CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAVA GI, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6101/2024 depositato il 29/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Corrado Alvaro 3 89047 Roccella Ionica RC
contro
Comune di Praia A Mare - Ufficio Tributi 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14369 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento del provvedimento impugnato
Resistente: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in nome e per conto di Nominativo_2, impugnava l'avviso di accertamento prot. N. 10173 - provv. n. 14369 del 26/3/2024, emesso dal Comune di Praia a Mare con riferimento all'IMU 2019 e notificato in data 5/6/2024, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione (non essendo stati esplicitati i criteri in base ai quali gli importi dovuti erano stati rideterminati dall'ufficio, rispetto a quanto versato dal contribuente).
Concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato.
La causa veniva trattata in data 8 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto dal figlio del ricorrente sulla base di una delega priva di autentica e non risultando che Ricorrente_1 sia riconducibile al novero dei soggetti abilitati a prestare assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria.
In ogni caso, non è stata fornita la prova della tempestiva notifica nei confronti della parte resistente.
Ai fini della prova del perfezionamento della notificazione in via telematica, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto produrre copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali.
Anche a volere considerare l'eventuale notifica a mezzo posta, la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna, da riguardarsi unitamente alla mancata costituzione in giudizio della resistente, non consente di ritenere che l'ente impositore abbia effettivamente assunto cognizione del ricorso.
Ciò comporta, da un lato, l'intervenuto consolidamento del provvedimento, divenuto definitivo per omessa impugnativa, nel termine di 60 giorni dalla notifica;
dall'altro lato, non risulta rispettato il disposto dell'art. 22
d. lgs. n. 546/1992 a norma del quale il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), deve depositare o trasmettere nella segreteria della corte di giustizia tributaria adita il ricorso notificato nei confronti della controparte.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso.
- Nulla per le spese.
Cosenza, 8/1/2026
Il giudice Monocratico
US CA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAVA GI, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6101/2024 depositato il 29/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Corrado Alvaro 3 89047 Roccella Ionica RC
contro
Comune di Praia A Mare - Ufficio Tributi 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14369 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento del provvedimento impugnato
Resistente: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in nome e per conto di Nominativo_2, impugnava l'avviso di accertamento prot. N. 10173 - provv. n. 14369 del 26/3/2024, emesso dal Comune di Praia a Mare con riferimento all'IMU 2019 e notificato in data 5/6/2024, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione (non essendo stati esplicitati i criteri in base ai quali gli importi dovuti erano stati rideterminati dall'ufficio, rispetto a quanto versato dal contribuente).
Concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato.
La causa veniva trattata in data 8 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto dal figlio del ricorrente sulla base di una delega priva di autentica e non risultando che Ricorrente_1 sia riconducibile al novero dei soggetti abilitati a prestare assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria.
In ogni caso, non è stata fornita la prova della tempestiva notifica nei confronti della parte resistente.
Ai fini della prova del perfezionamento della notificazione in via telematica, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto produrre copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali.
Anche a volere considerare l'eventuale notifica a mezzo posta, la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna, da riguardarsi unitamente alla mancata costituzione in giudizio della resistente, non consente di ritenere che l'ente impositore abbia effettivamente assunto cognizione del ricorso.
Ciò comporta, da un lato, l'intervenuto consolidamento del provvedimento, divenuto definitivo per omessa impugnativa, nel termine di 60 giorni dalla notifica;
dall'altro lato, non risulta rispettato il disposto dell'art. 22
d. lgs. n. 546/1992 a norma del quale il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), deve depositare o trasmettere nella segreteria della corte di giustizia tributaria adita il ricorso notificato nei confronti della controparte.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso.
- Nulla per le spese.
Cosenza, 8/1/2026
Il giudice Monocratico
US CA