Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CH CA, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Cheng Chi Chang, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sara Sabatini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento n. 50417 del 12 luglio 2024, comunicato in pari data, con cui il Comune di Teramo ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della SCIA, statuendo di “ sospendere/non effettuare i lavori richiesti con la segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 28/05/2024 protocollo n. 38784” nonché di “rimuovere i lavori eventualmente già eseguiti non conformi alla normativa vigente, precisamente:___ ”;
- della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza trasmessa il 3 giugno 2024 dal Comune di Teramo all’ingegner CH ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990;
- della risposta del Comune di Teramo all’istanza di annullamento in autotutela presentata dall’ingegner CH, trasmessa il 2 ottobre 2024;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 27 febbraio 2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento notificato il 27 dicembre 2024 con il quale il Dirigente Area 7 del Comune di Teramo così provvedeva: “- ai sensi dell’art. 36 bis comma 1) cit. SI ACCERTA la conformità dell’intervento realizzato in difformità dalla SCIA S259/2023, oggetto della SCIA in sanatoria SCIA in sanatoria SCIA S469/2024, alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della predetta SCIA in sanatoria, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione, per la parte di esso (punto 1 della premessa) consistita nell’ottenimento di una diversa e ulteriore disponibilità volumetrica dell’edificio, poiché contenuta nell’una tantum del 10% di incremento volumetrico previsto per le zone B0F dall’art. VII.7, comma 2 delle NTA del PRG; - ai sensi dell’art. 36 bis comma 1) cit. NON SI ACCERTA la conformità dell’intervento di cui sopra alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della predetta SCIA in sanatoria, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione, per la parte di esso (punto 2 della premessa) consistita nella modifica morfologica delle falde dei tetti, poiché in violazione delle NTA del PRG (art. VII. 7, comma 1 - ZONE B0F – ZONE CONSOLIDATE DI VALORE MORFOLOGICO NELLE FRAIONI)”. - pertanto, ai sensi dell’art. 36 bis coma 2) cit. SI INDIVIDUANO, come misure da prescrivere ai sensi dell’art. 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della L. 7 agosto 1990 n. 241, la rimozione integrale delle modifiche morfologiche delle falde dei tetti e il successivo ripristino della copertura originaria dell’edificio (come da stato di fatto di cui alla SCIA S259/2023), trattandosi di opere che non possono essere sanate per difetto della cd. doppia conformità urbanistico-edilizia ”;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. AS DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’ingegner CA CH, odierno ricorrente, è proprietario esclusivo dell’immobile sito a Teramo in Contrada Case CH snc ed identificato al catasto fabbricati al foglio 45, particella 19, subalterni 2 e 3.
Con Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 24 luglio 2023, l’ingegner CH comunicava al Comune di Teramo l’avvio dell’intervento di “ manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (leggera) ” dell’immobile ai sensi dell’art. 22, comma 1, del DPR n. 380/2001, dando atto del fatto che il predetto intervento avveniva in una zona B0F - Zone consolidate di valore morfologico nelle frazioni.
Con Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 28 maggio 2024 ex art. 23, comma 1, del DPR n. 380/2001 l’ingegner CH proponeva un intervento di variante.
A seguito della presentazione della SCIA del 28 maggio 2024 il Comune di Teramo ha avviato i relativi controlli e, all’esito degli stessi, ha emesso la nota n. 40163 del 3 giugno 2024, con cui ha comunicato all’ingegner CH la sussistenza di motivi ostativi, richiedendo documentazione integrativa ed affermando che “… l’edificio ricade in “ZONE B0F - ZONE CONSOLIDATE DI VALORE MORFOLOGICO NELLE FRAZIONI” del PRG del Comune di Teramo e secondo quanto previsto dalle NTA all’art. VII.7 lettera (c1) che recita testualmente “Nelle zone B0F sono consentiti gli interventi di restauro, conservazione, ristrutturazione edilizia con vincoli morfologici. Tali vincoli sono definiti sulla base del rilievo degli edifici da presentarsi in sede di progetto, che dovrà documentare tutti gli elementi rilevanti sotto il profilo storico, architettonico, tipologico, secondo la scheda delle tipologie e dei materiali che viene allegata alle norme del PRG.” Non sono ammesse modifiche alla copertura. ”.
Con nota dell’11 giugno 2024 l’ingegner CH forniva i chiarimenti richiesti e, in particolare, affermava dapprima che “ In relazione alla non ammissione delle modifiche geometriche della struttura di copertura de torrino/piccionaia vista la prescrizione impartita, valutata l’incidenza sulle caratteristiche materiche e morfologiche, si comunica di aver rimodulato l’intervento mantenendo inalterate le geometrie e riproponendo la copertura originale a padiglione a 4 acque; resta comunque la difficoltà realizzativa con le struttura portanti realizzate nuove con legno lamellare e recupero dei coppi di copertura precedentemente rimossi e depositati in cantiere… ”.
Infine, l’ingegner CH, con riferimento alla modifica della struttura di copertura, concludeva affermando che “ Alla luce di quanto sopra definito unitamente alla presente saranno trasmessi i seguenti elaborati:… 3. Elaborato grafico di progetto rimodulato in relazione al richiesto ripristino della esistente geometria della copertura del torrino/piccionaia. Si sottolinea tuttavia l’invito a riconsiderare la proposta come formulata con copertura a 2 acque, ritenuta necessaria dal punto di vista della sicurezza strutturale come riportato in premessa. ”.
Con provvedimento n. 50417 del 12 luglio 2024, di cui in epigrafe, il Comune di Teramo disponeva la sospensione dei lavori previsti con la SCIA del 28 maggio 2024 e la rimozione dei lavori già eventualmente eseguiti non conformi alla normativa vigente avendo rilevato “…la mancanza delle condizioni di ammissibilità della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) alternativa al Permesso di Costruire in quanto: La copertura del fabbricato originario deve mantenere la sua conformazione originaria in quanto è elemento rilevante sotto il profilo storico, architettonico, tipologico della zona oggetto di intervento ”.
Con istanza del 29 luglio 2024 l’ingegner CH chiedeva l’annullamento d’ufficio del provvedimento di divieto prosecuzione attività sopra riportato sulla base dei seguenti argomenti: “ a) le NTA del PRG del Comune di Teramo nelle Zone B0F consentono interventi di restauro, conservazione e ristrutturazione edilizia nel rispetto dei vincoli morfologici fissati dalle schede allegate al PRG; b) le NTA del PRG nelle Zone B0F non prevedono alcuna forma vincolante di copertura né tantomeno impongono il mantenimento della copertura originaria; c) la scheda per gli edifici a scala esterna allegata alle NTA del PRG prevede espressamente la possibilità di realizzare la copertura a due falde; d) la stessa scheda non impone alcuna forma vincolante di copertura e rimette alla valutazione del progettista l’individuazione degli elementi architettonici peculiari dell’edificio da conservare; e) il progettista ha individuato gli elementi architettonici peculiari del fabbricato CH da conservare (a titolo di esempio, utilizzo dei coppi anticati, tipologia di materiale dei comignoli, degli infissi, delle persiane, caratteristiche dei balconi, ecc.) e ha escluso la tipologia di copertura dall’elenco degli elementi rilevanti sotto il profilo storico e architettonico; f) l’originaria geometria della copertura non costituisce un elemento architettonico peculiare del fabbricato CH e non rappresenta neppure un modello tipologico di valore storico/architettonico per la zona, tant’è che la maggior parte degli immobili siti nella stessa area presentano la copertura a due falde; g) la scelta di modificare la tipologia di copertura, passando al tetto “a due falde” è funzionale al miglioramento sismico e risulta conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni (punto 8.7.4); h) in definitiva, il sistema di copertura “a due falde”, da un lato, rientra tra le tipologie assentite dalla disciplina di piano e, dall’altro lato, non rappresenta un elemento rilevante sotto il profilo storico-architettoniche sicché non può essere imposta la sua conservazione, tanto più che la scelta tecnica risponde alla finalità di migliorare la resistenza strutturale del fabbricato e la sua sicurezza in caso di eventi sismici .”.
Preso atto di tale memoria procedimentale, il Comune di Teramo ha emesso il provvedimento n. 66704 del 2 ottobre 2024, con cui ha riscontrato la richiesta di annullamento in autotutela confermando il precedente giudizio di contrasto della SCIA con l’art. VII.7, lettera c1, delle NTA.
Nello specifico, a parere dell’Amministrazione comunale “ l’edificio in esame, viste le sue tipologie morfologiche, non può essere accostato ad un intervento inerente la scheda 1 (tipologia a scala esterna) poiché, la stessa scala esterna da Voi citata in nota, è parte integrante della porzione in ampliamento e non dell’edificio originario che invece risulta sicuramente conforme con le tipologie morfologiche della scheda n. 7: Tipologia a base quadrata e scala esterna e della scheda 8: Tipologia a base quadrata. In particolare la scheda n. 7 riporta le seguenti caratteristiche tipologiche: “il tetto è quasi esclusivamente a padiglione; possono presentarsi piccionaie a torre centrale o laterale”, tutti elementi tipologici riscontrati nell’edificio in questione e non trattai nel progetto di variante. Si sottolinea che l’importanza del rilevare tali elementi consente di mantenere e conservare la lettura delle tipologie censite come patrimonio esistente del territorio rurale. Di fatti, lo stato di progetto prevede tra gli interventi la modifica dell’elemento “tetto a padiglione” con un tetto a doppia falda, facendo perdere un tratto peculiare dell’edificio la cui lettura architettonica non è più uniforme ma sembra dividere l’organismo in due distinte unità. ”.
Preso atto di tale risposta l’ingegner CH ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 24 ottobre 2024, con cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di divieto di prosecuzione lavori nonché degli altri provvedimenti puntualmente indicati, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. VII.7 delle NTA del PRG in relazione alla scheda n. 1 allegata alle NTA del PRG; violazione e falsa applicazione del punto 8.7.4 delle NTC; eccesso di potere; falsità del presupposto; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. VII.7 delle NTA del PRG in relazione alle schede nn. 7 e 8 allegate alle NTA del PRG.
Si è costituito in giudizio, in data 2 novembre 2024, il Comune di Teramo eccependo, in primis, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto “ i lavori oggetto della succitata Scia alternativa prot. 38784 del 28.05.2024 - che non ha mai conseguito efficacia in virtù dell’ordine motivato, odiernamente impugnato, di non effettuare il previsto intervento - ad oggi risultano già eseguiti, come da verbale di sopralluogo del 28.10.2024 dei tecnici dell’Area 7. ” e, poi, chiedendone la reiezione nel merito.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2024 è stata emessa l’ordinanza n. 206/2024, con cui è stato preso atto della rinuncia alla proposta istanza cautelare.
Successivamente l’ingegner CH presentava al Comune di Teramo in data 13 dicembre 2024 SCIA in sanatoria, richiesta su cui il Comune di Teramo provvedeva con provvedimento comunicato il 27 dicembre 2024 con cui disponeva quanto segue: “- ai sensi dell’art. 36 bis comma 1) cit. SI ACCERTA la conformità dell’intervento realizzato in difformità dalla SCIA S259/2023, oggetto della SCIA in sanatoria SCIA in sanatoria SCIA S469/2024, alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della predetta SCIA in sanatoria, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione, per la parte di esso (punto 1 della premessa) consistita nell’ottenimento di una diversa e ulteriore disponibilità volumetrica dell’edificio, poiché contenuta nell’una tantum del 10% di incremento volumetrico previsto per le zone B0F dall’art. VII.7, comma 2 delle NTA del PRG; - ai sensi dell’art. 36 bis comma 1) cit. NON SI ACCERTA la conformità dell’intervento di cui sopra alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della predetta SCIA in sanatoria, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione, per la parte di esso (punto 2 della premessa) consistita nella modifica morfologica delle falde dei tetti, poiché in violazione delle NTA del PRG (art. VII. 7, comma 1 - ZONE B0F – ZONE CONSOLIDATE DI VALORE MORFOLOGICO NELLE FRAIONI)”. - pertanto, ai sensi dell’art. 36 bis coma 2) cit. SI INDIVIDUANO, come misure da prescrivere ai sensi dell’art. 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della L. 7 agosto 1990 n. 241, la rimozione integrale delle modifiche morfologiche delle falde dei tetti e il successivo ripristino della copertura originaria dell’edificio (come da stato di fatto di cui alla SCIA S259/2023), trattandosi di opere che non possono essere sanate per difetto della cd. doppia conformità urbanistico-edilizia ”.
Nello specifico il Comune di Teramo affermava, fra l’altro, che “ la modifica delle falde non risulta accoglibile, in quanto in violazione delle NTA del PRG per la zona B0F e, quindi, non conforme al disposto dell’art. 36 bis comma 1) DPR 380/2001. La variante tipologica, operata sulla sagoma del tetto e dei prospetti, palesa in modo evidente la differenza operata, dal punto di vista sia morfologico sia strutturale, rispetto all’unicum che il “palazzetto CH” deve conservare, in virtù della custodia storico-testimoniale a cui è chiamato ad assurgere dalla norma della Zone B0F, con il fine di tramandare la testimonianza della forte vocazione agricola del territorio e una concreta lettura tipologica e morfologica dell’edificio. Come dimostra la documentazione fotografica allegata alla SCIA S259 del 2023, “Casa CH” ben riscontra la definizione di edilizia rurale così detta “signorile”, caratterizzata dagli interni voltati ed affrescati (foto 25 della Relazione tecnica SCIA S259_2023), dalle destinazioni d’uso del piano terra (senza la presenza delle stalle), dai materiali impiegati nella costruzione, e nella distribuzione planimetrica. ”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 27 febbraio 2025, l’ingegner CH CA, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Sulle ragioni del diniego opposto all’accertamento di conformità ex art. 36 bis D.P.R. 380/2001 e sui motivi di gravame;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. VII.7 delle NTA del PRG in relazione alla scheda n. 1 allegata alle NTA del PRG; violazione e falsa applicazione dei punti 8.7.4 e 8.7.5 delle NTC; eccesso di potere per insussistenza del presupposto; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta;
3) Violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell’art. VII.7 delle NTA del PRG per insussistenza dell’obbligo di conservare l’assetto architettonico del fabbricato vietando di modificarne la composizione strutturale; eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta e del travisamento;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. VII.7 comma 2 delle NTA del PRG per insussistenza della condizione di appartenenza dell’edificio a plurimi proprietari; eccesso di potere per insussistenza del presupposto; travisamento dei fatti e difetto assoluto di istruttoria;
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del D.P.R. 380/2001; insussistenza della denunciata violazione della disposizione urbanistica di cui all’art. VII.7.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 12 marzo 2025 è stata emessa l’ordinanza n. 58/2025, con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare atteso che “ in disparte ogni considerazione sul fumus boni iuris del ricorso, sussiste con ogni evidenza il periculum per il ricorrente derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato coi motivi aggiunti, atteso che lo stesso afferma che “in caso di non ottemperanza al presente provvedimento, saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di abusivismo edilizio previste dal D.P.R. n. 380/2001, e ss. mm. ed ii.” e, dunque, va preservata la situazione al fine di giungere alla decisione del ricorso nel merito re adhuc integra; ”.
Le parti hanno poi depositato relative memorie e infine, all’udienza pubblica del 17 settembre 2025, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse mentre il ricorso per motivi aggiunti è infondato nel merito e va respinto.
2. - Con riferimento al ricorso introduttivo, il Collegio osserva che, come condivisibilmente dedotto dal Comune di Teramo nella sua memoria del 15 luglio 2025, “ è venuta meno, per il ricorrente, qualsivoglia utilità derivabile dall’annullamento del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività edilizia, reso dal Comune di Teramo. ” e ciò in quanto “ il medesimo ricorrente, incurante del provvedimento inibitorio del Comune, ha interamente realizzato l’intervento edilizio, ottenendo di fatto il bene della vita cui aspirava con la Scia suindicata. ”.
Nello specifico il provvedimento n. 50147 del 12 luglio 2024 disponeva il divieto di prosecuzione lavori, che sono stati comunque completati, nonché la rimozione dei lavori eventualmente già eseguiti non conformi alla normativa vigente e tale ultimo dictum risulta poi assorbito dal provvedimento comunale di diniego dell’accertamento di conformità del dicembre 2024, che sul punto prevede espressamente “ la rimozione integrale delle modifiche morfologiche delle falde dei tetti e il successivo ripristino della copertura originaria dell’edificio (come da stato di fatto di cui alla SCIA S259/2023), trattandosi di opere che non possono essere sanate per difetto della cd. doppia conformità urbanistico-edilizia ;”, e dunque non vi è più alcuna possibile utilità per parte ricorrente derivante dall’impugnazione del provvedimento del 12 luglio 2024, essendo traslato interamente l’interesse del ricorrente sul diniego di accertamento di conformità del dicembre 2024.
3. - Statuito quanto sopra con riferimento al ricorso introduttivo, il Collegio può passare all’esame del ricorso per motivi aggiunti e, al riguardo, osserva che lo stesso è infondato nel merito e va respinto.
3.1.1. - Col primo motivo del ricorso per motivi aggiunti (a livello formale, il secondo atteso che il primo motivo è un mero riepilogo dei successivi motivi), parte ricorrente richiama, innanzitutto, la disposizione di cui all’art. VII.7 delle NTA del PRG del Comune di Teramo e, poi, afferma che “ L’immobile di proprietà dell’Ing. CA CH va certamente ricondotto alla “tipologia a scala esterna” di cui alla scheda n. 1 allegata alle NTA del PRG ” e che “ Una volta chiarito che l’immobile dell’Ing. CA CH appartiene alla “tipologia a scala esterna” di cui alla scheda n. 1 delle NTA del PRG, si può concludere affermando che la disciplina urbanistica ed edilizia consente di modificare la copertura dell’edificio da tetto a padiglione a tetto a due falde. ” e ciò in quanto “ La rimozione del tetto a padiglione e l’inserimento della copertura a due falde era consentito dalla scheda 1 che, sotto la voce “elementi strutturali” prevede “tetto a padiglione o a due falde”. ”.
Inoltre parte ricorrente col primo motivo afferma anche che “La scelta tecnica di sostituire la copertura a padiglione con quella a due falde trova ragione nell’esigenza di assicurare il miglioramento sismico dell’edificio e risponde quindi esattamente alla finalità dell’intervento di riparazione dell’immobile. ”.
3.1.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che parte ricorrente travisa completamente il portato dell’art. VII.7 delle NTA, del Comune di Teramo, norma pacificamente applicabile al caso di che trattasi, in quanto ritiene che la stessa consenta, per l’immobile in questione, gli interventi di “ restauro, conservazione e ristrutturazione edilizia ” nel rispetto dei modelli previsti dalla scheda 1 e che, dunque, le predette NTA prevedono “ espressamente la compatibilità della tipologia edilizia con l’elemento strutturale del “tetto a due falde” e non fissa alcun divieto di modificazione della copertura originaria. ”.
Al riguardo, il Collegio rileva che l’art. VII.7 delle NTA prevede che “ Nelle zone B0F sono consentiti gli interventi di restauro, conservazione, ristrutturazione edilizia con vincoli morfologici. Tali vincoli sono definiti sulla base del rilievo degli edifici da presentarsi in sede di progetto, che dovrà documentare tutti gli elementi rilevanti sotto il profilo storico, architettonico, tipologico, secondo la scheda delle tipologie e dei materiali che viene allegata alle norme del PRG. ”.
La disposizione sopra riportata va interpretata nel senso che nelle zone B0F sono consentiti solo interventi di restauro, conservazione e ristrutturazione edilizia (chiaramente su immobili già presenti) e che tali interventi devono rispettare i vincoli morfologici dell’immobile presente e tali vincoli sono definiti sulla base del rilievo dell’immobile oggetto di intervento di ristrutturazione, rilievo che deve dare atto di tutti gli elementi dell’immobile rilevanti sotto il profilo storico, architettonico e tipologico come individuati nelle varie schede di tipologia di immobile allegate al PRG, fra cui anche il tetto dell’immobile.
Al riguardo, il Collegio osserva che la scheda n. 1 dell’Abaco Tipologie Storiche, che il ricorrente ritiene applicabile al proprio immobile e, dunque, rilevante nella presente vicenda, è intitolata “ Tipologia a scala esterna ” e prevede gli “elementi caratteristici” dell’immobile, “l’origine” dello stesso e i relativi “elementi strutturali”, fornendo poi le “indicazioni” rilevanti e cogenti per l’intervento che il privato intende effettuare.
Nello specifico, la scheda 1 individua, fra gli “elementi strutturali” dell’immobile, il tetto, affermando che il tetto è “ a padiglione o a due falde con colmo parallelo al lato maggiore ”.
Per quanto attiene, poi, agli interventi realizzabili, le “indicazioni” stabiliscono quanto segue: “ Conservazione della scala esterna, compreso logge e portici. Può essere effettuata ridistribuzione interna. Riutilizzo degli annessi al piano terra. Conservazione degli elementi architettonici peculiari, da documentare all’atto della presentazione del progetto. ”.
Da quanto sopra esposto ne deriva che il soggetto privato che intende ristrutturare un immobile già esistente deve, in base alle sopra riportate prescrizioni delle NTA, individuare la tipologia di tetto in concreto presente nell’immobile (individuato dalla scheda 1 quale “elemento strutturale” dell’immobile) e, poi, in piana applicazione delle “indicazioni”, deve provvedere alla sua conservazione in quanto elemento architettonico peculiare.
L’art. VII.7 delle NTA del Comune di Teramo mira, infatti, a disciplinare gli interventi edilizi di ristrutturazione sul patrimonio già esistente limitando gli stessi nel senso di consentirli nel pieno rispetto delle caratteristiche strutturali presenti dell’immobile oggetto di intervento e, quindi, in presenza di uno specifico elemento strutturale, quale è il tetto, le predette NTA impongono, tramite le indicazioni contenute nelle varie schede (fra cui anche la n. 1 ritenuta applicabile da parte del ricorrente alla presente vicenda), di conservare tali caratteristiche strutturali, ossia la forma in concreto del medesimo tetto nell’immobile oggetto di ristrutturazione, atteso che le uniche modifiche che vengono consentite dalle “indicazioni” sono la redistribuzione interna ed il riutilizzo degli annessi mentre vanno conservati gli elementi architettonici peculiari esistenti, fra cui - chiaramente - rientra anche il tetto atteso che lo stesso viene individuato quale elemento architettonico nella parte relativa agli “elementi strutturali” della predetta scheda n. 1 nelle due forme (già) presenti sul territorio, ossia tetto a padiglione o a due falde.
In altri termini, il fatto che la scheda n. 1 dell’Abaco Tipologie Storiche individui, quale elemento strutturale, il tetto a padiglione o a due falde non significa che è possibile per i privati ristrutturare immobili già esistenti (e, quindi, dotati di un proprio tetto) scegliendo quale tipologia di tetto adottare in spregio alla precedente consistenza dell’immobile ma significa che i privati devono preservare l’elemento già presente nella sua originaria tipologia e ciò in piana applicazione delle indicazioni contenute nelle NTA e nelle varie schede dell’Abaco (fra cui anche la n. 1) che prescrivono la conservazione degli elementi architettonici peculiari.
Le NTA relative alle tipologie storiche sono funzionali, dunque, alla conservazione degli immobili già presenti quali testimonianza storica dell’edilizia rurale e, dunque, nell’individuare le due tipologie di tetto quale elemento strutturale, si limitano ad operare una ricognizione di quanto presente sul territorio relativamente ai vari immobili rurali ma non consentono il mutamento di un elemento strutturale con la realizzazione della diversa copertura non presente nell’immobile in oggetto ma in altri (diversi) immobili sempre realizzati in zone rurali.
Risulta, dunque, del tutto logica e corretta la motivazione del provvedimento di diniego di accertamento di conformità impugnato secondo cui “ I nuovi tetti frontali e laterali, invece, vanno a modificare una parte dell’edificio e restituiscono una lettura alterata dell’originario organismo edilizio in quanto disgiunti dall’antica tipologia edilizia e tali da interrompere quell’unitarietà di conformazione che esprimeva la costruzione nel suo complesso. ”; tale motivazione ribadisce la circostanza che l’immobile rurale di che trattasi può essere oggetto di ristrutturazione solo nel rispetto delle originarie caratteristiche strutturali, fra cui la sua originaria conformazione del tetto.
Sul punto risultano dunque condivisibili le argomentazioni del Comune resistente secondo cui “ merita di essere attenzionata, non la classificazione tipologica dell’edificio del sig. CH, ma l’espressa statuizione normativa che ha definito e determinato il contenuto dei provvedimenti adottati dal Comune di Teramo. In altri termini, appare deviante la dissertazione argomentativa, posta in essere dal ricorrente, in ordine alla classificazione delle tipologie di edificio enucleate dall’Abaco delle tipologie storiche, atteso che ciò che risulta essenziale e, dunque, dirimente la questione in oggetto, è la lettera della norma da applicare alla fattispecie concreta, segnatamente l’art. VII.7 NTA al PRG. In via preliminare, rileva ribadire che l’edificio del ricorrente è collocato in “Zone B urbanizzate a prevalente destinazione residenziale” e, in virtù della classificazione in “sottozone” operata dal Piano Regolatore Comunale, appartiene alle “B0F, Zone consolidate di valore morfologico”; tale classificazione di Piano implica l’assoggettamento alla disposizione normativa sancita dall’art. VII.7 NTA al PRG che, per le zone B0F, limita i tipi di intervento edilizio realizzabili ed impone la conservazione dei vincoli morfologici;…Per quel che attiene al caso in esame, rileva sottolineare che la ristrutturazione edilizia in zone B0F è ammessa solo ove rispetti i vincoli morfologici dell’immobile; va evidenziato, inoltre, che la nozione di vincolo morfologico risulta esplicata dall’art. III.5, (c4), NTA al PRG, che statuisce: “le norme del presente piano indicano le zone o gli immobili per i quali gli interventi di ristrutturazione edilizia sono sottoposti a vincoli morfologici, riguardanti le altezze, i materiali, i prospetti esterni, i rapporti con il tessuto urbano”. Le coordinate normative appena tracciate lasciano emergere con chiarezza come l’intervento trasformativo della copertura da padiglione a due falde nell’edificio collocato in zone B0F, muti inesorabilmente i prospetti esterni, violando un vincolo morfologico…L’alterazione dei prospetti esterni, accertata dal provvedimento comunale, è manifesta e si coglie perfettamente dagli elaborati grafici della scia in variante, prot. 38784 del 28.05.2024, (interamente realizzata in fatto) e dalla documentazione fotografica comprovante la diversità tra la situazione antecedente ai lavori e quella successiva all’abuso…Le considerazioni effettuate valgono a dimostrare che la collocazione dell’immobile in “Zone consolidate di valore morfologico B0F” è sufficiente a sostenere e giustificare il difetto di conformità dell’intervento edilizio del sig. CH, il quale ha variato i prospetti originari dell’immobile, in manifesta violazione dei vincoli morfologici riconosciuti dal Piano Regolatore. Il dato normativo impedisce, dunque, l’adesione all’interpretazione offerta dal ricorrente, la quale elude la littera legis e vanifica completamente la scelta urbanistica cristallizzata nell’art. VII.7 NTA PRG. Non è condivisibile quanto asserito dal ricorrente, il quale sostiene che la collocazione nella scheda 1 dell’Abaco delle Tipologie Storiche (tra l’altro collocazione erronea) consenta la trasformabilità della copertura da quattro a due falde. Questa tesi finisce per obliterare la previsione di vincoli morfologici per gli immobili inclusi in zone B0F, generando, in effetti, una sostanziale equiparazione tra gli interventi di ristrutturazione edilizia in aree non sottoposte ad alcun vincolo e gli interventi previsti per gli immobili in area di consolidato valore morfologico, equiparazione tra zone non sussistente, come si evince dalle norme di piano…A conforto dell’illegittimità dell’intervento edilizio, emerge l’obiettivo di valorizzazione e protezione dei valori morfologici, intesi quali elementi tipologici e strutturali dell’organismo edilizio rilevanti sotto il profilo storico e architettonico. E’, infatti, nitida la ratio juris consacrata nella pianificazione urbanistica: la valorizzazione del “patrimonio rurale” e la conservazione dell’identità storica e architettonica; invero, la pianificazione urbanistica mira dichiaratamente alla conservazione dei valori morfologici, nonché alla protezione dei “tessuti, tipologie e/o elementi architettonici peculiari del territorio rurale del Comune di Teramo e Aprutino in genere” (Allegato 05 PRG), ponendosi in perfetta coerenza con la L.R. Abruzzo n. 58/2023 che promuove interventi rispettosi delle caratteristiche storiche e ambientali locali. La predetta finalità è impressa nell’Allegato 05 di PRG che, nel definire e descrivere le varie tipologie di immobile, impone inequivocabilmente la “conservazione degli elementi architettonici peculiari”. Dunque, a prescindere dalla qualificazione tipologica, sia che si accolga la classificazione operata dal ricorrente (scheda 1) sia che si assuma la classificazione identificata dal Comune (scheda 7), è imposto esplicitamente, per ciascuna delle due tipologie strutturali, la “conservazione degli elementi architettonici peculiari”. Il tetto assurge, per consolidata e pacifica nozione, ad elemento architettonico di copertura degli spazi, espressamente indicato nell’Abaco delle tipologie sotto la parte relativa agli “elementi strutturali” indicati sia nella scheda 1 che nella scheda 7. Ne discende, con chiara evidenza, che allorchè il Piano Regolatore ha disposto la conservazione dei valori morfologici (art. VII.7 PRG), segnatamente degli elementi architettonici peculiari (sia scheda 1 che scheda 7), ha inteso statuire anche la conservazione del tetto ossia il mantenimento della copertura originaria. ”.
Per quanto attiene, poi, alla censura, formulata sempre col primo motivo di ricorso, secondo cui “ La scelta tecnica di sostituire la copertura a padiglione con quella a due falde trova ragione nell’esigenza di assicurare il miglioramento sismico dell’edificio e risponde quindi esattamente alla finalità dell’intervento di riparazione dell’immobile. ”, il Collegio rileva che la stessa non risulta fondata.
Sul punto, difatti, il Collegio rileva che non risulta provato quanto affermato da parte ricorrente secondo cui “ La riparazione dell’edificio, alla luce delle direttive impartite dalla normativa emergenziale, doveva assicurare il conseguimento della soglia minima di sicurezza sismica e tale risultato poteva essere raggiunto solo sostituendo la copertura a padiglione che rappresenta una tipologia costruttiva incapace di resistere di fronte ad una spinta sismica. ”.
Al riguardo, difatti, va ricordato che gli interventi di miglioramento sismico contenuti nella SCIA del 2023 non facevano riferimento alla sostituzione del tetto e, dunque, sul punto, risultano condivisibili le argomentazioni del Comune di Teramo secondo cui “ con la SCIA n. S259/2023, ritenuta conforme dall’Ufficio di competenza, il medesimo progettista-ricorrente assevera il raggiungimento del miglioramento sismico previsto dalla normativa attraverso una serie di scelte strutturali e tecniche (inserimento di catene, chiusura nicchie, sostituzione architravi, rinforzo di maschi murari, consolidamento fondazioni…), con conservazione della copertura originaria. Si evince come il sig. CH, già nel progetto iniziale, riconosceva misure anti-sismiche compatibili con la conservazione del tetto e, anzi, documentava la sussistenza del predetto vincolo morfologico, esplicitando la volontà di mantenere la copertura originaria e ritenendo la conformità di tale tipologia strutturale al conseguimento del miglioramento sismico. Ciò conforta il fatto che sia possibile il conseguimento del miglioramento sismico senza alterazione della conformazione strutturale del tetto. ”.
Inoltre il Collegio osserva che con propria nota del 10 giugno 2024, inviata al Comune di Teramo in data 11 giugno 2024, l’ingegner CH ha affermato “ di aver rimodulato l’intervento mantenendo inalterate le geometrie e riproponendo la copertura originale a padiglione a 4 acque; resta comunque la difficoltà realizzativa con le struttura portanti realizzate nuove con legno lamellare e recupero dei coppi di copertura precedentemente rimossi e depositati in cantiere: ”, precisando poi che “ il ripristino delle geometrie esistenti a falde inclinate c.d. “spingenti”potrebbero essere causa di dissesti locali oltre ad accrescere la vulnerabilità in caso di sisma, nello specifico le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) al punto 8.7.4 riportano tra gli interventi raccomandati sugli edifici sulle murature quelli volti alla riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di copertura. ”.
Da tale comunicazione dell’11 giugno 2024 emerge dunque chiaramente che il ricorrente riteneva la soluzione con copertura a 2 acque opportuna per il miglioramento della sicurezza strutturale ma non strettamente necessaria o indispensabile, atteso che lo stesso aveva di nuovo rimodulato il progetto introducendo nuovamente la copertura a 4 falde, così dimostrando che anche tale copertura poteva essere realizzata.
Inoltre, sempre su tale punto, risultano altrettanto persuasive e convincenti le argomentazioni svolte dal Comune di Teramo nella sua prima memoria, in cui lo stesso ha affermato che “ la prospettazione della modifica tipologica della copertura come soluzione necessitata per il buon esito dell’intervento di miglioramento sismico implica di per sé la contestazione della stessa norma di Piano, impositiva della ristrutturazione edilizia con vincoli morfologici, avversandone la cogenza posta prettamente a presidio di conservazione di quegli elementi storico-strutturali costruttivi, per i quali sia riconoscibile una valenza architettonica peculiare. Infatti, è impressa nelle stesse N.T.A soprarichiamate l’irrinunciabile esigenza di salvaguardia di quegli elementi architettonici capaci di esprimere il valore storico-strutturale-culturale della costruzione, considerata anche nella sua correlazione con il paesaggio rurale circostante. Ma l’odierna impugnazione ha riguardato unicamente gli atti dirigenziali applicativi di un simile precetto, non anche la pianificazione in parte qua, con la conseguente inammissibilità, ancor prima che infondatezza, di una siffatta censura. ”.
3.2.1. - Col secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato anche nell’ipotesi in cui l’immobile di che trattasi dovesse rientrare, come sostenuto dal Comune di Teramo ma negato dal ricorrente, nella tipologia di immobile previsto dalle schede n. 7 e 8 dell’Abaco Tipologie Storiche.
Nello specifico parte ricorrente sostiene che “ la scheda n. 7 (“tipologia a base quadrata e scala esterna”) e la scheda n. 8 (“tipologia a base quadrata”) prevedono entrambe, nel descrivere gli “elementi strutturali” tipici, che “il tetto è quasi esclusivamente a padiglione”, mentre, al momento di fornire le “indicazioni” vincolanti, non menzionano affatto il divieto di modificare la copertura. Ed infatti, l’espressione «quasi esclusivamente» descrive soltanto la prevalenza percentuale della tipologia di tetto “a padiglione a quattro falde” rispetto alle altre tipologie di copertura, ma non vieta affatto l’utilizzo del tetto “a due falde” ed anzi lo legittima, pur attribuendogli una ricorrenza statistica minore (o estremamente rara)…Rimane fermo, comunque, che la copertura a padiglione non costituisce l’unica modalità costruttiva rappresentativa in via esclusiva delle case rurali sicché una diversa soluzione è consentita anche negli ambiti territoriali di cui alle schede nn. 7 e 8. ”.
Per quanto attiene, poi, alla conservazione degli elementi architettonici peculiari, parte ricorrente afferma che “ nella memoria illustrativa trasmessa al Comune nell’Ottobre 2024…, il ricorrente chiariva che “le coperture degli immobili collocati nell’area dove insiste il fabbricato presentano tutte coperture “a due falde” sicché la tipologia costruttiva individuata nel progetto rispetta le caratteristiche morfologiche degli edifici tipici della zona e la lettura architettonica va proprio ad uniformarsi e conformarsi ai fabbricati limitrofi”… Dato per certo che la peculiarità va accertata in riferimento al contesto ambientale di inserimento dell’immobile e, quindi, sulla base delle caratteristiche costruttive degli altri edifici insistenti nella stessa zona deve pervenirsi alla conclusione che l’elemento architettonico distintivo dell’edificazione di area è costituito dal tetto a due falde e, quindi, dalla copertura realizzata dall’Ing. CH. ”.
3.2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che parte ricorrente anche col secondo motivo di ricorso continua a sostenere la tesi secondo cui le schede dell’Abaco Tipologie Storiche consentono al proprietario dell’immobile sito in zone rurali di ristrutturare lo stesso cambiandone gli elementi caratteristici, nella specie il tetto, sempre che la nuova conformazione del tetto rientri fra quelle previste, in astratto, per tale tipologia di immobile nelle schede dell’Abaco.
L’interpretazione di parte ricorrente delle NTA del Comune di Teramo, come già detto sopra con riferimento al primo motivo di ricorso, risulta del tutto erronea ed illogica perché la stessa stravolge completamente la finalità delle predette NTA, che è quella di consentire la ristrutturazione di immobili esistenti in contesti rurali mantenendo le strutture preesistenti dei predetti immobili, ritenendo invece che sia possibile cambiare un elemento caratteristico dell’immobile se lo stesso comunque risulta presente nel contesto rurale in quanto elemento di altri immobili presenti in tale contesto.
Le NTA del Comune di Teramo, invece, come già ampiamente argomentato nello scrutinio del primo motivo di ricorso, all’art. VII.7 stabiliscono l’obbligo di rispetto dei vincoli morfologici dell’immobile oggetto di ristrutturazione e, dunque, non sono consentiti interventi che cambiano la conformazione originaria dell’immobile rispetto ad elementi strutturali, come è il tetto, anche se nella zona sono presenti altri immobili che hanno la tipologia di tetto che il privato intende realizzare, perché va conservata la memoria storica concreta di ogni singolo edificio presente nelle predette zone rurali.
Ne deriva, dunque, che per il secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti, avendo esso alla base la stessa interpretazione del valore delle schede dell’Abaco e dell’art. VII.7 delle NTA del Comune di Teramo espressa dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, valgono le argomentazioni già sopra diffusamente illustrate con riferimento al primo motivo di ricorso circa il reale disposto delle NTA con riferimento alle schede dell’Abaco e la conseguente impossibilità di mutamento di elementi caratteristici dell’immobile dell’ingegner CH, ivi compreso il tetto.
3.3.1. - Col terzo motivo di ricorso parte ricorrente contesta l’affermazione del Comune di Teramo contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui “ L’intervento, oggetto di SCIA in sanatoria, difetta, quindi, della necessaria univocità tipologica e morfologica con la proprietà adiacente, di cui manca la dichiarazione di assenso, necessariamente prescritta dalla norma dell’art. VII.7 comma c2… ”.
Nello specifico parte ricorrente afferma che “ la copertura a due falde non è stata realizzata su una porzione dell’intero edificio, come richiede la disposizione in commento, ma ha investito esclusivamente l’edificio da cielo a terra di proprietà CA CH e non anche quello adiacente del Sig. IO CH; ” e poi che “ la sussistenza di due manufatti separati ancorché contigui ovvero l’inconfigurabilità di un unico edificio esclude la necessità dell’assenso del controinteressato e, quindi, la violazione dell’art. VII.7 delle NTA del PRG. ”.
3.3.2. - Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Il Collegio osserva che il provvedimento di diniego impugnato reca, quale motivazione, la “ modifica morfologica delle falde dei tetti ” operata dal ricorrente, in quanto essa si pone in violazione dell’art. VII.7, comma 1, delle NTA del Comune di Teramo, e dunque è tale circostanza che ha portato al provvedimento di reiezione della domanda di accertamento presentata dall’ingegner CH, non essendo stato posto a base dell’impugnato diniego la circostanza, affermata nel corpo dello stesso, del mancato assenso della proprietà adiacente.
Ne deriva, dunque, che tale ultima circostanza (mancanza dell’assenso del proprietario adiacente) non ha costituito motivo di reiezione dell’istanza del ricorrente e, dunque, quest’ultimo non ha alcun interesse a contestare la predetta circostanza atteso che, come detto più volte, il provvedimento di diniego impugnato reca, quale motivazione, la mancata conformità alle NTA del Comune di Teramo della modifica al tetto operata dal ricorrente.
3.4. - Col quarto motivo di ricorso parte ricorrente afferma ancora una volta che “ La modifica della copertura introdotta dal ricorrente risulta conforme alla normativa urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’opera che all’atto della presentazione della domanda di sanatoria. ” e che, dunque, “ Dato per pacifico che la sanatoria ex art. 36 bis T.U. sull’edilizia costituisce un rimedio ordinario diretto a sanare i c.d. abusi formali e, quindi, a regolarizzare l’avvenuta realizzazione di opere conformi con la normativa urbanistica l’accertata insussistenza delle violazioni contestate dalle P.A. conduce all’annullamento del provvedimento impugnato. ”.
Il motivo, molto succinto, ribadisce nuovamente le conclusioni di parte ricorrente già esposte da parte della stessa negli altri motivi di ricorso circa la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica del Comune di Teramo e, dunque, anche per tale motivo valgono le considerazioni già sopra svolte con riferimento allo scrutinio degli altri motivi di ricorso, considerazioni che rendono lo stesso, come gli altri, del tutto infondato.
4. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse mentre il ricorso per motivi aggiunti è infondato nel merito e va respinto.
5. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti in quanto infondato nel merito.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Teramo, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE PA, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
AS DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS DI | GE PA |
IL SEGRETARIO