TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/11/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1947/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. CA AP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1947 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.10.1986 e , cod. fisc. , nata a Parte_2 C.F._2
Corleone il 29.05.1956, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Puccio
NC, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
cod. fisc. e p.iva , e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
quale mandataria, cod. fisc. e p.iva Controparte_2 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pesenti Marco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Azzaretto;
Pag. 1 di 13 R.G. n. 1947/2021
– parte opposta –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025;
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (quale “parte Parte_2
finanziata”) e (quale “fideiubente”) hanno proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Termini Imerese n.
476/2021 del 18.05.2021 (R.G. n. 1391/2021), con cui è stato loro intimato il pagamento — in solido — dell'importo di € 12.817,92, oltre interessi e spese, in favore della società Controparte_1
Nell'atto introduttivo, le opponenti hanno articolato una serie di censure, dirette a negare la fondatezza della pretesa azionata dall'opposta. Hanno, in particolare, contestato: (i) la falsità della sottoscrizione della lettera di fideiussione del
31.01.2007, che ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; Parte_1
(ii) la produzione in copia della documentazione contrattuale, priva di attestazione di conformità all'originale; (iii) l'omessa prova dell'inadempimento e del rapporto sottostante;
(iv) la mancata indicazione del T.A.E.G.; (v) la violazione dell'art. 50
T.U.B., non essendo stata prodotta nel giudizio monitorio la relativa certificazione;
(vi) l'omessa comunicazione della cessione del credito alla fideiubente;
(vii) la nullità della fideiussione;
(viii) l'intervenuta prescrizione del credito.
Le opponenti hanno domandato, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di insussistenza del debito.
Pag. 2 di 13 R.G. n. 1947/2021
Con comparsa depositata il 29.11.2021, la società opposta Controparte_1
si è costituita in giudizio per il tramite della propria mandataria, contestando
[...]
integralmente le domande formulate dalle opponenti. Essa ha domandato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e che fosse fissato un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, ritenuto necessario in ragione della natura bancaria e finanziaria del rapporto dedotto. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione operato da e, in via subordinata, ha chiesto che Parte_1
fosse disposta la verificazione della firma mediante consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
All'udienza del 24.03.2022 il Giudice, dopo aver rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha assegnato alle parti il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
A seguito dell'esito negativo della mediazione, e dopo il deposito delle memorie istruttorie, in considerazione dell'istanza di verificazione avanzata dall'opposta in ordine alla sottoscrizione disconosciuta, con ordinanza del 29.04.2023 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio grafologica e calligrafica al fine di accertare la genuinità della sottoscrizione apposta in calce alla lettera di fideiussione.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza dell'8.07.2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 3 di 13 R.G. n. 1947/2021
DIRITTO
Occorre premettere che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nei confronti di , quale debitrice principale, e di Parte_2 Parte_1
in qualità di fideiubente.
[...]
Ne discende che, al fine di vagliare la fondatezza delle domande avanzate, risulta necessario distinguere le questioni attinenti al rapporto principale di finanziamento, da quelle concernenti specificamente la garanzia personale, riferibili unicamente alla posizione della Parte_1
Orbene, con riguardo alla lettera di fideiussione datata 31.01.2007, devono ritenersi pienamente condivisibili le conclusioni cui è giunta la consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa . La C.T.U., all'esito di una meticolosa indagine Persona_1
condotta mediante l'esame diretto dell'originale, l'analisi delle scritture di comparazione certamente riferibili alla e l'esperimento del saggio grafico, Parte_1
ha affermato che “la sottoscrizione in verifica apposta sulla lettera di fideiussione agli atti di causa non è autografa di essendo stata vergata Parte_1
da un'altra mano, con giudizio di probabilità”.
La consulente ha evidenziato numerose e significative discrasie tra la firma in verifica e le sottoscrizioni sicure di comparazione, rilevando divergenze in ordine allo stile esecutivo, all'andamento sul rigo, alla dinamica degli sviluppi grafemici, all'inclinazione assiale, all'utilizzo dello spazio bianco, alla consecutio spazio- tempo e al rapporto angolosità–curvilineità, come analiticamente illustrato alle pp.
16–30 della relazione peritale depositata il 24.02.2024. Alla luce di tali approfonditi rilievi tecnici, la sottoscrizione apposta alla fideiussione deve qualificarsi come apocrifa.
Pag. 4 di 13 R.G. n. 1947/2021
Non conduce a diversa conclusione la circostanza, valorizzata dalla parte opposta, che la società finanziatrice sia nella disponibilità di documentazione personale riferibile a . L'opponente ha infatti contestato unicamente la Parte_1
prestazione della garanzia fideiussoria, senza negare di aver intrattenuto rapporti o contatti con la finanziaria originaria, né di aver partecipato — quale cointestataria del veicolo — alle vicende successive all'erogazione del finanziamento. Tali elementi, tuttavia, non valgono ad attribuire autenticità ad una sottoscrizione che la consulenza tecnica ha accertato provenire da mano diversa.
Parimenti, la circostanza che la abbia richiesto l'addebito delle rate del Parte_1
finanziamento sul proprio conto corrente non integra, di per sé, alcuna forma di assunzione di responsabilità fideiussoria, né consente di desumere l'esistenza di una garanzia personale, tanto più in presenza di una sottoscrizione risultata non autografa all'esito della verificazione giudiziale, potendo la condotta descritta in atti configurare un mero adempimento del terzo ovvero un accollo interno, privo di rilevanza esterna nei confronti del creditore.
Ne consegue che, accertata la non riconducibilità della firma in contestazione a
, la fideiussione prodotta in atti è priva di efficacia nei suoi Parte_1
confronti e non può fondare la pretesa monitoria azionata contro la stessa.
Deve pertanto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione della stessa Parte_1
Quanto al rapporto principale, i motivi di opposizione sono infondati alla stregua delle seguenti considerazioni.
Va anzitutto evidenziato che — in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., n. 13533/2001) — al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i
Pag. 5 di 13 R.G. n. 1947/2021
criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, essendo invece onere del debitore provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, incombe sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che
— come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
II, n. 40110/2021, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) — si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e in cui, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), sul quale incomberà la prova di eventuali fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi dell'obbligazione.
Da ciò discende che non è pertinente la doglianza con cui l'opponente lamenta la mancata prova dell'inadempimento, giacché il creditore, come già ricordato, è tenuto a dimostrare esclusivamente l'esistenza del titolo, spettando invece al debitore fornire la prova del proprio adempimento.
Nel caso di specie, la società opposta ha fornito piena dimostrazione dell'esistenza della pretesa creditoria, mediante produzione documentale coerente e puntuale. In particolare, essa ha depositato: (i) il contratto di finanziamento n. 800553353 del
29.01.2007 stipulato tra la e la società cedente, esibito, peraltro, in originale Pt_2
all'udienza del 6.10.2022; (ii) il riepilogo analitico dell'andamento del rapporto (v. all. 6 accluso al fascicolo monitorio); (iii) il contratto di cessione del credito
Pag. 6 di 13 R.G. n. 1947/2021
intervenuto tra Banca IFIS S.p.a. e la società Consel S.p.a.; (iv) la comunicazione di avvenuta cessione del credito alla debitrice.
Di contro, la debitrice non ha dimostrato (e, in verità, neppure affermato) il proprio adempimento.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla produzione in copia della documentazione contrattuale.
Anzitutto, come già evidenziato, il contratto di finanziamento risulta essere stato esibito in originale all'udienza del 6.10.2022, circostanza che di per sé elide qualsivoglia rilievo connesso alla mera produzione in copia.
In ogni caso, giova richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di disconoscimento delle copie fotostatiche. Secondo la
Suprema Corte, infatti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria della copia di un atto, non sono sufficienti contestazioni generiche od onnicomprensive
(come quella formulata nel caso in esame), ma è necessario un disconoscimento effettuato mediante una dichiarazione dal chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere in modo inequivoco gli elementi che inducono a dubitare della genuinità della copia (cfr. Cass., Sez. II, 30/12/2009, n. 28096: “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura
e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”; v. anche, ex plurimis,
Pag. 7 di 13 R.G. n. 1947/2021
Cass. Sez. I, sentenza n. 14416 del 7.06.2013; Cass. Sez. V, sentenza n. 16557 del
20.06.2019; Cass. Sez. VI, ordinanza n. 12549 del 20.04.2022).
Costituisce ius receptum, dunque, che “in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (così Cass., Sez. VI, n. 37673 del 23.12.2022).
Non è parimenti condivisibile la doglianza relativa al mancato deposito dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B..
In primo luogo, occorre osservare che tale censura attiene unicamente ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, risulta sostanzialmente ininfluente nel presente giudizio di opposizione, se non con esclusivo riferimento alla regolamentazione delle spese del procedimento monitorio.
Essa è, in ogni caso, infondata.
Non merita favorevole apprezzamento, infatti, l'affermazione dell'opponente secondo cui l'estratto conto certificato costituirebbe “prova indispensabile ai fini della dimostrazione del rapporto sostanziale”, atteso che la certificazione ex art. 50
T.U.B. costituisce una mera facoltà riconosciuta agli istituti bancari per la proposizione del ricorso monitorio, senza tuttavia escludere la possibilità di provare il credito in altro modo, mediante la produzione, ad esempio, della documentazione negoziale e contabile relativa al rapporto dedotto in giudizio.
Pag. 8 di 13 R.G. n. 1947/2021
Nel caso di specie, la società opposta ha depositato il contratto di finanziamento e la documentazione attestante l'andamento del rapporto dall'inizio sino alla sua cessazione, elementi idonei a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa azionata.
Va, infine, rilevato che l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B. è istituto tipicamente riferibile ai rapporti bancari regolati in conto corrente, mentre il rapporto oggetto del presente giudizio — un contratto di finanziamento finalizzato — non integra un rapporto di conto corrente bancario, sicché la certificazione in parola non risulta neppure astrattamente pertinente alla fattispecie.
Analoga sorte merita la censura relativa all'omessa indicazione del TAEG/ISC.
L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del T.A.E.G. attiene, dunque, alle regole di comportamento del finanziatore e può al più rilevare sul piano della responsabilità contrattuale o precontrattuale, qualora ne ricorrano i presupposti, ma nessuna domanda in tal senso risulta essere stata specificamente formulata da parte opponente (v., ex plurimis, Cass., Sez. I, 1.04.2025, n. 8669).
Pag. 9 di 13 R.G. n. 1947/2021
Né l'opponente ha allegato la presenza di costi occulti o di specifici oneri ritenuti indebitamente posti a suo carico, né ha dedotto di avere sostenuto spese non immediatamente percepibili a causa dell'omessa indicazione dell'indice sintetico.
In ogni caso, l'eventuale omessa indicazione del T.A.E.G. in contratto non comporterebbe comunque la nullità dello stesso.
Né sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non inclusi nel T.A.E.G. pubblicizzato. Tale conseguenza è stata infatti prevista dal legislatore soltanto a seguito dell'introduzione dell'art. 125-bis T.U.B., applicabile ai contratti di credito al consumo conclusi a partire dal 2010.
Trattandosi, nella specie, di un rapporto risalente al 2007, la disciplina sopravvenuta risulta inapplicabile ratione temporis.
Non resiste ad un vaglio critico, infine, l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
Sotto un primo profilo, la censura difetta dei requisiti minimi di specificità, poiché la parte non ha indicato l'esatto dies a quo dal quale assumere decorso il termine prescrizionale, né ha individuato le rate o gli importi che ritiene estinti.
L'eccezione si articola, dunque, in mere affermazioni apodittiche, senza precisare se il termine invocato debba ritenersi quinquennale o decennale, senza sviluppare alcuna ricostruzione cronologica del rapporto o allegare elementi idonei a comprovare l'asserita estinzione del diritto di credito.
Peraltro, anche sotto il profilo sostanziale l'eccezione non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato, e, nei contratti di finanziamento con rimborso rateizzato, la giurisprudenza è da tempo ferma nel ritenere che l'obbligazione conservi
Pag. 10 di 13 R.G. n. 1947/2021
un'unitarietà strutturale, sicché la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto o la decadenza del debitore dal beneficio del termine.
Nel caso di specie emerge per tabulas che il contratto stipulato il 29.01.2007 prevedeva il rimborso in ottantaquattro rate mensili, con scadenza dell'ultima rata fissata al 29.01.2014.
Ne consegue che il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. ha iniziato a decorrere solo da quel momento.
Tale termine risulta, inoltre, validamente interrotto dalla comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, regolarmente ricevuta dalla il 27.06.2016 (all.ti 4 e 5 monitorio), nonché dalla notifica del Pt_2
decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi in data 26.05.2021.
Al lume di quanto evidenziato, l'eccezione di prescrizione deve, dunque, essere rigettata.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta nei soli confronti di Parte_1
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente
[...]
alla sua posizione.
Per converso, il medesimo decreto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti di . Parte_2
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento delle spese di Parte_2
lite in favore della parte opposta: spese che si liquidano come indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi processuali previsti dal D.M. n. 55/2014 e al valore della controversia, rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Pag. 11 di 13 R.G. n. 1947/2021
Per quanto concerne, invece, la posizione di , deve tenersi Parte_1
conto che l'attività difensiva svolta nell'esclusivo interesse della stessa si è incentrata sul disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla lettera di fideiussione, mentre le ulteriori difese di merito sono risultate infondate. Ne consegue che parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti di , da liquidarsi secondo i parametri Parte_1
minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le fasi effettivamente svolte, con distrazione in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte opposta, atteso che l'accertamento peritale ha riguardato unicamente la verifica dell'autenticità della sottoscrizione apposta sulla fideiussione — documento del quale l'opposta ha inteso avvalersi a fondamento della pretesa monitoria azionata — risultata, all'esito della verificazione, non riconducibile a . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione limitatamente alla posizione di e, Parte_1
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 476/2021, che dichiara definitivamente esecutivo nei suoi confronti;
CONDANNA al pagamento, in favore di parte opposta, delle Parte_2
spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €
Pag. 12 di 13 R.G. n. 1947/2021
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario pari al 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1
da , che liquida in complessivi € 2.538,50, oltre rimborso Parte_1
forfettario pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario (Avv. Puccio NC) ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
PONE definitivamente a carico di le spese di consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese, in data 26/11/2025.
Il Giudice
CA AP
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CA AP, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. CA AP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1947 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.10.1986 e , cod. fisc. , nata a Parte_2 C.F._2
Corleone il 29.05.1956, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Puccio
NC, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
cod. fisc. e p.iva , e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
quale mandataria, cod. fisc. e p.iva Controparte_2 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pesenti Marco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Azzaretto;
Pag. 1 di 13 R.G. n. 1947/2021
– parte opposta –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025;
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (quale “parte Parte_2
finanziata”) e (quale “fideiubente”) hanno proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Termini Imerese n.
476/2021 del 18.05.2021 (R.G. n. 1391/2021), con cui è stato loro intimato il pagamento — in solido — dell'importo di € 12.817,92, oltre interessi e spese, in favore della società Controparte_1
Nell'atto introduttivo, le opponenti hanno articolato una serie di censure, dirette a negare la fondatezza della pretesa azionata dall'opposta. Hanno, in particolare, contestato: (i) la falsità della sottoscrizione della lettera di fideiussione del
31.01.2007, che ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; Parte_1
(ii) la produzione in copia della documentazione contrattuale, priva di attestazione di conformità all'originale; (iii) l'omessa prova dell'inadempimento e del rapporto sottostante;
(iv) la mancata indicazione del T.A.E.G.; (v) la violazione dell'art. 50
T.U.B., non essendo stata prodotta nel giudizio monitorio la relativa certificazione;
(vi) l'omessa comunicazione della cessione del credito alla fideiubente;
(vii) la nullità della fideiussione;
(viii) l'intervenuta prescrizione del credito.
Le opponenti hanno domandato, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di insussistenza del debito.
Pag. 2 di 13 R.G. n. 1947/2021
Con comparsa depositata il 29.11.2021, la società opposta Controparte_1
si è costituita in giudizio per il tramite della propria mandataria, contestando
[...]
integralmente le domande formulate dalle opponenti. Essa ha domandato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e che fosse fissato un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, ritenuto necessario in ragione della natura bancaria e finanziaria del rapporto dedotto. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione operato da e, in via subordinata, ha chiesto che Parte_1
fosse disposta la verificazione della firma mediante consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
All'udienza del 24.03.2022 il Giudice, dopo aver rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha assegnato alle parti il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
A seguito dell'esito negativo della mediazione, e dopo il deposito delle memorie istruttorie, in considerazione dell'istanza di verificazione avanzata dall'opposta in ordine alla sottoscrizione disconosciuta, con ordinanza del 29.04.2023 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio grafologica e calligrafica al fine di accertare la genuinità della sottoscrizione apposta in calce alla lettera di fideiussione.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza dell'8.07.2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 3 di 13 R.G. n. 1947/2021
DIRITTO
Occorre premettere che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nei confronti di , quale debitrice principale, e di Parte_2 Parte_1
in qualità di fideiubente.
[...]
Ne discende che, al fine di vagliare la fondatezza delle domande avanzate, risulta necessario distinguere le questioni attinenti al rapporto principale di finanziamento, da quelle concernenti specificamente la garanzia personale, riferibili unicamente alla posizione della Parte_1
Orbene, con riguardo alla lettera di fideiussione datata 31.01.2007, devono ritenersi pienamente condivisibili le conclusioni cui è giunta la consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa . La C.T.U., all'esito di una meticolosa indagine Persona_1
condotta mediante l'esame diretto dell'originale, l'analisi delle scritture di comparazione certamente riferibili alla e l'esperimento del saggio grafico, Parte_1
ha affermato che “la sottoscrizione in verifica apposta sulla lettera di fideiussione agli atti di causa non è autografa di essendo stata vergata Parte_1
da un'altra mano, con giudizio di probabilità”.
La consulente ha evidenziato numerose e significative discrasie tra la firma in verifica e le sottoscrizioni sicure di comparazione, rilevando divergenze in ordine allo stile esecutivo, all'andamento sul rigo, alla dinamica degli sviluppi grafemici, all'inclinazione assiale, all'utilizzo dello spazio bianco, alla consecutio spazio- tempo e al rapporto angolosità–curvilineità, come analiticamente illustrato alle pp.
16–30 della relazione peritale depositata il 24.02.2024. Alla luce di tali approfonditi rilievi tecnici, la sottoscrizione apposta alla fideiussione deve qualificarsi come apocrifa.
Pag. 4 di 13 R.G. n. 1947/2021
Non conduce a diversa conclusione la circostanza, valorizzata dalla parte opposta, che la società finanziatrice sia nella disponibilità di documentazione personale riferibile a . L'opponente ha infatti contestato unicamente la Parte_1
prestazione della garanzia fideiussoria, senza negare di aver intrattenuto rapporti o contatti con la finanziaria originaria, né di aver partecipato — quale cointestataria del veicolo — alle vicende successive all'erogazione del finanziamento. Tali elementi, tuttavia, non valgono ad attribuire autenticità ad una sottoscrizione che la consulenza tecnica ha accertato provenire da mano diversa.
Parimenti, la circostanza che la abbia richiesto l'addebito delle rate del Parte_1
finanziamento sul proprio conto corrente non integra, di per sé, alcuna forma di assunzione di responsabilità fideiussoria, né consente di desumere l'esistenza di una garanzia personale, tanto più in presenza di una sottoscrizione risultata non autografa all'esito della verificazione giudiziale, potendo la condotta descritta in atti configurare un mero adempimento del terzo ovvero un accollo interno, privo di rilevanza esterna nei confronti del creditore.
Ne consegue che, accertata la non riconducibilità della firma in contestazione a
, la fideiussione prodotta in atti è priva di efficacia nei suoi Parte_1
confronti e non può fondare la pretesa monitoria azionata contro la stessa.
Deve pertanto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione della stessa Parte_1
Quanto al rapporto principale, i motivi di opposizione sono infondati alla stregua delle seguenti considerazioni.
Va anzitutto evidenziato che — in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., n. 13533/2001) — al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i
Pag. 5 di 13 R.G. n. 1947/2021
criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, essendo invece onere del debitore provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, incombe sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che
— come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
II, n. 40110/2021, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) — si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e in cui, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), sul quale incomberà la prova di eventuali fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi dell'obbligazione.
Da ciò discende che non è pertinente la doglianza con cui l'opponente lamenta la mancata prova dell'inadempimento, giacché il creditore, come già ricordato, è tenuto a dimostrare esclusivamente l'esistenza del titolo, spettando invece al debitore fornire la prova del proprio adempimento.
Nel caso di specie, la società opposta ha fornito piena dimostrazione dell'esistenza della pretesa creditoria, mediante produzione documentale coerente e puntuale. In particolare, essa ha depositato: (i) il contratto di finanziamento n. 800553353 del
29.01.2007 stipulato tra la e la società cedente, esibito, peraltro, in originale Pt_2
all'udienza del 6.10.2022; (ii) il riepilogo analitico dell'andamento del rapporto (v. all. 6 accluso al fascicolo monitorio); (iii) il contratto di cessione del credito
Pag. 6 di 13 R.G. n. 1947/2021
intervenuto tra Banca IFIS S.p.a. e la società Consel S.p.a.; (iv) la comunicazione di avvenuta cessione del credito alla debitrice.
Di contro, la debitrice non ha dimostrato (e, in verità, neppure affermato) il proprio adempimento.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla produzione in copia della documentazione contrattuale.
Anzitutto, come già evidenziato, il contratto di finanziamento risulta essere stato esibito in originale all'udienza del 6.10.2022, circostanza che di per sé elide qualsivoglia rilievo connesso alla mera produzione in copia.
In ogni caso, giova richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di disconoscimento delle copie fotostatiche. Secondo la
Suprema Corte, infatti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria della copia di un atto, non sono sufficienti contestazioni generiche od onnicomprensive
(come quella formulata nel caso in esame), ma è necessario un disconoscimento effettuato mediante una dichiarazione dal chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere in modo inequivoco gli elementi che inducono a dubitare della genuinità della copia (cfr. Cass., Sez. II, 30/12/2009, n. 28096: “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura
e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”; v. anche, ex plurimis,
Pag. 7 di 13 R.G. n. 1947/2021
Cass. Sez. I, sentenza n. 14416 del 7.06.2013; Cass. Sez. V, sentenza n. 16557 del
20.06.2019; Cass. Sez. VI, ordinanza n. 12549 del 20.04.2022).
Costituisce ius receptum, dunque, che “in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (così Cass., Sez. VI, n. 37673 del 23.12.2022).
Non è parimenti condivisibile la doglianza relativa al mancato deposito dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B..
In primo luogo, occorre osservare che tale censura attiene unicamente ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, risulta sostanzialmente ininfluente nel presente giudizio di opposizione, se non con esclusivo riferimento alla regolamentazione delle spese del procedimento monitorio.
Essa è, in ogni caso, infondata.
Non merita favorevole apprezzamento, infatti, l'affermazione dell'opponente secondo cui l'estratto conto certificato costituirebbe “prova indispensabile ai fini della dimostrazione del rapporto sostanziale”, atteso che la certificazione ex art. 50
T.U.B. costituisce una mera facoltà riconosciuta agli istituti bancari per la proposizione del ricorso monitorio, senza tuttavia escludere la possibilità di provare il credito in altro modo, mediante la produzione, ad esempio, della documentazione negoziale e contabile relativa al rapporto dedotto in giudizio.
Pag. 8 di 13 R.G. n. 1947/2021
Nel caso di specie, la società opposta ha depositato il contratto di finanziamento e la documentazione attestante l'andamento del rapporto dall'inizio sino alla sua cessazione, elementi idonei a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa azionata.
Va, infine, rilevato che l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B. è istituto tipicamente riferibile ai rapporti bancari regolati in conto corrente, mentre il rapporto oggetto del presente giudizio — un contratto di finanziamento finalizzato — non integra un rapporto di conto corrente bancario, sicché la certificazione in parola non risulta neppure astrattamente pertinente alla fattispecie.
Analoga sorte merita la censura relativa all'omessa indicazione del TAEG/ISC.
L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del T.A.E.G. attiene, dunque, alle regole di comportamento del finanziatore e può al più rilevare sul piano della responsabilità contrattuale o precontrattuale, qualora ne ricorrano i presupposti, ma nessuna domanda in tal senso risulta essere stata specificamente formulata da parte opponente (v., ex plurimis, Cass., Sez. I, 1.04.2025, n. 8669).
Pag. 9 di 13 R.G. n. 1947/2021
Né l'opponente ha allegato la presenza di costi occulti o di specifici oneri ritenuti indebitamente posti a suo carico, né ha dedotto di avere sostenuto spese non immediatamente percepibili a causa dell'omessa indicazione dell'indice sintetico.
In ogni caso, l'eventuale omessa indicazione del T.A.E.G. in contratto non comporterebbe comunque la nullità dello stesso.
Né sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non inclusi nel T.A.E.G. pubblicizzato. Tale conseguenza è stata infatti prevista dal legislatore soltanto a seguito dell'introduzione dell'art. 125-bis T.U.B., applicabile ai contratti di credito al consumo conclusi a partire dal 2010.
Trattandosi, nella specie, di un rapporto risalente al 2007, la disciplina sopravvenuta risulta inapplicabile ratione temporis.
Non resiste ad un vaglio critico, infine, l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
Sotto un primo profilo, la censura difetta dei requisiti minimi di specificità, poiché la parte non ha indicato l'esatto dies a quo dal quale assumere decorso il termine prescrizionale, né ha individuato le rate o gli importi che ritiene estinti.
L'eccezione si articola, dunque, in mere affermazioni apodittiche, senza precisare se il termine invocato debba ritenersi quinquennale o decennale, senza sviluppare alcuna ricostruzione cronologica del rapporto o allegare elementi idonei a comprovare l'asserita estinzione del diritto di credito.
Peraltro, anche sotto il profilo sostanziale l'eccezione non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato, e, nei contratti di finanziamento con rimborso rateizzato, la giurisprudenza è da tempo ferma nel ritenere che l'obbligazione conservi
Pag. 10 di 13 R.G. n. 1947/2021
un'unitarietà strutturale, sicché la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto o la decadenza del debitore dal beneficio del termine.
Nel caso di specie emerge per tabulas che il contratto stipulato il 29.01.2007 prevedeva il rimborso in ottantaquattro rate mensili, con scadenza dell'ultima rata fissata al 29.01.2014.
Ne consegue che il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. ha iniziato a decorrere solo da quel momento.
Tale termine risulta, inoltre, validamente interrotto dalla comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, regolarmente ricevuta dalla il 27.06.2016 (all.ti 4 e 5 monitorio), nonché dalla notifica del Pt_2
decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi in data 26.05.2021.
Al lume di quanto evidenziato, l'eccezione di prescrizione deve, dunque, essere rigettata.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta nei soli confronti di Parte_1
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente
[...]
alla sua posizione.
Per converso, il medesimo decreto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti di . Parte_2
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento delle spese di Parte_2
lite in favore della parte opposta: spese che si liquidano come indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi processuali previsti dal D.M. n. 55/2014 e al valore della controversia, rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Pag. 11 di 13 R.G. n. 1947/2021
Per quanto concerne, invece, la posizione di , deve tenersi Parte_1
conto che l'attività difensiva svolta nell'esclusivo interesse della stessa si è incentrata sul disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla lettera di fideiussione, mentre le ulteriori difese di merito sono risultate infondate. Ne consegue che parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti di , da liquidarsi secondo i parametri Parte_1
minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le fasi effettivamente svolte, con distrazione in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte opposta, atteso che l'accertamento peritale ha riguardato unicamente la verifica dell'autenticità della sottoscrizione apposta sulla fideiussione — documento del quale l'opposta ha inteso avvalersi a fondamento della pretesa monitoria azionata — risultata, all'esito della verificazione, non riconducibile a . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione limitatamente alla posizione di e, Parte_1
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 476/2021, che dichiara definitivamente esecutivo nei suoi confronti;
CONDANNA al pagamento, in favore di parte opposta, delle Parte_2
spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €
Pag. 12 di 13 R.G. n. 1947/2021
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario pari al 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1
da , che liquida in complessivi € 2.538,50, oltre rimborso Parte_1
forfettario pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario (Avv. Puccio NC) ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
PONE definitivamente a carico di le spese di consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese, in data 26/11/2025.
Il Giudice
CA AP
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CA AP, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 13 di 13