CASS
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2025, n. 17025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17025 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GE RT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/09/2024 della CORTE di APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvísi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI LI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 25 settembre 2024 la Corte d'Appello di Lecce rigettava l'istanza di restituzione nel termine per impugnare avanzata nell'interesse di LI RT in relazione alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lecce in data 23 novembre 2023 (irrevocabile il 24 dicembre 2023), osservando che correttamente il Tribunale aveva emesso ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., considerato che questi, pur regolarmente citato a giudizio, aveva omesso di presenziare alle udienze, e che non costituiva caso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17025 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 28/01/2025 fortuito o forza maggiore il fatto che i difensori d'ufficio nominati nel corso del processo non avessero mai preso contatto con l'LI. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione quest'ultimo, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 420-bis, 629-bis e 175 cod. proc. pen., precisando che nella specie non era stata avanzata istanza di rescissione del giudicato bensì istanza di restituzione nel termine per impugnare, con la quale erano stati indicati tre distinti eventi, ciascuno dei quali costituente un'ipotesi di forza maggiore: il primo, costituito dal fatto che il difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. non aveva mai cercato di prendere contatto con l'LI; il secondo, costituito dal fatto che neppure il difensore d'ufficio nominato in udienza ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. aveva mai cercato di contattare l'imputato; il terzo, costituito dal fatto che la notificazione del decreto di citazione a giudizio non era avvenuta nelle mani dell'LI, bensì di persona diversa, indicata nella relazione di notificazione come la "moglie convivente", ciò che non poteva far ritenere con certezza che l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza del processo. 2.1. Osservava, quanto ai primi due eventi, che il comportamento omissivo dei difensori nominati era idoneo ad integrare, per i fini qui di interesse, un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, e, quanto al terzo evento, che il decreto di citazione a giudizio risultava essere stato notificato alla moglie convivente Portanova Mariagrazìa, non compiutamente generalizzata, laddove l'LI risultava non sposato, dovendosi ritenere che in ogni caso non vi fosse certezza, in assenza di una compiuta identificazione, che la donna che aveva ricevuto l'atto fosse la stessa che conviveva con l'LI. 2.2. In ragione di tali rilievi la difesa riteneva che nel caso di specie non vi fosse la prova che l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza del processo, considerato anche che lo stesso non aveva eletto domicilio e non aveva nominato un difensore di fiducia, che il procedimento non aveva mai avuto una fase cautelare e che il decreto di citazione a giudizio non era stato notificato a mani dell'imputato. 2.3. In data 10 gennaio 2025 la difesa dell'LI depositava conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso e in data 22 gennaio 2025 depositava memoria di replica ribadendo le argomentazioni già illustrate 2 in punto di sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, elementi dedotti a giustificazione della avanzata istanza di restituzione nel termine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Sul tema è utile rammentare che, come da tempo chiarito dal Supremo consesso, nei procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e successivamente dal d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, deve trovare applicazione l'istituto della rescissione del giudicato introdotto dall'art. 11 comma 5 della stessa legge, mentre la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione, dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della indicata legge del 2014 che ha introdotto il processo in assenza (Sez. (i, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01; successivamente, Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01): ciò in considerazione del fatto che la nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., ora sostituito dall'art. 629-bis cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione. Nel caso di specie, dunque, poiché l'imputato era stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., non vi è dubbio che l'unico rimedio disponibile al fine di far valere la mancata conoscenza del processo fosse quello della rescissione del giudicato e non quello di cui all'art. 175 cod. proc. pen. Ciò premesso, deve ulteriormente osservarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (cfr., Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di Candia, 3 Rv. 283474 - 01; v., nello stesso senso, Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01). Nell'escludere la natura impugnatoria dell'istanza di restituzione nel termine (Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726-01) da riconoscersi invece al rimedio rescissorio (Sez. U, n. 36848/2014, cit., Rv. 259990-01) e nel richiamare le ulteriori puntualizzazioni contenute nella motivazione di un successivo arresto del Supremo Consesso (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-02), la sentenza Di Candia ha evidenziato che "... nel risolvere negativamente la "contigua" questione della possibilità di riqualificare come rescissione del giudicato una richiesta di incidente di esecuzione, le Sezioni Unite hanno tra l'altro osservato (§ 10.2 della motivazione) che il contrario indirizzo, «assolutamente minoritario ed isolato nel panorama delle pronunce di legittimità [...] è stato già smentito da Sezioni Unite Burba, che sul piano generale ha escluso ogni possibilità di riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato come restituzione nel termine ed anche quale incidente di esecuzione, tenuto conto del differente oggetto giuridico dei rimedi in questione» ... ". Da qui il superamento dell'isolato orientamento di Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, H., Rv. 280346-01, secondo cui l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., (peraltro) solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2025
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2025