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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/11/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 05/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANINO Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 15/03/2023 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendone condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, nella misura di € 2.523,00; allegava essere operaio agricolo a TD e di avere lavorato nell'anno indicato per 126 giornate presso le ditte indicate in ricorso, svolgendovi lavori di potatura, raccolta, pulitura e selezione della frutta secondo le indicazioni ricevute dagli stessi datori e ricevendo la retribuzione indicata nelle buste paga che versava in atti. Il ricorrente veniva pertanto iscritto negli elenchi nominativi. Ciò nonostante la domanda di erogazione della indennità di disoccupazione agricola e di ANF per l'anno 2021 non veniva accolta;
vano in ricorso amministrativo. Determinava il quantum sulla base del 40% della retribuizione media gioranliera e dei giorni lavorati oltra al contributo di solidarietà del 9%.
Con successivo ricorso in data 17-10-2023 (che dava origine al procedimento 8866/2023) il medesimo chiedeva condanna dell al pagamento della medesima indennità per Parte_1 CP_1 l'anno 2022, determinando il quantum in ragione dei giorni lavorati (102), della retribuzione media contrattuale giornaliera (€ 65) e, relativamente agli ANF, del carico familiare e del reddito. Precisava che la prestazione gli era stata negata in quanto era stato destinatario di provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi (che nella specie erano stati regolarmente compilati.
1 Si costituiva l' resistente con memoria depositata il 29-2-2024 chiedendo il rigetto CP_1 della domanda. Deduceva che la domanda amministrativa per disoccupazione agricola era stata respinta perché parte ricorrente aveva svolto attività di coltivatore diretto misura prevalente., secondo le risultanze degli accertamenti ispettivi conclusisi con verbale n. 20646 del 19.01.2015 notificato il 21.01.2015; per l'effetto era stato iscritto d'ufficio nell'Elenco dei Coltivatori come coadiuvante della moglie con decorrenza 01.05.2012 per Pt_2 CP_2
156 giorna e. ……Precedentemente, parte eguito di accertamenti ispettivi conclusisi con verbale n. 20628 del 18.12.2014 e notificato il 09.01.2015, è stato iscritto d'ufficio nell'Elenco dei Coltiva-tori Diretti, quale titolare del nucleo, con decorrenza 01.01.2009 e fino al 30.04.2012 per 156 giornate annue.
L' si costituiva anche nel procedimento 8866/2023, eccependo che ….la prestazione CP_1
o el ricorso (Ds Agr + Anf 2022 per 102 gg di iscrizione) veniva respinta, in data 28.06.2023, in quanto il Sig. risultava e ancora risulta iscritto per l'anno 2022 negli Parte_1 elenchi CD/CM (all 1 e 1a). La riferita prestazione è incompatibile con l'attività di lavoro autonomo (art. 2 D.P.R. 1049/70) svolta in misura prevalente, sia con riferimento alle giornate lavorative, sia con riferimento al reddito percepito (si allega sentenza Tribunale di Foggia se- zione Lavoro, dotto n. 2030/22 all 2)……. Infatti, parte ricorrente, a seguito di Per_1 accertamenti ispettivi isi con verbale n. 20646 del 19.01.2015 e notificato il 21.01.2015, è stato iscritto d'ufficio nell'Elenco dei Coltivatori Diretti come coadiuvante della moglie CP_2
con decorrenza 01.05.2012 per 156 giornate annue…..
[...]
I due procedimenti venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione previo invito al deposito di note illustrative (adempimento curato dalla sola parte ricorrente).
Osserva
Oggetto del contendere è l'indennità di disoccupazione per gli anni 2021 e 2022.
L' ha eccepito che parte ricorrente, a seguito di accertamenti ispettivi conclusisi con verbale n. CP_1
20646 del 19.01.2015 e notificato il 21.01.2015, è stato iscritto d'ufficio nell'Elenco dei Coltivatori
Diretti come coadiuvante della moglie con decorrenza 01.05.2012 per 156 giornate CP_2 annue. Precedentemente, parte ricorrente, a seguito di accertamenti ispettivi conclusisi con verbale n. 20628 del 18.12.2014 e notificato il 09.01.2015, è stato iscritto d'ufficio nell'Elenco dei Coltivatori Diretti, quale titolare del nucleo, con decorrenza 01.01.2009 e fino al 30.04.2012 per 156 giornate annue. Atteso che si discute degli anni 2021 e 2022 la causa di incompatibilità sarebbe da individuarsi nella iscrizione del ricorrente come coadiuvante della mogelie SI UC a fare data dal 1-5-2012. Premesso che il verbale ispettivo è stato notificato a , si deve non di meno CP_2 osservare che nell'estratto contributivo prodotto dall il ricorrente, negli anni in CP_1 questione (e lo stesso vale per gli anni precedenti) risulta iscritto come coltiv. diretto/col.mezz. per 156 giornate;
laddove negli stessi anni gli sono attribuite 102 giornate come agricolo giornaliero. Il ricorrente assume di non avere avuto notifica del provvedimento di iscrizione. Sul punto l che non contesta l'assunto ma deduce che la notifica andava correttamente CP_1 effettuata s la in quanto unica titolare della posizione contributiva (in sostanza CP_2 tenuta al pagamen della quota contributiva riferibile al coniuge). Se questo può essere condiviso per l'obbligazione contributiva, dubbi sorgono per gli ulteriori effetti che l'iscrizione del ricorrente ha determinato (tra i quali, per l'appunto, il ritenuto esercizio di una attività di maggiore consistenza e quindi incompatibile con quella di agricolo giornaliero).
2 In ogni caso avendo il ricorrente dimostrato di avere percepito l'indennità per cui è causa negli altri anni pure interessati all'accertamento di cui al verbale sopra richiamato.
La domanda va pertanto accolta.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie le domande e dichiara il diritto del ricorrente a godere dell'indennità di disoccupazione agricola e gli ANF per l'anno 2021, nella misura di € 2523,00 e per l'anno 2022 nella misura di € 2971,08, oltre accessori di legge dal 121 giorno dalle domande amministrative e sino al saldo;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Foggia, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 05/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANINO Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 15/03/2023 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendone condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, nella misura di € 2.523,00; allegava essere operaio agricolo a TD e di avere lavorato nell'anno indicato per 126 giornate presso le ditte indicate in ricorso, svolgendovi lavori di potatura, raccolta, pulitura e selezione della frutta secondo le indicazioni ricevute dagli stessi datori e ricevendo la retribuzione indicata nelle buste paga che versava in atti. Il ricorrente veniva pertanto iscritto negli elenchi nominativi. Ciò nonostante la domanda di erogazione della indennità di disoccupazione agricola e di ANF per l'anno 2021 non veniva accolta;
vano in ricorso amministrativo. Determinava il quantum sulla base del 40% della retribuizione media gioranliera e dei giorni lavorati oltra al contributo di solidarietà del 9%.
Con successivo ricorso in data 17-10-2023 (che dava origine al procedimento 8866/2023) il medesimo chiedeva condanna dell al pagamento della medesima indennità per Parte_1 CP_1 l'anno 2022, determinando il quantum in ragione dei giorni lavorati (102), della retribuzione media contrattuale giornaliera (€ 65) e, relativamente agli ANF, del carico familiare e del reddito. Precisava che la prestazione gli era stata negata in quanto era stato destinatario di provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi (che nella specie erano stati regolarmente compilati.
1 Si costituiva l' resistente con memoria depositata il 29-2-2024 chiedendo il rigetto CP_1 della domanda. Deduceva che la domanda amministrativa per disoccupazione agricola era stata respinta perché parte ricorrente aveva svolto attività di coltivatore diretto misura prevalente., secondo le risultanze degli accertamenti ispettivi conclusisi con verbale n. 20646 del 19.01.2015 notificato il 21.01.2015; per l'effetto era stato iscritto d'ufficio nell'Elenco dei Coltivatori come coadiuvante della moglie con decorrenza 01.05.2012 per Pt_2 CP_2
156 giorna e. ……Precedentemente, parte eguito di accertamenti ispettivi conclusisi con verbale n. 20628 del 18.12.2014 e notificato il 09.01.2015, è stato iscritto d'ufficio nell'Elenco dei Coltiva-tori Diretti, quale titolare del nucleo, con decorrenza 01.01.2009 e fino al 30.04.2012 per 156 giornate annue.
L' si costituiva anche nel procedimento 8866/2023, eccependo che ….la prestazione CP_1
o el ricorso (Ds Agr + Anf 2022 per 102 gg di iscrizione) veniva respinta, in data 28.06.2023, in quanto il Sig. risultava e ancora risulta iscritto per l'anno 2022 negli Parte_1 elenchi CD/CM (all 1 e 1a). La riferita prestazione è incompatibile con l'attività di lavoro autonomo (art. 2 D.P.R. 1049/70) svolta in misura prevalente, sia con riferimento alle giornate lavorative, sia con riferimento al reddito percepito (si allega sentenza Tribunale di Foggia se- zione Lavoro, dotto n. 2030/22 all 2)……. Infatti, parte ricorrente, a seguito di Per_1 accertamenti ispettivi isi con verbale n. 20646 del 19.01.2015 e notificato il 21.01.2015, è stato iscritto d'ufficio nell'Elenco dei Coltivatori Diretti come coadiuvante della moglie CP_2
con decorrenza 01.05.2012 per 156 giornate annue…..
[...]
I due procedimenti venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione previo invito al deposito di note illustrative (adempimento curato dalla sola parte ricorrente).
Osserva
Oggetto del contendere è l'indennità di disoccupazione per gli anni 2021 e 2022.
L' ha eccepito che parte ricorrente, a seguito di accertamenti ispettivi conclusisi con verbale n. CP_1
20646 del 19.01.2015 e notificato il 21.01.2015, è stato iscritto d'ufficio nell'Elenco dei Coltivatori
Diretti come coadiuvante della moglie con decorrenza 01.05.2012 per 156 giornate CP_2 annue. Precedentemente, parte ricorrente, a seguito di accertamenti ispettivi conclusisi con verbale n. 20628 del 18.12.2014 e notificato il 09.01.2015, è stato iscritto d'ufficio nell'Elenco dei Coltivatori Diretti, quale titolare del nucleo, con decorrenza 01.01.2009 e fino al 30.04.2012 per 156 giornate annue. Atteso che si discute degli anni 2021 e 2022 la causa di incompatibilità sarebbe da individuarsi nella iscrizione del ricorrente come coadiuvante della mogelie SI UC a fare data dal 1-5-2012. Premesso che il verbale ispettivo è stato notificato a , si deve non di meno CP_2 osservare che nell'estratto contributivo prodotto dall il ricorrente, negli anni in CP_1 questione (e lo stesso vale per gli anni precedenti) risulta iscritto come coltiv. diretto/col.mezz. per 156 giornate;
laddove negli stessi anni gli sono attribuite 102 giornate come agricolo giornaliero. Il ricorrente assume di non avere avuto notifica del provvedimento di iscrizione. Sul punto l che non contesta l'assunto ma deduce che la notifica andava correttamente CP_1 effettuata s la in quanto unica titolare della posizione contributiva (in sostanza CP_2 tenuta al pagamen della quota contributiva riferibile al coniuge). Se questo può essere condiviso per l'obbligazione contributiva, dubbi sorgono per gli ulteriori effetti che l'iscrizione del ricorrente ha determinato (tra i quali, per l'appunto, il ritenuto esercizio di una attività di maggiore consistenza e quindi incompatibile con quella di agricolo giornaliero).
2 In ogni caso avendo il ricorrente dimostrato di avere percepito l'indennità per cui è causa negli altri anni pure interessati all'accertamento di cui al verbale sopra richiamato.
La domanda va pertanto accolta.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie le domande e dichiara il diritto del ricorrente a godere dell'indennità di disoccupazione agricola e gli ANF per l'anno 2021, nella misura di € 2523,00 e per l'anno 2022 nella misura di € 2971,08, oltre accessori di legge dal 121 giorno dalle domande amministrative e sino al saldo;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Foggia, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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