Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2006, n. 11349
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Sentenza 17 marzo 2006

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In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, l'art. 27 comma secondo del d.P.R. n. 448 del 1988 subordina la declaratoria del G.i.p. di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, nella fase delle indagini preliminari, al duplice presupposto della richiesta del P.M., che in tal modo esercita l'azione penale, e dell'insussistenza delle condizioni per l'emissione di un provvedimento di archiviazione. Ne consegue che il G.i.p. è posto nella rigorosa alternativa di accogliere la richiesta del P.M. o di ordinare la restituzione degli atti al P.M. affinché eserciti l'azione penale nelle forme ordinarie, senza che egli possa pronunciare sentenza di proscioglimento con formula più favorevole per l'imputato, (tantomeno con provvedimento "de plano"), poiché l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio autonomo ed avulso dalle specifiche norme che disciplinano i diversi segmenti processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2006, n. 11349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11349
    Data del deposito : 17 marzo 2006

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