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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3542/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3542/2025 vg promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI SILVIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre, ove crederanno opportuno, la propria residenza.
- 2) La casa familiare sita in San Cesario sul Panaro (MO) C.so Libertà 128 int. 2 in comproprietà tra i coniugi, rimarrà in uso ed assegnata alla sig.ra Con la sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso il sig. si impegna a rilasciare detta abitazione non appena Controparte_1
avrà reperito altra sistemazione, comunicando alla moglie i relativi riferimenti.
- 3) Il figlio minore (nato a [...] il [...]) minorenne e non Per_1
economicamente autosufficiente, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che,
avendo a riguardo l'esclusivo interesse del minore, si adopereranno affinché esso mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue e provvederanno alla di lui cura, educazione ed istruzione.
- In particolare i coniugi concordano di assumere congiuntamente ogni decisione di natura straordinaria concernente cura, educazione ed istruzione del figlio e di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale ordinaria quando il minore si trovi presso ciascun genitore;
- 4) Il figlio minore sarà collocato in modo paritetico presso ciascun genitore e a meri fini anagrafici, manterrà la residenza nella già casa familiare sita in San Cesario sul Panaro (MO)
C.so Libertà 128 int. 2;
- 5) Il minore in virtù del collocamento paritetico tra i genitori permarrà a settimane alterne:
- -Nella quotidianità,
- I° settimana, dal lunedì mattina al mercoledì mattina presso la madre, dal mercoledì sino al sabato mattina presso il padre, dal sabato al lunedì mattina presso la madre;
- II° settimana, dal lunedì mattina al mercoledì mattina presso il padre, dal mercoledì sino al sabato mattina presso la madre, dal sabato mattina al lunedì mattina presso il padre;
- -nei periodi di vacanza e festività:
- - in occasione delle vacanze scolastiche natalizie il minore permarrà presso ciascun genitore per sette giorni, comprendendo ad anni alterni il Giorno del Santo Natale e quello di Capodanno;
- - in occasione della Santa Pasqu rascorrerà presso ciascun genitore ad anni alterni il Per_1
giorno della Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- - I genitori trascorreranno col figlio due settimane di ferie durante l'anno, da concordare, entro il 30 aprile;
I coniugi si impegnano, reciprocamente, a comunicarsi l'indirizzo del luogo ove,
separatamente, trascorreranno periodi di vacanza col figlio, nonché il relativo recapito telefonico fisso o, in mancanza, a rendersi, comunque, rintracciabili su un recapito di telefonia mobile;
- Tutto ciò, salvo diverso accordo tra le parti, tenendo conto sempre dell'interesse del minore, degli impegni assunti dai genitori e degli impegni, anche quelli futuri, del figlio stesso.
- 6) I coniugi, in virtù della parità reddituale e del collocamento paritetico della prole danno atto che non sussistono le condizioni per disporre contributi a favore di uno o dell'altro coniuge per il mantenimento del figlio. Concordano invece di dividere in ragione del 50% le spese per il vestiario del minore secondo le modalità stabilite dal Protocollo del Tribunale di Modena per le spese straordinarie riportato al punto 8);
- 7) I genitori del minore, percepiranno l'assegno unico per i figli in ragione del 50% ciascuno;
- 8) Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% dai genitori. Il genitore che le anticiperà avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa. Le spese, come da Protocollo del Tribunale di Modena, saranno le seguenti:
- - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma, comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del Servizio Sanitario Nazionale.
- - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero wathapp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione. - 9) A scioglimento del patrimonio dei coniugi e comunque a definizione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, le parti concordano:
- - Che PE AT AR immatricolato nell'anno 2002, Tg. CD014CT e l'autovettura DODGE immatricolata nell'anno 2013, Tg. DP246KW di proprietà del sig.
siano poste in vendita ed il ricavato sia diviso in ragione del 50% tra i coniugi;
Controparte_1
- - che il conto titoli cointestato ed i fondi ivi gestiti, parimenti cointestati ai coniugi, sono stati alimentati da somme di denaro provenienti da un'eredità percepita dal sig. ; Controparte_1
la sig.ra da atto pertanto della proprietà/titolarità esclusiva di detto conto titoli, dei Pt_1
fondi ivi contenuti e delle conseguenziali somme di denaro in capo al sig a Controparte_1
cui sarà assegnato il conto titoli ed i relativi fondi di investimento ad eccezione del fondo
520356US611 RI FI ET . Quest'ultimo resterà in cointestazione tra i coniugi e dovrà essere liquidato integralmente o in quota parte del 50% a semplice richiesta di uno di essi. La sig.ra si impegna ora per allora a compiere ogni atto necessario affinché si Pt_1
realizzi l'intestazione del conto titoli ed i relativi fondi in capo al sol;
Controparte_1
Con
- 10) Il gatto ” e il cane “Rango” resteranno in comproprietà tra i coniugi i quali provvederanno al di loro mantenimento ed a sostenere le spese veterinarie in ragione del 50%
ciascuno. Ciascun coniuge si impegna a prendersi cura degli animali domestici in caso di assenza dell'altro coniuge in particolare della sig.ra in quanto gli animali continueranno a Pt_1
permane presso la casa familiare a lei assegnata;
- 11) I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi alcunché per il loro mantenimento, riconoscendo che ciascuno di essi gode di reddito adeguato al soddisfacimento delle personali esigenze di vita.
- 12) I coniugi, tra i quali vige il regime patrimoniale della separazione legale dei beni, riconoscono, reciprocamente, di aver definito, con le soprascritte pattuizioni, tutti i loro pregressi rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto.
- 13) Gli onorari della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a SAN GIOVANNI Parte_1
IN PERSICETO (BO) il 18/03/1976 e nato a [...] Controparte_1
EM (MO) il 23/12/1976
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Giovanni in Persiceto di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2009 , atto n.34, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3542/2025 vg promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI SILVIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre, ove crederanno opportuno, la propria residenza.
- 2) La casa familiare sita in San Cesario sul Panaro (MO) C.so Libertà 128 int. 2 in comproprietà tra i coniugi, rimarrà in uso ed assegnata alla sig.ra Con la sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso il sig. si impegna a rilasciare detta abitazione non appena Controparte_1
avrà reperito altra sistemazione, comunicando alla moglie i relativi riferimenti.
- 3) Il figlio minore (nato a [...] il [...]) minorenne e non Per_1
economicamente autosufficiente, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che,
avendo a riguardo l'esclusivo interesse del minore, si adopereranno affinché esso mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue e provvederanno alla di lui cura, educazione ed istruzione.
- In particolare i coniugi concordano di assumere congiuntamente ogni decisione di natura straordinaria concernente cura, educazione ed istruzione del figlio e di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale ordinaria quando il minore si trovi presso ciascun genitore;
- 4) Il figlio minore sarà collocato in modo paritetico presso ciascun genitore e a meri fini anagrafici, manterrà la residenza nella già casa familiare sita in San Cesario sul Panaro (MO)
C.so Libertà 128 int. 2;
- 5) Il minore in virtù del collocamento paritetico tra i genitori permarrà a settimane alterne:
- -Nella quotidianità,
- I° settimana, dal lunedì mattina al mercoledì mattina presso la madre, dal mercoledì sino al sabato mattina presso il padre, dal sabato al lunedì mattina presso la madre;
- II° settimana, dal lunedì mattina al mercoledì mattina presso il padre, dal mercoledì sino al sabato mattina presso la madre, dal sabato mattina al lunedì mattina presso il padre;
- -nei periodi di vacanza e festività:
- - in occasione delle vacanze scolastiche natalizie il minore permarrà presso ciascun genitore per sette giorni, comprendendo ad anni alterni il Giorno del Santo Natale e quello di Capodanno;
- - in occasione della Santa Pasqu rascorrerà presso ciascun genitore ad anni alterni il Per_1
giorno della Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- - I genitori trascorreranno col figlio due settimane di ferie durante l'anno, da concordare, entro il 30 aprile;
I coniugi si impegnano, reciprocamente, a comunicarsi l'indirizzo del luogo ove,
separatamente, trascorreranno periodi di vacanza col figlio, nonché il relativo recapito telefonico fisso o, in mancanza, a rendersi, comunque, rintracciabili su un recapito di telefonia mobile;
- Tutto ciò, salvo diverso accordo tra le parti, tenendo conto sempre dell'interesse del minore, degli impegni assunti dai genitori e degli impegni, anche quelli futuri, del figlio stesso.
- 6) I coniugi, in virtù della parità reddituale e del collocamento paritetico della prole danno atto che non sussistono le condizioni per disporre contributi a favore di uno o dell'altro coniuge per il mantenimento del figlio. Concordano invece di dividere in ragione del 50% le spese per il vestiario del minore secondo le modalità stabilite dal Protocollo del Tribunale di Modena per le spese straordinarie riportato al punto 8);
- 7) I genitori del minore, percepiranno l'assegno unico per i figli in ragione del 50% ciascuno;
- 8) Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% dai genitori. Il genitore che le anticiperà avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa. Le spese, come da Protocollo del Tribunale di Modena, saranno le seguenti:
- - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma, comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del Servizio Sanitario Nazionale.
- - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero wathapp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione. - 9) A scioglimento del patrimonio dei coniugi e comunque a definizione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, le parti concordano:
- - Che PE AT AR immatricolato nell'anno 2002, Tg. CD014CT e l'autovettura DODGE immatricolata nell'anno 2013, Tg. DP246KW di proprietà del sig.
siano poste in vendita ed il ricavato sia diviso in ragione del 50% tra i coniugi;
Controparte_1
- - che il conto titoli cointestato ed i fondi ivi gestiti, parimenti cointestati ai coniugi, sono stati alimentati da somme di denaro provenienti da un'eredità percepita dal sig. ; Controparte_1
la sig.ra da atto pertanto della proprietà/titolarità esclusiva di detto conto titoli, dei Pt_1
fondi ivi contenuti e delle conseguenziali somme di denaro in capo al sig a Controparte_1
cui sarà assegnato il conto titoli ed i relativi fondi di investimento ad eccezione del fondo
520356US611 RI FI ET . Quest'ultimo resterà in cointestazione tra i coniugi e dovrà essere liquidato integralmente o in quota parte del 50% a semplice richiesta di uno di essi. La sig.ra si impegna ora per allora a compiere ogni atto necessario affinché si Pt_1
realizzi l'intestazione del conto titoli ed i relativi fondi in capo al sol;
Controparte_1
Con
- 10) Il gatto ” e il cane “Rango” resteranno in comproprietà tra i coniugi i quali provvederanno al di loro mantenimento ed a sostenere le spese veterinarie in ragione del 50%
ciascuno. Ciascun coniuge si impegna a prendersi cura degli animali domestici in caso di assenza dell'altro coniuge in particolare della sig.ra in quanto gli animali continueranno a Pt_1
permane presso la casa familiare a lei assegnata;
- 11) I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi alcunché per il loro mantenimento, riconoscendo che ciascuno di essi gode di reddito adeguato al soddisfacimento delle personali esigenze di vita.
- 12) I coniugi, tra i quali vige il regime patrimoniale della separazione legale dei beni, riconoscono, reciprocamente, di aver definito, con le soprascritte pattuizioni, tutti i loro pregressi rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto.
- 13) Gli onorari della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a SAN GIOVANNI Parte_1
IN PERSICETO (BO) il 18/03/1976 e nato a [...] Controparte_1
EM (MO) il 23/12/1976
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Giovanni in Persiceto di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2009 , atto n.34, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale