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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/11/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2762/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dr. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2762 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione avverso decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato
TRA
AVV. c.f. , rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Benevento, al viale
Mellusi n. 36
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Napoli, presso i cui uffici elettivamente domicilia in Napoli, alla via Diaz n. 11
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 21.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies, 84 e 99 D.P.R. n. 115/02, ritualmente depositato, l'Avv. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso in suo Parte_1 favore dal Tribunale di Benevento in data 11.6.2024 - notificato a mezzo pec il 19.7.2024 -
- Pagina 1 - quale difensore di , imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_2 decreto del 22.2.2023 nell'ambito del procedimento penale n. 2066/22 R.G.N.R., n. 2255/22
R.G. GIP.
In particolare, deduceva che il Gip, nel liquidare i compensi, aveva violato l'art. 12, co. 1 e 3, lett. B) del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, dal D.M.
n. 147/22, non includendo i compensi per la fase istruttoria, oltre a liquidare il tutto ai valori minimi.
Per tali motivi chiedeva di includere anche la fase di trattazione e di riconoscere, ai valori medi, la somma di € 2.701,00, oltre accessori come per legge, e, in subordine, la eventuale minor somma, seppur giammai al di sotto dei valori minimi.
Si costitutiva il , a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Napoli, il quale deduceva l'infondatezza del ricorso e instava per il rigetto dello stesso.
All'udienza del 6.12.2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione al 21.11.2025, allorquando essa veniva introitata in decisione.
Il Tribunale osserva.
Deve preliminarmente dichiararsi la tempestività del ricorso in opposizione, depositato, nel termine di 30 giorni, in data 17.9.2024, tenuto conto della sospensione feriale del mese di agosto e della notifica del decreto di liquidazione, avvenuta a mezzo pec in data 19.7.2024.
Risulta, poi, corretta la domanda in punto di legittimazione sia attiva (Cass. n. 21997/2018; cfr. anche ord. Cass. n. 4023/2020: “in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi
(cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio”) che passiva, essendo il Ministero della Giustizia contraddittore necessario (S.U.
n. 8516/2012).
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
- Pagina 2 - Nel caso de quo, dall'esame del decreto impugnato, emerge che il Gip ha liquidato la somma di € 1.008,66, già ridotta di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, senza la fase istruttoria.
Al riguardo, va primariamente rammentato che, ai sensi dell'art. 12, co. 1, D.M. n. 55/2014,
“ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero
e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità̀ giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità̀ dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché́ dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”.
Inoltre, il co. 3 della medesima disposizione precisa che: “si intende esemplificativamente:
[…] c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso
o collegato;
”.
Ancor, ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”, mentre, ai sensi dell'art. 82 cit. D.P.R., “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Ciò posto, la Suprema Corte ha chiarito che, “in relazione all'attività penale, l'art. 12 co. 3 lett. c), D.M. 55/2014 prevede che per fase istruttoria o dibattimentale si intende esemplificativamente: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla
- Pagina 3 - formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato. Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile, per tacere che nel caso di specie si è svolta un'udienza. In questo senso, Cass. 3889/2023. Ineludibile è pertanto la correlativa rimunerazione” (Cass. Civ. n. 28170 del 6.10.2023).
Orbene, nel caso de quo, tenuto conto di quanto innanzi, è indubbio che vada liquidata la fase istruttoria, avendo l'avv. sia a mezzo sostituto ex art. 102 c.p.p. che Parte_1 personalmente, partecipato alle udienze del 30.6.2023 (ove veniva acquisito e valutato dal Gip il programma di trattamento elaborato dall' ) e del 1.3.2024, poi rinviata al 3.5.2024, CP_3
(nell'ambito della quale veniva acquisita e valutata dal Gip la relazione finale dell' CP_3 attestante l'esito positivo dello svolgimento del programma di trattamento, sulla base della quale, poi, il giudice provvedeva ad emettere sentenza di estinzione del reato: cfr. allegato n.
3 del ricorso introduttivo).
Tuttavia, in virtù dell'assoluta facilità delle attività espletate e dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto, appare del tutto incongrua la richiesta avanzata dal ricorrente di liquidazione ai valori medi di tutte le fasi, in quanto la determinazione in concreto della misura del compenso del difensore è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può tanto aumentarlo quanto ridurlo, a prescindere dall'istanza del professionista, e con il solo limite di non andare al di sotto dei valori minimi (Cass. nn.
29212/2019, 34291/2022; cfr. altresì Cass. n. 31404/2019, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime).
La liquidazione, pertanto, deve avvenire ai minimi per tutte e quattro le fasi ed è pari, con la riduzione prevista dall'art. 106 bis D.P.R. citato, ad € 1.355,33, oltre accessori.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate integralmente, considerato la reciproca soccombenza data dall'accoglimento del capo di domanda relativo alla mancata liquidazione della fase istruttoria e al rigetto di quello relativo alla liquidazione ai valori medi (S.U. n.
32061/2022).
P.Q.M.
- Pagina 4 - Il Tribunale di Benevento, pronunziando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto del Tribunale di Benevento del 11.6.2024, ridetermina in € 1.355,33, oltre iva, cpa e rimbrso forf. al 15% come per legge, il compenso da liquidarsi in favore dell'avv. Parte_1
con riferimento all'attività svolta dinanzi al Tribunale di Benevento, nel procedimento
[...] penale n. 2066/22 R.G.N.R., n. 2255/22 R.G. GIP;
2. COMPENSA fra le parti le spese di lite.
Benevento, 29.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dr. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2762 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione avverso decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato
TRA
AVV. c.f. , rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Benevento, al viale
Mellusi n. 36
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Napoli, presso i cui uffici elettivamente domicilia in Napoli, alla via Diaz n. 11
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 21.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies, 84 e 99 D.P.R. n. 115/02, ritualmente depositato, l'Avv. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso in suo Parte_1 favore dal Tribunale di Benevento in data 11.6.2024 - notificato a mezzo pec il 19.7.2024 -
- Pagina 1 - quale difensore di , imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_2 decreto del 22.2.2023 nell'ambito del procedimento penale n. 2066/22 R.G.N.R., n. 2255/22
R.G. GIP.
In particolare, deduceva che il Gip, nel liquidare i compensi, aveva violato l'art. 12, co. 1 e 3, lett. B) del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, dal D.M.
n. 147/22, non includendo i compensi per la fase istruttoria, oltre a liquidare il tutto ai valori minimi.
Per tali motivi chiedeva di includere anche la fase di trattazione e di riconoscere, ai valori medi, la somma di € 2.701,00, oltre accessori come per legge, e, in subordine, la eventuale minor somma, seppur giammai al di sotto dei valori minimi.
Si costitutiva il , a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Napoli, il quale deduceva l'infondatezza del ricorso e instava per il rigetto dello stesso.
All'udienza del 6.12.2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione al 21.11.2025, allorquando essa veniva introitata in decisione.
Il Tribunale osserva.
Deve preliminarmente dichiararsi la tempestività del ricorso in opposizione, depositato, nel termine di 30 giorni, in data 17.9.2024, tenuto conto della sospensione feriale del mese di agosto e della notifica del decreto di liquidazione, avvenuta a mezzo pec in data 19.7.2024.
Risulta, poi, corretta la domanda in punto di legittimazione sia attiva (Cass. n. 21997/2018; cfr. anche ord. Cass. n. 4023/2020: “in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi
(cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio”) che passiva, essendo il Ministero della Giustizia contraddittore necessario (S.U.
n. 8516/2012).
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
- Pagina 2 - Nel caso de quo, dall'esame del decreto impugnato, emerge che il Gip ha liquidato la somma di € 1.008,66, già ridotta di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, senza la fase istruttoria.
Al riguardo, va primariamente rammentato che, ai sensi dell'art. 12, co. 1, D.M. n. 55/2014,
“ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero
e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità̀ giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità̀ dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché́ dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”.
Inoltre, il co. 3 della medesima disposizione precisa che: “si intende esemplificativamente:
[…] c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso
o collegato;
”.
Ancor, ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”, mentre, ai sensi dell'art. 82 cit. D.P.R., “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Ciò posto, la Suprema Corte ha chiarito che, “in relazione all'attività penale, l'art. 12 co. 3 lett. c), D.M. 55/2014 prevede che per fase istruttoria o dibattimentale si intende esemplificativamente: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla
- Pagina 3 - formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato. Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile, per tacere che nel caso di specie si è svolta un'udienza. In questo senso, Cass. 3889/2023. Ineludibile è pertanto la correlativa rimunerazione” (Cass. Civ. n. 28170 del 6.10.2023).
Orbene, nel caso de quo, tenuto conto di quanto innanzi, è indubbio che vada liquidata la fase istruttoria, avendo l'avv. sia a mezzo sostituto ex art. 102 c.p.p. che Parte_1 personalmente, partecipato alle udienze del 30.6.2023 (ove veniva acquisito e valutato dal Gip il programma di trattamento elaborato dall' ) e del 1.3.2024, poi rinviata al 3.5.2024, CP_3
(nell'ambito della quale veniva acquisita e valutata dal Gip la relazione finale dell' CP_3 attestante l'esito positivo dello svolgimento del programma di trattamento, sulla base della quale, poi, il giudice provvedeva ad emettere sentenza di estinzione del reato: cfr. allegato n.
3 del ricorso introduttivo).
Tuttavia, in virtù dell'assoluta facilità delle attività espletate e dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto, appare del tutto incongrua la richiesta avanzata dal ricorrente di liquidazione ai valori medi di tutte le fasi, in quanto la determinazione in concreto della misura del compenso del difensore è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può tanto aumentarlo quanto ridurlo, a prescindere dall'istanza del professionista, e con il solo limite di non andare al di sotto dei valori minimi (Cass. nn.
29212/2019, 34291/2022; cfr. altresì Cass. n. 31404/2019, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime).
La liquidazione, pertanto, deve avvenire ai minimi per tutte e quattro le fasi ed è pari, con la riduzione prevista dall'art. 106 bis D.P.R. citato, ad € 1.355,33, oltre accessori.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate integralmente, considerato la reciproca soccombenza data dall'accoglimento del capo di domanda relativo alla mancata liquidazione della fase istruttoria e al rigetto di quello relativo alla liquidazione ai valori medi (S.U. n.
32061/2022).
P.Q.M.
- Pagina 4 - Il Tribunale di Benevento, pronunziando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto del Tribunale di Benevento del 11.6.2024, ridetermina in € 1.355,33, oltre iva, cpa e rimbrso forf. al 15% come per legge, il compenso da liquidarsi in favore dell'avv. Parte_1
con riferimento all'attività svolta dinanzi al Tribunale di Benevento, nel procedimento
[...] penale n. 2066/22 R.G.N.R., n. 2255/22 R.G. GIP;
2. COMPENSA fra le parti le spese di lite.
Benevento, 29.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 5 -