Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 7837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7837 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07837/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della comunicazione ASL CE Prot.n.-OMISSIS-dell'ASL Caserta Dipartimento di prevenzione Centro di Costo, recante diniego in relazione alla “ istanza di indennizzo per abbattimento coattivo di animali infetti ”, della precedente nota ASL CE Prot. n. -OMISSIS-, recante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ex art. 10-b is della legge 7 agosto 1990, n. 241 241/90 dell’istanza, del Decreto Dirigenziale Regionale n.-OMISSIS-del 27/04/2021, della nota resa dall'UOD Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria prot. n. PG/-OMISSIS- avente ad oggetto “ DDR n.-OMISSIS-del 27/04/2021 chiarimenti- riscontro ” e di ogni atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’azienda sanitaria locale di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. ID CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 9 gennaio 2024, il ricorrente impugna l’atto con il quale in data 29 novembre 2023 la A.S.L. Caserta ha respinto una sua richiesta di corresponsione degli indennizzi previsti per l’abbattimento di capi bufalini risultati affetti da brucellosi presentata il 6 settembre 2023.
In concreto la A.S.L. Caserta ha ritenuto che l’istanza fosse stata presentata oltre il termine di 60 giorni dall’abbattimento, che tale termine fosse da ritenersi perentorio - in forza del disposto dell’articolo 8 del D.M. 27 agosto 1994, n. 651, come modificato dall’articolo 8, comma 2, D.M. 12 agosto 1997, n. 429 e delle previsioni del Decreto dirigenziale n.-OMISSIS-del 27 aprile 2021 del Dirigente della UOD01 della regione Campania (e come ulteriormente chiarito dalla nota 27 settembre 2023 della UOD regionale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria) – e che il suo superamento, salvo forza maggiore, determinasse la decadenza dai benefici.
Di qui la proposizione del ricorso con il quale il ricorrente denuncia l’illegittimità del diniego sostenendo che il termine per la proposizione della istanza non può essere ritenuto perentorio e che, comunque, la A.S.L. Caserta ha agito in modo contraddittorio e violando il principio dell’affidamento poiché la prassi da essa seguita è stata per lungo tempo quella di considerare il termine in questione ordinatorio e di liquidare gli indennizzi anche nel caso di istanze presentate oltre quel termine.
La A.S.L. Caserta si è costituita in giudizio e resiste al ricorso.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
La sezione infatti si è già occupata di vari altri ricorsi su identica fattispecie affidati alle medesime censure dedotte con il ricorso all’esame e li ha respinti affermando – con motivazione che in questa sede si conferma - che il termine per la presentazione della istanza di indennizzo è un termine perentorio e che la circostanza che in passato la A.S.L. Caserta non lo abbia ritenuto tale e abbia pertanto liquidato indennizzi per istanze presentate oltre il termine non rileva, in quanto un affidamento non può essere fondato su una prassi contra legem e una pretesa che sia fondata sulla violazione di una norma non è meritevole di tutela. A questi precedenti e alle motivazioni in essi contenute si fa pertanto integrale rinvio per ragioni di economia, dato che il ricorso all’esame non reca censure ulteriori o diverse da quelle ivi esaminate e respinte (cfr. T.A.R. Campania, sezione V, n. 3530 e 3531 del 2 maggio 2025; id., nn. 3546 e 3548 del 5 maggio 2025).
Il ricorso va dunque respinto. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ID CE, Presidente FF, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ID CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.