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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/08/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2784/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
BRANCATI CORRADO e con elezione di domicilio presso avv. BRANCATI
CORRADO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. ROMOLI CP_1 P.IVA_1
FEDERICO e con elezione di domicilio in VIA SAN FRANCESCO 30 61100
PESARO, presso e nello studio dell'avv. ROMOLI FEDERICO;
CONVENUTO
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Di parte attrice:
pagina 1 di 11 disporre ctu;
condannare il al pagamento dell'indennizzo per perdita di CP_1
valore ex art. 44 comma 1 dpr 327/2001 a favore del sig. per la somma Parte_1
complessiva di euro 630.000 come quantificato in perizia di stima dell'Arch. Per_1
(già doc 2) o nella maggior o minor somma dovuta per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.
Di parte convenuta: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea al riconoscimento del diritto all'indennizzo ex art. 44, comma 1, DPR n. 327/01 e per l'effetto rigettare la domanda avversaria.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione deduceva che era titolare di terreni siti in Parte_1
adibiti a laghetto per la pesca sportiva. Il sottopasso con la relativa stradina di CP_1
collegamento che portava al laghetto risultava presente anche nella mappa di cui al
Piano regolatore del;
a seguito di opere accessorie alla Autostrada A 14 lato CP_1
mare, la cd. Bretella, in corrispondenza della proprietà dell'attore, era stata realizzata nel
2020 una rotatoria e era stata chiusa la strada che portava al laghetto inibendone l'accesso principale;
il Comune per tali lavori aveva dato incarico a per Parte_2
l'Italia di procedere alla chiusura del sottopasso e quindi esso ormai era dismesso.
Tale chiusura determinava notevole pregiudizio per l'attore in quanto era stata eliminata la viabilità d'accesso principale al laghetto, residuando solo una viabilità secondaria, inadatta a sostenere il traffico di accesso;
la viabilità secondaria residua infatti era costituita da una strada a unica corsia e in precario stato di manutenzione e quindi l'eliminazione della viabilità principale aveva determinato difficoltà di pagina 2 di 11 raggiungimento del laghetto e di individuazione del bene da parte del pubblico, come da relazione dell'arch. che veniva depositata. Per_1
Inoltre la strada secondaria era di proprietà privata, e senza servitù a favore dell'attore, e quindi il privato in ogni momento poteva inibire l'accesso e creare una interclusione del laghetto. L'attore invocava dunque il disposto dell'art. 44 T.U. espropri e chiedeva il pagamento di un indennizzo di 630.000,00 euro;
rilevava che l'attore aveva anni prima già subito un esproprio percependo un indennizzo di oltre 500.000 euro.
Conveniva dunque il al fine di ottenere tale ulteriore indennizzo. CP_1
Si costituiva il contestando la propria legittimazione passiva, chiedendo CP_1
di essere autorizzato alla chiamata in causa di Autostrade per l'Italia e nel merito rilevava che in realtà la strada di accesso principale non era stata affatto interdetta perchè ad essere risultata inibita era la mera strada secondaria di accesso, come rilevato dallo stesso ctp attoreo;
inoltre già l'indennizzo percepito in precedenza copriva anche l'eventuale pregiudizio ora lamentato e quindi non si poteva invocare il disposto dell'art. 44 T.U Espropri;
infine vigeva una servitù di uso pubblico di passaggio sulla strada principale e di accesso al laghetto dimodochè non vi era alcun pericolo di interclusione del laghetto. Chiedeva il rigetto della domanda .Veniva autorizzata la chiamata.
Si costituiva Autostrade per l'Italia sostenendo il difetto di legittimazione passiva, in favore del rilevava nel merito che ad essere stata inibita era pacificamente la CP_1
strada di accesso secondaria, come da documenti in atti;
confermava che il si CP_1
era fatto parte diligente per migliorare la viabilità principale di accesso al laghetto.
Rilevava che l'attore ,a fronte del progetto di chiusura del sottopasso, non aveva presentato osservazioni né aveva promosso impugnativa nei confronti della eliminazione del sottopasso prima della esecuzione dei lavori;
contestava anche il quantum della pretesa.
pagina 3 di 11 L'attore dichiarava di estendere la domanda anche al terzo in sede di prima mem. ex art
183 cpc. Il Comune dichiarava il 16.4.25 con note, che ad aprile 2024 si erano perfezionati gli atti di acquisto al patrimonio indisponibile dei mappali corrispondenti al sedime stradale e laterale della Strada Comunale della Colonna al fine di eseguire interventi necessari a migliorare il transito e la viabilità di ingresso e uscita dal laghetto.
Non si ammettevano le prove orali né disponeva ctu e la causa veniva trattenuta in decisione il 16.4.25 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Quanto alla legittimazione passiva, essa va individuata nel alla luce di quanto CP_1
previsto dalla Convenzione (artt. da 1 a 4) e dalla giurisprudenza dell'Alta Corte.
In tema di esecuzione di un'opera pubblica affidata in concessione, la domanda di risarcimento del danno, da essa derivante, va proposta nei confronti del concedente, senza che rilevi l'obbligo di manleva assunto dal concessionario con espressa disposizione contrattuale, non essendo esso opponibile al terzo pregiudicato dall'attività legittima dell'Amministrazione; quest'ultima, infatti, rimane responsabile nel caso in cui
l'attività di localizzazione dell'opera pubblica e di predisposizione del relativo progetto abbia comportato per il privato un pregiudizio indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359(Cass. n. 16619 del 03/07/2013) .
Si legge nella Convenzione: “… La proprietà e la gestione delle opere di cui alla precedente premessa 5 lett. b),c),d), e in parte e) ricadranno nelle competenze del
la proprietà e la gestione della restante parte della viabilità di collegamento CP_1
ricadrà nelle competenze di Anas…
Resta inteso che le aree espropriate da per l'Italia e necessarie alla Parte_2
realizzazione delle “Opere Complementari” saranno intestate direttamente in capo al
Comune così come meglio rappresentato nella planimetria … pagina 4 di 11 Il Comune con l'efficacia della presente convenzione conferisce mandato ad Parte_2
per l'Italia affinchè quest'ultima effettui tutte le attività espropriative direttamente in nome e per conto del Comune medesimo..
Dal momento dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo le
“Opere complementari” si intenderanno automaticamente prese in consegna definitiva dal Comune…”.
Da queste clausole si evince che legittimato passivo è il Comune che, sebbene estraneo alla materiale esecuzione dei lavori, ha comunque beneficiato delle opere.
Autostrade per l'Italia era stata sì incaricata del compimento in nome dell'ente di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche, occorrenti per la realizzazione del programma, e ha provveduto, a propria cura e spese, anche agli espropri e agli asservimenti necessari ma sempre in nome del CP_1
Peraltro nel caso di specie nessuna delle parti ha dedotto l'esistenza di una concessione traslativa. Nulla è stato evidenziato in ordine alla assunzione da parte di Parte_2
dell'obbligo di pagare le indennità agli espropriati o ai terzi danneggiati, né in merito all'esternazione di tale assunzione . In sostanza, il ha attribuito rilievo alla CP_1
regolamentazione dei rapporti interni, oggetto della convenzione stipulata che, però, non ricorrendo ipotesi eccezionali evidenziate, non possono influenzare i rapporti con i terzi estranei a tali accordi e alla stessa procedura espropriativa (Cass. 26803/22). Tenuto al pagamento dell'indennizzo ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001, in astratto, deve pertanto ritenersi essere esclusivamente il . Controparte_1
Venendo al merito, si premette che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo in questione, devono sussistere tre condizioni: 1) l'attività lecita della p.a.; 2) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno avente carattere permanente (che si concreti pagina 5 di 11 nella perdita o nella diminuzione di un diritto); 3) il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno.
Il diritto all'indennizzo si distingue infatti dal diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., perché non richiede l'accertamento di una condotta dolosa o colposa produttiva di danno, ma presuppone la legittima realizzazione di un'opera pubblica (o di pubblica utilità) che, per come è realizzata, reca un pregiudizio permanente alla proprietà altrui (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9341 del 11/06/2003; v. da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7112 del 12/03/2020).
Si ritiene di respingere la domanda. Non è stato provato l'apprezzabile e oggettivo danno subito dall'attore richiesto dall'art. 44 legge 327/2001.
E' pacifico invero che l'occlusione ha riguardato, a dire dello stesso ctp attoreo, la sola strada secondaria del lago, utilizzata, a dire della stessa ctp di parte attrice, solo per l'uscita dal laghetto. Va quindi stigmatizzato che la citazione e gli atti processuali attorei successivi indicano come principale la strada ora chiusa mentre è pacifico che la strada principale di accesso non è stata affatto occlusa.
Quindi, in primo luogo viene smentito quanto affermato in citazione, ovvero che a essere stata inibita sia stata la strada principale di accesso.
Si ripete che dalle foto depositate dal convenuto (doc. 3) e dalla stessa ctp attorea, emerge del tutto chiaramente che l'ingresso principale al laghetto è rimasto invariato.
Non è stato poi provato che la strada di cui è causa fosse segnalata come strada di uscita, per evitare che gli utenti del laghetto tornassero indietro sulla strada principale. In altre parole parte attrice non ha provato di avere messo segnali per indicare agli utenti che l'uscita era nella stradina del sottopasso per evitare l'asserito doppio senso di marcia. Quindi non è stata provata tale utilità della stradina secondaria né in concreto l'uso fattone dagli utenti.
pagina 6 di 11 Doveva essere provato che la strada secondaria venisse utilizzata per far defluire i clienti dopo la pesca (o l'equitazione), e non costringerli a fare inversione e tornare sulla strada di accesso principale che viene riferita come stretta. Quindi che la strada secondaria assolvesse alla funzione di evitare l'affiancamento di due auto nella strada principale di accesso non è stato provato. Né è stato provato l'uso in sé di tale strada da parte dei clienti, non essendo appunto segnalata come strada di uscita dal laghetto.
Che poi vi sia stato un calo del fatturato dell'attività non è stato dedotto e quindi non è possibile riscontrare un calo del flusso di clienti. La ctp si è limitata a riferire:
“..Aggiungiamo poi la perdita economica conseguente alla chiusura del sottopasso che ha causato la diminuzione delle attività connesse alla polisportiva ,anche a livello didattico determinato dal notevole calo degli ingressi da parte degli sportivi e non”.
La prova della diminuzione di valore del bene proprietà è rimessa alla stima del perito di parte che però (arch. ) si limita ad indicare in una perdita del 15 % del Per_1
valore dell'immobile , senza parametrare tale stima ad alcun elemento concreto. Per individuare il valore del bene iniziale nella ctp si fa riferimento alla Relazione di stima di beni immobili secondo art. 21 comma 3 del D.P.R.327/2001 e s.m.i., per espropriazione di pubblica da parte della Società Autostrade per l'Italia S.p.a. notificata alla Ditta e (doc 3 b attoreo) ma poi per valutare il deprezzamento Parte_1
la ctp non fa perno su circostanze concrete (Il valore del bene in oggetto viene calcolato per differenza tra il valore ante e quello post opera, in quanto sottratta di una parte fondamentale all'utilizzo/gestione del bene per il quale risulta accertato un rapporto di complementarietà economica nei confronti del bene considerato nel suo complesso;
il valore complementare misura la perdita che subisce il proprietario per l'occlusione del passaggio e relative conseguenze sopraenunciate… svalutazione economica del bene nel suo complesso adibito all'attività sportiva quantificata pari al 15% del suo valore
pagina 7 di 11 attuale:€ 4.207.210,00 - 15%= € 3.576.128,50..). In mancanza quindi di un principio di prova sul punto questo Giudice non ha dato ingresso alla ctu.
Si ricorda che in giurisprudenza il pregiudizio richiesto ai fini dell'indennizzo deve essere apprezzabile, come ad esempio nel caso di un peggioramento architettonico e ambientale, affiancato da un aumento del rischio di incidenti causati dalla vicinanza di un gasdotto (Cass. 712/2024), mentre nel caso in esame, esso appare non apprezzabile in termini di appetibilità del bene. In sostanza il laghetto continua ad avere l'accesso principale e quindi è rimasto comodamente accessibile e la diminuzione del valore venale del bene, economicamente apprezzabile, andava provata.
Non può presumersi in astratto una minore godibilità del bene dalla chiusura della stradina secondaria in esame (il cui uso si ripete non è stato provato). Diverso è il caso ad esempio laddove la realizzazione dell'opera pubblica abbia reso più difficoltoso al proprietario l'accesso alla via pubblica. La speciale indennità prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (oggi abrogato dall'art. 58 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.
327) in favore del proprietario cui l'esecuzione di un'opera pubblica abbia arrecato danno spetta anche qualora l'esecuzione dell'opera abbia reso meno agevole per il proprietario l'accesso ad una strada pubblica;
in tal caso la suddetta indennità andrà determinata in base all'effettiva riduzione di valore del fondo, che sia economicamente apprezzabile e non irrisoria, da valutare tenendo conto, altresì, dell'eventuale vantaggio che al fondo sia derivato dalla vicinanza dell'opera pubblica (Cass. 24266/2010).
Si cita la giurisprudenza sul punto, che è rigorosa in punto di prova: Il proprietario di un immobile, il cui valore sia diminuito in conseguenza della realizzazione in adiacenza ad esso di un'opera pubblica, ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 solo nel caso di riduzione effettiva del valore del suo immobile (ad esempio, per diminuzione della capacità
pagina 8 di 11 abitativa o per l'intollerabilità delle immissioni), e quindi a titolo di danno emergente, ma non già nell'ipotesi di riduzione degli utili in precedenza ricavati dall'uso dell'immobile (cosiddetto lucro cessante)(Cass. sentenza n. 18226 del 03/07/2008 ) .
In tema di liquidazione dell'indennità ex art. 44 del d.P.R. n. 237 del 2001 (che ha sostituito l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865), il principio secondo il quale i danni permanenti derivanti dalla perdita o diminuzione del diritto sono quelli effettivamente ed oggettivamente prodotti all'immobile per il tempo in cui si è protratto l'evento lesivo(Sentenza n. 7112 del 12/03/2020) .
L'indennizzo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 - spettante al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità - integra un indennizzo per un'attività lecita che produce una "deminutio" permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene( Cass. 19806 del 17/07/2024) .
Ma anche sotto altro profilo va escluso il danno richiesto dall'art. 44 succitato, ovvero mancando il carattere “permanente” della diminuzione di valore. Vero è infatti che già da ottobre 2022 (prima dell'inizio della causa) il aveva incaricato un CP_1
geometra (determina n. 2284) , tale (doc. 4 fasc. per attività Per_2 CP_1
catastale relativa a frazionamenti di alcuni terreni di proprietà privata adibita a sede stradale e destinati a viabilità comunale nel tratto Località Madonna Ponte che è proprio l'area non espropriata di cui è causa, e nel 2023 , il 25 settembre , veniva acquisita dal la strada sita in località Madonna Ponte al fine di garantire CP_1
maggiore sicurezza al transito e alla viabilità ovvero proprio la strada principale di accesso al laghetto. Da un lato quindi tale determina comunale elideva in radice la possibilità di una eventuale interclusione del laghetto perchè la proprietà della strada da privata diveniva pubblica e dall'altro garantiva maggiore sicurezza al transito e alla pagina 9 di 11 viabilità. E' anche intervenuta la previsione da parte del , il 13.2.2023, CP_1
di una piazzola di sosta in prossimità di un dosso stradale sul mappale 406 foglio 77 per consentire di realizzare una pipa di ritorno atta ad agevolare le manovre di inversione del senso di marcia per gli utenti che percorrono l'infrastruttura (doc. 7 fasc.
. I terreni originariamente privati adibiti a sedime stradale di accesso alla CP_1
proprietà dell'attore risultano quindi ad oggi acquisiti al demanio stradale.
Ma vi è da dire che tale sviluppo era già stato avviato nell'ottobre 2022 (data iscrizione della causa a ruolo di dicembre 2022) con la ridetta determina (doc. 4
Comune) e quindi ab origine mancava il requisito del carattere permanente del pregiudizio.
Ne viene che la asserita compressione della godibilità del bene laghetto è circoscritta al periodo 2020/2022 (periodo in cui è stata realizzata la rotatoria con chiusura del sottopasso autostradale e collaudo del 31.10.22 da parte del e CP_1
quindi ancora una volta compressione non apprezzabile.
Infine l'asserito deprezzamento è certo compensato dal fatto che sussiste un vantaggio immediato e speciale rappresentato dalla nuova viabilità data dalla complanare che permette un miglioramento dei collegamenti stradali tra l'area non espropriata della ditta e i caselli autostradali (Corte di Appello di CP_2
Ancona 18.7.18 in sede di stima dell'indennizzo dell'area espropriata dell'odierno attore).
Le spese di lite si compensano tra le parti attore e convenuto, sussistendo giusti motivi - la complessità della vicenda- mentre si segue il criterio della soccombenza ex art. 91 cpc tra chiamante e chiamato.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Autostrade per l'Italia spa;
respinge la domanda proposta da;
Parte_1
compensa le spese tra e;
Parte_1 CP_1
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Autostrade per CP_1
l'Italia le spese di lite, che si liquidano in € 4100,00 di cui 1200 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione e euro
1100,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
Cosi' deciso in data 13.8.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2784/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
BRANCATI CORRADO e con elezione di domicilio presso avv. BRANCATI
CORRADO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. ROMOLI CP_1 P.IVA_1
FEDERICO e con elezione di domicilio in VIA SAN FRANCESCO 30 61100
PESARO, presso e nello studio dell'avv. ROMOLI FEDERICO;
CONVENUTO
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Di parte attrice:
pagina 1 di 11 disporre ctu;
condannare il al pagamento dell'indennizzo per perdita di CP_1
valore ex art. 44 comma 1 dpr 327/2001 a favore del sig. per la somma Parte_1
complessiva di euro 630.000 come quantificato in perizia di stima dell'Arch. Per_1
(già doc 2) o nella maggior o minor somma dovuta per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.
Di parte convenuta: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea al riconoscimento del diritto all'indennizzo ex art. 44, comma 1, DPR n. 327/01 e per l'effetto rigettare la domanda avversaria.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione deduceva che era titolare di terreni siti in Parte_1
adibiti a laghetto per la pesca sportiva. Il sottopasso con la relativa stradina di CP_1
collegamento che portava al laghetto risultava presente anche nella mappa di cui al
Piano regolatore del;
a seguito di opere accessorie alla Autostrada A 14 lato CP_1
mare, la cd. Bretella, in corrispondenza della proprietà dell'attore, era stata realizzata nel
2020 una rotatoria e era stata chiusa la strada che portava al laghetto inibendone l'accesso principale;
il Comune per tali lavori aveva dato incarico a per Parte_2
l'Italia di procedere alla chiusura del sottopasso e quindi esso ormai era dismesso.
Tale chiusura determinava notevole pregiudizio per l'attore in quanto era stata eliminata la viabilità d'accesso principale al laghetto, residuando solo una viabilità secondaria, inadatta a sostenere il traffico di accesso;
la viabilità secondaria residua infatti era costituita da una strada a unica corsia e in precario stato di manutenzione e quindi l'eliminazione della viabilità principale aveva determinato difficoltà di pagina 2 di 11 raggiungimento del laghetto e di individuazione del bene da parte del pubblico, come da relazione dell'arch. che veniva depositata. Per_1
Inoltre la strada secondaria era di proprietà privata, e senza servitù a favore dell'attore, e quindi il privato in ogni momento poteva inibire l'accesso e creare una interclusione del laghetto. L'attore invocava dunque il disposto dell'art. 44 T.U. espropri e chiedeva il pagamento di un indennizzo di 630.000,00 euro;
rilevava che l'attore aveva anni prima già subito un esproprio percependo un indennizzo di oltre 500.000 euro.
Conveniva dunque il al fine di ottenere tale ulteriore indennizzo. CP_1
Si costituiva il contestando la propria legittimazione passiva, chiedendo CP_1
di essere autorizzato alla chiamata in causa di Autostrade per l'Italia e nel merito rilevava che in realtà la strada di accesso principale non era stata affatto interdetta perchè ad essere risultata inibita era la mera strada secondaria di accesso, come rilevato dallo stesso ctp attoreo;
inoltre già l'indennizzo percepito in precedenza copriva anche l'eventuale pregiudizio ora lamentato e quindi non si poteva invocare il disposto dell'art. 44 T.U Espropri;
infine vigeva una servitù di uso pubblico di passaggio sulla strada principale e di accesso al laghetto dimodochè non vi era alcun pericolo di interclusione del laghetto. Chiedeva il rigetto della domanda .Veniva autorizzata la chiamata.
Si costituiva Autostrade per l'Italia sostenendo il difetto di legittimazione passiva, in favore del rilevava nel merito che ad essere stata inibita era pacificamente la CP_1
strada di accesso secondaria, come da documenti in atti;
confermava che il si CP_1
era fatto parte diligente per migliorare la viabilità principale di accesso al laghetto.
Rilevava che l'attore ,a fronte del progetto di chiusura del sottopasso, non aveva presentato osservazioni né aveva promosso impugnativa nei confronti della eliminazione del sottopasso prima della esecuzione dei lavori;
contestava anche il quantum della pretesa.
pagina 3 di 11 L'attore dichiarava di estendere la domanda anche al terzo in sede di prima mem. ex art
183 cpc. Il Comune dichiarava il 16.4.25 con note, che ad aprile 2024 si erano perfezionati gli atti di acquisto al patrimonio indisponibile dei mappali corrispondenti al sedime stradale e laterale della Strada Comunale della Colonna al fine di eseguire interventi necessari a migliorare il transito e la viabilità di ingresso e uscita dal laghetto.
Non si ammettevano le prove orali né disponeva ctu e la causa veniva trattenuta in decisione il 16.4.25 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Quanto alla legittimazione passiva, essa va individuata nel alla luce di quanto CP_1
previsto dalla Convenzione (artt. da 1 a 4) e dalla giurisprudenza dell'Alta Corte.
In tema di esecuzione di un'opera pubblica affidata in concessione, la domanda di risarcimento del danno, da essa derivante, va proposta nei confronti del concedente, senza che rilevi l'obbligo di manleva assunto dal concessionario con espressa disposizione contrattuale, non essendo esso opponibile al terzo pregiudicato dall'attività legittima dell'Amministrazione; quest'ultima, infatti, rimane responsabile nel caso in cui
l'attività di localizzazione dell'opera pubblica e di predisposizione del relativo progetto abbia comportato per il privato un pregiudizio indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359(Cass. n. 16619 del 03/07/2013) .
Si legge nella Convenzione: “… La proprietà e la gestione delle opere di cui alla precedente premessa 5 lett. b),c),d), e in parte e) ricadranno nelle competenze del
la proprietà e la gestione della restante parte della viabilità di collegamento CP_1
ricadrà nelle competenze di Anas…
Resta inteso che le aree espropriate da per l'Italia e necessarie alla Parte_2
realizzazione delle “Opere Complementari” saranno intestate direttamente in capo al
Comune così come meglio rappresentato nella planimetria … pagina 4 di 11 Il Comune con l'efficacia della presente convenzione conferisce mandato ad Parte_2
per l'Italia affinchè quest'ultima effettui tutte le attività espropriative direttamente in nome e per conto del Comune medesimo..
Dal momento dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo le
“Opere complementari” si intenderanno automaticamente prese in consegna definitiva dal Comune…”.
Da queste clausole si evince che legittimato passivo è il Comune che, sebbene estraneo alla materiale esecuzione dei lavori, ha comunque beneficiato delle opere.
Autostrade per l'Italia era stata sì incaricata del compimento in nome dell'ente di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche, occorrenti per la realizzazione del programma, e ha provveduto, a propria cura e spese, anche agli espropri e agli asservimenti necessari ma sempre in nome del CP_1
Peraltro nel caso di specie nessuna delle parti ha dedotto l'esistenza di una concessione traslativa. Nulla è stato evidenziato in ordine alla assunzione da parte di Parte_2
dell'obbligo di pagare le indennità agli espropriati o ai terzi danneggiati, né in merito all'esternazione di tale assunzione . In sostanza, il ha attribuito rilievo alla CP_1
regolamentazione dei rapporti interni, oggetto della convenzione stipulata che, però, non ricorrendo ipotesi eccezionali evidenziate, non possono influenzare i rapporti con i terzi estranei a tali accordi e alla stessa procedura espropriativa (Cass. 26803/22). Tenuto al pagamento dell'indennizzo ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001, in astratto, deve pertanto ritenersi essere esclusivamente il . Controparte_1
Venendo al merito, si premette che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo in questione, devono sussistere tre condizioni: 1) l'attività lecita della p.a.; 2) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno avente carattere permanente (che si concreti pagina 5 di 11 nella perdita o nella diminuzione di un diritto); 3) il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno.
Il diritto all'indennizzo si distingue infatti dal diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., perché non richiede l'accertamento di una condotta dolosa o colposa produttiva di danno, ma presuppone la legittima realizzazione di un'opera pubblica (o di pubblica utilità) che, per come è realizzata, reca un pregiudizio permanente alla proprietà altrui (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9341 del 11/06/2003; v. da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7112 del 12/03/2020).
Si ritiene di respingere la domanda. Non è stato provato l'apprezzabile e oggettivo danno subito dall'attore richiesto dall'art. 44 legge 327/2001.
E' pacifico invero che l'occlusione ha riguardato, a dire dello stesso ctp attoreo, la sola strada secondaria del lago, utilizzata, a dire della stessa ctp di parte attrice, solo per l'uscita dal laghetto. Va quindi stigmatizzato che la citazione e gli atti processuali attorei successivi indicano come principale la strada ora chiusa mentre è pacifico che la strada principale di accesso non è stata affatto occlusa.
Quindi, in primo luogo viene smentito quanto affermato in citazione, ovvero che a essere stata inibita sia stata la strada principale di accesso.
Si ripete che dalle foto depositate dal convenuto (doc. 3) e dalla stessa ctp attorea, emerge del tutto chiaramente che l'ingresso principale al laghetto è rimasto invariato.
Non è stato poi provato che la strada di cui è causa fosse segnalata come strada di uscita, per evitare che gli utenti del laghetto tornassero indietro sulla strada principale. In altre parole parte attrice non ha provato di avere messo segnali per indicare agli utenti che l'uscita era nella stradina del sottopasso per evitare l'asserito doppio senso di marcia. Quindi non è stata provata tale utilità della stradina secondaria né in concreto l'uso fattone dagli utenti.
pagina 6 di 11 Doveva essere provato che la strada secondaria venisse utilizzata per far defluire i clienti dopo la pesca (o l'equitazione), e non costringerli a fare inversione e tornare sulla strada di accesso principale che viene riferita come stretta. Quindi che la strada secondaria assolvesse alla funzione di evitare l'affiancamento di due auto nella strada principale di accesso non è stato provato. Né è stato provato l'uso in sé di tale strada da parte dei clienti, non essendo appunto segnalata come strada di uscita dal laghetto.
Che poi vi sia stato un calo del fatturato dell'attività non è stato dedotto e quindi non è possibile riscontrare un calo del flusso di clienti. La ctp si è limitata a riferire:
“..Aggiungiamo poi la perdita economica conseguente alla chiusura del sottopasso che ha causato la diminuzione delle attività connesse alla polisportiva ,anche a livello didattico determinato dal notevole calo degli ingressi da parte degli sportivi e non”.
La prova della diminuzione di valore del bene proprietà è rimessa alla stima del perito di parte che però (arch. ) si limita ad indicare in una perdita del 15 % del Per_1
valore dell'immobile , senza parametrare tale stima ad alcun elemento concreto. Per individuare il valore del bene iniziale nella ctp si fa riferimento alla Relazione di stima di beni immobili secondo art. 21 comma 3 del D.P.R.327/2001 e s.m.i., per espropriazione di pubblica da parte della Società Autostrade per l'Italia S.p.a. notificata alla Ditta e (doc 3 b attoreo) ma poi per valutare il deprezzamento Parte_1
la ctp non fa perno su circostanze concrete (Il valore del bene in oggetto viene calcolato per differenza tra il valore ante e quello post opera, in quanto sottratta di una parte fondamentale all'utilizzo/gestione del bene per il quale risulta accertato un rapporto di complementarietà economica nei confronti del bene considerato nel suo complesso;
il valore complementare misura la perdita che subisce il proprietario per l'occlusione del passaggio e relative conseguenze sopraenunciate… svalutazione economica del bene nel suo complesso adibito all'attività sportiva quantificata pari al 15% del suo valore
pagina 7 di 11 attuale:€ 4.207.210,00 - 15%= € 3.576.128,50..). In mancanza quindi di un principio di prova sul punto questo Giudice non ha dato ingresso alla ctu.
Si ricorda che in giurisprudenza il pregiudizio richiesto ai fini dell'indennizzo deve essere apprezzabile, come ad esempio nel caso di un peggioramento architettonico e ambientale, affiancato da un aumento del rischio di incidenti causati dalla vicinanza di un gasdotto (Cass. 712/2024), mentre nel caso in esame, esso appare non apprezzabile in termini di appetibilità del bene. In sostanza il laghetto continua ad avere l'accesso principale e quindi è rimasto comodamente accessibile e la diminuzione del valore venale del bene, economicamente apprezzabile, andava provata.
Non può presumersi in astratto una minore godibilità del bene dalla chiusura della stradina secondaria in esame (il cui uso si ripete non è stato provato). Diverso è il caso ad esempio laddove la realizzazione dell'opera pubblica abbia reso più difficoltoso al proprietario l'accesso alla via pubblica. La speciale indennità prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (oggi abrogato dall'art. 58 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.
327) in favore del proprietario cui l'esecuzione di un'opera pubblica abbia arrecato danno spetta anche qualora l'esecuzione dell'opera abbia reso meno agevole per il proprietario l'accesso ad una strada pubblica;
in tal caso la suddetta indennità andrà determinata in base all'effettiva riduzione di valore del fondo, che sia economicamente apprezzabile e non irrisoria, da valutare tenendo conto, altresì, dell'eventuale vantaggio che al fondo sia derivato dalla vicinanza dell'opera pubblica (Cass. 24266/2010).
Si cita la giurisprudenza sul punto, che è rigorosa in punto di prova: Il proprietario di un immobile, il cui valore sia diminuito in conseguenza della realizzazione in adiacenza ad esso di un'opera pubblica, ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 solo nel caso di riduzione effettiva del valore del suo immobile (ad esempio, per diminuzione della capacità
pagina 8 di 11 abitativa o per l'intollerabilità delle immissioni), e quindi a titolo di danno emergente, ma non già nell'ipotesi di riduzione degli utili in precedenza ricavati dall'uso dell'immobile (cosiddetto lucro cessante)(Cass. sentenza n. 18226 del 03/07/2008 ) .
In tema di liquidazione dell'indennità ex art. 44 del d.P.R. n. 237 del 2001 (che ha sostituito l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865), il principio secondo il quale i danni permanenti derivanti dalla perdita o diminuzione del diritto sono quelli effettivamente ed oggettivamente prodotti all'immobile per il tempo in cui si è protratto l'evento lesivo(Sentenza n. 7112 del 12/03/2020) .
L'indennizzo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 - spettante al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità - integra un indennizzo per un'attività lecita che produce una "deminutio" permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene( Cass. 19806 del 17/07/2024) .
Ma anche sotto altro profilo va escluso il danno richiesto dall'art. 44 succitato, ovvero mancando il carattere “permanente” della diminuzione di valore. Vero è infatti che già da ottobre 2022 (prima dell'inizio della causa) il aveva incaricato un CP_1
geometra (determina n. 2284) , tale (doc. 4 fasc. per attività Per_2 CP_1
catastale relativa a frazionamenti di alcuni terreni di proprietà privata adibita a sede stradale e destinati a viabilità comunale nel tratto Località Madonna Ponte che è proprio l'area non espropriata di cui è causa, e nel 2023 , il 25 settembre , veniva acquisita dal la strada sita in località Madonna Ponte al fine di garantire CP_1
maggiore sicurezza al transito e alla viabilità ovvero proprio la strada principale di accesso al laghetto. Da un lato quindi tale determina comunale elideva in radice la possibilità di una eventuale interclusione del laghetto perchè la proprietà della strada da privata diveniva pubblica e dall'altro garantiva maggiore sicurezza al transito e alla pagina 9 di 11 viabilità. E' anche intervenuta la previsione da parte del , il 13.2.2023, CP_1
di una piazzola di sosta in prossimità di un dosso stradale sul mappale 406 foglio 77 per consentire di realizzare una pipa di ritorno atta ad agevolare le manovre di inversione del senso di marcia per gli utenti che percorrono l'infrastruttura (doc. 7 fasc.
. I terreni originariamente privati adibiti a sedime stradale di accesso alla CP_1
proprietà dell'attore risultano quindi ad oggi acquisiti al demanio stradale.
Ma vi è da dire che tale sviluppo era già stato avviato nell'ottobre 2022 (data iscrizione della causa a ruolo di dicembre 2022) con la ridetta determina (doc. 4
Comune) e quindi ab origine mancava il requisito del carattere permanente del pregiudizio.
Ne viene che la asserita compressione della godibilità del bene laghetto è circoscritta al periodo 2020/2022 (periodo in cui è stata realizzata la rotatoria con chiusura del sottopasso autostradale e collaudo del 31.10.22 da parte del e CP_1
quindi ancora una volta compressione non apprezzabile.
Infine l'asserito deprezzamento è certo compensato dal fatto che sussiste un vantaggio immediato e speciale rappresentato dalla nuova viabilità data dalla complanare che permette un miglioramento dei collegamenti stradali tra l'area non espropriata della ditta e i caselli autostradali (Corte di Appello di CP_2
Ancona 18.7.18 in sede di stima dell'indennizzo dell'area espropriata dell'odierno attore).
Le spese di lite si compensano tra le parti attore e convenuto, sussistendo giusti motivi - la complessità della vicenda- mentre si segue il criterio della soccombenza ex art. 91 cpc tra chiamante e chiamato.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Autostrade per l'Italia spa;
respinge la domanda proposta da;
Parte_1
compensa le spese tra e;
Parte_1 CP_1
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Autostrade per CP_1
l'Italia le spese di lite, che si liquidano in € 4100,00 di cui 1200 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione e euro
1100,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
Cosi' deciso in data 13.8.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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