Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 1002 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 6/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 1002 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 6/3/2025 e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. CAREDDU Parte_1 C.F._1
SIMONA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. USELI ELVIRA Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6/3/2025.
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in La Parte_1 Controparte_1
Maddalena in data 31/5/2014 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2014, numero 3, parte II, serie A.
Pers Dall'unione tra i coniugi sono nate le figlie (27/6/2017) e (15/7/2021). Per_2
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/3/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni / della comunione legale dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse del figlio, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
2 DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di seguito indicate: Controparte_1
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ut supra Controparte_1 Parte_1
generalizzati;
2. ordinare al Comune di La Maddalena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di La Maddalena al n. 3 Parte II, serie A;
Pers 3. affidare congiuntamente le minori figlie e ad entrambi i genitori con Persona_3
collocamento prevalente delle stesse presso il domicilio materno. Il padre e la madre concorreranno entrambi al mantenimento, educazione ed istruzione delle figlie consultandosi allorquando appaia opportuno ed assumendo insieme tutte le decisioni di maggior rilievo nell'interesse delle minori.
4. la casa coniugale, e gli arredi ivi contenuti sono assegnati alla Sig.ra ad eccezione Parte_1
del televisore SAMSUNG 55 pollici, già prelevato dal Sig. , e del divano letto da ultimo CP_1
acquistato dallo stesso, il quale lo preleverà nel termine di sei mesi, decorrenti dal deposito del ricorso congiunto, insieme al Kayak di sua proprietà, attualmente collocato nell'area esterna di pertinenza dell'abitazione della Sig.ra che accetta di tenerlo in custodia sino allo Parte_1
scadere del termine;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé le minori ogni volta che lo vorrà, nel rispetto degli impegni e dei desideri espressi dalle stesse, previo accordo telefonico con la madre, da assumersi con congruo anticipo. In tutti i casi il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina, quando riaccompagnerà le bambine a scuola o dalla madre, nel caso in cui le minori siano libere dagli impegni scolastici, o al centro estivo. Durante la settimana di permanenza a La Maddalena il padre, nella giornata di martedì, preleverà le minori all'uscita di scuola (o del centro estivo, in estate), le stesse ceneranno e pernotteranno presso di lui, l'indomani andranno a scuola (o al centro estivo), all'uscita verranno prelevate dal padre, che le terrà con sé per un secondo pomeriggio. Le bambine verranno quindi ricondotte al domicilio materno la sera, del mercoledì, alle 20:30, dopo aver fatto la doccia e consumato il pasto serale presso il padre. Nelle giornate in cui le minori saranno con il padre, quest'ultimo dovrà accompagnarle alla lezione di danza e dovrà assicurarsi che svolgano i compiti assegnati dalla scuola;
Pers 6. le minori trascorreranno le festività natalizie con le seguenti modalità: ad anni alterni e Per_
trascorreranno il periodo dal 23 dicembre dalle ore 11:00 sino al 30 dicembre, alle ore 11:00 con un genitore, e con l'altro il periodo dal 30 dicembre dalle ore 11:00 sino al 06 gennaio alle ore
3 17:30. Nel periodo di sua spettanza il Sig. potrà condurre le bambine a Genova, per CP_1
visitare i nonni e gli altri familiari;
7. per le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, le bambine staranno con l'uno o l'altro genitore dal giovedì santo sino al martedì successivo, alle 17:00. Il genitore che non avrà trascorso con le piccole la Pasqua, trascorrerà con loro i ponti del 25 aprile, del 28 aprile, del primo maggio e del
2 giugno. Anche le festività del primo e del due novembre, tra loro accorpate, dovranno alternarsi annualmente tra i genitori, come pure la festività dell'Immacolata. Il compleanno delle minori, le occasioni speciali quali Comunione e Cresima vedranno la compresenza dei genitori, sia alla cerimonia che al festeggiamento;
8. nel periodo estivo le bambine trascorreranno con il padre un periodo continuativo di 15 giorni, a cavallo del Ferragosto, essendo questo il tempo coincidente con le ferie del Sig. , in CP_1 corrispondenza con la sospensione delle attività dell'azienda. Un'ulteriore settimana consecutiva di permanenza delle minori presso il padre, dal lunedì alla domenica, dovrà essere concordata tra i genitori, con almeno 15 giorni di anticipo, anche nel mese di giugno e nel mese di settembre, di ciascun anno. Durante il periodo continuativo di permanenza delle minori presso ciascun genitore,
a scelta di quest'ultimo, le stesse potranno frequentare, anche per più giorni, il centro estivo;
9. le bambine trascorreranno ogni anno con la madre un periodo di vacanza di 15 giorni o continuativi o suddivisi in due settimane che verrà concordato tra i genitori con almeno quindici giorni di anticipo;
10. ovviamente tutto quanto sopra (punti 5 – 8) salva sempre la diversa volontà delle minori;
11. la Sig.ra rinuncia a qualsivoglia contributo al mantenimento per sé stessa;
Parte_1
Pers Per_ 12. il Sig. verserà quale contributo al mantenimento delle minori figlie e , CP_1
l'importo mensile di € 300.00, per ciascuna, per un totale di € 600,00 da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, sul conto corrente intestato a al seguente IBAN [...]; Parte_1
13. l'assegno unico universale erogato dall' spettante alle minori, verrà percepito al 50% dai CP_2
due genitori;
Pers 14. le provvidenze erogate dall' in favore di sotto forma d'indennità di frequenza, in CP_2
ragione della patologia diagnosticata, dovranno essere accantonate o impiegate esclusivamente per le necessità della minore;
15. le spese straordinarie relative alle minori verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del CNF che per chiarezza di seguito si specificano.
Per spese straordinarie comunque suscettibili di rimborso, si intendono:
A. SPESE SANITARIE: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti
4 sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo rientrano: le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche), ed inoltre gli apparecchi ortodontici.
B. SPESE SCOLASTICHE: tasse ed assicurazioni scolastiche, libri scolastici.
Costituiscono invece spese richiedenti il necessario accordo espresso tra i genitori quelle relative a:
SPESE SANITARIE: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie non urgenti erogate da strutture private e non accompagnate da prescrizione medica;
SPESE SCOLASTICHE: lezioni private, stages, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, spese e tasse universitarie, compreso l'eventuale alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, libri universitari, viaggi studio all'estero e università private, tablet e pc per uso scolastico, corsi di preparazione per l'ingresso alle facoltà universitarie.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, fax pec ecc.) dovrà manifestare il motivato dissenso sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso dovrà essere effettuato al genitore anticipatario entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, previa documentazione della spesa”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 6/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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