Sentenza 17 marzo 2006
Massime • 1
In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, l'art. 27 comma secondo del d.P.R. n. 448 del 1988 subordina la declaratoria del G.i.p. di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, nella fase delle indagini preliminari, al duplice presupposto della richiesta del P.M., che in tal modo esercita l'azione penale, e dell'insussistenza delle condizioni per l'emissione di un provvedimento di archiviazione. Ne consegue che il G.i.p. è posto nella rigorosa alternativa di accogliere la richiesta del P.M. o di ordinare la restituzione degli atti al P.M. affinché eserciti l'azione penale nelle forme ordinarie, senza che egli possa pronunciare sentenza di proscioglimento con formula più favorevole per l'imputato, (tantomeno con provvedimento "de plano"), poiché l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio autonomo ed avulso dalle specifiche norme che disciplinano i diversi segmenti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2006, n. 11349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11349 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 994
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 035816/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. MINORENNI di TRIESTE;
nei confronti di:
1) D.K., N. IL (OMISSIS);
2) D.E., N. IL (OMISSIS);
3) S.Y., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 03/05/2005 GIP TRIB. MINORENNI di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cesqui E., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Trieste, sulla richiesta del P.M. di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 27, pronunciava il 3/5/2005, d'ufficio e de plano, immediata sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.p. nei confronti di D.K., D.E. e S.Y. in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, "perché il fatto non sussiste", sul duplice rilievo, da un lato, della conformità dell'immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p. nella fase de qua ai canoni ispiratori del processo penale minorile e, dall'altro, della inesigibilità da parte del minorenne straniero, che entri illegalmente nel territorio dello Stato, del comportamento prescritto dalla norma incriminatrice, quello cioè di munirsi di un documento identificativo da esibire alla polizia giudiziaria che ne abbia fatto richiesta.
Il P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Trieste ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta sentenza, deducendo con due distinti motivi di gravame: l'illegittimità della pronuncia d'ufficio di proscioglimento immediato degli imputati ex art. 129 c.p.p., siccome preclusa dalla richiesta del P.M. di non doversi procedere per irrilevanza del fatto D.P.R. n. 448 del 1988, ex art.27, che non consente al Giudice alternative diverse dall'accoglimento della stessa o dalla restituzione degli atti;
nonché l'erronea valutazione di merito della inesigibilità della condotta, attesa la quantomeno dubbia indisponibilità di un documento di identità da parte del minorenne straniero nel Paese di provenienza.
2.- Ritiene il Collegio (non condividendosi la pur argomentata e puntuale requisitoria scritta del P.G.) che la fondatezza della prima censura attinente al rito sia sorretta da serie e plurime ragioni di ordine logico-sistematico. 2.1.- A norma del D.P.R. n.448 del 1988, art. 27, comma 1, "durante le indagini preliminari",
se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il P.M. chiede al G.I.P. di pronunciare "sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto", quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.
Come emerge dalla Relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, il legislatore delegato ha ritenuto corrispondente alle esigenze dell'educazione del minore una disciplina che privilegiasse la sua rapida uscita dal processo, non oltre il primo contatto con il Giudice successivo all'esercizio dell'azione penale. Il tormentato iter legislativo della nuova disciplina risulta caratterizzato, infatti, dall'originaria volontà del legislatore di circoscriverne l'operatività alle fasi delle indagini preliminari (prescrivendosi però, con riguardo alla portata del principio di cui all'art. 112 Cose, la sentenza anziché il decreto di archiviazione, come invece prefigurava il testo provvisorio) e dell'udienza preliminare, precludendosene in via generale l'applicazione nel dibattimento;
per poi (in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale per eccesso di delega - sent. n. 250 del 1991 - e della sua reintroduzione legislativa) essere esteso l'istituto dalla L. n. 123 del 1992, mediante la previsione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, comma 4, alle ipotesi di giudizio direttissimo e di giudizio immediato, situazioni queste in cui l'imputato, dopo che nei suoi confronti è stata esercitata l'azione penale, ha il primo contatto col Giudice. Il nuovo testo del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, comma 1, sost., L. n. 63 del 2001, art. 22, che ha subordinato la pronuncia nell'udienza preliminare della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (oltre che nei casi previsti dall'art. 425 c.p.p. e per concessione del perdono giudiziale) al consenso dell'imputato a che il processo sia definito in quella fase, è stato, a sua volta, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 195 del 2002, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al Giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presupponga un accertamento di responsabilità.
Da ultimo, peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 149 del 2003, sottolineata la preminente pertinenza dell'istituto al diritto sostanziale, pur presentando implicazioni di carattere processuale, per la sua qualificazione come "nuova causa di non punibilità" (sent. n. 250 del 1991), e confermata l'esigenza di assicurarne le più ampie possibilità di accertamento, ha ritenuto priva di ragionevole giustificazione una disciplina che ne limita l'operatività alle fasi iniziali del procedimento, posto che, se i presupposti emergono solo in dibattimento, o se l'imputato non ha potuto beneficiare del proscioglimento per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare, l'unica alternativa alla pronuncia di una sentenza di condanna è il proscioglimento per concessione del perdono giudiziale, che presuppone un'affermazione di colpevolezza e realizza un livello di tutela inferiore rispetto a quello assicurato dal proscioglimento per irrilevanza del fatto, "i cui effetti processuali e sostanziali sono di gran lunga più favorevoli". Donde la conseguente declaratoria d'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, comma 4, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo, atteso che la tutela del preminente interesse del minore "non può essere fatta meccanicisticamente coincidere con la sua immediata fuoruscita dal circuito processuale", poiché tale obiettivo non esclude che debba comunque essere adottata la decisione a lui più favorevole, "ponendolo nelle condizioni di ottenere, ove ne sussistano i presupposti, la formula di proscioglimento più adeguata alla natura del fatto contestato e ai profili soggettivi del suo comportamento". 2.2.- Con specifico riguardo alla fase delle indagini preliminari, accanto al presupposto necessario della richiesta del P.M. (che in tal modo esercita l'azione penale e instaura il processo, chiedendo l'adozione della relativa sentenza in ordine a un fatto-reato connotato dai parametri della tenuità e dell'occasionalità), sembra innanzi tutto evidente che se ne debba collocare un altro, implicito e pregiudiziale, e cioè l'insussistenza delle condizioni per l'emissione di un provvedimento di archiviazione, atteso che la declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto pretende, sulla base del materiale investigativo allo stato disponibile, la verifica di merito dell'ipotesi accusatoria circa l'esistenza e l'entità del fatto e la sua effettiva riferibilità alla persona dell'imputato minorenne (viceversa, nel senso dell'assenza di forza pregiudicante per l'imparzialità del Giudice nella valutazione "meramente formale" oggetto dell'eventuale pronuncia reiettiva, si è espressa C. cost., sent. n. 311/97). Ed è proprio l'oggettivo contenuto del controllo giurisdizionale riservato al G.I.P. sulla richiesta dell'organo dell'accusa che giustifica le forme e le garanzie del contraddittorio nel relativo procedimento, la cui struttura è articolata dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, comma 2, secondo il modello partecipato dell'udienza in Camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p., prevedendosi l'audizione del minorenne, dell'esercente la potestà genitoriale e della persona offesa, se comparsi, ed altresì la conclusione con sentenza. Anzi, l'eventuale interesse del minore a una formula di proscioglimento nel merito più favorevole trova ingresso nell'udienza camerale (oltre che nell'eventuale giudizio di impugnazione della sentenza ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, comma 3), laddove nel corso dell'audizione sia il minore che l'esercente la potestà genitoriale hanno la possibilità di chiedere il rigetto della richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
Il Giudice è posto in tal modo nell'alternativa, rigorosamente disegnata nel D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, comma 2, di accogliere la richiesta del P.M. ovvero di disporre con ordinanza, motivata e inoppugnabile, la restituzione degli atti al P.M., perché si pervenga comunque all'udienza preliminare in forza del principio di irretrattabilità dell'azione penale, senza che egli possa pronunciare, per contro, sentenza di proscioglimento con una formula ritenuta più favorevole per l'imputato minorenne, ne' trasmettere direttamente gli atti al Giudice dell'udienza preliminare (C. cost., ord. n. 103 del 1997). 2.3.- Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione (Sez. Un., 25/1/2005 n. 12283, P.G. in proc. De Rosa) hanno, d'altra parte, chiarito che la norma dell'art. 129 c.p.p., per la natura, le finalità e i contenuti che essa esprime, "non attribuisce al Giudice un potere di giudizio ulteriore, inteso quale occasione - per così dire - atipica di decidere la res iudicanda, rispetto a quello che gli deriva dalle specifiche norme che disciplinano i diversi segmenti processuali", ma detta una regola di giudizio, ispirata al favor rei, circa il dovere di immediata declaratoria, d'ufficio, di determinate cause di non punibilità già acquisite agli atti, la quale "si affianca a quelle proprie della fase o del grado in cui il processo si trova e alla quale il Giudice, in via prioritaria, deve attenersi nell'esercizio dei poteri decisori che già gli competono". La norma, inserendosi armonicamente nel sistema e non essendo alternativa ad altre previsioni di analoghi effetti nè entrando in conflitto con queste, nulla dispone, infatti, in ordine al rito da seguire per la "immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità": ciò conferma che essa, per i tempi e i modi di applicazione, deve trovare attuazione nel corso delle fasi e dei gradi del processo e nell'ambito della corrispondente disciplina ivi prevista, alla quale deve uniformarsi, dovendosi osservare di volta in volta il rito tipico a disposizione. 3.- Sulla base delle svolte argomentazioni, poiché la regola di giudizio dettata dall'art. 129 c.p.p., si modella, di volta in volta, in riferimento ai caratteri e alle peculiari dinamiche procedimentali delle fasi processuali in cui essa è chiamata ad operare, mentre non è neppure consentito al G.I.P., che non intenda accogliere la richiesta del P.M. di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 27, di pronunciare il proscioglimento dell'imputato minorenne con una formula ritenuta più favorevole, sembra potersi trarre la lineare e logica conseguenza, in ordine al quesito controverso, che debba intendersi precluso nella specifica sede processuale de qua, mediante un'indebita cristallizzazione dell'accertamento allo stato degli atti, l'anticipato meccanismo liberatorio prefigurato dall'art. 129 c.p.p. di fronte ad una riconosciuta causa di non punibilità.
Per altro verso, mette conto in ogni caso di sottolineare che il G.I.P., sollecitato a rispondere alla richiesta del P.M. in merito all'irrilevanza del fatto, non potrebbe comunque adottare, pur ricorrendone le condizioni, la declaratoria ex art. 129 c.p.p., con provvedimento definitorio "de plano" e "senza formalità", bensì solo osservando il rito tipico a sua disposizione, che è quello camerale imposto dalle precise scansioni di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, comma 2, nel rispetto ineludibile della fondamentale garanzia del contraddittorio, onde consentire il "diritto delle parti all'ascolto" e il doveroso approfondimento del thema decidendum. La sentenza impugnata, siccome pronunciata in violazione dei principi di diritto sopra enunciati, va annullata senza rinvio, restando assorbito l'ulteriore motivo di ricorso, riguardante l'apprezzamento di inesigibilità del comportamento degli imputati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tribunale per i minorenni di Trieste per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2006