenza automatica della sua illimitata responsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di un suo stato di insolvenza personale (per tutte, Cass. n. 4705/2006).
7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:
la norma si riferisce esplicitamente al giudice e non al tribunale;
tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata di:
Parte_1
CP_1 4
Parte_1
Parte_2
dichiara inammissibili le domande proposte autonomamente da CP_1
e Parte_1 Parte_2
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e l'avv. Luca Carmelo
Ficuciello quale liquidatore;
ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il liquidatore curi l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, la sua pubblicazione presso il registro delle imprese e la sua trascrizione presso gli uffici competenti.
Treviso, 28.5.2024
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri