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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1475/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 4 Marzo 2025, sono comparsi, alle ore 9:35, l'Avv. G. Greco, in sostituzione dell'Avv. G. Giardina, per gli attori e l'Avv. G. Mulé, in sostituzione dell'Avv. Dell'Utri per la società convenuta e per la interveniente volontaria. L'Avv. Greco, preliminarmente insiste nella richiesta di ammissione di
C.T.U. contabile per le ragioni già esposte in atto di citazione. L'Avv. Mulé si oppone a tale richiesta, atteso che il Giudice si è già pronunciato sulla stessa con tre ordinanze ritenendola inconducente per la soluzione della lite e nulla viene aggiunto di nuovo da controparte rispetto a quanto in precedenza dedotto. In subordine, i prefati procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario
rigetta la richiesta di ammissione di C.T.U. contabile, reiterata dal legale degli attori, per le ragioni articolate in seno all'ordinanza emessa il 7 Giugno 2022. Per il resto, si ritira in camera di consiglio alle ore 12:01, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. concernente il presente giudizio.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:09, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:09 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 4 Marzo
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1475 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i signori , nato a [...] il [...] e residente a [...], nella Parte_1
Contrada Ramilia, C.F. , e , nata a [...] l'[...] CodiceFiscale_1 Parte_2
e residente a [...], C.F. , CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, a Canicattì, nel Corso Umberto I n. 100, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giardina, dal quale sono rappresentati e difesi giusta mandato allegato all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attori -
CONTRO
in persona del suo procuratore, con sede legale a Torino, Controparte_1 nella Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Dell'Utri in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/07/2021, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il domicilio digitale di quest'ultimo, all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- convenuta -
2 E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_2
quale procuratrice speciale di CP_3 Controparte_4
con sede a Napoli, nella via Santa Brigida n. 39, elettivamente domiciliata, ai fini del
[...] presente giudizio, presso il domicilio digitale dell'Avv. Massimo Dell'Utri, all'indirizzo di posta elettronica certificata che la rappresenta e Email_1
difende come da procura alle liti allegata agli atti di causa,
- interveniente volontaria -
Oggetto: Accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito.
Conclusioni per gli attori: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 Marzo 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 4 Marzo 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nonché alle note difensive depositate il 13 Gennaio 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 Marzo 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 4 Marzo 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate, rispettivamente, il 28 Luglio 2021, l'11 e il 30 Gennaio 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per Controparte_2 come all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 4 Marzo 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate, rispettivamente, il 28 Settembre 2024, l'11 e il 30 Gennaio
2025, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 7 Maggio 2021 i signori
[...]
e vocavano in ius avanti l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 [...] in persona del suo procuratore. All'uopo premettevano che, il 24 Febbraio Controparte_1
2005 il primo aveva stipulato con ora il TE Controparte_1 contratto di mutuo casa ipotecario a tasso variabile e rata costante n. 844/6023043/56, per la somma finanziata di € 50.000,00, garantito dalla fideiussione prestata dalla seconda fino alla
3 concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 65.000,00. Esponendo che, il prefato
[...]
si era impegnato a rimborsare il suddetto ammontare nel corso dei successivi Parte_1 quindici anni, oltre il periodo di preammortamento, alle condizioni stabilite negozialmente. Gli attori, dopo avere richiamato il tasso applicato al rapporto contrattale in parola, riferivano che il consulente tecnico di parte, a cui avevano conferito apposito incarico, all'esito di debita indagine di tipo contabile aveva evidenziato che, il cennato mutuo casa ipotecario presentava diverse anomalie, che lo inficiavano rendendolo totalmente nullo. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedevano all'adita autorità giudiziaria: 1) di dichiarare la parziale nullità del menzionato negozio giuridico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. (cfr. art. 644,
III comma, c.p.) e dell'art. 1419 c.c., derivante dall'usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze, condannando, per l'effetto, la società convenuta alla restituzione degli interessi e delle competenze percepiti, ovvero disponendone la compensazione con le rate in linea capitale scadute, o che sarebbero state modulate, tenuto conto della sorte capitale effettivamente erogata;
2) di dichiarare, da un lato, la difformità tra il tasso contrattuale e il tasso effettivamente applicato nel piano di ammortamento;
dall'altro, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola contrattuale che prevedeva l'applicazione di un interesse ultralegale e il ricalcalo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo in ogni sua applicazione;
3) di dichiarare la nullità totale, e/o parziale originaria del contratto di mutuo in questione per la violazione dell'art. 1418, I comma, c.c., in quanto la manipolazione del tasso di riferimento
(Euribor) per la determinazione del tasso corrispettivo aveva determinato una grave violazione dell'ordine pubblico economico (cfr. art. 185 del TUF), con la conseguente perdita di tutti gli interessi e le competenze, condannando, conseguentemente, la enunciata banca a restituirgli gli interessi e le competenze percepiti;
4) in subordine, di dichiarare la violazione da parte di quest'ultima della normativa antitrust, nonché la nullità del parametro di riferimento Euribor, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze, condannando
[...] lla restituzione a loro favore degli interessi e delle competenze percepiti;
Controparte_1
5) di dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo compiuto in sede di espletanda C.T.U. contabile sul nominato rapporto di finanziamento e sulla scorta di tutta la relativa documentazione;
6) di dichiarare, per un verso, l'invalidità di eventuali e arbitrarie decadenze dal beneficio del termine, in considerazione dell'effettivo dare alla data della notifica del ricordato atto di citazione e tenuto conto che essi istanti erano in grado di
4 saldare l'effettivo debito;
per un altro, la risoluzione del richiamato mutuo per fatto e colpa della predetta società. Infine, di dichiarare non dovuti gli interessi previsti dal cennato contratto, condannando, di conseguenza, la convenuta a restituirgli la somma di € 20.609,95, ovvero quella maggiore o minore accertata a seguito di espletanda C.T.U. contabile.
in persona del suo procuratore, si costituiva nel presente Controparte_1 giudizio depositando il 28 Luglio 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine alle varie argomentazioni dedotte dai signori
[...]
e per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni spiegate Parte_1 Parte_2 domandava al Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di dichiarare sia l'intervenuta prescrizione, in relazione alle domande degli attori di ripetizione per preteso indebito, quantomeno relativamente ad eventuali versamenti solutori;
sia l'improcedibilità dell'azione processuale in esame per non essere stata preceduta dal procedimento di mediazione obbligatorio;
sia la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, che aveva incorporato in relazione alle pretese avanzate dagli istanti, in forza del contratto di TE ritrasferimento del 10 Luglio 2017, pubblicato sul sito della Banca d'Italia, e del successivo addendum del 19 Gennaio 2018, con il quale la cennata società incorporata aveva ceduto i crediti deteriorati alla , Controparte_6 in persona dei commissari liquidatori pro tempore, con conseguente sua estromissione dalla contesa. Sempre in via preliminare, di dichiarare la nullità del menzionato atto di citazione per assoluta carenza di petitum, e/o di causa petendi, attesa l'assoluta genericità e ipoteticità delle domande per come ivi formulate. In subordine, nel merito di rigettare tutte le richieste dei signori e perché infondate in fatto e in diritto, oltre che prescritte Parte_1 Parte_2
e carenti di prova, alla luce non solo della corretta determinazione dei tassi praticati, nonché della sottoscrizione del contratto di mutuo e delle condizioni contrattuali da parte loro;
ma, anche, della mancata contestazione dei rendiconti, relativi al medesimo. La enunciata società chiedeva, altresì, di dichiarare, innanzitutto, la regolarità, e/o la legittimità del TAEG praticato e, comunque, l'irrilevanza giuridica delle pretese differenze fra dichiarato e quello Pt_3 praticato, ivi compresa l'inapplicabilità alla fattispecie (mutuo casa risalente all'anno 2005) dell'art. 125 del TUB per il c.d. credito al consumo. In secondo luogo, l'inapplicabilità alla ipotesi in commento della pronuncia della Commissione Europea del 28 Ottobre 2016, con rigetto, per infondatezza in fatto e diritto, oltre che per carenza di prova, della domanda formulata al riguardo dagli istanti. In terz'ordine, la correttezza e la corrispondenza alla
5 normativa in vigore dei tassi praticati da e la conseguente inesistenza della TE
pretesa usura originaria, e/o sopravvenuta, nonché del comportamento secondo carattere di trasparenza e buonafede tenuto dal nominato istituto di credito. La ricordata banca domandava, ancora, di dichiarare la esclusiva e legittima applicazione di condizioni contrattuali, tassi convenzionali e di mora e spese concordati dai signori e con Parte_1 Parte_2 secondo e nel rispetto della normativa in vigore, pure con riferimento al TE piano di ammortamento. Indi, di rigettare sia le richieste degli attori di compensazione, e/o di ripetizione, non essendo fondate in fatto e in diritto, oltre che palesandosi prescritte;
sia la domanda degli stessi di declaratoria di indebito in relazione al ricordato contratto di mutuo per la somma di € 20.609,25. La medesima chiedeva, poi, di dichiarare tanto la ritualità, la conformità alla normativa in vigore e alle condizioni negoziali delle variazioni contrattuali operate;
quanto la correttezza e la corrispondenza alla normativa in vigore dei tassi e delle condizioni praticate da sul mutuo in dibattito, oltre che la legittimità e la TE regolarità dell'operato di quest'ultima allorché, in presenza del mancato pagamento delle rate di mutuo, aveva dichiarato il signor decaduto dal beneficio del termine Parte_1 contrattualmente previsto.
Con provvedimento adottato il 21 Settembre 2021 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite assegnava agli istanti il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. In quello successivo, emesso l'8 Febbraio 2022, l'adita autorità giudiziaria dava atto dell'esito negativo della richiamata procedura. Mediante ordinanza adottata il 7 Giugno 2022 il Giudice non ammetteva la C.T.U. richiesta dai signori Parte_1
e Con provvedimento emesso il 26 Marzo 2024, all'esito dell'udienza
[...] Parte_2 celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in tale giorno, il medesimo dava atto che i procuratori degli attori e di vevano precisato le conclusioni come in epigrafe, Controparte_1 riportandosi a quelle formulate in seno alle note scritte depositate l'11 e il 25 Marzo 2024.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., depositata il 28 Settembre 2024,
interveniva volontariamente nel procedimento de quo la in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. quale procuratrice speciale CP_3
di già Controparte_4 Controparte_7
All'uopo esponeva che, nell'ambito dell'intervento finalizzato a porre
[...] in liquidazione coatta amministrativa, fra l'altro, la a cui era Controparte_6 stato retrocesso il credito vantato da nei riguardi dell'anzidetto TE Pt_1
6 e la fideiussione prestata da , quest'ultima ne era divenuta cessionaria. Pt_1 Parte_2
Riferendo che, tale cessione era stata comunicata all'istante con nota datata 30 Aprile 2018.
Affermava che, quello proposto integrava un intervento adesivo, facendo proprie tutte le difese,
le ragioni e le eccezioni dedotte dalla società convenuta. Pertanto, domandava all'adita autorità
giudiziaria, in linea preliminare, di dare atto della sua adesione alla richiesta di
[...] di essere estromessa dal presente giudizio, nei limiti dell'intervenuta Controparte_1
cennata cessione. Per il resto, reiterava le stesse identiche conclusioni articolate dalla società
convenuta.
Indi, all'udienza odierna del 4 Marzo 2025, dopo che i difensori delle parti hanno discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281sexies c.p.c., il Giudice la assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza,
della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. La domanda formulata dagli attori in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo non è accoglibile e merita di essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Prima di analizzare sia le varie argomentazioni e richieste sviluppate dai signori Parte_1
e nel menzionato atto di citazione, che le difese ed eccezioni articolate
[...] Parte_2 da nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta, è Controparte_1 necessario evidenziare un dirimente aspetto. Esso concerne, in particolare, l'intervento volontario adesivo spigato nel presente giudizio da in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore Dott. quale procuratrice speciale di CP_3 già Controparte_4 Controparte_7
Invero, il I comma dell'art. 268 c.p.c., nella formulazione che aveva prima di
[...] essere modificato dall'art. 3, XVII comma, del D. Lgs. n. 149 del 10 Ottobre 2022, che è applicabile al caso di specie, recitava testualmente: “L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni”. Nella fattispecie la enunciata Controparte_2
è intervenuta in ius, non in proprio, ma in qualità di procuratrice speciale di
[...] prima denominata Controparte_4 Controparte_7
depositando la propria comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. il 28 Settembre
[...]
2024. A ben guardare, a tale data gli attori e la società convenuta avevano già precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate l'11 e il 25 Marzo 2024 in previsione dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata da codesto Giudice il 26
7 Marzo 2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il che trova una espressa conferma nel contenuto dell'ordinanza emessa da quest'ultimo in pari data, nel cui ambito si dà atto di tale circostanza.
Se così è, allora, avendo avuto luogo in un momento successivo di sei mesi rispetto a quello in cui le nominate parti hanno precisato le loro conclusioni, l'intervento in discorso risulta essere inammissibile.
3.- Prendendo le mosse da tale chiarimento, nella ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità una delle eccezioni sollevate in via preliminare da ella ricordata comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta per prendere posizione avverso le pretese azionate nei suoi confronti dagli odierni istanti. Per il suo tramite eccepisce la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, alla stregua di incorporante di che, quale società appartenente al Gruppo TE
AR , ha concesso il mutuo casa ipotecario a tasso variabile e Controparte_6 rata costante n. 844/6023043/56 controverso, come emerge chiaramente dal relativo contratto dalla medesima stipulato il 24 Febbraio 2005 con i signori e Parte_1 Parte_2 versato agli atti di lite. Rilevando, innanzitutto, che con contratto di trasferimento del 10 Luglio
2017 e con il successivo addendum del 19 Gennaio 2018, la richiamata ha TE ceduto dei crediti in sofferenza alla NT
. In secondo luogo che, di tale cessione è stata data pubblicità dalla Banca
[...]
d'Italia, a norma e per gli effetti del D. L. n. 99/2017, convertito con la legge n. 121 del 31
Luglio 2017. In terz'ordine che, la medesima è stata comunicata all'attore con nota del 30 Aprile
2018, inviatagli da Di conseguenza, secondo la società convenuta, le TE domande fatte valere dagli attori nei propri riguardi, alla stregua di incorporante di
[...]
vanno rigettate difettando assolutamente di legittimazione passiva. In buona CP_5 sostanza, attraverso l'obiezione in esame enuncia che il rapporto Controparte_1 negoziale oggetto del contendere, intercorrente tra gli istanti e la suddetta TE non è stato ricompreso nella cessione delle attività e delle passività costituenti il ramo d'azienda di in liquidazione coatta amministrativa, realizzata il 26 Controparte_6
Giugno 2017 dai Commissari Liquidatori di quest'ultima in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 2, I comma, lett. c), 3 e 4, IV comma, del D. L. n. 99 del 25 Giugno 2017, contenente disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_6
e di convertito con modificazioni con la legge n. 121 del 31 Luglio
[...] Parte_4
2017. Ciò in quanto, a detta della cennata banca, si tratta di una passività relativa a una società
8 ricompresa nel gruppo bancario in liquidazione coatta amministrativa (integrato dalla menzionata , e non riconducibile ai due istituti di credito in Controparte_6 liquidazione coatta amministrativa. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare l'eccezione superiormente esposta suscettibile di accoglimento è opportuno fornire alcune necessarie e imprescindibili precisazioni. E' innegabile che, dopo l'attuazione degli interventi disciplinati dall'enunciato D. L. n. 99/2017, convertito con modificazioni con la legge n.
121/2017, la società convenuta ha incorporato con la quale i signori TE [...]
e , alla stregua di fideiussore, hanno sottoscritto il nominato mutuo Parte_1 Parte_2 casa ipotecario. Si configura altrettanto indiscutibile che, ancora prima della ricordata incorporazione è intervenuta la retrocessione in blocco a in Controparte_6 liquidazione coatta amministrativa, a titolo definitivo e irrevocabile, a norma degli artt. 4, V comma, lett. a), e 5 del richiamato D. L. n. 99/2017, delle partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche
(ossia Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca S.p.A.), nonché dei crediti di dette società classificati come attività deteriorate. Fra questi è ricompresa pure la posizione creditoria scaturente dal negozio giuridico in parola, poiché all'epoca della sua CP_5 CP_5 conclusione apparteneva al . Di tale operazione di Controparte_9 Controparte_6 retrocessione è stata data adeguata pubblicità. Inoltre, è stata comunicata a Parte_1 con la nota datata 30 Aprile 2018, prodotta nel procedimento de quo, di cui non ha mai contestato, e/o negato l'avvenuta ricezione da parte sua. Il che significa che, di essa il prefato attore ha avuto piena conoscenza e contezza. Or dunque, in virtù della retrocessione in questione unica attuale titolare del rapporto contrattuale per cui è contesa è la Controparte_6 in liquidazione coatta amministrativa, mentre il credito dal medesimo originato è stato ceduto alla Società per la Gestione che ha successivamente cambiato la Controparte_7 propria denominazione in el resto, la Controparte_4 predetta comunicazione del 30 Aprile 2018 è stata inviata al cennato istante proprio dalla CP_7
che al suo interno si qualifica come cessionaria dello stesso e della relativa garanzia già
[...] vantate nei rispettivi confronti dalla menzionata liquidazione coatta amministrativa.
3.1.- Alla luce delle considerazioni e delle delucidazioni che precedono bisogna, innanzitutto, qualificare correttamente l'obiezione di carenza di legittimazione passiva, formulata da nel contrastare l'azione processuale esperita dagli Controparte_1 attori. A onor del vero, essa concerne, piuttosto, la titolarità passiva della relazione negoziale in
9 dibattito e, quindi, delle obbligazioni di natura restitutoria fatte valere dai signori Parte_1
e nei confronti della enunciata società, quale incorporante di
[...] Parte_2 [...]
Muovendo da tale constatazione, inidoneo a incidere sul profilo della CP_5 legittimazione passiva, o, meglio, della titolarità passiva della convenuta rispetto alle richieste avanzate dagli attori incoando la vertenza processuale che ci occupa, è pure il tenore della disciplina dettata dal D. L. n. 99/2017, convertito con modificazioni con la legge n. 121/2017.
Tale provvedimento normativo riguarda, come puntualizzato al rispettivo art. 1, sia l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_6
sia le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in Parte_4 conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Le cessioni disciplinate dal nominato D. L. n. 99/2017, come si evince dalla lettura degli artt. 2 e 3 del medesimo, sono quelle poste in essere dai commissari liquidatori di e di Controparte_6
In esse sono espressamente inclusi, in ossequio alle previsioni di cui alla Parte_4 disciplina in discorso, a mero titolo esemplificativo, i rapporti di conto corrente, i certificati di deposito, i depositi a risparmio, anche al portatore, i relativi saldi, nonché tutti i diritti e obblighi derivanti dagli stessi, anche relativi alle società partecipate, tra cui figura la ricordata
[...]
Il mutuo casa ipotecario a tasso variabile e rata costante oggetto del contendere, CP_5 essendo stato stipulato il 24 Febbraio 2005, era già esistente all'epoca della richiamata cessione.
Sicché, tale relazione negoziale è stata ceduta, nell'ambito della complessa operazione realizzata in conformità all'anzidetto D. L. n. 99/2017, a che ha Controparte_1 successivamente incorporato Risulta, inoltre, certo, sulla base di quanto TE superiormente evidenziato, che il citato rapporto contrattuale è stato retrocesso dalla società convenuta alla coatta amministrativa. Ebbene, Controparte_6
l'art. 3, I comma, del D. L. n. 99/2017, convertito con modificazioni con la legge n. 121/2017, ha stabilito che: “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo Unico AR. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
10 a) (……);
b) (……);
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Nel caso di specie si è in presenza di una controversia afferente al cennato contratto di mutuo casa ipotecario a tasso variabile e rata costante, che è sorto prima della cessione eseguita conformemente alle previsioni del menzionato D. L. n. 99/2017, in ordine al quale, però,
l'azione processuale in esame è stata proposta soltanto successivamente alla medesima. Ragion per cui, essa deve ritenersi esclusa dal novero della enunciata cessione, sulla scorta del disposto dell'art. 3, I comma, lett. c), del nominato provvedimento normativo, testé riportato. Di conseguenza, non è titolare, dal lato passivo, del rapporto Controparte_1 contrattuale in contestazione in qualità di cessionaria delle attività e delle passività della
[...]
. Controparte_6
Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi appare opportuno chiarire che, la titolarità dal punto di vista passivo della relazione negoziale in discussione non appartiene alla convenuta nemmeno alla stregua di società incorporante tale conclusione TE si perviene tenendo conto che, la posizione creditoria che trova origine da quest'ultima è stata retrocessa, insieme ad altri crediti deteriorati, da alla ricordata Controparte_1
coatta amministrativa che, a sua volta, li ha Controparte_6 ceduti alla che ha successivamente cambiato Controparte_7 denominazione in iò è avvenuto ai Controparte_4 sensi del I comma dell'art. 5 del richiamato D. L. n. 99/2017, che ha statuito che: “Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla (di seguito anche Controparte_7
Cont
“ ) di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o Cont connessi ai crediti ceduti alla . Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli
58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e
90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2”. Laddove, occorre rilevare che, la cessione dei crediti regolata da tale norma non può in alcun modo comportare gli effetti di un accollo, peraltro in deroga al dettato dell'art. 1273 c.c., né per la ricordata cessionaria, né per la parte creditrice.
11 In definitiva, le domande spiegate dagli istanti contro evono Controparte_1
essere rigettate, stante il difetto di titolarità dal lato passivo rispetto a esse della seconda.
L'accoglimento della relativa eccezione è assorbente in rapporto al merito della causa.
4.- Infine, per un verso, in considerazione della particolare complessità della questione trattata, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra i signori Parte_1
e e la società convenuta le spese del procedimento de quo;
per un altro,
[...] Parte_2 nulla va disposto relativamente alle spese di lite sostenute dalla interveniente volontaria.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'inammissibilità dell'intervento adesivo spiegato nel procedimento de quo da in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore Dott. quale procuratrice speciale di CP_3 [...] già Controparte_4 Controparte_7
mediante comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata il 28 Settembre 2024;
[...]
- dichiara, per le argomentazioni su articolate, in accoglimento dell'eccezione all'uopo formulata nella propria comparsa di costituzione e risposta, il difetto di titolarità dal lato passivo di in persona del suo procuratore, rispetto alle domande azionate Controparte_1 nei rispettivi confronti dai signori e introducendo il Parte_1 Parte_2 procedimento de quo;
- per l'effetto, rigetta le pretese fatte valere dagli attori nei confronti della società convenuta;
- compensa interamente e integralmente fra gli istanti e come Controparte_1 sopra rappresentata, le spese del presente giudizio;
- infine, nulla dispone in ordine alle spese di lite sostenute dalla prefata interveniente volontaria.
Così deciso in Agrigento in data 4 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
12
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 4 Marzo 2025, sono comparsi, alle ore 9:35, l'Avv. G. Greco, in sostituzione dell'Avv. G. Giardina, per gli attori e l'Avv. G. Mulé, in sostituzione dell'Avv. Dell'Utri per la società convenuta e per la interveniente volontaria. L'Avv. Greco, preliminarmente insiste nella richiesta di ammissione di
C.T.U. contabile per le ragioni già esposte in atto di citazione. L'Avv. Mulé si oppone a tale richiesta, atteso che il Giudice si è già pronunciato sulla stessa con tre ordinanze ritenendola inconducente per la soluzione della lite e nulla viene aggiunto di nuovo da controparte rispetto a quanto in precedenza dedotto. In subordine, i prefati procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario
rigetta la richiesta di ammissione di C.T.U. contabile, reiterata dal legale degli attori, per le ragioni articolate in seno all'ordinanza emessa il 7 Giugno 2022. Per il resto, si ritira in camera di consiglio alle ore 12:01, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. concernente il presente giudizio.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:09, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:09 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 4 Marzo
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1475 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i signori , nato a [...] il [...] e residente a [...], nella Parte_1
Contrada Ramilia, C.F. , e , nata a [...] l'[...] CodiceFiscale_1 Parte_2
e residente a [...], C.F. , CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, a Canicattì, nel Corso Umberto I n. 100, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giardina, dal quale sono rappresentati e difesi giusta mandato allegato all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attori -
CONTRO
in persona del suo procuratore, con sede legale a Torino, Controparte_1 nella Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Dell'Utri in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/07/2021, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il domicilio digitale di quest'ultimo, all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- convenuta -
2 E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_2
quale procuratrice speciale di CP_3 Controparte_4
con sede a Napoli, nella via Santa Brigida n. 39, elettivamente domiciliata, ai fini del
[...] presente giudizio, presso il domicilio digitale dell'Avv. Massimo Dell'Utri, all'indirizzo di posta elettronica certificata che la rappresenta e Email_1
difende come da procura alle liti allegata agli atti di causa,
- interveniente volontaria -
Oggetto: Accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito.
Conclusioni per gli attori: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 Marzo 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 4 Marzo 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nonché alle note difensive depositate il 13 Gennaio 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 Marzo 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 4 Marzo 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate, rispettivamente, il 28 Luglio 2021, l'11 e il 30 Gennaio 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per Controparte_2 come all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 4 Marzo 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate, rispettivamente, il 28 Settembre 2024, l'11 e il 30 Gennaio
2025, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 7 Maggio 2021 i signori
[...]
e vocavano in ius avanti l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 [...] in persona del suo procuratore. All'uopo premettevano che, il 24 Febbraio Controparte_1
2005 il primo aveva stipulato con ora il TE Controparte_1 contratto di mutuo casa ipotecario a tasso variabile e rata costante n. 844/6023043/56, per la somma finanziata di € 50.000,00, garantito dalla fideiussione prestata dalla seconda fino alla
3 concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 65.000,00. Esponendo che, il prefato
[...]
si era impegnato a rimborsare il suddetto ammontare nel corso dei successivi Parte_1 quindici anni, oltre il periodo di preammortamento, alle condizioni stabilite negozialmente. Gli attori, dopo avere richiamato il tasso applicato al rapporto contrattale in parola, riferivano che il consulente tecnico di parte, a cui avevano conferito apposito incarico, all'esito di debita indagine di tipo contabile aveva evidenziato che, il cennato mutuo casa ipotecario presentava diverse anomalie, che lo inficiavano rendendolo totalmente nullo. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedevano all'adita autorità giudiziaria: 1) di dichiarare la parziale nullità del menzionato negozio giuridico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. (cfr. art. 644,
III comma, c.p.) e dell'art. 1419 c.c., derivante dall'usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze, condannando, per l'effetto, la società convenuta alla restituzione degli interessi e delle competenze percepiti, ovvero disponendone la compensazione con le rate in linea capitale scadute, o che sarebbero state modulate, tenuto conto della sorte capitale effettivamente erogata;
2) di dichiarare, da un lato, la difformità tra il tasso contrattuale e il tasso effettivamente applicato nel piano di ammortamento;
dall'altro, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola contrattuale che prevedeva l'applicazione di un interesse ultralegale e il ricalcalo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo in ogni sua applicazione;
3) di dichiarare la nullità totale, e/o parziale originaria del contratto di mutuo in questione per la violazione dell'art. 1418, I comma, c.c., in quanto la manipolazione del tasso di riferimento
(Euribor) per la determinazione del tasso corrispettivo aveva determinato una grave violazione dell'ordine pubblico economico (cfr. art. 185 del TUF), con la conseguente perdita di tutti gli interessi e le competenze, condannando, conseguentemente, la enunciata banca a restituirgli gli interessi e le competenze percepiti;
4) in subordine, di dichiarare la violazione da parte di quest'ultima della normativa antitrust, nonché la nullità del parametro di riferimento Euribor, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze, condannando
[...] lla restituzione a loro favore degli interessi e delle competenze percepiti;
Controparte_1
5) di dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo compiuto in sede di espletanda C.T.U. contabile sul nominato rapporto di finanziamento e sulla scorta di tutta la relativa documentazione;
6) di dichiarare, per un verso, l'invalidità di eventuali e arbitrarie decadenze dal beneficio del termine, in considerazione dell'effettivo dare alla data della notifica del ricordato atto di citazione e tenuto conto che essi istanti erano in grado di
4 saldare l'effettivo debito;
per un altro, la risoluzione del richiamato mutuo per fatto e colpa della predetta società. Infine, di dichiarare non dovuti gli interessi previsti dal cennato contratto, condannando, di conseguenza, la convenuta a restituirgli la somma di € 20.609,95, ovvero quella maggiore o minore accertata a seguito di espletanda C.T.U. contabile.
in persona del suo procuratore, si costituiva nel presente Controparte_1 giudizio depositando il 28 Luglio 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine alle varie argomentazioni dedotte dai signori
[...]
e per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni spiegate Parte_1 Parte_2 domandava al Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di dichiarare sia l'intervenuta prescrizione, in relazione alle domande degli attori di ripetizione per preteso indebito, quantomeno relativamente ad eventuali versamenti solutori;
sia l'improcedibilità dell'azione processuale in esame per non essere stata preceduta dal procedimento di mediazione obbligatorio;
sia la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, che aveva incorporato in relazione alle pretese avanzate dagli istanti, in forza del contratto di TE ritrasferimento del 10 Luglio 2017, pubblicato sul sito della Banca d'Italia, e del successivo addendum del 19 Gennaio 2018, con il quale la cennata società incorporata aveva ceduto i crediti deteriorati alla , Controparte_6 in persona dei commissari liquidatori pro tempore, con conseguente sua estromissione dalla contesa. Sempre in via preliminare, di dichiarare la nullità del menzionato atto di citazione per assoluta carenza di petitum, e/o di causa petendi, attesa l'assoluta genericità e ipoteticità delle domande per come ivi formulate. In subordine, nel merito di rigettare tutte le richieste dei signori e perché infondate in fatto e in diritto, oltre che prescritte Parte_1 Parte_2
e carenti di prova, alla luce non solo della corretta determinazione dei tassi praticati, nonché della sottoscrizione del contratto di mutuo e delle condizioni contrattuali da parte loro;
ma, anche, della mancata contestazione dei rendiconti, relativi al medesimo. La enunciata società chiedeva, altresì, di dichiarare, innanzitutto, la regolarità, e/o la legittimità del TAEG praticato e, comunque, l'irrilevanza giuridica delle pretese differenze fra dichiarato e quello Pt_3 praticato, ivi compresa l'inapplicabilità alla fattispecie (mutuo casa risalente all'anno 2005) dell'art. 125 del TUB per il c.d. credito al consumo. In secondo luogo, l'inapplicabilità alla ipotesi in commento della pronuncia della Commissione Europea del 28 Ottobre 2016, con rigetto, per infondatezza in fatto e diritto, oltre che per carenza di prova, della domanda formulata al riguardo dagli istanti. In terz'ordine, la correttezza e la corrispondenza alla
5 normativa in vigore dei tassi praticati da e la conseguente inesistenza della TE
pretesa usura originaria, e/o sopravvenuta, nonché del comportamento secondo carattere di trasparenza e buonafede tenuto dal nominato istituto di credito. La ricordata banca domandava, ancora, di dichiarare la esclusiva e legittima applicazione di condizioni contrattuali, tassi convenzionali e di mora e spese concordati dai signori e con Parte_1 Parte_2 secondo e nel rispetto della normativa in vigore, pure con riferimento al TE piano di ammortamento. Indi, di rigettare sia le richieste degli attori di compensazione, e/o di ripetizione, non essendo fondate in fatto e in diritto, oltre che palesandosi prescritte;
sia la domanda degli stessi di declaratoria di indebito in relazione al ricordato contratto di mutuo per la somma di € 20.609,25. La medesima chiedeva, poi, di dichiarare tanto la ritualità, la conformità alla normativa in vigore e alle condizioni negoziali delle variazioni contrattuali operate;
quanto la correttezza e la corrispondenza alla normativa in vigore dei tassi e delle condizioni praticate da sul mutuo in dibattito, oltre che la legittimità e la TE regolarità dell'operato di quest'ultima allorché, in presenza del mancato pagamento delle rate di mutuo, aveva dichiarato il signor decaduto dal beneficio del termine Parte_1 contrattualmente previsto.
Con provvedimento adottato il 21 Settembre 2021 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite assegnava agli istanti il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. In quello successivo, emesso l'8 Febbraio 2022, l'adita autorità giudiziaria dava atto dell'esito negativo della richiamata procedura. Mediante ordinanza adottata il 7 Giugno 2022 il Giudice non ammetteva la C.T.U. richiesta dai signori Parte_1
e Con provvedimento emesso il 26 Marzo 2024, all'esito dell'udienza
[...] Parte_2 celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in tale giorno, il medesimo dava atto che i procuratori degli attori e di vevano precisato le conclusioni come in epigrafe, Controparte_1 riportandosi a quelle formulate in seno alle note scritte depositate l'11 e il 25 Marzo 2024.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., depositata il 28 Settembre 2024,
interveniva volontariamente nel procedimento de quo la in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. quale procuratrice speciale CP_3
di già Controparte_4 Controparte_7
All'uopo esponeva che, nell'ambito dell'intervento finalizzato a porre
[...] in liquidazione coatta amministrativa, fra l'altro, la a cui era Controparte_6 stato retrocesso il credito vantato da nei riguardi dell'anzidetto TE Pt_1
6 e la fideiussione prestata da , quest'ultima ne era divenuta cessionaria. Pt_1 Parte_2
Riferendo che, tale cessione era stata comunicata all'istante con nota datata 30 Aprile 2018.
Affermava che, quello proposto integrava un intervento adesivo, facendo proprie tutte le difese,
le ragioni e le eccezioni dedotte dalla società convenuta. Pertanto, domandava all'adita autorità
giudiziaria, in linea preliminare, di dare atto della sua adesione alla richiesta di
[...] di essere estromessa dal presente giudizio, nei limiti dell'intervenuta Controparte_1
cennata cessione. Per il resto, reiterava le stesse identiche conclusioni articolate dalla società
convenuta.
Indi, all'udienza odierna del 4 Marzo 2025, dopo che i difensori delle parti hanno discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281sexies c.p.c., il Giudice la assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza,
della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. La domanda formulata dagli attori in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo non è accoglibile e merita di essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Prima di analizzare sia le varie argomentazioni e richieste sviluppate dai signori Parte_1
e nel menzionato atto di citazione, che le difese ed eccezioni articolate
[...] Parte_2 da nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta, è Controparte_1 necessario evidenziare un dirimente aspetto. Esso concerne, in particolare, l'intervento volontario adesivo spigato nel presente giudizio da in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore Dott. quale procuratrice speciale di CP_3 già Controparte_4 Controparte_7
Invero, il I comma dell'art. 268 c.p.c., nella formulazione che aveva prima di
[...] essere modificato dall'art. 3, XVII comma, del D. Lgs. n. 149 del 10 Ottobre 2022, che è applicabile al caso di specie, recitava testualmente: “L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni”. Nella fattispecie la enunciata Controparte_2
è intervenuta in ius, non in proprio, ma in qualità di procuratrice speciale di
[...] prima denominata Controparte_4 Controparte_7
depositando la propria comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. il 28 Settembre
[...]
2024. A ben guardare, a tale data gli attori e la società convenuta avevano già precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate l'11 e il 25 Marzo 2024 in previsione dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata da codesto Giudice il 26
7 Marzo 2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il che trova una espressa conferma nel contenuto dell'ordinanza emessa da quest'ultimo in pari data, nel cui ambito si dà atto di tale circostanza.
Se così è, allora, avendo avuto luogo in un momento successivo di sei mesi rispetto a quello in cui le nominate parti hanno precisato le loro conclusioni, l'intervento in discorso risulta essere inammissibile.
3.- Prendendo le mosse da tale chiarimento, nella ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità una delle eccezioni sollevate in via preliminare da ella ricordata comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta per prendere posizione avverso le pretese azionate nei suoi confronti dagli odierni istanti. Per il suo tramite eccepisce la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, alla stregua di incorporante di che, quale società appartenente al Gruppo TE
AR , ha concesso il mutuo casa ipotecario a tasso variabile e Controparte_6 rata costante n. 844/6023043/56 controverso, come emerge chiaramente dal relativo contratto dalla medesima stipulato il 24 Febbraio 2005 con i signori e Parte_1 Parte_2 versato agli atti di lite. Rilevando, innanzitutto, che con contratto di trasferimento del 10 Luglio
2017 e con il successivo addendum del 19 Gennaio 2018, la richiamata ha TE ceduto dei crediti in sofferenza alla NT
. In secondo luogo che, di tale cessione è stata data pubblicità dalla Banca
[...]
d'Italia, a norma e per gli effetti del D. L. n. 99/2017, convertito con la legge n. 121 del 31
Luglio 2017. In terz'ordine che, la medesima è stata comunicata all'attore con nota del 30 Aprile
2018, inviatagli da Di conseguenza, secondo la società convenuta, le TE domande fatte valere dagli attori nei propri riguardi, alla stregua di incorporante di
[...]
vanno rigettate difettando assolutamente di legittimazione passiva. In buona CP_5 sostanza, attraverso l'obiezione in esame enuncia che il rapporto Controparte_1 negoziale oggetto del contendere, intercorrente tra gli istanti e la suddetta TE non è stato ricompreso nella cessione delle attività e delle passività costituenti il ramo d'azienda di in liquidazione coatta amministrativa, realizzata il 26 Controparte_6
Giugno 2017 dai Commissari Liquidatori di quest'ultima in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 2, I comma, lett. c), 3 e 4, IV comma, del D. L. n. 99 del 25 Giugno 2017, contenente disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_6
e di convertito con modificazioni con la legge n. 121 del 31 Luglio
[...] Parte_4
2017. Ciò in quanto, a detta della cennata banca, si tratta di una passività relativa a una società
8 ricompresa nel gruppo bancario in liquidazione coatta amministrativa (integrato dalla menzionata , e non riconducibile ai due istituti di credito in Controparte_6 liquidazione coatta amministrativa. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare l'eccezione superiormente esposta suscettibile di accoglimento è opportuno fornire alcune necessarie e imprescindibili precisazioni. E' innegabile che, dopo l'attuazione degli interventi disciplinati dall'enunciato D. L. n. 99/2017, convertito con modificazioni con la legge n.
121/2017, la società convenuta ha incorporato con la quale i signori TE [...]
e , alla stregua di fideiussore, hanno sottoscritto il nominato mutuo Parte_1 Parte_2 casa ipotecario. Si configura altrettanto indiscutibile che, ancora prima della ricordata incorporazione è intervenuta la retrocessione in blocco a in Controparte_6 liquidazione coatta amministrativa, a titolo definitivo e irrevocabile, a norma degli artt. 4, V comma, lett. a), e 5 del richiamato D. L. n. 99/2017, delle partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche
(ossia Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca S.p.A.), nonché dei crediti di dette società classificati come attività deteriorate. Fra questi è ricompresa pure la posizione creditoria scaturente dal negozio giuridico in parola, poiché all'epoca della sua CP_5 CP_5 conclusione apparteneva al . Di tale operazione di Controparte_9 Controparte_6 retrocessione è stata data adeguata pubblicità. Inoltre, è stata comunicata a Parte_1 con la nota datata 30 Aprile 2018, prodotta nel procedimento de quo, di cui non ha mai contestato, e/o negato l'avvenuta ricezione da parte sua. Il che significa che, di essa il prefato attore ha avuto piena conoscenza e contezza. Or dunque, in virtù della retrocessione in questione unica attuale titolare del rapporto contrattuale per cui è contesa è la Controparte_6 in liquidazione coatta amministrativa, mentre il credito dal medesimo originato è stato ceduto alla Società per la Gestione che ha successivamente cambiato la Controparte_7 propria denominazione in el resto, la Controparte_4 predetta comunicazione del 30 Aprile 2018 è stata inviata al cennato istante proprio dalla CP_7
che al suo interno si qualifica come cessionaria dello stesso e della relativa garanzia già
[...] vantate nei rispettivi confronti dalla menzionata liquidazione coatta amministrativa.
3.1.- Alla luce delle considerazioni e delle delucidazioni che precedono bisogna, innanzitutto, qualificare correttamente l'obiezione di carenza di legittimazione passiva, formulata da nel contrastare l'azione processuale esperita dagli Controparte_1 attori. A onor del vero, essa concerne, piuttosto, la titolarità passiva della relazione negoziale in
9 dibattito e, quindi, delle obbligazioni di natura restitutoria fatte valere dai signori Parte_1
e nei confronti della enunciata società, quale incorporante di
[...] Parte_2 [...]
Muovendo da tale constatazione, inidoneo a incidere sul profilo della CP_5 legittimazione passiva, o, meglio, della titolarità passiva della convenuta rispetto alle richieste avanzate dagli attori incoando la vertenza processuale che ci occupa, è pure il tenore della disciplina dettata dal D. L. n. 99/2017, convertito con modificazioni con la legge n. 121/2017.
Tale provvedimento normativo riguarda, come puntualizzato al rispettivo art. 1, sia l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_6
sia le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in Parte_4 conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Le cessioni disciplinate dal nominato D. L. n. 99/2017, come si evince dalla lettura degli artt. 2 e 3 del medesimo, sono quelle poste in essere dai commissari liquidatori di e di Controparte_6
In esse sono espressamente inclusi, in ossequio alle previsioni di cui alla Parte_4 disciplina in discorso, a mero titolo esemplificativo, i rapporti di conto corrente, i certificati di deposito, i depositi a risparmio, anche al portatore, i relativi saldi, nonché tutti i diritti e obblighi derivanti dagli stessi, anche relativi alle società partecipate, tra cui figura la ricordata
[...]
Il mutuo casa ipotecario a tasso variabile e rata costante oggetto del contendere, CP_5 essendo stato stipulato il 24 Febbraio 2005, era già esistente all'epoca della richiamata cessione.
Sicché, tale relazione negoziale è stata ceduta, nell'ambito della complessa operazione realizzata in conformità all'anzidetto D. L. n. 99/2017, a che ha Controparte_1 successivamente incorporato Risulta, inoltre, certo, sulla base di quanto TE superiormente evidenziato, che il citato rapporto contrattuale è stato retrocesso dalla società convenuta alla coatta amministrativa. Ebbene, Controparte_6
l'art. 3, I comma, del D. L. n. 99/2017, convertito con modificazioni con la legge n. 121/2017, ha stabilito che: “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo Unico AR. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
10 a) (……);
b) (……);
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Nel caso di specie si è in presenza di una controversia afferente al cennato contratto di mutuo casa ipotecario a tasso variabile e rata costante, che è sorto prima della cessione eseguita conformemente alle previsioni del menzionato D. L. n. 99/2017, in ordine al quale, però,
l'azione processuale in esame è stata proposta soltanto successivamente alla medesima. Ragion per cui, essa deve ritenersi esclusa dal novero della enunciata cessione, sulla scorta del disposto dell'art. 3, I comma, lett. c), del nominato provvedimento normativo, testé riportato. Di conseguenza, non è titolare, dal lato passivo, del rapporto Controparte_1 contrattuale in contestazione in qualità di cessionaria delle attività e delle passività della
[...]
. Controparte_6
Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi appare opportuno chiarire che, la titolarità dal punto di vista passivo della relazione negoziale in discussione non appartiene alla convenuta nemmeno alla stregua di società incorporante tale conclusione TE si perviene tenendo conto che, la posizione creditoria che trova origine da quest'ultima è stata retrocessa, insieme ad altri crediti deteriorati, da alla ricordata Controparte_1
coatta amministrativa che, a sua volta, li ha Controparte_6 ceduti alla che ha successivamente cambiato Controparte_7 denominazione in iò è avvenuto ai Controparte_4 sensi del I comma dell'art. 5 del richiamato D. L. n. 99/2017, che ha statuito che: “Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla (di seguito anche Controparte_7
Cont
“ ) di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o Cont connessi ai crediti ceduti alla . Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli
58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e
90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2”. Laddove, occorre rilevare che, la cessione dei crediti regolata da tale norma non può in alcun modo comportare gli effetti di un accollo, peraltro in deroga al dettato dell'art. 1273 c.c., né per la ricordata cessionaria, né per la parte creditrice.
11 In definitiva, le domande spiegate dagli istanti contro evono Controparte_1
essere rigettate, stante il difetto di titolarità dal lato passivo rispetto a esse della seconda.
L'accoglimento della relativa eccezione è assorbente in rapporto al merito della causa.
4.- Infine, per un verso, in considerazione della particolare complessità della questione trattata, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra i signori Parte_1
e e la società convenuta le spese del procedimento de quo;
per un altro,
[...] Parte_2 nulla va disposto relativamente alle spese di lite sostenute dalla interveniente volontaria.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'inammissibilità dell'intervento adesivo spiegato nel procedimento de quo da in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore Dott. quale procuratrice speciale di CP_3 [...] già Controparte_4 Controparte_7
mediante comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata il 28 Settembre 2024;
[...]
- dichiara, per le argomentazioni su articolate, in accoglimento dell'eccezione all'uopo formulata nella propria comparsa di costituzione e risposta, il difetto di titolarità dal lato passivo di in persona del suo procuratore, rispetto alle domande azionate Controparte_1 nei rispettivi confronti dai signori e introducendo il Parte_1 Parte_2 procedimento de quo;
- per l'effetto, rigetta le pretese fatte valere dagli attori nei confronti della società convenuta;
- compensa interamente e integralmente fra gli istanti e come Controparte_1 sopra rappresentata, le spese del presente giudizio;
- infine, nulla dispone in ordine alle spese di lite sostenute dalla prefata interveniente volontaria.
Così deciso in Agrigento in data 4 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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