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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/09/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1159/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANNOCCI ANDREA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. VATTI CHIARA
ATTORE contro
(C.F. e P. VA ), quale procuratrice di (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MICELI SOPO MAURIZIO P.IVA_2
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
C.F. , CP_4 C.F._2
F.1 - (C.F. ), Controparte_5 P.IVA_4
CONVENUTI CONTUMACI
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025: per l'attore “Voglia il Tribunale di Livorno, previa ogni più utile declaratoria del Parte_1 caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: A. in via istruttoria, acquisire l'integrale fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 23/2022
R.E. Tribunale di Livorno e/o disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della
Procedura Esecutiva n. 23/2022 R.E. Tribunale e di tutti gli ausiliari del Giudice, affinché condividano pagina 1 di 8 l'esito delle intervenute assegnazioni dei residui lotti e l'integrale documentazione relativa ai successivi trasferimenti, circostanza determinante in punto di materiale individuazione degli appartamenti trasferiti;
B. In via principale, per le per le causali esposte in narrativa, Voglia dichiarare nullo o annullabile o comunque revocare il Decreto di Trasferimento n. 184/23 CRON. 1312/2023 REP.
852/2023 emesso nella procedura esecutiva immobiliare n. 23/2022 per il Lotto n. 2 e comunicato al sig. e per l'effetto disporre l'integrale restituzione a quest'ultimo di quanto versato Parte_1 alla Procedura Esecutiva Imm. 23/2022 Tribunale di Livorno per l'aggiudicazione del lotto 2 a titolo di acconto e saldo prezzo, IVA, imposte di trasferimento, compenso del professionista delegato a carico della parte aggiudicataria ed ogni altra spesa accessoria al predetto trasferimento a carico dell'aggiudicatario, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di versamento di dette somme al saldo effettivo e a rivalutazione monetaria, con ordine alla procedura esecutiva immobiliare es. 23/2022 ed ai suoi ausiliari di eseguire il pagamento a favore dell'aggiudicatario sig. Pt_1
C. In via subordinata, per tutti i motivi esposti in premessa, nell'ipotesi denegata e non creduta in
[...] cui sia fatta salva la validità del decreto di trasferimento opposto, Voglia dichiarare in ogni caso la nullità e/o annullabilità parziale del Decreto di Trasferimento n. 184/23 CRON. 1312/2023 REP.
852/2023 per il Lotto n. 2 e comunicato al sig. per la parte in cui risulta indebitamente Parte_1 trasferita all'aggiudicatario la piena proprietà dell'area urbana che risulta invero non di piena ed esclusiva proprietà della società esecutata, e per l'effetto disporre la restituzione al ricorrente di quanto pagato a titolo di acconto e saldo prezzo per la parte di valore attribuita in perizia a detta area urbana indebitamente trasferita e delle relative e proporzionali imposte di trasferimento ed ogni altra spesa ad esso accessoria sostenuta dall'aggiudicatario, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di versamento di dette somme al saldo con ordine alla procedura esecutiva immobiliare es. 23/2022 ed ai suoi ausiliari di eseguire il pagamento a favore dell'aggiudicatario sig. Voglia altresì Parte_1 contestualmente disporre la rettifica e/o correzione del decreto di Trasferimento nella parte cui trasferisce la piena proprietà del posto auto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al
Foglio 35 Part. 1586, Sub 642 con contestuale sostituzione dello stesso con quello effettivamente attribuito e di pertinenza del lotto n. 2 ossia identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al
Foglio 35 Part. 1586, Sub 643. D. In tutti i casi suddetti, accertata in corso di causa la responsabilità per l'indebito e/o erroneo inserimento nel pignoramento delle quote e particelle poi indebitamente trasferite al sig. Voglia condannare la creditrice procedente al pagamento della somma di € 2.100,00, o la Pt_1 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa a favore del sig. Pt_1
titolo di rimborso per i compensi da quest'ultimo versati per l'opera prestata dal notaio
[...] Per_1
pagina 2 di 8 e dal geom. E. Sempre in tutti i casi suddetti, in ogni caso vittoria di spese, Per_2 CP_6 diritti e compensi di giudizio”; per la convenuta Voglia Controparte_7
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni esposte, In via preliminare: - accertare e dichiarare la violazione dell'art. 100 c.p.c., e quindi la carenza di interesse ad agire dell'odierno attore in ordine alle domande di declaratoria di nullità/annullabilità/revoca integrale ovvero parziale del Decreto di Trasferimento n. 184/2023 CRON. 1312/2023 - REP. 852/2023 per come avanzate nell'atto di citazione, che quindi dovrà essere dichiarato inammissibile;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove avanzate nell'atto di citazione, e segnatamente delle domande di riconoscimento della maggiorazione degli “interessi legali maturati e maturandi dalla data di versamento di dette somme al saldo” e di condanna della creditrice procedente “al pagamento della somma di € 2.100,00, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa a favore del sig. a titolo di rimborso per i compensi da quest'ultimo versati per l'opera Parte_1 prestata dal notaio e dal geom. ” In via principale: rigettare Persona_3 CP_6
l'avverso atto di citazione e tutte le domande ed istanze ivi avanzate perché infondati in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, fase cautelare compresa”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 9 maggio 2024, citava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Livorno i convenuti Controparte_1 Controparte_7
, AVV.
[...] Controparte_8 CP_4 CP_5
e deduceva che:
[...] nel processo esecutivo immobiliare iscritto al n.23/2022 nei confronti della debitrice esecutata l'attore si rendeva aggiudicatario del lotto n.2 al prezzo di Controparte_5 Parte_1 euro 88.500,00, come da verbale del 23 marzo 2023 dinanzi al delegato alla vendita dott.
[...]
Per_4
l'attore versava la complessiva somma di euro 112.556,00 a titolo di saldo del prezzo e delle spese;
in data 6 settembre 2023 veniva notificato all'attore il Decreto di trasferimento n. 184/23CRON.
1312/2023 REP. 852/2023 emesso dal Tribunale di Livorno in data 11 agosto 2023 relativo al lotto 2 della procedura esecutiva n. 23/2022; il decreto di trasferimento doveva essere revocato in quanto:
a) aveva ad oggetto posto auto identificato al FOGLIO 35 PARTICELLA 643 SUBALTERNO 642, che non faceva parte del lotto 2, ma del lotto 1 dell'esecuzione immobiliare;
pagina 3 di 8 b) il bene trasferito in piena proprietà non era di esclusiva proprietà della società debitrice esecutata;
c) il bene posto in vendita come lotto 1 non era identificato in modo certo;
con ordinanza in data 23 gennaio 2024 veniva sospesa sia la fase distributivo del ricavato della vendita del lotto due che l'esecutività del decreto di trasferimento del lotto 2; la revoca del decreto di trasferimento doveva comportare la restituzione di quanto versato nella procedura a titolo di acconto e saldo prezzo, IVA, imposte di trasferimento, compenso del professionista delegato a carico della parte aggiudicataria ed ogni altra spesa accessoria al predetto trasferimento;
doveva essere risarcito il danno patrimoniale patito dall'attore per la indisponibilità della somma versata a seguito del decreto di trasferimento, da quantificare negli interessi legali e nella perdita di diverse opportunità di investimento;
doveva essere rimborsata la somma di euro 2.100,00 pagata dall'attore per l'opera prestata dal notaio e dal geom. al fine di accertare per l'indebito e/o Persona_3 CP_6 erroneo inserimento nel pignoramento delle quote e particelle poi indebitamente oggetto di trasferimento.
II. Con comparsa depositata in data 29 agosto 2024 si costituiva in giudizio , Controparte_1 quale procuratrice speciale di la quale eccepiva che l'opponente non aveva interesse al CP_2 giudizio in quanto con l'ordinanza del 23 gennaio 2024 era stata sospesa l'esecutorietà del decreto di trasferimento e quindi, se non fosse stato introdotto il giudizio di merito, la sospensione si sarebbe
“cristallizzata” e si sarebbe tramutata in revoca del decreto di trasferimento.
Aggiungeva la convenuta che con atto depositato nel processo esecutivo aveva rinunciato al pignoramento limitatamente alla piena proprietà della dell'area urbana sita in Controparte_5
Livorno e censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Fg. 35, p.lla 1586, sub. 654, e il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 16 maggio 2024, aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 629 c.p.c.,
1 Parte_2
– dell'area urbana sita in Livorno e censita al Catasto Fabbricati del predetto Controparte_5
Comune al Fg. 35, p.lla 1586, sub. 654, cat. F/1.”.
La domanda di condanna al rimborso della somma di euro 2.100,00 pagata dall'attore per l'opera prestata dal notaio e dal geom. ra inammissibile in Persona_3 CP_6 quanto nuova rispetto al ricorso introduttivo depositato dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
III. Con decreto del 9 settembre 2024 il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_9
, Avv. e
[...] CP_4 Controparte_5
pagina 4 di 8 IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione agli atti esecutivi deve essere accolta per due ragioni e per l'effetto il decreto di trasferimento impugnato deve essere annullato.
Il decreto di trasferimento ha ad oggetto il posto auto descritto nella perizia come identificato al foglio
35 particella 1586 subalterno 642, che in base a quella stessa perizia non era ricompreso nel lotto 2,
1. Parte_2
Il dato formale è indicato a pagina 18 della perizia descrittiva dei beni immobili soggetti ad espropriazione forzata redatta dal CTU Arch. Persona_5
L'errore non è addebitabile al creditore procedente , che non può essere Controparte_1 conseguentemente condannato per tale motivo al risarcimento del danno richiesto dall'attore.
La seconda ragione attiene al fatto che il decreto di trasferimento ha ad oggetto la piena proprietà dell'area urbana ubicata in Livorno (LI) – Via Agreste 10 Strada di accesso. Pos 13 identificato al catasto fabbricati – Fg. 35 Part. 1586, Sub 654, Categoria F1 Consistenza 374 mq.
L'opponente ha provato con la relazione del Notaio dott. agli atti, che l'area Persona_3 urbana predetta non era di proprietà della società esecutata, ma di un diverso soggetto giuridico.
Tale bene immobile è stato però pignorato dal creditore procedente e il pignoramento è stato trascritto a
Livorno il giorno 7 febbraio 2022 al numero 1.224 del Registro Particolare a favore della " CP_2
e a carico della società "F.
1 - FORMULA UNO S.R.L.".
[...]
Per tale ragione il creditore procedente deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale in quanto , quale procuratrice speciale di non ha agito con Controparte_1 CP_2
l'azione esecutiva con la normale prudenza e ha indotto, con colpa, a partecipare Parte_1 all'asta giudiziaria immobiliare nel convincimento di acquistare un bene immobile, che non poteva essere assoggettato ad esecuzione forzata in quanto non appartenente al debitore esecutato.
La società convenuta ha dedotto che aveva rinunciato al pignoramento sulla predetta area con le note autorizzate depositate in data 30 ottobre 2023 ed il Giudice dell'esecuzione aveva parzialmente dichiarato estinto il processo esecutivo con ordinanza del 16 maggio 2024.
Orbene, la rinuncia al pignoramento in relazione al bene non di proprietà del debitore esecutato non incide sulla configurabilità del diritto al risarcimento del danno perché la rinuncia doveva avvenire prima che il bene fosse messo all'asta, così coinvolgendo l'interesse all'acquisto da parte degli offerenti e dell'odierno opponente (risultato aggiudicatario). pagina 5 di 8 La rinuncia è avvenuta anche dopo il deposito in data 26 settembre 2023 dell'opposizione dinanzi al
Giudice dell'esecuzione.
La necessità di annullare il decreto di trasferimento impugnato fonda l'interesse dell'aggiudicatario al giudizio di merito dell'opposizione ai sensi dell'art. 100 cpc.
La tesi della convenuta secondo cui non sussisterebbe l'interesse ad agire è manifestamente infondata in diritto in quanto il giudice dell'esecuzione, come espressamente dichiarato dalle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni non ha revocato il decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 487 cpc.
Il decreto di trasferimento è revocabile quando non sono state eseguite le formalità previste dall'art. 586 cpc.
Corte di Cassazione sez. 3, Sentenza n. 24000 del 16/11/2011: “in tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha negato che fosse consentito l'esercizio del potere officioso di revoca del provvedimento traslativo, essendo stata proposta la relativa istanza allorquando risultavano già versati il prezzo di aggiudicazione, gli oneri notarili e le spese di imposta, catastali ed ipotecarie)”.
Corte di Cassazione sentenza Sez. 3, Sentenza n. 26078 del 30/11/2005: nella procedura di espropriazione forzata immobiliare, verificatasi l'aggiudicazione del bene posto in vendita,
l'aggiudicatario deve versare il prezzo corrispondente nel termine fissato con l'ordinanza di vendita (art. 585 cod. proc. civ.) ed il giudice dell'esecuzione, se non ricorrono i presupposti per la sospensione della vendita, pronuncia decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato (art. 586 cod. proc. civ.), impartendo le disposizioni previste per il pagamento delle somme spettanti. Una volta realizzate le suddette formalità, si perviene al risultato conclusivo del procedimento, il quale, quando è compiuto, non può più essere messo in discussione dalle parti attraverso la proposizione dell'istanza di revoca del relativo provvedimento di trasferimento conseguente all'aggiudicazione del bene espropriato
(alla stregua dell'art. 487 cod. proc. civ.), essendo invero proponibili solo le impugnazioni interne al procedimento esecutivo stesso, che, se non formulate nei modi e termini di legge, determinano un effetto preclusivo a carico delle parti medesime”.
Nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza assunta in data 23 gennaio 2024, non ha revocato il decreto di trasferimento, ma, in modo atipico, ha sospeso l'esecutività del decreto di trasferimento. pagina 6 di 8 L'aggiudicatario, per ottenere l'eliminazione del decreto, ha dovuto introdurre il giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 618 II comma cpc.
Le somme versate a seguito dell'aggiudicazione, che ammontano complessivamente ad euro
112.556,00, debbono essere restituite a Parte_1
L'imprudente azione esecutiva della , quale mandataria della ha Controparte_1 CP_2 generato un danno patrimoniale a che ha versato il prezzo dell'aggiudicazione e le Parte_1 spese nella misura di euro 112.556,00 e deve pertanto essere risarcito mediante il pagamento da parte della convenuta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT.
Venendo, quindi, alla determinazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria la somma di euro 112.556,00 deve essere maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma cc dal versamento del 26 maggio 2023 alla data del deposito del ricorso del 26 settembre 2023 e degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 26 settembre 2023 alla sentenza, oltre alla rivalutazione monetaria, per un risultato di euro 29.693,63;.
Per l'effetto , quale mandataria della viene condannata a pagare Controparte_1 CP_2
a titolo di risarcimento del danno a a somma di euro 29.693,63 con gli interessi ai Parte_1 sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
La domanda di condanna al rimborso della somma di euro 2.100,00 pagata dall'attore per l'opera prestata dal notaio e dal geom. è inammissibile in Persona_3 CP_6 quanto nuova rispetto al ricorso introduttivo depositato dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
, quale mandataria della soccombente, viene condannato ai sensi Controparte_1 CP_2 dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono Parte_1 liquidate nella misura di euro 518,00 per spese ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese processuali tra , Avv. Parte_1 Controparte_9 CP_4
e vengono compensate. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , quale Controparte_1 mandataria della contro ogni diversa domanda, deduzione ed CP_2 Parte_1 eccezione disattesa e respinta, così provvede: annulla il decreto di trasferimento n. 184/23 CRON n. 1312/2023 REP. n.2852/2023 emesso dal
Tribunale di Livorno in data 11 agosto 2023 nel processo esecutivo immobiliare n. 23/2022 e per pagina 7 di 8 l'effetto ordina la restituzione a ella somma di euro 112.556,00 e la cancellazione
Parte_1 della trascrizione del decreto di trasferimento nei registri immobiliari, se eseguita;
condanna , quale mandataria della a pagare a titolo di Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno a la somma di euro 29.693,63 con gli interessi ai sensi
Parte_1 dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna , quale mandataria della a pagare a titolo di rimborso Controparte_1 CP_2 delle spese processuali a la somma di euro 518,00 per spese ed euro 9.887,00 per
Parte_1 onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra e , Avv.
Parte_1 Controparte_9
e CP_4 Controparte_5
Livorno, 27 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1159/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANNOCCI ANDREA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. VATTI CHIARA
ATTORE contro
(C.F. e P. VA ), quale procuratrice di (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MICELI SOPO MAURIZIO P.IVA_2
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
C.F. , CP_4 C.F._2
F.1 - (C.F. ), Controparte_5 P.IVA_4
CONVENUTI CONTUMACI
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025: per l'attore “Voglia il Tribunale di Livorno, previa ogni più utile declaratoria del Parte_1 caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: A. in via istruttoria, acquisire l'integrale fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 23/2022
R.E. Tribunale di Livorno e/o disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della
Procedura Esecutiva n. 23/2022 R.E. Tribunale e di tutti gli ausiliari del Giudice, affinché condividano pagina 1 di 8 l'esito delle intervenute assegnazioni dei residui lotti e l'integrale documentazione relativa ai successivi trasferimenti, circostanza determinante in punto di materiale individuazione degli appartamenti trasferiti;
B. In via principale, per le per le causali esposte in narrativa, Voglia dichiarare nullo o annullabile o comunque revocare il Decreto di Trasferimento n. 184/23 CRON. 1312/2023 REP.
852/2023 emesso nella procedura esecutiva immobiliare n. 23/2022 per il Lotto n. 2 e comunicato al sig. e per l'effetto disporre l'integrale restituzione a quest'ultimo di quanto versato Parte_1 alla Procedura Esecutiva Imm. 23/2022 Tribunale di Livorno per l'aggiudicazione del lotto 2 a titolo di acconto e saldo prezzo, IVA, imposte di trasferimento, compenso del professionista delegato a carico della parte aggiudicataria ed ogni altra spesa accessoria al predetto trasferimento a carico dell'aggiudicatario, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di versamento di dette somme al saldo effettivo e a rivalutazione monetaria, con ordine alla procedura esecutiva immobiliare es. 23/2022 ed ai suoi ausiliari di eseguire il pagamento a favore dell'aggiudicatario sig. Pt_1
C. In via subordinata, per tutti i motivi esposti in premessa, nell'ipotesi denegata e non creduta in
[...] cui sia fatta salva la validità del decreto di trasferimento opposto, Voglia dichiarare in ogni caso la nullità e/o annullabilità parziale del Decreto di Trasferimento n. 184/23 CRON. 1312/2023 REP.
852/2023 per il Lotto n. 2 e comunicato al sig. per la parte in cui risulta indebitamente Parte_1 trasferita all'aggiudicatario la piena proprietà dell'area urbana che risulta invero non di piena ed esclusiva proprietà della società esecutata, e per l'effetto disporre la restituzione al ricorrente di quanto pagato a titolo di acconto e saldo prezzo per la parte di valore attribuita in perizia a detta area urbana indebitamente trasferita e delle relative e proporzionali imposte di trasferimento ed ogni altra spesa ad esso accessoria sostenuta dall'aggiudicatario, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di versamento di dette somme al saldo con ordine alla procedura esecutiva immobiliare es. 23/2022 ed ai suoi ausiliari di eseguire il pagamento a favore dell'aggiudicatario sig. Voglia altresì Parte_1 contestualmente disporre la rettifica e/o correzione del decreto di Trasferimento nella parte cui trasferisce la piena proprietà del posto auto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al
Foglio 35 Part. 1586, Sub 642 con contestuale sostituzione dello stesso con quello effettivamente attribuito e di pertinenza del lotto n. 2 ossia identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al
Foglio 35 Part. 1586, Sub 643. D. In tutti i casi suddetti, accertata in corso di causa la responsabilità per l'indebito e/o erroneo inserimento nel pignoramento delle quote e particelle poi indebitamente trasferite al sig. Voglia condannare la creditrice procedente al pagamento della somma di € 2.100,00, o la Pt_1 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa a favore del sig. Pt_1
titolo di rimborso per i compensi da quest'ultimo versati per l'opera prestata dal notaio
[...] Per_1
pagina 2 di 8 e dal geom. E. Sempre in tutti i casi suddetti, in ogni caso vittoria di spese, Per_2 CP_6 diritti e compensi di giudizio”; per la convenuta Voglia Controparte_7
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni esposte, In via preliminare: - accertare e dichiarare la violazione dell'art. 100 c.p.c., e quindi la carenza di interesse ad agire dell'odierno attore in ordine alle domande di declaratoria di nullità/annullabilità/revoca integrale ovvero parziale del Decreto di Trasferimento n. 184/2023 CRON. 1312/2023 - REP. 852/2023 per come avanzate nell'atto di citazione, che quindi dovrà essere dichiarato inammissibile;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove avanzate nell'atto di citazione, e segnatamente delle domande di riconoscimento della maggiorazione degli “interessi legali maturati e maturandi dalla data di versamento di dette somme al saldo” e di condanna della creditrice procedente “al pagamento della somma di € 2.100,00, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa a favore del sig. a titolo di rimborso per i compensi da quest'ultimo versati per l'opera Parte_1 prestata dal notaio e dal geom. ” In via principale: rigettare Persona_3 CP_6
l'avverso atto di citazione e tutte le domande ed istanze ivi avanzate perché infondati in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, fase cautelare compresa”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 9 maggio 2024, citava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Livorno i convenuti Controparte_1 Controparte_7
, AVV.
[...] Controparte_8 CP_4 CP_5
e deduceva che:
[...] nel processo esecutivo immobiliare iscritto al n.23/2022 nei confronti della debitrice esecutata l'attore si rendeva aggiudicatario del lotto n.2 al prezzo di Controparte_5 Parte_1 euro 88.500,00, come da verbale del 23 marzo 2023 dinanzi al delegato alla vendita dott.
[...]
Per_4
l'attore versava la complessiva somma di euro 112.556,00 a titolo di saldo del prezzo e delle spese;
in data 6 settembre 2023 veniva notificato all'attore il Decreto di trasferimento n. 184/23CRON.
1312/2023 REP. 852/2023 emesso dal Tribunale di Livorno in data 11 agosto 2023 relativo al lotto 2 della procedura esecutiva n. 23/2022; il decreto di trasferimento doveva essere revocato in quanto:
a) aveva ad oggetto posto auto identificato al FOGLIO 35 PARTICELLA 643 SUBALTERNO 642, che non faceva parte del lotto 2, ma del lotto 1 dell'esecuzione immobiliare;
pagina 3 di 8 b) il bene trasferito in piena proprietà non era di esclusiva proprietà della società debitrice esecutata;
c) il bene posto in vendita come lotto 1 non era identificato in modo certo;
con ordinanza in data 23 gennaio 2024 veniva sospesa sia la fase distributivo del ricavato della vendita del lotto due che l'esecutività del decreto di trasferimento del lotto 2; la revoca del decreto di trasferimento doveva comportare la restituzione di quanto versato nella procedura a titolo di acconto e saldo prezzo, IVA, imposte di trasferimento, compenso del professionista delegato a carico della parte aggiudicataria ed ogni altra spesa accessoria al predetto trasferimento;
doveva essere risarcito il danno patrimoniale patito dall'attore per la indisponibilità della somma versata a seguito del decreto di trasferimento, da quantificare negli interessi legali e nella perdita di diverse opportunità di investimento;
doveva essere rimborsata la somma di euro 2.100,00 pagata dall'attore per l'opera prestata dal notaio e dal geom. al fine di accertare per l'indebito e/o Persona_3 CP_6 erroneo inserimento nel pignoramento delle quote e particelle poi indebitamente oggetto di trasferimento.
II. Con comparsa depositata in data 29 agosto 2024 si costituiva in giudizio , Controparte_1 quale procuratrice speciale di la quale eccepiva che l'opponente non aveva interesse al CP_2 giudizio in quanto con l'ordinanza del 23 gennaio 2024 era stata sospesa l'esecutorietà del decreto di trasferimento e quindi, se non fosse stato introdotto il giudizio di merito, la sospensione si sarebbe
“cristallizzata” e si sarebbe tramutata in revoca del decreto di trasferimento.
Aggiungeva la convenuta che con atto depositato nel processo esecutivo aveva rinunciato al pignoramento limitatamente alla piena proprietà della dell'area urbana sita in Controparte_5
Livorno e censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Fg. 35, p.lla 1586, sub. 654, e il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 16 maggio 2024, aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 629 c.p.c.,
1 Parte_2
– dell'area urbana sita in Livorno e censita al Catasto Fabbricati del predetto Controparte_5
Comune al Fg. 35, p.lla 1586, sub. 654, cat. F/1.”.
La domanda di condanna al rimborso della somma di euro 2.100,00 pagata dall'attore per l'opera prestata dal notaio e dal geom. ra inammissibile in Persona_3 CP_6 quanto nuova rispetto al ricorso introduttivo depositato dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
III. Con decreto del 9 settembre 2024 il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_9
, Avv. e
[...] CP_4 Controparte_5
pagina 4 di 8 IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione agli atti esecutivi deve essere accolta per due ragioni e per l'effetto il decreto di trasferimento impugnato deve essere annullato.
Il decreto di trasferimento ha ad oggetto il posto auto descritto nella perizia come identificato al foglio
35 particella 1586 subalterno 642, che in base a quella stessa perizia non era ricompreso nel lotto 2,
1. Parte_2
Il dato formale è indicato a pagina 18 della perizia descrittiva dei beni immobili soggetti ad espropriazione forzata redatta dal CTU Arch. Persona_5
L'errore non è addebitabile al creditore procedente , che non può essere Controparte_1 conseguentemente condannato per tale motivo al risarcimento del danno richiesto dall'attore.
La seconda ragione attiene al fatto che il decreto di trasferimento ha ad oggetto la piena proprietà dell'area urbana ubicata in Livorno (LI) – Via Agreste 10 Strada di accesso. Pos 13 identificato al catasto fabbricati – Fg. 35 Part. 1586, Sub 654, Categoria F1 Consistenza 374 mq.
L'opponente ha provato con la relazione del Notaio dott. agli atti, che l'area Persona_3 urbana predetta non era di proprietà della società esecutata, ma di un diverso soggetto giuridico.
Tale bene immobile è stato però pignorato dal creditore procedente e il pignoramento è stato trascritto a
Livorno il giorno 7 febbraio 2022 al numero 1.224 del Registro Particolare a favore della " CP_2
e a carico della società "F.
1 - FORMULA UNO S.R.L.".
[...]
Per tale ragione il creditore procedente deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale in quanto , quale procuratrice speciale di non ha agito con Controparte_1 CP_2
l'azione esecutiva con la normale prudenza e ha indotto, con colpa, a partecipare Parte_1 all'asta giudiziaria immobiliare nel convincimento di acquistare un bene immobile, che non poteva essere assoggettato ad esecuzione forzata in quanto non appartenente al debitore esecutato.
La società convenuta ha dedotto che aveva rinunciato al pignoramento sulla predetta area con le note autorizzate depositate in data 30 ottobre 2023 ed il Giudice dell'esecuzione aveva parzialmente dichiarato estinto il processo esecutivo con ordinanza del 16 maggio 2024.
Orbene, la rinuncia al pignoramento in relazione al bene non di proprietà del debitore esecutato non incide sulla configurabilità del diritto al risarcimento del danno perché la rinuncia doveva avvenire prima che il bene fosse messo all'asta, così coinvolgendo l'interesse all'acquisto da parte degli offerenti e dell'odierno opponente (risultato aggiudicatario). pagina 5 di 8 La rinuncia è avvenuta anche dopo il deposito in data 26 settembre 2023 dell'opposizione dinanzi al
Giudice dell'esecuzione.
La necessità di annullare il decreto di trasferimento impugnato fonda l'interesse dell'aggiudicatario al giudizio di merito dell'opposizione ai sensi dell'art. 100 cpc.
La tesi della convenuta secondo cui non sussisterebbe l'interesse ad agire è manifestamente infondata in diritto in quanto il giudice dell'esecuzione, come espressamente dichiarato dalle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni non ha revocato il decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 487 cpc.
Il decreto di trasferimento è revocabile quando non sono state eseguite le formalità previste dall'art. 586 cpc.
Corte di Cassazione sez. 3, Sentenza n. 24000 del 16/11/2011: “in tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha negato che fosse consentito l'esercizio del potere officioso di revoca del provvedimento traslativo, essendo stata proposta la relativa istanza allorquando risultavano già versati il prezzo di aggiudicazione, gli oneri notarili e le spese di imposta, catastali ed ipotecarie)”.
Corte di Cassazione sentenza Sez. 3, Sentenza n. 26078 del 30/11/2005: nella procedura di espropriazione forzata immobiliare, verificatasi l'aggiudicazione del bene posto in vendita,
l'aggiudicatario deve versare il prezzo corrispondente nel termine fissato con l'ordinanza di vendita (art. 585 cod. proc. civ.) ed il giudice dell'esecuzione, se non ricorrono i presupposti per la sospensione della vendita, pronuncia decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato (art. 586 cod. proc. civ.), impartendo le disposizioni previste per il pagamento delle somme spettanti. Una volta realizzate le suddette formalità, si perviene al risultato conclusivo del procedimento, il quale, quando è compiuto, non può più essere messo in discussione dalle parti attraverso la proposizione dell'istanza di revoca del relativo provvedimento di trasferimento conseguente all'aggiudicazione del bene espropriato
(alla stregua dell'art. 487 cod. proc. civ.), essendo invero proponibili solo le impugnazioni interne al procedimento esecutivo stesso, che, se non formulate nei modi e termini di legge, determinano un effetto preclusivo a carico delle parti medesime”.
Nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza assunta in data 23 gennaio 2024, non ha revocato il decreto di trasferimento, ma, in modo atipico, ha sospeso l'esecutività del decreto di trasferimento. pagina 6 di 8 L'aggiudicatario, per ottenere l'eliminazione del decreto, ha dovuto introdurre il giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 618 II comma cpc.
Le somme versate a seguito dell'aggiudicazione, che ammontano complessivamente ad euro
112.556,00, debbono essere restituite a Parte_1
L'imprudente azione esecutiva della , quale mandataria della ha Controparte_1 CP_2 generato un danno patrimoniale a che ha versato il prezzo dell'aggiudicazione e le Parte_1 spese nella misura di euro 112.556,00 e deve pertanto essere risarcito mediante il pagamento da parte della convenuta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT.
Venendo, quindi, alla determinazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria la somma di euro 112.556,00 deve essere maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma cc dal versamento del 26 maggio 2023 alla data del deposito del ricorso del 26 settembre 2023 e degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 26 settembre 2023 alla sentenza, oltre alla rivalutazione monetaria, per un risultato di euro 29.693,63;.
Per l'effetto , quale mandataria della viene condannata a pagare Controparte_1 CP_2
a titolo di risarcimento del danno a a somma di euro 29.693,63 con gli interessi ai Parte_1 sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
La domanda di condanna al rimborso della somma di euro 2.100,00 pagata dall'attore per l'opera prestata dal notaio e dal geom. è inammissibile in Persona_3 CP_6 quanto nuova rispetto al ricorso introduttivo depositato dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
, quale mandataria della soccombente, viene condannato ai sensi Controparte_1 CP_2 dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono Parte_1 liquidate nella misura di euro 518,00 per spese ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese processuali tra , Avv. Parte_1 Controparte_9 CP_4
e vengono compensate. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , quale Controparte_1 mandataria della contro ogni diversa domanda, deduzione ed CP_2 Parte_1 eccezione disattesa e respinta, così provvede: annulla il decreto di trasferimento n. 184/23 CRON n. 1312/2023 REP. n.2852/2023 emesso dal
Tribunale di Livorno in data 11 agosto 2023 nel processo esecutivo immobiliare n. 23/2022 e per pagina 7 di 8 l'effetto ordina la restituzione a ella somma di euro 112.556,00 e la cancellazione
Parte_1 della trascrizione del decreto di trasferimento nei registri immobiliari, se eseguita;
condanna , quale mandataria della a pagare a titolo di Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno a la somma di euro 29.693,63 con gli interessi ai sensi
Parte_1 dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna , quale mandataria della a pagare a titolo di rimborso Controparte_1 CP_2 delle spese processuali a la somma di euro 518,00 per spese ed euro 9.887,00 per
Parte_1 onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra e , Avv.
Parte_1 Controparte_9
e CP_4 Controparte_5
Livorno, 27 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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