Art. 3. 1. Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta. ((1)) ----------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 ottobre 1987, n. 403, (con l'art.1, comma 2 ) ha disposto che"Il termine previsto dall' articolo 3 della legge 4 ottobre 1986, n. 657 , e' prorogato al 31 gennaio 1988."
Articolo 2Articolo 4
- Legge 4 ottobre 1986, n. 657
Articolo 3 della Legge 4 ottobre 1986, n. 657
Versione
16 ottobre 1986
16 ottobre 1986
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Versione
3 ottobre 1987
3 ottobre 1987
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