Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 25/02/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00254/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00757/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Nanula e Giuseppe Dimonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Margherita di Savoia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell'illegittimità dell'occupazione dei suoli di proprietà del sig. -OMISSIS- siti nel Comune di Margherita di Savoia, nonché della persistenza del diritto di proprietà del ricorrente sulle aree illegittimamente occupate e trasformate;
nonché per la condanna del Comune di Margherita di Savoia alla restituzione del suolo, previa rimessione in pristino, nonché al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illecita delle aree e dei terreni in proprietà del sig. -OMISSIS- a far data dalla scadenza del periodo di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e fino alla regolarizzazione della fattispecie illecita, con le maggiorazioni dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. AB FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso si evidenzia che con il decreto sindacale n. 75 del 4 luglio 1996, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 822 del 9 novembre 1995 di approvazione del progetto dei lavori di costruzione di un autoparco comunale da realizzarsi sul terreno allora di proprietà della dante causa, veniva disposta l’occupazione in via d’urgenza delle aree interessate dall’esecuzione dei relativi lavori. Il decreto stabiliva espressamente che l’occupazione delle aree sopra indicate non avrebbe potuto protrarsi oltre il termine di cinque anni, decorrenti dalla data di immissione in possesso, intervenuta il 31 luglio 1996.
Alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, tuttavia, non faceva seguito l’adozione del rituale decreto di esproprio nel termine prescritto dall’art. 20 della legge n. 865/1971, ratione temporis applicabile. Con la successiva determina n.100 dell’8 ottobre 2002 il Comune di Margherita di Savoia, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 9 agosto 2001 di approvazione del progetto esecutivo per l’ampliamento del cimitero comunale, disponeva l’occupazione d’urgenza di mq 9435 dell’area distinta in catasto al -OMISSIS- Anche in tal caso l’Amministrazione procedente ometteva di adottare, prima dello spirare del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzarsi sul bene privato, il decreto di esproprio, come imposto dall’art. 13, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 327/2001.
Nel ricorso si afferma che i menzionati suoli ad oggi risultano irreversibilmente trasformati.
Con un unico motivo di diritto si deduce che dalla condizione di illecita detenzione (e trasformazione) dei suoli di proprietà della parte ricorrente, consegue l’obbligo civilistico dell’Amministrazione di procedere al ripristino del diritto di proprietà, mediante restituzione delle particelle detenute e trasformate in assenza di un titolo legittimante, previa rimessione in pristino, salva la facoltà per l’Amministrazione di continuare a utilizzare i fondi purché li acquisisca legittimamente, mediante lo strumento autoritativo previsto dall’art. 42- bis , d.P.R. n. 327/2001, con le conseguenze patrimoniali ivi indicate, ovvero con gli ordinari strumenti privatistici mediante il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali d’acquisirsi.
Il Comune di Margherita di Savoia si è costituito per resistere.
All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto nei termini seguenti.
Il Comune resistente conferma che le procedure di esproprio citate non si sono concluse regolarmente, con il relativo decreto finale ablativo della proprietà.
Evidenzia, tuttavia, come abbia già liquidato l’indennità di esproprio a favore dei precedenti proprietari, relativamente a entrambe le procedure.
Eccepisce, poi, la prescrizione della richiesta risarcitoria pretesa dal ricorrente, in quanto è decorso il termine quinquennale decorrente dalla scadenza dell’occupazione legittima dei suoli, ossia rispettivamente dal 31.7.2001 e dal 12.11.2007 ed essendo stato il presente giudizio introdotto in data 14 luglio 2021. Si sostiene che il ricorrente abbia richiesto solo il danno per la perdita di godimento del bene, e pertanto, le annualità antecedenti al 14 luglio 2016 debbano ritenersi prescritte (cinque anni antecedenti dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio).
Si deduce che, ove non dovesse riconoscersi la prescrizione delle annualità antecedenti al 14 luglio 2016, il ricorrente potrebbe lamentarsi del mancato godimento del bene – e quindi chiederne il relativo risarcimento – solo dal momento in cui è divenuto proprietario dei suoli in oggetto e giammai del periodo in cui detti suoli appartenevano alla sua dante causa. Conseguentemente, il periodo di riferimento è ancor più circoscritto, cominciando a decorrere al massimo dal 27.12.2013.
L’Amministrazione afferma l’impossibilità di restituire i suoli detenuti, in quanto gli immobili sono utilizzati per scopi di interesse pubblico e sono totalmente annessi e trasformati per l’autoparco comunale e per l’ampliamento del cimitero comunale.
Deve rilevarsi che l’avvenuta erogazione della indennità di esproprio non incide sul regime proprietario dei beni in rilievo e sulla necessità da parte della P.A. di far cessare l’illecito permanente consistente nell’occupazione senza titolo di immobili altrui.
Occorre ribadire, come già osservato in giurisprudenza con riferimento al quadro normativo delineato dall’art. 42- bis del T.U. Espropri, che “In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'Amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. Tale illecito viene a cessare solo nei casi previsti dall'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001 (acquisizione del bene o la sua restituzione) salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti (di natura transattiva) o l'accertamento della intervenuta usucapione nei rigorosi limiti in cui essa sia ammissibile” (T.A.R. Lazio, Sez. II, 3 maggio 2023, n. 7481).
Venendo in rilievo un illecito permanente, deve richiamarsi, quanto a decorrenza della prescrizione, il principio di diritto di cui alla giurisprudenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 735 del 19 gennaio 2015 , “ per la quale l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente (….).
Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente (Cass. n. 735 del 2015)" (Cassazione civile, sez. I, 16 aprile 2025, n. 10081).
Deve trovare nella specie applicazione l’art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001, " norma di chiusura ", con “la finalità di ricondurre nell'alveo legale del sistema tutte le situazioni in cui l'amministrazione, quale che ne sia la causa, si trovi ad avere utilizzato la proprietà privata per ragioni di pubblico interesse, ma in difetto di un valido titolo legittimante”, (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 8327).
Va, quindi, dichiarato l’obbligo del Comune resistente di far cessare la situazione di illegittimità in cui versa ancora oggi per non avere mai concluso il procedimento espropriativo qui in rilievo.
Nonostante il bene de quo sia stato appreso e destinato all'uso pubblico, con conseguente spoglio della proprietà, allo stato permane una situazione di illecita occupazione risalente rispettivamente dal 31.7.2001 e dal 12.11.2007, non essendo stato ancora emanato un provvedimento formale di definizione della procedura espropriativa (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 2 novembre 2022, n. 9483).
L’art. 42- bis, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 così prevede: “8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”.
Come stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2020, la P.A. deve scegliere tra riduzione in pristino, restituzione e risarcimento del danno, relativamente al bene acquisito in difetto di perfezionata e legittima procedura espropriativa e tra procedura di “ acquisizione sanante ” ex art. 42bis D.P.R. 327/2001.
L'Amministrazione conserva, dunque, la titolarità del potere di scelta - valutati gli interessi in conflitto - tra la restituzione del bene e l'acquisizione dello stesso ai sensi dell'art. 42- bis del testo unico espropri, senza che possa assumere rilievo la domanda di danno del privato intesa quale rinuncia abdicativa.
Il Comune resistente dovrà, quindi, entro 90 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, scegliere mediante atto espresso notificato senza indugio all’avente diritto, tra la restituzione del bene oggetto della procedura espropriativa non conclusa, previa rimessione in pristino e risarcimento del danno da occupazione illegittima (per il quale può fungere da parametro, in via analogica, l’art. 42- bis , comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, cfr. T.A.R. Campania, Sez. V, 19 aprile 2019, n. 2225; T.A.R. Basilicata, 7 marzo 2014, n. 182) e l’acquisizione ai sensi dell'articolo 42- bis del testo unico.
Le eventuali contestazioni inerenti l’indennità saranno conosciute dal giudice ordinario ( i.e. corte di appello in unico grado, cfr. Cassazione civile, sez. un., 20 luglio 2021, n. 20691; Consiglio di Stato, sez. IV, 3 settembre 2019, n. 6074; con legittimazione passiva, nel ricorso da parte del privato ai fini della determinazione dell'indennizzo, del Consiglio comunale e non della dirigenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), del decreto legislativo n. 267 del 2000, cfr. Cassazione civile sez. I, 16 aprile 2025, n. 10074)..
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini esposti in motivazione.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto delle peculiarità della vicenda per cui è causa.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI AM, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
AB FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB FI | PI AM |
IL SEGRETARIO