TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 591 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta DI LOLLI Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del suo Capo pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede, sita in via M. Brighenti, n. 23, CP_1 rappresentato e difeso dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso e dai funzionari indicati in memoria
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24 aprile 2020, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 479/20 emessa dall' Controparte_2
, chiedendo al Tribunale di:
[...]
«in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e comunque la prescrizione della pretesa oggetto dell'ordinanza - ingiunzione n.
479/2020; nel merito: revocare, dichiarare nulla e comunque illegittima l'ordinanza-ingiunzione n. 479/2020 emessa dall' - e comunque, in via subordinata, ridurre le sanzioni nei limiti di Controparte_1 giustizia per i motivi di cui alla presente opposizione.
Con vittoria di spese e competenze ed onorari oltre spese generali».
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.1. L' si è costituito contestando le avverse pretese e chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
2. Con provvedimento del 26 maggio 2021, è stata disposta la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per le valutazioni di sua competenza in ordine alla riunione del procedimento con il giudizio recante n. 590/2020 per connessione oggettiva e soggettiva. Con provvedimento dell'8 giugno 2021, il Presidente di Sezione ha disposto che la causa fosse rimessa all'attenzione del Giudice titolare del procedimento precedentemente iscritto. Con provvedimento del 23 ottobre 2025, la Presidente di Sezione, «rilevato che da quella data il procedimento è rimasto “fermo”
e il procedimento n. RG. 590/2020 è stato dichiarato interrotto sicchè non vi è luogo per eventuale riunione e il procedimento va riassegnato al ruolo di originaria appartenenza» ha disposto la riassegnazione del fascicolo.
La causa è stata quindi decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. La parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 479/2020 a mezzo della quale la parte convenuta gli ha intimato il pagamento di euro 6.180,10 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 183 del 2010, per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, un lavoratore subordinato e dell'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. 181 del 2000, come inserito dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 297 del 2002, sostituito dall'art. 40, comma 2, del d.l. 112/08 convertito nella legge 133/08 per la mancata consegna al lavoratore di una copia del contratto di lavoro.
4. Deve immediatamente essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente.
L'art. 28 della L. n. 689 del 1981 stabilisce che «Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile».
A tale riguardo va evidenziato che la giurisprudenza riconosce alla notifica del verbale unico di accertamento ispettivo - quale atto successivo al verbale di primo accesso - efficacia interruttiva del decorso della prescrizione: difatti «la notifica di tale atto verbale di accertamento costituisce interruzione a tutti gli effetti del previsto periodo quinquennale di prescrizione, con la conseguenza del nuovo decorso, per intero e secondo disciplina civilistica, del periodo di prescrizione. Al riguardo non possono che richiamarsi le condivise affermazioni già svolte da questa Corte e secondo le quali, "in tema si sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione Costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria" (Cass., Sez. Seconda, 26 novembre 2008, n. 28238 e, da ultimo, Cass. Sez.
Quinta, 20 luglio 2016, n. 14886) con conseguente effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (Cass. n. ri
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1081/2007 e 185/2011). Nella fattispecie, la successiva ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione contestata col succitata verbale è avvenuta il 1.4.2011 in costanza dell'ulteriore termine prescrizionale quinquennale decorrente, alla stregua degli anzidetti principi, dal 9.7.2007 esplicativi di quanto disposto L. n. 689 del 1981, ex art. 28, secondo cui "il diritto a riscuotere la sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (e) l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile» (cfr. Cass 19 giugno 2020, n. 11980).
Tanto posto, nel caso in esame, il verbale unico di accertamento ispettivo è stato notificato alla parte ricorrente in data 11 maggio 2015 (come ammesso dalla stessa parte ricorrente).
La notifica del verbale unico di accertamento ispettivo ha dunque interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione e quest'ultima ha ricominciato a decorrere ex novo a partire dall'11 maggio 2015.
La data in cui si sarebbe verificato l'effetto estintivo, pertanto, sarebbe stata ordinariamente l'11 maggio 2020.
Dunque la notifica dell'ordinanza ingiunzione, eseguita in data 26 marzo 2020, come dedotto da parte ricorrente, ha impedito l'effetto estintivo del decorso del termine di prescrizione, con conseguente rigetto del motivo di ricorso in esame.
5. Quanto alla eccepita violazione del termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 della l.
689/1981, deve essere richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui tale termine non decorre dalla commissione della violazione ma dall'accertamento dell'infrazione o meglio «dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa» (così Consiglio di Stato sez. VI, 13 marzo 2020, n.1832).
Pertanto, nel caso di specie, in mancanza di diverse puntuali deduzioni e correlate dimostrazioni, il dies a quo va individuato nel 23 marzo 2015, momento in cui, risulta in atti (v. doc.
1 di parte res.) che i funzionari ispettivi hanno concluso gli accertamenti ispettivi iniziati in data 20 febbraio 2015.
Di qui la tempestività della notifica avvenuta in data 11 maggio 2015.
6. Nel merito, la parte ricorrente ha dedotto l'infondatezza della sanzione stante l'assenza di una prestazione lavorativa in corso.
Deve allora ricordarsi, in ordine alla valenza probatoria dei verbali redatti dagli agenti durante l'attività ispettiva e alle dichiarazioni ivi raccolte, che tali verbali - in quanto aventi pacificamente natura di atti pubblici - sono dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. (per quanto riguarda
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'attestazione della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e sottoscritti e per quanto riguarda l'esistenza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale redigente dà atto essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti) e, dunque, che gli stessi sono contestabili soltanto a mezzo di querela di falso;
più nel dettaglio, tale efficacia probatoria privilegiata è limitata alle dichiarazioni di scienza ivi contenute (cioè alle attestazioni riguardanti i fatti e le dichiarazioni che il pubblico ufficiale redigente afferma aver compiuto o afferma essere avvenuti in sua presenza) e non si estende anche alle dichiarazioni di giudizio che sono state documentate all'interno di tali atti pubblici dal pubblico ufficiale redigente.
In ogni caso il contenuto intrinseco di tali dichiarazioni dei lavoratori acquisite dagli ispettori
è liberamente valutabile dal giudice.
Tanto posto, dalla lettura documentazione in atti – e, in particolare, dalla lettura della dichiarazione resa agli agenti della parte convenuta dal lavoratore presente durante l'accesso ispettivo presso la sede dell'esercizio commerciale gestito dalla parte ricorrente – risulta pienamente provata l'esistenza del predetto rapporti di lavoro, sia la natura subordinata degli stessi: da tali dichiarazioni emerge, difatti, lo svolgimento di attività lavorativa dal 20 febbraio 2015 senza la previa sottoscrizione di un contratto di lavoro. Peraltro, tale conclusione è vieppiù avvalorata dalla circostanza – pacifica – che l'invio della comunicazione obbligatoria di assunzione sia stata inviata solo dopo l'avvio dell'ispezione e che parte ricorrente non abbia prodotto la lettera di assunzione che asseritamente avrebbe sottoscritto in data antecedente, ma non specificata, all'inizio del rapporto lavorativo e che il lavoratore non avrebbe avuto con sé in quanto non obbligato a portarla sul luogo di lavoro.
Pertanto detto motivo di ricorso deve essere rigettato.
7. Del tutto priva di fondamento è altresì la doglianza relativa all'errata individuazione del soggetto responsabile, essendo prevista la responsabilità personale ex art. 3 della l. n. 689 del
1981 e non essendo contestato da parte ricorrente la sua qualità di legale rappresentante della società Parte_2
8. Da ultimo, osserva il Giudice che rispetto ai gravi fatti sopra indicati posti a fondamento delle sanzioni – e invero, contrariamente a quanto ripetutamente sostenuto da parte ricorrente, l'assenza di qualsiasi preventiva comunicazione rende il rapporto a tutti gli effetti in nero
– i criteri utilizzati per la determinazione della sanzione appaiono ragionevoli, razionali e proporzionali alla gravità dell'infrazione (è stata applicata una sanzione al di sotto del massimo edittale, pari, quanto alla prima violazione, ad euro 5.200,00 a fronte di un massimo edittale di euro
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
15.600,00, somma maggiorata di euro 195,00 per una giornata di lavoro irregolare;
quanto alla seconda violazione ad euro 750,00 a fronte di una massimo edittale di euro 1.500,00).
9. Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, integralmente respinto.
10. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono, come di norma, la soccombenza e vanno determinate, come previsto dall'art. 152 bis disp att. c.p.c. per l'ipotesi in cui l'amministrazione è difesa in giudizio dai propri funzionari, operando una riduzione del 20% dell'importo previsto per la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €1.714,00, di cui €223,00 a titolo di spese generali ed €1.491,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 4 dicembre 2025
GIUDICE
IS TI
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 591 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta DI LOLLI Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del suo Capo pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede, sita in via M. Brighenti, n. 23, CP_1 rappresentato e difeso dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso e dai funzionari indicati in memoria
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24 aprile 2020, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 479/20 emessa dall' Controparte_2
, chiedendo al Tribunale di:
[...]
«in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e comunque la prescrizione della pretesa oggetto dell'ordinanza - ingiunzione n.
479/2020; nel merito: revocare, dichiarare nulla e comunque illegittima l'ordinanza-ingiunzione n. 479/2020 emessa dall' - e comunque, in via subordinata, ridurre le sanzioni nei limiti di Controparte_1 giustizia per i motivi di cui alla presente opposizione.
Con vittoria di spese e competenze ed onorari oltre spese generali».
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.1. L' si è costituito contestando le avverse pretese e chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
2. Con provvedimento del 26 maggio 2021, è stata disposta la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per le valutazioni di sua competenza in ordine alla riunione del procedimento con il giudizio recante n. 590/2020 per connessione oggettiva e soggettiva. Con provvedimento dell'8 giugno 2021, il Presidente di Sezione ha disposto che la causa fosse rimessa all'attenzione del Giudice titolare del procedimento precedentemente iscritto. Con provvedimento del 23 ottobre 2025, la Presidente di Sezione, «rilevato che da quella data il procedimento è rimasto “fermo”
e il procedimento n. RG. 590/2020 è stato dichiarato interrotto sicchè non vi è luogo per eventuale riunione e il procedimento va riassegnato al ruolo di originaria appartenenza» ha disposto la riassegnazione del fascicolo.
La causa è stata quindi decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. La parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 479/2020 a mezzo della quale la parte convenuta gli ha intimato il pagamento di euro 6.180,10 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 183 del 2010, per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, un lavoratore subordinato e dell'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. 181 del 2000, come inserito dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 297 del 2002, sostituito dall'art. 40, comma 2, del d.l. 112/08 convertito nella legge 133/08 per la mancata consegna al lavoratore di una copia del contratto di lavoro.
4. Deve immediatamente essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente.
L'art. 28 della L. n. 689 del 1981 stabilisce che «Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile».
A tale riguardo va evidenziato che la giurisprudenza riconosce alla notifica del verbale unico di accertamento ispettivo - quale atto successivo al verbale di primo accesso - efficacia interruttiva del decorso della prescrizione: difatti «la notifica di tale atto verbale di accertamento costituisce interruzione a tutti gli effetti del previsto periodo quinquennale di prescrizione, con la conseguenza del nuovo decorso, per intero e secondo disciplina civilistica, del periodo di prescrizione. Al riguardo non possono che richiamarsi le condivise affermazioni già svolte da questa Corte e secondo le quali, "in tema si sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione Costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria" (Cass., Sez. Seconda, 26 novembre 2008, n. 28238 e, da ultimo, Cass. Sez.
Quinta, 20 luglio 2016, n. 14886) con conseguente effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (Cass. n. ri
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1081/2007 e 185/2011). Nella fattispecie, la successiva ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione contestata col succitata verbale è avvenuta il 1.4.2011 in costanza dell'ulteriore termine prescrizionale quinquennale decorrente, alla stregua degli anzidetti principi, dal 9.7.2007 esplicativi di quanto disposto L. n. 689 del 1981, ex art. 28, secondo cui "il diritto a riscuotere la sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (e) l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile» (cfr. Cass 19 giugno 2020, n. 11980).
Tanto posto, nel caso in esame, il verbale unico di accertamento ispettivo è stato notificato alla parte ricorrente in data 11 maggio 2015 (come ammesso dalla stessa parte ricorrente).
La notifica del verbale unico di accertamento ispettivo ha dunque interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione e quest'ultima ha ricominciato a decorrere ex novo a partire dall'11 maggio 2015.
La data in cui si sarebbe verificato l'effetto estintivo, pertanto, sarebbe stata ordinariamente l'11 maggio 2020.
Dunque la notifica dell'ordinanza ingiunzione, eseguita in data 26 marzo 2020, come dedotto da parte ricorrente, ha impedito l'effetto estintivo del decorso del termine di prescrizione, con conseguente rigetto del motivo di ricorso in esame.
5. Quanto alla eccepita violazione del termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 della l.
689/1981, deve essere richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui tale termine non decorre dalla commissione della violazione ma dall'accertamento dell'infrazione o meglio «dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa» (così Consiglio di Stato sez. VI, 13 marzo 2020, n.1832).
Pertanto, nel caso di specie, in mancanza di diverse puntuali deduzioni e correlate dimostrazioni, il dies a quo va individuato nel 23 marzo 2015, momento in cui, risulta in atti (v. doc.
1 di parte res.) che i funzionari ispettivi hanno concluso gli accertamenti ispettivi iniziati in data 20 febbraio 2015.
Di qui la tempestività della notifica avvenuta in data 11 maggio 2015.
6. Nel merito, la parte ricorrente ha dedotto l'infondatezza della sanzione stante l'assenza di una prestazione lavorativa in corso.
Deve allora ricordarsi, in ordine alla valenza probatoria dei verbali redatti dagli agenti durante l'attività ispettiva e alle dichiarazioni ivi raccolte, che tali verbali - in quanto aventi pacificamente natura di atti pubblici - sono dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. (per quanto riguarda
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'attestazione della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e sottoscritti e per quanto riguarda l'esistenza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale redigente dà atto essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti) e, dunque, che gli stessi sono contestabili soltanto a mezzo di querela di falso;
più nel dettaglio, tale efficacia probatoria privilegiata è limitata alle dichiarazioni di scienza ivi contenute (cioè alle attestazioni riguardanti i fatti e le dichiarazioni che il pubblico ufficiale redigente afferma aver compiuto o afferma essere avvenuti in sua presenza) e non si estende anche alle dichiarazioni di giudizio che sono state documentate all'interno di tali atti pubblici dal pubblico ufficiale redigente.
In ogni caso il contenuto intrinseco di tali dichiarazioni dei lavoratori acquisite dagli ispettori
è liberamente valutabile dal giudice.
Tanto posto, dalla lettura documentazione in atti – e, in particolare, dalla lettura della dichiarazione resa agli agenti della parte convenuta dal lavoratore presente durante l'accesso ispettivo presso la sede dell'esercizio commerciale gestito dalla parte ricorrente – risulta pienamente provata l'esistenza del predetto rapporti di lavoro, sia la natura subordinata degli stessi: da tali dichiarazioni emerge, difatti, lo svolgimento di attività lavorativa dal 20 febbraio 2015 senza la previa sottoscrizione di un contratto di lavoro. Peraltro, tale conclusione è vieppiù avvalorata dalla circostanza – pacifica – che l'invio della comunicazione obbligatoria di assunzione sia stata inviata solo dopo l'avvio dell'ispezione e che parte ricorrente non abbia prodotto la lettera di assunzione che asseritamente avrebbe sottoscritto in data antecedente, ma non specificata, all'inizio del rapporto lavorativo e che il lavoratore non avrebbe avuto con sé in quanto non obbligato a portarla sul luogo di lavoro.
Pertanto detto motivo di ricorso deve essere rigettato.
7. Del tutto priva di fondamento è altresì la doglianza relativa all'errata individuazione del soggetto responsabile, essendo prevista la responsabilità personale ex art. 3 della l. n. 689 del
1981 e non essendo contestato da parte ricorrente la sua qualità di legale rappresentante della società Parte_2
8. Da ultimo, osserva il Giudice che rispetto ai gravi fatti sopra indicati posti a fondamento delle sanzioni – e invero, contrariamente a quanto ripetutamente sostenuto da parte ricorrente, l'assenza di qualsiasi preventiva comunicazione rende il rapporto a tutti gli effetti in nero
– i criteri utilizzati per la determinazione della sanzione appaiono ragionevoli, razionali e proporzionali alla gravità dell'infrazione (è stata applicata una sanzione al di sotto del massimo edittale, pari, quanto alla prima violazione, ad euro 5.200,00 a fronte di un massimo edittale di euro
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
15.600,00, somma maggiorata di euro 195,00 per una giornata di lavoro irregolare;
quanto alla seconda violazione ad euro 750,00 a fronte di una massimo edittale di euro 1.500,00).
9. Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, integralmente respinto.
10. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono, come di norma, la soccombenza e vanno determinate, come previsto dall'art. 152 bis disp att. c.p.c. per l'ipotesi in cui l'amministrazione è difesa in giudizio dai propri funzionari, operando una riduzione del 20% dell'importo previsto per la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €1.714,00, di cui €223,00 a titolo di spese generali ed €1.491,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 4 dicembre 2025
GIUDICE
IS TI
5 di 5