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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 6764/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BELLU CARLITRIA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“- che gli esponenti come sopra generalizzati sono divorziati con sentenza n. 956/2021 del 29/03/2021
(RG 9482/2019), in assenza e contumacia del predetto;
Pt_2
- che la sentenza de quo dava atto della raggiunta indipendenza economica dell'unica figlia della coppia, maggiore d'età, e nulla disponeva in relazione all'assegno divorziole, dando atto che entrambe le parti erano economicamente autonome;
- che le parti sono comproprietarie dell'abitazione coniugale sita in Cagliari via Lorenzo il
Magnifico n. 11 e la signora dopo l'intervenuta separazione, ha continuato a dimorare Pt_1
nell'abitazione, unitamente alla figliola ed anche successivamente al raggiungimento dell'indipendenza economica della figliola, accollandosi il pagamento del mutuo cointestato ed accollandosi l'onere economico di una serie di interventi di natura strutturale finalizzati a regolarizzare l'immobile rispetto allo strumento urbanistico;
- che la pertanto, vantava un credito rilevante nei confronti del , che ha determinato Pt_1 Pt_2
anche il deposito di un ricorso per sequestro avente ad oggetto la quota di proprietà del;
Pt_2
- che nella pendenza di detto giudizio le parti raggiungevano un'intesa finalizzata alla definizione delle rispettive posizioni creditorie con la previsione della compensazione dei crediti ed il trasferimento della quota di proprietà del in favore della Pt_2 Pt_1
Tutto ciò premesso, essendo intervenute rilevanti modifiche della situazione di fatto dopo l'emanazione della sentenza di divorzio, i ricorrenti come sopra difesi e rappresentati formulano
ISTANZA
affinché piaccia al Tribunale intestato:
fissare il giorno e l'ora per la comparizione di fronte all'intestato Tribunale per la conferma delle condizioni concordate.
Pag. 2 a 4 Chiedono di poter sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte e rinunciano al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 – bis.51 cpc.
RICORRONO
affinché piaccia al Tribunale intestato, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
956/2021 del 29/03/2021:
confermare le condizioni del divorzio dando atto che le parti sono economicamente autonome e nulla
è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile;
2) confermare la raggiunta indipendenza economica della figlia della coppia, dando atto che nulla è
dovuto a titolo di assegno di mantenimento;
3) dare atto che, a definizione dei rapporti economici aventi origine nel matrimonio ed a definizione di ogni pregressa posizione creditoria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. 74/1987, la signora si obbliga ad acquistare la quota di proprietà del sig. , pari ad Parte_1 Parte_2
½ della superficie totale dell'immobile sito in Cagliari via Lorenzo il Magnifico n. 11, distinto a
Catasto a F. 2 mapp. 1810 sub 3 zc 003 cat. A/4 cl. 2 cons. 6,5 sup. cat. 131 rendita euro 302,13,
obbligandosi ad estinguere ogni posizione debitoria per quanto dovuto a terzi per i lavori di ristrutturazione necessari per conformizzare l'immobile allo strumento urbanistico;
4) la signora corrisponderà a totale definizione del dovuto in favore del la Pt_1 Pt_2
complessiva somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) da versare quanto ad € 2.500,00 al momento del deposito del presente ricorso e quanto ad € 2.500,00 al momento della stipula del rogito notarile;
5) la signora si accolla il pagamento del residuo mutuo contratto con Pt_1 Controparte_1
liberando il sig. da ogni onere e/o obbligo nei confronti della Banca mutuante;
[...] Pt_2
6) le parti si obbligano a definire la cessione della quota con rogito notarile, i cui costi sono a carico della da stipulare entro giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza.” Pt_1
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di confermare le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa in decisione.
Pag. 3 a 4 Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo tra le parti e il ricorso deve essere accolto.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 956/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari il
22.04.2021,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 27.10.2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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