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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2024, n. 18135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18135 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DE ER nato a [...] il [...]; avverso la sentenza dell'Il ottobre 2023 della Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Gianluca Sacco, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza, resa 1'11 ottobre 2023, con la quale la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ER DE (nella sua qualità di amministratore di fatto della società F.M. Michelis s.r.I., dichiarata fallita il 1 dicembre 2014) in ordine reato di bancarotta preferenziale contestato al capo B) della rubrica, ma ne ha confermato la Penale Sent. Sez. 5 Num. 18135 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 15/03/2024 responsabilità in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, contestato al capo A) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, articolando cinque motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale (in relazione all'art. 23 -bis d.l. n. 173 del 2020), censura l'omesso esame delle conclusioni scritte rassegnate dalla difesa, radicalmente pretermesse dalla Corte territoriale, con conseguente violazione del contraddittorio, sanzionata dall'art. 178, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. 2.2. Il secondo, anch'esso formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale (ma in relazione agli artt. 134, 135 e 136 cod. proc. pen.) deduce la nullità di ordine generale (ai sensi dell'art. 178, cornma 1, lett. C cod. proc. pen.) conseguente all'omessa verbalizzazione dell'udienza, celebrata con rito cartolare;
circostanza che, secondo la prospettazione difensiva, impedirebbe di verificare, da un canto, che la menzionata memoria (trasmessa a mezzo pec) sia stata effettivamente versata agli atti del dibattimento e, dall'altro, la sussistenza di tutti gli elementi indicati dal citato art. 136. 2.3. Il terzo e il quarto, formulati in termini di violazione di legge (in relazione all'art. 216 I. fall.), il terzo, e di vizio di motivazione, il quarto, attengono all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, rispetto al quale, secondo la difesa, da un canto, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente il dolo generico (nonostante la contestazione formulata in termini di bancarotta specifica), dall'altro, non sarebbe stata offerta alcuna reale motivazione ulteriore rispetto all'evocata "mancata giustificazione" della mera condotta omissiva, in palese violazione del principio generale del nemo tenetur se detegere. 2.4. Il quinto, in ultimo, anch'esso formulato in termini di vizio di motivazione, attiene alle ritenute funzioni gestorie in capo al ricorrente, assunto fondato, si sostiene, su elementi logici privi di forza inferenziale e dichiarazioni intrinsecamente inattendibili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri. Secondo la normativa emergenziale, salvo le eccezioni indicate nell'art. 23- bis d.l. 223 del 2020, i giudizi di secondo grado che dovrebbero essere decisi dalla corte d'appello in udienza pubblica (art. 602 cod. proc. pen.) o in udienza camerale partecipata (art. 599 cod. proc. pen.) sono, invece, trattati in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti. 2 Come lucidamente osservato (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901), il legislatore si è preoccupato di assicurare un "contraddittorio cartolare", che si articola nell'atto scritto di appello, nella requisitoria "scritta" del procuratore generale, cui seguono, infine, le repliche conclusionali "scritte" dei difensori delle parti private. Rispetto alle forme dell'art. 599 cod. proc. pen. si perde l'oralità; rispetto a quelle dell'art. 602 si perdono l'oralità e la pubblicità dell'udienza; a fronte di questo sacrificio, lo scambio di atti scritti mira a garantire il contraddittorio "in forma cartolare", fermo il diritto potestativo, riconosciuto a qualsiasi parte (pubblica o privata), di richiedere la discussione orale. Mutuando quanto osservato da autorevole dottrina circa l'omologo istituto della trattazione scritta in cassazione, va rimarcato che il contraddittorio, anche nel processo in appello, è essenziale e necessario, perché funzionale al ragionamento induttivo che caratterizza il giudizio e che pretende il confronto serrato su "probabilità comparative", fra ipotesi e controipotesi, prove e controprove, argomenti e controargomenti. Esso trova copertura costituzionale nella previsione dell'art. 111, comma 2, Cost., posto a presidio del contraddittorio incentrato sul diritto "di dire e contraddire", cioè il contraddittorio di tipo "argomentativo". In concreto, dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura del vizio lamentato: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Policastro, Rv. 220092) emerge che, fissata l'udienza di appello per 1'11 ottobre 2023, nessuna delle parti formulava istanza di trattazione orale e il procedimento, quindi, ha seguito il c.d. "rito cartolare". La requisitoria del Procuratore generale distrettuale è stata inviata alla Corte di appello il 3 ottobre 2023 (e di tanto si dà atto nella sentenza); il difensore dell'imputato ha trasmesso le proprie conclusioni scritte il successivo 4 ottobre 2023. Ebbene, la Corte distrettuale non solo non ha valutato le predette conclusioni, ma neanche ne ha dato atto (in assenza di verbalizzazione dell'udienza, attività sempre necessaria, anche nel rito cartolare). Ebbene, la nozione di "intervento dell'imputato" non può essere [...] restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare» (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597); il carattere "cartolare" della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 del codice di procedura penale. 3 Risulta, pertanto, che non si tratta di una mera omissione grafica nella intestazione della sentenza, ma di una totale preterizione. E tanto conduce a ritenere che si versi in una ipotesi dì nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen). Invero se lo scambio di richieste e conclusioni tra parte pubblica e parti private mira a garantire "il contraddittorio cartolare" in sostituzione dì quello orale, nel momento in cui si impedisce l'ingresso nel fascicolo processuale delle conclusioni del difensore dell'imputato si crea una frattura nel contraddittorio, alla quale consegue la sanzione processuale della nullità (cfr. Sez. 5, n. 8218 del 13/01/2022, Porfili, n.m.). Tale nullità, verificatasi nel giudizio di appello, è stata tempestivamente eccepita dalla parte con il ricorso per cassazione (sul regime di deducibilità di tale nullità cfr. Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., cit. non massimata sul punto;
Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m; Sez. 5, 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, n.m.). In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasrnettersi gli atti alla Corte d'appello di Genova per l'ulteriore corso. Così deciso il 15 marzo 2024 Il Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Gianluca Sacco, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza, resa 1'11 ottobre 2023, con la quale la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ER DE (nella sua qualità di amministratore di fatto della società F.M. Michelis s.r.I., dichiarata fallita il 1 dicembre 2014) in ordine reato di bancarotta preferenziale contestato al capo B) della rubrica, ma ne ha confermato la Penale Sent. Sez. 5 Num. 18135 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 15/03/2024 responsabilità in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, contestato al capo A) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, articolando cinque motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale (in relazione all'art. 23 -bis d.l. n. 173 del 2020), censura l'omesso esame delle conclusioni scritte rassegnate dalla difesa, radicalmente pretermesse dalla Corte territoriale, con conseguente violazione del contraddittorio, sanzionata dall'art. 178, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. 2.2. Il secondo, anch'esso formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale (ma in relazione agli artt. 134, 135 e 136 cod. proc. pen.) deduce la nullità di ordine generale (ai sensi dell'art. 178, cornma 1, lett. C cod. proc. pen.) conseguente all'omessa verbalizzazione dell'udienza, celebrata con rito cartolare;
circostanza che, secondo la prospettazione difensiva, impedirebbe di verificare, da un canto, che la menzionata memoria (trasmessa a mezzo pec) sia stata effettivamente versata agli atti del dibattimento e, dall'altro, la sussistenza di tutti gli elementi indicati dal citato art. 136. 2.3. Il terzo e il quarto, formulati in termini di violazione di legge (in relazione all'art. 216 I. fall.), il terzo, e di vizio di motivazione, il quarto, attengono all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, rispetto al quale, secondo la difesa, da un canto, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente il dolo generico (nonostante la contestazione formulata in termini di bancarotta specifica), dall'altro, non sarebbe stata offerta alcuna reale motivazione ulteriore rispetto all'evocata "mancata giustificazione" della mera condotta omissiva, in palese violazione del principio generale del nemo tenetur se detegere. 2.4. Il quinto, in ultimo, anch'esso formulato in termini di vizio di motivazione, attiene alle ritenute funzioni gestorie in capo al ricorrente, assunto fondato, si sostiene, su elementi logici privi di forza inferenziale e dichiarazioni intrinsecamente inattendibili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri. Secondo la normativa emergenziale, salvo le eccezioni indicate nell'art. 23- bis d.l. 223 del 2020, i giudizi di secondo grado che dovrebbero essere decisi dalla corte d'appello in udienza pubblica (art. 602 cod. proc. pen.) o in udienza camerale partecipata (art. 599 cod. proc. pen.) sono, invece, trattati in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti. 2 Come lucidamente osservato (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901), il legislatore si è preoccupato di assicurare un "contraddittorio cartolare", che si articola nell'atto scritto di appello, nella requisitoria "scritta" del procuratore generale, cui seguono, infine, le repliche conclusionali "scritte" dei difensori delle parti private. Rispetto alle forme dell'art. 599 cod. proc. pen. si perde l'oralità; rispetto a quelle dell'art. 602 si perdono l'oralità e la pubblicità dell'udienza; a fronte di questo sacrificio, lo scambio di atti scritti mira a garantire il contraddittorio "in forma cartolare", fermo il diritto potestativo, riconosciuto a qualsiasi parte (pubblica o privata), di richiedere la discussione orale. Mutuando quanto osservato da autorevole dottrina circa l'omologo istituto della trattazione scritta in cassazione, va rimarcato che il contraddittorio, anche nel processo in appello, è essenziale e necessario, perché funzionale al ragionamento induttivo che caratterizza il giudizio e che pretende il confronto serrato su "probabilità comparative", fra ipotesi e controipotesi, prove e controprove, argomenti e controargomenti. Esso trova copertura costituzionale nella previsione dell'art. 111, comma 2, Cost., posto a presidio del contraddittorio incentrato sul diritto "di dire e contraddire", cioè il contraddittorio di tipo "argomentativo". In concreto, dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura del vizio lamentato: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Policastro, Rv. 220092) emerge che, fissata l'udienza di appello per 1'11 ottobre 2023, nessuna delle parti formulava istanza di trattazione orale e il procedimento, quindi, ha seguito il c.d. "rito cartolare". La requisitoria del Procuratore generale distrettuale è stata inviata alla Corte di appello il 3 ottobre 2023 (e di tanto si dà atto nella sentenza); il difensore dell'imputato ha trasmesso le proprie conclusioni scritte il successivo 4 ottobre 2023. Ebbene, la Corte distrettuale non solo non ha valutato le predette conclusioni, ma neanche ne ha dato atto (in assenza di verbalizzazione dell'udienza, attività sempre necessaria, anche nel rito cartolare). Ebbene, la nozione di "intervento dell'imputato" non può essere [...] restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare» (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597); il carattere "cartolare" della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 del codice di procedura penale. 3 Risulta, pertanto, che non si tratta di una mera omissione grafica nella intestazione della sentenza, ma di una totale preterizione. E tanto conduce a ritenere che si versi in una ipotesi dì nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen). Invero se lo scambio di richieste e conclusioni tra parte pubblica e parti private mira a garantire "il contraddittorio cartolare" in sostituzione dì quello orale, nel momento in cui si impedisce l'ingresso nel fascicolo processuale delle conclusioni del difensore dell'imputato si crea una frattura nel contraddittorio, alla quale consegue la sanzione processuale della nullità (cfr. Sez. 5, n. 8218 del 13/01/2022, Porfili, n.m.). Tale nullità, verificatasi nel giudizio di appello, è stata tempestivamente eccepita dalla parte con il ricorso per cassazione (sul regime di deducibilità di tale nullità cfr. Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., cit. non massimata sul punto;
Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m; Sez. 5, 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, n.m.). In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasrnettersi gli atti alla Corte d'appello di Genova per l'ulteriore corso. Così deciso il 15 marzo 2024 Il Il Presidente