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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr. Maurizio Petrelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023 promossa da
(C.F.: ), nella qualità di fideiussore di Parte_1 C.F._1
(P. VA , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
PP NI, come da procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
P. IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. PP Grillo, come da procura in atti
APPELLATA nonché di
P. IVA: in persona della procuratrice Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_4 dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, come da procura in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 12 novembre 2025, il cui contenuto deve intendersi qui riportato.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
, in qualità di fideiussore della società Parte_1 Parte_2 spiegava opposizione avverso il D.I. n. 1618/2017 emesso dal Tribunale di Lecce in data
22.05.2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
, dell'importo complessivo di euro 168.742,84, di cui euro 100,69 a titolo di scoperto
[...] relativo al rapporto di c/c n. D052891568980 ed euro 168.640,33 a titolo di rate insolute afferenti al rapporto di mutuo chirografario n. 0IB1891568980, entrambi intestati alla predetta società, il tutto oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito giudicante, essendo contrattualmente previsto, con riguardo al rapporto di mutuo chirografario, da un lato, la competenza esclusiva del Tribunale di BI, dall'altro, ove “il cliente rivesta la qualità di consumatore” (quale, il sig. ), la competenza esclusiva del “foro di residenza o Pt_1 domicilio elettivo del consumatore” (quale, il foro di Catania).
Nel merito, deduceva: che parte opposta non aveva fornito la prova piena del credito oggetto del D.I. opposto;
che, all'esito dell'espletamento di privata consulenza contabile, il mutuo chirografario prevedeva un tasso complessivo e un tasso effettivo di mora superiori al tasso soglia usura di riferimento;
che tale pattuizione, violativa della normativa antiusura, importava la gratuità del mutuo;
che, peraltro, tale rapporto contrattuale prevedeva un piano di ammortamento alla francese importante una indebita capitalizzazione degli interessi debitori, così generandosi anatocismo;
che il TEG relativo al contratto di mutuo era erroneo per mancata inclusione di determinate voci di costo rilevanti ai fini del calcolo dell'usura; che, inoltre, i rapporti contrattuali dedotti nel D.I. opposto erano affetti da nullità per difetto di forma scritta, non essendo stati sottoscritti da parte dell'istituto di credito;
che, per ultimo, la banca opposta aveva unilateralmente modificato le condizioni contrattuali in violazione dell'art. 118 TUB ed applicati costi non dovuti.
Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo rigettarsi Controparte_1
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Rappresentava: che era stata contrattualmente prevista la competenza esclusiva del
Tribunale di Lecce “per ogni controversia che potesse sorgere tra il fideiussore e la;
CP_1 che i rapporti contrattuali dedotti nel presente giudizio erano validi poiché convenuti con interessi in misura inferiore al tasso soglia;
che il piano di ammortamento alla francese allegato al contratto di mutuo non importava nessun fenomeno di anatocismo;
che, ai sensi della normativa di riferimento, la sottoscrizione dei contratti da parte della banca non era elemento essenziale ai fini del perfezionamento degli stessi.
Con le memorie ex art. 183 VI comma n.2) l'opponente rinunciava alle domande relative al rapporto di conto corrente”.
La causa veniva istruita con CT tecnico contabile e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 03.02.2022, decisa, previa concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con sentenza n. 1652 del 26.05.2023, pubblicata il 31.05.2023, con cui il Tribunale di Lecce, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di CT e alla rifusione delle spese del giudizio in favore di
[...]
CP_1
Con atto di citazione notificato in data 13.07.2023 ha proposto il presente Parte_1 appello, lamentando l'erroneità della sentenza per i motivi che verranno di seguito esaminati e formulando altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza e del sotteso decreto ingiuntivo n. 1618/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.01.2024 si è costituita CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con
[...] vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita, altresì, con comparsa di costituzione depositata il 30.09.2024 ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in persona della procuratrice quale Controparte_2 CP_3 cessionaria pro soluto del credito di richiamando e facendo proprie le Controparte_1 deduzioni, difese e richieste già avanzate dalla cedente e chiedendo altresì l'estromissione dell'Istituto bancario.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza con provvedimento del 18.1.2024 e precisate dalle parti le conclusioni all'udienza dell'08.10.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, con provvedimento del 15.10.2025
l'appello, in virtù del carico dei ruoli e delle direttive relative al conseguimento degli obiettivi del PNRR, è stato riassegnato alla Presidente dr.ssa Anna Rita Pasca quale consigliere relatore e rinviata ex art. 352 c.p.c. al 12.11.2025 per la precisazione delle conclusioni dinanzi alla stessa, avvenuta con note scritte sostitutive dell'udienza in presenza;
all'esito l'appello è stato riservato per la decisione collegiale, senza nuova assegnazione di termini per conclusionali e repliche, in quanto già fruiti e non ulteriormente chiesti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente questa Corte deve pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione dell'intervenuta sollevata dall'appellante sul presupposto che la Controparte_2 pubblicazione della cessione sulla G.U. possa valere ai soli fini della efficacia della cessione stessa, non fornendo alcuna prova dell'effettivo trasferimento del credito di cui viene preteso il pagamento.
La Suprema Corte ha affermato che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (cfr., ex multis, Cass.n.17944/2023).
Orbene, non sussiste la dedotta carenza di legittimazione attiva della cessionaria, atteso che, sulla base dell'attuale normativa e dei principi di diritto affermati dalla S.C., la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al decreto legislativo n. 385/1993, articolo 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.5857/2022 e 24798/2020); ed invero, il cit. art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina sotto più aspetti derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (Cass. 31188/2017), giustificata dall'oggetto della cessione, individuato non già singolarmente ma per tipologia e sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive,
<per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di gestione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità>> (Cass. 10200/2021; veds. altresì Cassazione sent. N.
4277/2023, ove si afferma che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993 (contratto a forma libera) -laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione - “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”; da ultimo Cass. Civ., Sez. III, n. 25547/2025, per cui la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale assolve, quale forma di pubblicità, alla funzione di notifica ex art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes).
Nella fattispecie, la titolarità del credito in capo all'intervenuta risulta provata, oltre che con la dichiarazione di accettazione della cessione pro soluto del 26.06.2024 (All. 4 fascicolo
2401), con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., dalla CP_2 quale emerge che il credito azionato rientra nella categoria dei rapporti ceduti in blocco.
1.1 Va considerato che, sebbene la cessionaria sia intervenuta nel Controparte_2 presente giudizio quale cessionaria del credito, non risulta agli atti che la cedente CP_1 abbia avanzato richiesta di estromissione, né che vi sia a tal fine il consenso di tutte le parti costituite. Pertanto, visto l'art. 111 c.p.c., il presente giudizio deve proseguire anche nei confronti di . CP_1
2. Con il primo motivo di appello lamenta la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione degli artt. 18 e segg. c.p.c. e 1341, 1342 c.c. per aver il primo giudice rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, ritenendo non operante, in favore del fideiussore, il foro del consumatore, non rivestendo lo stesso la detta qualifica, e per aver altresì respinto la doglianza relativa al foro esclusivo pattuito nel rapporto di mutuo garantito.
Reputa l'appellante che, avendo agito esclusivamente nei confronti del sig. CP_1
, nella qualità di fideiussore, avrebbe dovuto adire il Tribunale di Catania Parte_1 quale foro del consumatore, attesa l'applicabilità alla fattispecie della tutela consumeristica, che può essere estesa al garante-fideiussore quando questi abbia agito come persona fisica nell'ambito della sua attività professionale (ad esempio quale amministratore della società debitrice).
Anche a non voler considerare applicabile il foro del consumatore, l'appellante assume che la avrebbe dovuto, comunque, dare attuazione alla clausola di competenza esclusiva CP_1 presente nel contratto di mutuo, in cui viene eletto il foro di BI (ovvero il foro della sede legale della quale foro esclusivo per tutte le controversie nascenti dal rapporto. CP_1 Evidenzia, richiamando l'orientamento espresso della Suprema Corte al riguardo, che la clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente, per il quale è sorta controversia, determina l'estensione del foro convenzionale anche alla controversia concernente la relativa garanzia fideiussoria.
Il motivo è infondato.
Se, infatti, è pur vero che l'evoluzione della giurisprudenza in materia ha portato, prendendo le mosse dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15,
; 14 settembre 2016, C-534/15, , ad estendere la tutela consumeristica in Per_1 CP_4 favore del fideiussore superando l'automatismo per cui il garante di un professionista, sia in sé e per definizione, a sua volta, qualificabile come “non consumatore” e, dunque, quale professionista “di riflesso”, tuttavia deve ritenersi ormai ius receptum in materia il principio per cui, affinché possa riconoscersi la qualifica di consumatore in capo al garante, non debba esservi collegamento funzionale tra la garanzia prestata e l'attività professionale svolta
(Cass. SS.UU. sentenza n. 5868 del 27.02.2023).
Recentemente, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29746 dell'11.11.2025, in continuità con la citata pronuncia a SS.UU., ha chiarito che la circostanza che il fideiussore di una società abbia detenuto “una partecipazione non trascurabile al capitale sociale” dell'impresa deve indurre ad escludere che la garanzia sia stata prestata per motivi estranei all'attività professionale, ciò ancor di più laddove il garante abbia anche rivestito cariche sociali.
Orbene, nella fattispecie, dalla documentazione in atti è risultato che la fideiussione è stata prestata da in favore della società Parte_1 Parte_2 di cui lo stesso era socio di maggioranza al 99% e in cui lo stesso ha ricoperto il ruolo di amministratore unico per anni.
Non può, pertanto, ritenersi che i debiti garantiti fossero estranei alla sua attività imprenditoriale, essendo piuttosto ad essa collegati ed essendovi anzi una partecipazione significativa al capitale, con la conseguenza che difettano i presupposti perché possa riconoscersi in capo al la qualità di consumatore e perché possa farsi applicazione Pt_1 della tutela consumeristica in suo favore.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Lecce in favore del foro di Catania quale foro del consumatore.
Parimenti infondata è la subordinata eccezione di incompetenza del foro adito in favore del foro esclusivo del Tribunale di BI, di cui alla clausola del contratto di mutuo citata dall'appellante. In disparte la circostanza che tale clausola di elezione del foro esclusivo è stata sottoscritta dalla società mutuataria ed è ad essa riferibile e non al garante, nella fideiussione personale, sottoscritta da in data 19.11.2009, risulta specificatamente sottoscritta, ai Parte_1 sensi degli artt.1341 e 1342 c.c., la seguente clausola di elezione del foro esclusivo: "Per ogni controversia che potesse sorgere tra il fideiussore e la in dipendenza del CP_1 rapporto regolamentato dal contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Lecce”.
L'azione monitoria promossa dalla nei confronti del fideiussore, pertanto, risulta CP_1 correttamente incardinata presso il Tribunale di Lecce.
3. Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il Tribunale valutato l'indeterminatezza, nel contratto di mutuo de quo, delle condizioni contrattuali relative all'interesse corrispettivo, nonostante la relativa eccezione fosse stata formulata dall'opponente con la memoria ex art. 183 VI comma n.1 cpc, in disparte la rilevabilità officiosa della detta causa di nullità.
Sostiene, in particolare, che nel contratto de quo manchi l'indicazione specifica ed esaustiva sia del tipo di piano di ammortamento effettivamente applicato dalla banca, sia del regime di capitalizzazione con cui si sviluppa lo stesso piano, con la conseguenza di non permettere il calcolo del tasso effettivo di interessi pagato dal mutuatario al fine di confrontarlo al tasso soglia usura.
In disparte tale indeterminatezza, di per sé già implicante la nullità parziale del contratto ex artt. 1346 e 1418, II comma cc, dalla documentazione prodotta in atti emergerebbe, secondo l'appellante, che il piano di ammortamento sviluppato in contratto è alla francese e il regime finanziario utilizzato sarebbe quello della capitalizzazione composta, con implicazioni negative a svantaggio del prezzo finale del mutuo e con generazione del c.d. costo da anatocismo.
Il Tribunale, nel ritenere che il TAEG non superi il tasso soglia, non avrebbe considerato l'incidenza del costo occulto conseguente all'applicazione del regime composto degli interessi, non esplicitato in contratto.
Pertanto, l'appellante invoca la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, con conseguente rideterminazione del rapporto mediante applicazione del tasso ex art. 117, VII comma TUB ed in regime di capitalizzazione semplice.
La censura non coglie nel segno.
Occorre osservare che la CT, condivisa da questa Corte in quanto immune da errori e vizi logici e/o di metodo e in quanto completa e soddisfacente in riferimento alle risposte fornite ai quesiti formulati, ha permesso di accertare che nel contratto di mutuo chirografario in esame risultano espressamente pattuiti il TAN pari al 9,5%, il TAEG pari al 10,86%, nonché il tasso degli interessi di mora pari al 12,5%.
Il dato letterale offerto dal contratto, dunque, è sufficiente, di per sé, a smentire gli assunti attorei sul punto.
Relativamente alla violazione della soglia usuraria, poi, il CT ha escluso il superamento del tasso soglia, vigente ratione temporis, sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia con riferimento agli interessi moratori.
In particolare, il CT ha accertato, relativamente alla violazione della soglia usuraria, che il
TAEG, ratione temporis vigente, era pari al 10,86% e che il tasso soglia per il secondo trimestre 2012 relativo alle operazioni di mutuo ipotecario a tasso fisso era stabilito nella misura del 16,625%.
E', quindi, assolutamente da escludersi l'usurarietà del contratto.
Parimenti non scaturisce alcuna capitalizzazione illegittima dal regime di ammortamento applicato dalla banca al mutuo in oggetto.
Occorre osservare che il mutuo de quo si fonda su un piano di ammortamento in cui ogni rata contiene una quota di capitale crescente sulla quale la quota di interessi va via via decrescendo.
Ciò non determina la generazione di interessi composti, ma solo una diversa costruzione delle rate.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. In esso la capitalizzazione avviene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. 34677/2022). In questo caso, dunque, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ.
SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023).
Più in particolare, tale tipo di ammortamento si fonda su un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale: la caratteristica è data dal fatto che varia progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decresce progressivamente e nel contempo vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito.
Ciò non determina un illecito anatocismo, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota interesse delle singole rate dei diversi periodi è calcolata in regime di interesse semplice sul debito residuo del periodo precedente, perciò, non si produce un effetto anatocistico, poiché con il pagamento della rata vengono pagati anche gli interessi maturati, che quindi non possono produrre a loro volta interessi.
Né la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" fa discendere un illegittimo effetto anatocistico, dovendosi considerare che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e ciò implica, inevitabilmente, un piano di ammortamento di durata maggiore, cui corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo per restituire la somma erogata).
Il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento alla francese non deriva, quindi, da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente.
Il Tribunale si è quindi uniformato ad un orientamento largamente dominante in giurisprudenza, secondo il quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese" non determina alcuna violazione del dettato di cui all'art.1283 c.c., orientamento cui questa Corte reputa di aderire, condividendolo.
Alla luce di quanto argomentato e in virtù del principio recentemente statuito dalla Suprema
Corte a SS.UU. con sentenza n. 15130/2024, per cui “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, va quindi rigettata la domanda di nullità del contratto di mutuo perché strutturato con il metodo dell'ammortamento alla francese.
Conclusivamente, dalla corretta applicazione del tasso concordato nel contratto de quo, deriva che la composizione della rata, oltre a non determinare un tasso effettivo più elevato, non comporta alcuna composizione degli interessi né generazione del fenomeno anatocistico. 4. Con il terzo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza per aver Parte_1 confermato il decreto ingiuntivo opposto, senza tener conto delle emergenze in atti e della presenza di una voce di credito oggetto di rinuncia da parte della banca opposta.
Evidenzia in particolare che con le memorie ex art. 183 VI comma cpc n.1 la aveva CP_1 rinunciato a richiedere l'importo derivante dalla esposizione del conto corrente n.
D052891568980, ammontante a €.100,69 in linea capitale e a €.1,82 per interessi, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto essere revocato, con relativa diversa statuizione in punto di regolamentazione delle spese di lite.
In accoglimento – nei limiti di ragione – del presente motivo di gravame va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato acclarato un credito della convenuta-opposta di ammontare inferiore (sia pure di poco) rispetto a quello monitoriamente azionato, e ciò sia sulla base dei calcoli in primo grado eseguiti dal CT (come detto tecnicamente corretti e immuni da vizi logici) che ha condotto a determinare l'ammontare del debito a titolo di sorte capitale non versata in € 157.663,61 (cfr. pag. 14 CT), sia in considerazione della rinuncia, da parte della banca opposta, al modesto credito derivante dal conto corrente.
5. Quanto alle spese del giudizio, la presenza di un rilevante debito dell'opponente/appellante, il limitatissimo accoglimento dell'opposizione e del presente appello e la circostanza che sia stata la stessa opposta a rinunciare tempestivamente alla domanda relativa alla sia pur esigua esposizione del conto corrente sin dal giudizio di primo grado, comportano la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in applicazione del principio di soccombenza, non condividendosi, al riguardo,
l'assunto dell'appellante secondo cui la materia sarebbe caratterizzata da incertezza interpretativa o da mutamento giurisprudenziale sopravvenuto a giustificazione di una compensazione delle spese di lite.
Conclusivamente l'appello va accolto solo nei limiti innanzi precisati e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato al pagamento in favore di in persona della Parte_1 Controparte_2 procuratrice della somma di € 157.663,61, oltre interessi semplici al tasso CP_3 convenzionale del 7,00% (come già indicato nel d.i. sul punto non oggetto di opposizione) dal 1.1.2017 sino al soddisfo e spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate – quanto al presente grado - come da dispositivo che segue, tenendosi conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e di valori intermedi tri i minimi e i medi. Il compenso è unico per creditore cedente e cessionaria, trattandosi della stessa controparte processuale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato il 13.07.2023 Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 [...] in persona della procuratrice in persona del legale Controparte_2 CP_3 rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.1652 del 26.05.2023, pubblicata il 31.05.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello nei limiti di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo RGN.
1618/2017 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2 in persona della procuratrice della somma di € 157.663,61, oltre interessi CP_3 semplici al tasso convenzionale del 7,00% dal 1.1.2017 sino al soddisfo;
conferma nel resto l'appellata sentenza;
2. Condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_2 della procuratrice e di delle spese processuali del presente CP_3 Controparte_1 grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
3. pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica;
Così deciso in Lecce, il 2 dicembre 2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio Dott.
Vittorio Caricasole, con la collaborazione della Funzionaria dell'ufficio del processo
Dott.ssa Stefania Marcucci, sotto la direzione del Presidente relatore Dr.ssa Anna Rita Pasca.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr. Maurizio Petrelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023 promossa da
(C.F.: ), nella qualità di fideiussore di Parte_1 C.F._1
(P. VA , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
PP NI, come da procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
P. IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. PP Grillo, come da procura in atti
APPELLATA nonché di
P. IVA: in persona della procuratrice Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_4 dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, come da procura in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 12 novembre 2025, il cui contenuto deve intendersi qui riportato.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
, in qualità di fideiussore della società Parte_1 Parte_2 spiegava opposizione avverso il D.I. n. 1618/2017 emesso dal Tribunale di Lecce in data
22.05.2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
, dell'importo complessivo di euro 168.742,84, di cui euro 100,69 a titolo di scoperto
[...] relativo al rapporto di c/c n. D052891568980 ed euro 168.640,33 a titolo di rate insolute afferenti al rapporto di mutuo chirografario n. 0IB1891568980, entrambi intestati alla predetta società, il tutto oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito giudicante, essendo contrattualmente previsto, con riguardo al rapporto di mutuo chirografario, da un lato, la competenza esclusiva del Tribunale di BI, dall'altro, ove “il cliente rivesta la qualità di consumatore” (quale, il sig. ), la competenza esclusiva del “foro di residenza o Pt_1 domicilio elettivo del consumatore” (quale, il foro di Catania).
Nel merito, deduceva: che parte opposta non aveva fornito la prova piena del credito oggetto del D.I. opposto;
che, all'esito dell'espletamento di privata consulenza contabile, il mutuo chirografario prevedeva un tasso complessivo e un tasso effettivo di mora superiori al tasso soglia usura di riferimento;
che tale pattuizione, violativa della normativa antiusura, importava la gratuità del mutuo;
che, peraltro, tale rapporto contrattuale prevedeva un piano di ammortamento alla francese importante una indebita capitalizzazione degli interessi debitori, così generandosi anatocismo;
che il TEG relativo al contratto di mutuo era erroneo per mancata inclusione di determinate voci di costo rilevanti ai fini del calcolo dell'usura; che, inoltre, i rapporti contrattuali dedotti nel D.I. opposto erano affetti da nullità per difetto di forma scritta, non essendo stati sottoscritti da parte dell'istituto di credito;
che, per ultimo, la banca opposta aveva unilateralmente modificato le condizioni contrattuali in violazione dell'art. 118 TUB ed applicati costi non dovuti.
Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo rigettarsi Controparte_1
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Rappresentava: che era stata contrattualmente prevista la competenza esclusiva del
Tribunale di Lecce “per ogni controversia che potesse sorgere tra il fideiussore e la;
CP_1 che i rapporti contrattuali dedotti nel presente giudizio erano validi poiché convenuti con interessi in misura inferiore al tasso soglia;
che il piano di ammortamento alla francese allegato al contratto di mutuo non importava nessun fenomeno di anatocismo;
che, ai sensi della normativa di riferimento, la sottoscrizione dei contratti da parte della banca non era elemento essenziale ai fini del perfezionamento degli stessi.
Con le memorie ex art. 183 VI comma n.2) l'opponente rinunciava alle domande relative al rapporto di conto corrente”.
La causa veniva istruita con CT tecnico contabile e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 03.02.2022, decisa, previa concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con sentenza n. 1652 del 26.05.2023, pubblicata il 31.05.2023, con cui il Tribunale di Lecce, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di CT e alla rifusione delle spese del giudizio in favore di
[...]
CP_1
Con atto di citazione notificato in data 13.07.2023 ha proposto il presente Parte_1 appello, lamentando l'erroneità della sentenza per i motivi che verranno di seguito esaminati e formulando altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza e del sotteso decreto ingiuntivo n. 1618/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.01.2024 si è costituita CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con
[...] vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita, altresì, con comparsa di costituzione depositata il 30.09.2024 ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in persona della procuratrice quale Controparte_2 CP_3 cessionaria pro soluto del credito di richiamando e facendo proprie le Controparte_1 deduzioni, difese e richieste già avanzate dalla cedente e chiedendo altresì l'estromissione dell'Istituto bancario.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza con provvedimento del 18.1.2024 e precisate dalle parti le conclusioni all'udienza dell'08.10.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, con provvedimento del 15.10.2025
l'appello, in virtù del carico dei ruoli e delle direttive relative al conseguimento degli obiettivi del PNRR, è stato riassegnato alla Presidente dr.ssa Anna Rita Pasca quale consigliere relatore e rinviata ex art. 352 c.p.c. al 12.11.2025 per la precisazione delle conclusioni dinanzi alla stessa, avvenuta con note scritte sostitutive dell'udienza in presenza;
all'esito l'appello è stato riservato per la decisione collegiale, senza nuova assegnazione di termini per conclusionali e repliche, in quanto già fruiti e non ulteriormente chiesti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente questa Corte deve pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione dell'intervenuta sollevata dall'appellante sul presupposto che la Controparte_2 pubblicazione della cessione sulla G.U. possa valere ai soli fini della efficacia della cessione stessa, non fornendo alcuna prova dell'effettivo trasferimento del credito di cui viene preteso il pagamento.
La Suprema Corte ha affermato che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (cfr., ex multis, Cass.n.17944/2023).
Orbene, non sussiste la dedotta carenza di legittimazione attiva della cessionaria, atteso che, sulla base dell'attuale normativa e dei principi di diritto affermati dalla S.C., la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al decreto legislativo n. 385/1993, articolo 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.5857/2022 e 24798/2020); ed invero, il cit. art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina sotto più aspetti derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (Cass. 31188/2017), giustificata dall'oggetto della cessione, individuato non già singolarmente ma per tipologia e sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive,
<per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di gestione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità>> (Cass. 10200/2021; veds. altresì Cassazione sent. N.
4277/2023, ove si afferma che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993 (contratto a forma libera) -laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione - “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”; da ultimo Cass. Civ., Sez. III, n. 25547/2025, per cui la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale assolve, quale forma di pubblicità, alla funzione di notifica ex art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes).
Nella fattispecie, la titolarità del credito in capo all'intervenuta risulta provata, oltre che con la dichiarazione di accettazione della cessione pro soluto del 26.06.2024 (All. 4 fascicolo
2401), con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., dalla CP_2 quale emerge che il credito azionato rientra nella categoria dei rapporti ceduti in blocco.
1.1 Va considerato che, sebbene la cessionaria sia intervenuta nel Controparte_2 presente giudizio quale cessionaria del credito, non risulta agli atti che la cedente CP_1 abbia avanzato richiesta di estromissione, né che vi sia a tal fine il consenso di tutte le parti costituite. Pertanto, visto l'art. 111 c.p.c., il presente giudizio deve proseguire anche nei confronti di . CP_1
2. Con il primo motivo di appello lamenta la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione degli artt. 18 e segg. c.p.c. e 1341, 1342 c.c. per aver il primo giudice rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, ritenendo non operante, in favore del fideiussore, il foro del consumatore, non rivestendo lo stesso la detta qualifica, e per aver altresì respinto la doglianza relativa al foro esclusivo pattuito nel rapporto di mutuo garantito.
Reputa l'appellante che, avendo agito esclusivamente nei confronti del sig. CP_1
, nella qualità di fideiussore, avrebbe dovuto adire il Tribunale di Catania Parte_1 quale foro del consumatore, attesa l'applicabilità alla fattispecie della tutela consumeristica, che può essere estesa al garante-fideiussore quando questi abbia agito come persona fisica nell'ambito della sua attività professionale (ad esempio quale amministratore della società debitrice).
Anche a non voler considerare applicabile il foro del consumatore, l'appellante assume che la avrebbe dovuto, comunque, dare attuazione alla clausola di competenza esclusiva CP_1 presente nel contratto di mutuo, in cui viene eletto il foro di BI (ovvero il foro della sede legale della quale foro esclusivo per tutte le controversie nascenti dal rapporto. CP_1 Evidenzia, richiamando l'orientamento espresso della Suprema Corte al riguardo, che la clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente, per il quale è sorta controversia, determina l'estensione del foro convenzionale anche alla controversia concernente la relativa garanzia fideiussoria.
Il motivo è infondato.
Se, infatti, è pur vero che l'evoluzione della giurisprudenza in materia ha portato, prendendo le mosse dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15,
; 14 settembre 2016, C-534/15, , ad estendere la tutela consumeristica in Per_1 CP_4 favore del fideiussore superando l'automatismo per cui il garante di un professionista, sia in sé e per definizione, a sua volta, qualificabile come “non consumatore” e, dunque, quale professionista “di riflesso”, tuttavia deve ritenersi ormai ius receptum in materia il principio per cui, affinché possa riconoscersi la qualifica di consumatore in capo al garante, non debba esservi collegamento funzionale tra la garanzia prestata e l'attività professionale svolta
(Cass. SS.UU. sentenza n. 5868 del 27.02.2023).
Recentemente, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29746 dell'11.11.2025, in continuità con la citata pronuncia a SS.UU., ha chiarito che la circostanza che il fideiussore di una società abbia detenuto “una partecipazione non trascurabile al capitale sociale” dell'impresa deve indurre ad escludere che la garanzia sia stata prestata per motivi estranei all'attività professionale, ciò ancor di più laddove il garante abbia anche rivestito cariche sociali.
Orbene, nella fattispecie, dalla documentazione in atti è risultato che la fideiussione è stata prestata da in favore della società Parte_1 Parte_2 di cui lo stesso era socio di maggioranza al 99% e in cui lo stesso ha ricoperto il ruolo di amministratore unico per anni.
Non può, pertanto, ritenersi che i debiti garantiti fossero estranei alla sua attività imprenditoriale, essendo piuttosto ad essa collegati ed essendovi anzi una partecipazione significativa al capitale, con la conseguenza che difettano i presupposti perché possa riconoscersi in capo al la qualità di consumatore e perché possa farsi applicazione Pt_1 della tutela consumeristica in suo favore.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Lecce in favore del foro di Catania quale foro del consumatore.
Parimenti infondata è la subordinata eccezione di incompetenza del foro adito in favore del foro esclusivo del Tribunale di BI, di cui alla clausola del contratto di mutuo citata dall'appellante. In disparte la circostanza che tale clausola di elezione del foro esclusivo è stata sottoscritta dalla società mutuataria ed è ad essa riferibile e non al garante, nella fideiussione personale, sottoscritta da in data 19.11.2009, risulta specificatamente sottoscritta, ai Parte_1 sensi degli artt.1341 e 1342 c.c., la seguente clausola di elezione del foro esclusivo: "Per ogni controversia che potesse sorgere tra il fideiussore e la in dipendenza del CP_1 rapporto regolamentato dal contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Lecce”.
L'azione monitoria promossa dalla nei confronti del fideiussore, pertanto, risulta CP_1 correttamente incardinata presso il Tribunale di Lecce.
3. Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il Tribunale valutato l'indeterminatezza, nel contratto di mutuo de quo, delle condizioni contrattuali relative all'interesse corrispettivo, nonostante la relativa eccezione fosse stata formulata dall'opponente con la memoria ex art. 183 VI comma n.1 cpc, in disparte la rilevabilità officiosa della detta causa di nullità.
Sostiene, in particolare, che nel contratto de quo manchi l'indicazione specifica ed esaustiva sia del tipo di piano di ammortamento effettivamente applicato dalla banca, sia del regime di capitalizzazione con cui si sviluppa lo stesso piano, con la conseguenza di non permettere il calcolo del tasso effettivo di interessi pagato dal mutuatario al fine di confrontarlo al tasso soglia usura.
In disparte tale indeterminatezza, di per sé già implicante la nullità parziale del contratto ex artt. 1346 e 1418, II comma cc, dalla documentazione prodotta in atti emergerebbe, secondo l'appellante, che il piano di ammortamento sviluppato in contratto è alla francese e il regime finanziario utilizzato sarebbe quello della capitalizzazione composta, con implicazioni negative a svantaggio del prezzo finale del mutuo e con generazione del c.d. costo da anatocismo.
Il Tribunale, nel ritenere che il TAEG non superi il tasso soglia, non avrebbe considerato l'incidenza del costo occulto conseguente all'applicazione del regime composto degli interessi, non esplicitato in contratto.
Pertanto, l'appellante invoca la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, con conseguente rideterminazione del rapporto mediante applicazione del tasso ex art. 117, VII comma TUB ed in regime di capitalizzazione semplice.
La censura non coglie nel segno.
Occorre osservare che la CT, condivisa da questa Corte in quanto immune da errori e vizi logici e/o di metodo e in quanto completa e soddisfacente in riferimento alle risposte fornite ai quesiti formulati, ha permesso di accertare che nel contratto di mutuo chirografario in esame risultano espressamente pattuiti il TAN pari al 9,5%, il TAEG pari al 10,86%, nonché il tasso degli interessi di mora pari al 12,5%.
Il dato letterale offerto dal contratto, dunque, è sufficiente, di per sé, a smentire gli assunti attorei sul punto.
Relativamente alla violazione della soglia usuraria, poi, il CT ha escluso il superamento del tasso soglia, vigente ratione temporis, sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia con riferimento agli interessi moratori.
In particolare, il CT ha accertato, relativamente alla violazione della soglia usuraria, che il
TAEG, ratione temporis vigente, era pari al 10,86% e che il tasso soglia per il secondo trimestre 2012 relativo alle operazioni di mutuo ipotecario a tasso fisso era stabilito nella misura del 16,625%.
E', quindi, assolutamente da escludersi l'usurarietà del contratto.
Parimenti non scaturisce alcuna capitalizzazione illegittima dal regime di ammortamento applicato dalla banca al mutuo in oggetto.
Occorre osservare che il mutuo de quo si fonda su un piano di ammortamento in cui ogni rata contiene una quota di capitale crescente sulla quale la quota di interessi va via via decrescendo.
Ciò non determina la generazione di interessi composti, ma solo una diversa costruzione delle rate.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. In esso la capitalizzazione avviene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. 34677/2022). In questo caso, dunque, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ.
SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023).
Più in particolare, tale tipo di ammortamento si fonda su un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale: la caratteristica è data dal fatto che varia progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decresce progressivamente e nel contempo vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito.
Ciò non determina un illecito anatocismo, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota interesse delle singole rate dei diversi periodi è calcolata in regime di interesse semplice sul debito residuo del periodo precedente, perciò, non si produce un effetto anatocistico, poiché con il pagamento della rata vengono pagati anche gli interessi maturati, che quindi non possono produrre a loro volta interessi.
Né la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" fa discendere un illegittimo effetto anatocistico, dovendosi considerare che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e ciò implica, inevitabilmente, un piano di ammortamento di durata maggiore, cui corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo per restituire la somma erogata).
Il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento alla francese non deriva, quindi, da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente.
Il Tribunale si è quindi uniformato ad un orientamento largamente dominante in giurisprudenza, secondo il quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese" non determina alcuna violazione del dettato di cui all'art.1283 c.c., orientamento cui questa Corte reputa di aderire, condividendolo.
Alla luce di quanto argomentato e in virtù del principio recentemente statuito dalla Suprema
Corte a SS.UU. con sentenza n. 15130/2024, per cui “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, va quindi rigettata la domanda di nullità del contratto di mutuo perché strutturato con il metodo dell'ammortamento alla francese.
Conclusivamente, dalla corretta applicazione del tasso concordato nel contratto de quo, deriva che la composizione della rata, oltre a non determinare un tasso effettivo più elevato, non comporta alcuna composizione degli interessi né generazione del fenomeno anatocistico. 4. Con il terzo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza per aver Parte_1 confermato il decreto ingiuntivo opposto, senza tener conto delle emergenze in atti e della presenza di una voce di credito oggetto di rinuncia da parte della banca opposta.
Evidenzia in particolare che con le memorie ex art. 183 VI comma cpc n.1 la aveva CP_1 rinunciato a richiedere l'importo derivante dalla esposizione del conto corrente n.
D052891568980, ammontante a €.100,69 in linea capitale e a €.1,82 per interessi, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto essere revocato, con relativa diversa statuizione in punto di regolamentazione delle spese di lite.
In accoglimento – nei limiti di ragione – del presente motivo di gravame va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato acclarato un credito della convenuta-opposta di ammontare inferiore (sia pure di poco) rispetto a quello monitoriamente azionato, e ciò sia sulla base dei calcoli in primo grado eseguiti dal CT (come detto tecnicamente corretti e immuni da vizi logici) che ha condotto a determinare l'ammontare del debito a titolo di sorte capitale non versata in € 157.663,61 (cfr. pag. 14 CT), sia in considerazione della rinuncia, da parte della banca opposta, al modesto credito derivante dal conto corrente.
5. Quanto alle spese del giudizio, la presenza di un rilevante debito dell'opponente/appellante, il limitatissimo accoglimento dell'opposizione e del presente appello e la circostanza che sia stata la stessa opposta a rinunciare tempestivamente alla domanda relativa alla sia pur esigua esposizione del conto corrente sin dal giudizio di primo grado, comportano la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in applicazione del principio di soccombenza, non condividendosi, al riguardo,
l'assunto dell'appellante secondo cui la materia sarebbe caratterizzata da incertezza interpretativa o da mutamento giurisprudenziale sopravvenuto a giustificazione di una compensazione delle spese di lite.
Conclusivamente l'appello va accolto solo nei limiti innanzi precisati e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato al pagamento in favore di in persona della Parte_1 Controparte_2 procuratrice della somma di € 157.663,61, oltre interessi semplici al tasso CP_3 convenzionale del 7,00% (come già indicato nel d.i. sul punto non oggetto di opposizione) dal 1.1.2017 sino al soddisfo e spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate – quanto al presente grado - come da dispositivo che segue, tenendosi conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e di valori intermedi tri i minimi e i medi. Il compenso è unico per creditore cedente e cessionaria, trattandosi della stessa controparte processuale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato il 13.07.2023 Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 [...] in persona della procuratrice in persona del legale Controparte_2 CP_3 rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.1652 del 26.05.2023, pubblicata il 31.05.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello nei limiti di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo RGN.
1618/2017 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2 in persona della procuratrice della somma di € 157.663,61, oltre interessi CP_3 semplici al tasso convenzionale del 7,00% dal 1.1.2017 sino al soddisfo;
conferma nel resto l'appellata sentenza;
2. Condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_2 della procuratrice e di delle spese processuali del presente CP_3 Controparte_1 grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
3. pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica;
Così deciso in Lecce, il 2 dicembre 2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio Dott.
Vittorio Caricasole, con la collaborazione della Funzionaria dell'ufficio del processo
Dott.ssa Stefania Marcucci, sotto la direzione del Presidente relatore Dr.ssa Anna Rita Pasca.