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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R. N.G. 1308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
Sezione ordinaria
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1308 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 16.09.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RT AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco, Piazza degli
Affari n. 12 come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Richard Martini e Maria Daniela Sacchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lecco, via Carlo AN n. 42/H in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.09.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecco n. 347/2023, che l'ha condannata al pagamento in favore della società dell'importo di € 132.000,00 in forza della fattura n. Controparte_1
1 4/2023 per lavori di disboscamento, demolizione e costruzione presso l'immobile di sua proprietà e affidati alla società CP_1
A tal fine ha dedotto che, nonostante la sospensione unilaterale dei lavori, la società appaltatrice richiedeva il pagamento di € 132.000,00, dapprima con nota pro forma n.
31/2022 del 10.06.2022, contestata sin da subito dall'opponente e poi tramite fattura n.
4/2023 e che, con scrittura privata del 28.03.2023 sottoscritta dal sig. legale Persona_1 rappresentante della società dalla sig.ra e dal legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante della RIFRA s.r.l., l'opposta aveva rinunciato ad ogni pretesa creditoria a fronte del pagamento di € 54.800,00 eseguito in data 30.03.2025.
Ad ogni modo ha contestato la sussistenza del credito ingiunto, in difetto di prova di un contratto sottoscritto tra le parti ed ha eccepito l'inadempimento dell'opposta.
Ha concluso chiedendo il rigetto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento dell'opposizione.
Si è costituita in giudizio la deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto con ulteriore condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre spese di lite.
In particolare, ha disconosciuto il contenuto e la sottoscrizione della transazione prodotta dall'opponente, deducendo che i bonifici di pagamento effettuati in data
30.03.2025 si riferivano ad altra commessa, eseguita da per conto della Controparte_1
Con società e non ai lavori oggetto della fattura n. 4/23 azionata in via Controparte_3 monitoria.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., respinta la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante prove orali e
CTU grafologica e trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2025 previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Parte opponente ha depositato comparsa conclusionale nella quale, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto negli atti di causa, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta non ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica, pertanto, si intendono riproposte le medesime eccezioni e difese sollevate nei rispettivi atti introduttivi.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata per i motivi di seguito esposti.
2 Dalla documentazione prodotta in atti emerge che l'opponente ha affidato alla lavori di disboscamento, demolizione e costruzione presso l'immobile di Controparte_1 sua proprietà a fronte dei quali l'opposta ha emesso la fattura n. 4/2023 per un importo pari ad euro 132.000 (cfr. doc. 8); che in data 28.03.2023 la sig.ra il sig. Parte_1 Per_1
(legale rappresentante della e il sig. (marito della
[...] Controparte_1 Testimone_1
Con sig.ra e legale rappresentante della che aveva affidato lavori Parte_1 CP_3 all'opposta per un altro cantiere) sottoscrivevano una scrittura privata transattiva mediante la quale la si impegnava a rinunciare “irrevocabilmente, ad ogni diritto o Controparte_1
pretesa inerente le lavorazioni esposte nella fattura numero FPR 4/23 del 13/01/2023 destinatario e numero FPR 34/22 del 11/06/22 destinatario RIFRA Parte_1
MI SRL che verranno stornate mediante emissione relativa nota di credito” a fronte del versamento della somma di euro 54.800 (cfr. doc. 9); che in data 30.03.2023 mediante due bonifici di pagamento veniva data esecuzione all'accordo transattivo (doc. 10 e 11).
Ciò premesso in fatto è bene ricordare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore e il debitore, sotto il profilo formale assumano la posizione di convenuto e attore, dal punto di vista sostanziale invece rivestono, pur sempre, la qualifica di attore e convenuto. Sicché, l'onere di provare l'an e il quantum del credito continua a gravare sul creditore opposto secondo le regole generali in materia (cfr. tra tutte SSUU
n.13533/2001), non determinandosi alcuna inversione dell'onere probatorio.
Ebbene, nel caso di specie, seppure sia pacifica la sussistenza di un rapporto tra le parti, ancorché in mancanza di un contratto scritto, si ritiene che parte opponente abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante dimostrando l'estinzione della sua obbligazione mediante la produzione dell'accordo transattivo sottoscritto con la CP_1
e delle ricevute di pagamento effettuate in esecuzione di tale accordo.
Mediante la scrittura privata, infatti, l'opposta ha rinunciato ad ogni pretesa inerente le lavorazioni esposte nella fattura 4/2023, intestata all'opponente (in forza della Parte_1
quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto) e nella fattura 34/22 intestata alla RIFRA
MI, dietro il versamento della somma di euro 54.800.
Sebbene la abbia disconosciuto la sottoscrizione della scrittura privata, CP_1
tuttavia, la consulenza grafologica con un'esposizione pienamente condivisibile, in quanto immune da censure e vizi logici, essendo fondata su una attenta verifica dell'atto in contestazione e del confronto tra lo stesso e le scritture di comparazione è giunta alla
3 conclusione, condivisa da questo giudice, secondo cui “La firma apposta in calce al documento n. 9 fascicolo opponente è autografa, cioè, riconducibile alla mano del signor
.”. A sostegno di tale conclusione, il CTU ha in particolare accertato e Persona_1
sostenuto che la sottoscrizione in verifica risulta spontanea e naturale nella sua redazione, cioè, rispondente al genuino profilo grafologico dell'autore (…) non essendo stato possibile individuare alcuna discordanza relativa né a connotati grafologici sostanziali né alla grafomorfologica grafemica (cfr. CTU in atti).
È innegabile, dunque, l'efficacia probatoria piena ex art. 2702 c.c. della scrittura privata transattiva sottoscritta tra le parti, anche alla luce di quanto dedotto dalla stessa parte opposta secondo cui i bonifici di pagamento si riferirebbero al saldo della fattura n. Con 245/2021 emessa nei confronti della per lavorazioni differenti rispetto Controparte_3
a quelle commissionate dall'opponente. Dalla transazione prodotta in atti, infatti, emerge chiaramente che con il versamento della somma di euro 54.800 – a saldo della fattura n.
245/2021 emessa a favore della RIFRA – rinunciava sia alle pretese inerenti alla CP_1 fattura n. 4/2023 nei confronti della sig. (odierna opponente) che a quelle Parte_1
relative alla fattura 34/2022 nei confronti della RIFRA Milano. Tanto è vero che l'accordo transattivo è stato firmato sia dalla che dalla sig. e dal legale CP_1 Parte_1
rappresentante della Rifra Milano.
Risulta, dunque, che le parti si siano accordate per il pagamento, a saldo e stralcio di tutte le pretese economiche di (vantate sia nei confronti della sig. CP_1 Parte_1 che nei confronti della Rifra) di un importo pari a quello richiesto per uno solo dei due cantieri, ossia quello della RIFRA.
Il credito ingiunto, dunque, non è dovuto poiché estinto in forza dell'accordo transattivo del 28.03.2023 e dei pagamenti eseguiti pari all'importo concordato tra le parti per l'estinzione della pretesa creditoria della fondata – anche - sulla fattura n. CP_1
4/2023.
Per i motivi sopra esposti, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 347/2023 deve essere revocato.
3. Deve rigettarsi, infine, la domanda avanzata dall'opposta di responsabilità ex art. 96, co.3 c.p.c. non sussistendone i presupposti richiesti dalla norma in parola.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
4 D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
Le spese della consulenza tecnica vengono poste definitivamente a carico di parte opposta, in quanto soccombente. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le spese di CTU, in quanto atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, devono ritenersi rientrare tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cassazione n. 17739/2016; n.
26849/2019; n. 24645/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• Accoglie l'opposizione formulata da e per l'effetto: Parte_1
- Revoca il decreto ingiunto n. 347/2023 – R.g.n. 648/2023 emesso dal
Tribunale di Lecco in data 17.04.2023;
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore di nella misura di € 14.000 per Parte_1 compensi ed euro 406,50 per spese oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
• Condanna al pagamento delle spese di CTU, come determinate e Controparte_1 liquidate con decreto del 22.11.2024;
Lecco, 09.10.2025
Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
Sezione ordinaria
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1308 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 16.09.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RT AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco, Piazza degli
Affari n. 12 come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Richard Martini e Maria Daniela Sacchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lecco, via Carlo AN n. 42/H in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.09.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecco n. 347/2023, che l'ha condannata al pagamento in favore della società dell'importo di € 132.000,00 in forza della fattura n. Controparte_1
1 4/2023 per lavori di disboscamento, demolizione e costruzione presso l'immobile di sua proprietà e affidati alla società CP_1
A tal fine ha dedotto che, nonostante la sospensione unilaterale dei lavori, la società appaltatrice richiedeva il pagamento di € 132.000,00, dapprima con nota pro forma n.
31/2022 del 10.06.2022, contestata sin da subito dall'opponente e poi tramite fattura n.
4/2023 e che, con scrittura privata del 28.03.2023 sottoscritta dal sig. legale Persona_1 rappresentante della società dalla sig.ra e dal legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante della RIFRA s.r.l., l'opposta aveva rinunciato ad ogni pretesa creditoria a fronte del pagamento di € 54.800,00 eseguito in data 30.03.2025.
Ad ogni modo ha contestato la sussistenza del credito ingiunto, in difetto di prova di un contratto sottoscritto tra le parti ed ha eccepito l'inadempimento dell'opposta.
Ha concluso chiedendo il rigetto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento dell'opposizione.
Si è costituita in giudizio la deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto con ulteriore condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre spese di lite.
In particolare, ha disconosciuto il contenuto e la sottoscrizione della transazione prodotta dall'opponente, deducendo che i bonifici di pagamento effettuati in data
30.03.2025 si riferivano ad altra commessa, eseguita da per conto della Controparte_1
Con società e non ai lavori oggetto della fattura n. 4/23 azionata in via Controparte_3 monitoria.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., respinta la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante prove orali e
CTU grafologica e trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2025 previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Parte opponente ha depositato comparsa conclusionale nella quale, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto negli atti di causa, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta non ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica, pertanto, si intendono riproposte le medesime eccezioni e difese sollevate nei rispettivi atti introduttivi.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata per i motivi di seguito esposti.
2 Dalla documentazione prodotta in atti emerge che l'opponente ha affidato alla lavori di disboscamento, demolizione e costruzione presso l'immobile di Controparte_1 sua proprietà a fronte dei quali l'opposta ha emesso la fattura n. 4/2023 per un importo pari ad euro 132.000 (cfr. doc. 8); che in data 28.03.2023 la sig.ra il sig. Parte_1 Per_1
(legale rappresentante della e il sig. (marito della
[...] Controparte_1 Testimone_1
Con sig.ra e legale rappresentante della che aveva affidato lavori Parte_1 CP_3 all'opposta per un altro cantiere) sottoscrivevano una scrittura privata transattiva mediante la quale la si impegnava a rinunciare “irrevocabilmente, ad ogni diritto o Controparte_1
pretesa inerente le lavorazioni esposte nella fattura numero FPR 4/23 del 13/01/2023 destinatario e numero FPR 34/22 del 11/06/22 destinatario RIFRA Parte_1
MI SRL che verranno stornate mediante emissione relativa nota di credito” a fronte del versamento della somma di euro 54.800 (cfr. doc. 9); che in data 30.03.2023 mediante due bonifici di pagamento veniva data esecuzione all'accordo transattivo (doc. 10 e 11).
Ciò premesso in fatto è bene ricordare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore e il debitore, sotto il profilo formale assumano la posizione di convenuto e attore, dal punto di vista sostanziale invece rivestono, pur sempre, la qualifica di attore e convenuto. Sicché, l'onere di provare l'an e il quantum del credito continua a gravare sul creditore opposto secondo le regole generali in materia (cfr. tra tutte SSUU
n.13533/2001), non determinandosi alcuna inversione dell'onere probatorio.
Ebbene, nel caso di specie, seppure sia pacifica la sussistenza di un rapporto tra le parti, ancorché in mancanza di un contratto scritto, si ritiene che parte opponente abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante dimostrando l'estinzione della sua obbligazione mediante la produzione dell'accordo transattivo sottoscritto con la CP_1
e delle ricevute di pagamento effettuate in esecuzione di tale accordo.
Mediante la scrittura privata, infatti, l'opposta ha rinunciato ad ogni pretesa inerente le lavorazioni esposte nella fattura 4/2023, intestata all'opponente (in forza della Parte_1
quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto) e nella fattura 34/22 intestata alla RIFRA
MI, dietro il versamento della somma di euro 54.800.
Sebbene la abbia disconosciuto la sottoscrizione della scrittura privata, CP_1
tuttavia, la consulenza grafologica con un'esposizione pienamente condivisibile, in quanto immune da censure e vizi logici, essendo fondata su una attenta verifica dell'atto in contestazione e del confronto tra lo stesso e le scritture di comparazione è giunta alla
3 conclusione, condivisa da questo giudice, secondo cui “La firma apposta in calce al documento n. 9 fascicolo opponente è autografa, cioè, riconducibile alla mano del signor
.”. A sostegno di tale conclusione, il CTU ha in particolare accertato e Persona_1
sostenuto che la sottoscrizione in verifica risulta spontanea e naturale nella sua redazione, cioè, rispondente al genuino profilo grafologico dell'autore (…) non essendo stato possibile individuare alcuna discordanza relativa né a connotati grafologici sostanziali né alla grafomorfologica grafemica (cfr. CTU in atti).
È innegabile, dunque, l'efficacia probatoria piena ex art. 2702 c.c. della scrittura privata transattiva sottoscritta tra le parti, anche alla luce di quanto dedotto dalla stessa parte opposta secondo cui i bonifici di pagamento si riferirebbero al saldo della fattura n. Con 245/2021 emessa nei confronti della per lavorazioni differenti rispetto Controparte_3
a quelle commissionate dall'opponente. Dalla transazione prodotta in atti, infatti, emerge chiaramente che con il versamento della somma di euro 54.800 – a saldo della fattura n.
245/2021 emessa a favore della RIFRA – rinunciava sia alle pretese inerenti alla CP_1 fattura n. 4/2023 nei confronti della sig. (odierna opponente) che a quelle Parte_1
relative alla fattura 34/2022 nei confronti della RIFRA Milano. Tanto è vero che l'accordo transattivo è stato firmato sia dalla che dalla sig. e dal legale CP_1 Parte_1
rappresentante della Rifra Milano.
Risulta, dunque, che le parti si siano accordate per il pagamento, a saldo e stralcio di tutte le pretese economiche di (vantate sia nei confronti della sig. CP_1 Parte_1 che nei confronti della Rifra) di un importo pari a quello richiesto per uno solo dei due cantieri, ossia quello della RIFRA.
Il credito ingiunto, dunque, non è dovuto poiché estinto in forza dell'accordo transattivo del 28.03.2023 e dei pagamenti eseguiti pari all'importo concordato tra le parti per l'estinzione della pretesa creditoria della fondata – anche - sulla fattura n. CP_1
4/2023.
Per i motivi sopra esposti, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 347/2023 deve essere revocato.
3. Deve rigettarsi, infine, la domanda avanzata dall'opposta di responsabilità ex art. 96, co.3 c.p.c. non sussistendone i presupposti richiesti dalla norma in parola.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
4 D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
Le spese della consulenza tecnica vengono poste definitivamente a carico di parte opposta, in quanto soccombente. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le spese di CTU, in quanto atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, devono ritenersi rientrare tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cassazione n. 17739/2016; n.
26849/2019; n. 24645/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• Accoglie l'opposizione formulata da e per l'effetto: Parte_1
- Revoca il decreto ingiunto n. 347/2023 – R.g.n. 648/2023 emesso dal
Tribunale di Lecco in data 17.04.2023;
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore di nella misura di € 14.000 per Parte_1 compensi ed euro 406,50 per spese oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
• Condanna al pagamento delle spese di CTU, come determinate e Controparte_1 liquidate con decreto del 22.11.2024;
Lecco, 09.10.2025
Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore
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