Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 54
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del soggetto che ha presentato la delega, in quanto priva di autentica e non riconducibile ai soggetti abilitati all'assistenza tecnica. Inoltre, non è stata fornita prova della tempestiva notifica al resistente, né tramite PEC (mancanza di copia analogica del messaggio PEC, allegati e ricevute di conformità) né tramite posta (mancanza di ricevuta di avvenuta consegna).

  • Inammissibile
    Mancata prova della notifica al resistente

    Il ricorrente avrebbe dovuto produrre copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali. Anche a volere considerare l'eventuale notifica a mezzo posta, la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna, da riguardarsi unitamente alla mancata costituzione in giudizio della resistente, non consente di ritenere che l'ente impositore abbia effettivamente assunto cognizione del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 54
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 54
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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