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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13654 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Alfredo Landi Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 21/5/2025
TRA
, (C.F. ), in proprio e quale rappresentante Parte_1 C.F._1
legale pro tempore e titolare della ditta individuale Lupin di FA NI, con l'Avv.
US SC;
Attore
E
, P.I. , con l'Avv. DAMINELLI SIMONA;
CP_1 P.IVA_1
Convenuta OGGETTO: nullità del mutuo
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza 21 maggio 2025 del tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La controversia in esame deriva dalla stipula tra e Parte_1 Controparte_1
del contratto di mutuo chirografario, per l'importo complessivo di euro 70.000,00, del 3 dicembre
2013, con tasso nominale del 7,25% (pari all'Euribor maggiorato di 7 punti percentuali in ragione d'anno) e con preammortamento al 7,25%. Il tasso nominale di mora indicato in contratto, ex art. 4, era pari al 9,25%.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente depositato conveniva, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, la , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di mutuo chirografario in quanto privo di firma di soggetto legittimato e delegato della banca convenuta;
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del mutuo chirografario per vizio del consenso;
- accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede interessi usurari, alla luce di un Tasso Effettivo Globale (TEG) superiore al Tasso soglia usura;
- accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede interessi anatocistici;
- accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede indeterminatezza dei tassi e delle condizioni economiche, anche per omessa indicazione del metodo di capitalizzazione applicato in concreto e del criterio di imputazione degli interessi alle rate;
- accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di mutuo de quo, per violazione dell'art. 117
TUB, in quanto il tasso effettivo estrapolato dal piano di ammortamento è differente e superiore al tasso nominale indicato in contratto;
- accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di mutuo de quo, per violazione dell'art. 117 TUB, in quanto il TAEG conteggiato è differente e superiore al
TAEG indicato in contratto;
- accertare e dichiarare la illegittimità e nullità del tasso Euribor applicato al contratto di mutuo;
- per l'effetto dichiarare che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso effettivo globale (TEG) superiore al Tasso Soglia di riferimento;
accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità degli interessi usurari nella misura di euro 17.206 sino alla data del ricorso (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successivamente;
- accertare e dichiarare la illegittimità degli interessi anatocistici
2 (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successivamente;
- accertare e dichiarare la nullità degli interessi per indeterminatezza della clausola di interessi e fallacità del TAEG indicato
(nonché del TAE rispetto al TAN) e per omessa indicazione del metodo di capitalizzazione e del criterio di imputazione degli interessi alle rate, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB e/o art. 1284 c.c. e rimodulazione del piano di ammortamento;
- e per
l'effetto accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturati e maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, compensando il credito accertato –oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo- con il debito residuo;
- condannare la convenuta a restituire al ricorrente la somma di euro 17.206 corrisposti alla data dell'iscrizione
a ruolo del ricorso (s.e.o.) (v. perizia allegata), o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte sin dal 3 dicembre 2013, oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturati e maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento;
- in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di causa con clausola di distrazione in favore dell'avv. Francesco Lorusso dichiaratosi antistatario”.
Parte attrice, quindi, chiedeva l'accertamento della nullità del contratto di mutuo sulla base delle seguenti deduzioni: nullità del mutuo per difetto di sottoscrizione da parte di un soggetto delegato dalla indeterminatezza della clausola relativa ai tassi di interesse e alle spese;
CP_2
indeterminabilità del parametro Euribor e violazione della L. 287/1990; applicazione al rapporto per cui è causa di un piano di ammortamento alla “francese”, da cui deriverebbe la capitalizzazione degli interessi pattuiti e, in genere, l'applicazione di un tasso composto e maggiore rispetto a quello concordato, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; vessatorietà delle clausole del mutuo;
indeterminatezza del TAEG/ISC e la discrepanza tra quello indicato nel contratto e quello applicato;
usurarietà del mutuo, anche sotto il profilo penale;
omessa valutazione della della solvibilità dell'affidato; violazione delle regole di correttezza, buona fede e abuso CP_2
del diritto e lamentava il danno da reato di usura con richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c. e 185
c.p.
3 Chiedeva altresì la ripetizione dell'indebito versato, per euro 17.206,00, o comunque la ripetizione delle maggiori somme non dovute e corrisposte sin dal 3 dicembre 2013, oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla domanda attrice CP_1
chiedendone il rigetto.
Mutato il rito e respinte le istanze istruttorie delle parti la causa, all'udienza del 21 maggio
2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, va evidenziato che la domanda proposta è affetta da totale genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve nel dettaglio precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, a titolo esemplificativo, qualora si lamenti l'applicazione di interessi usurari o anatocistici, è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto oltre che gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre, infatti, indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale: “Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità
4 può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo” (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui “Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere” (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n.
366). Ancora, “qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente,
l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (cfr. Tribunale Monza, 20/10/2006).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in altre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
5 Si condivide, inoltre, l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte) in quanto “il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che
i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e liquidazione” (Tribunale di Roma ordinanza del 12 giugno 2016). Nello stesso senso è stato affermato che: “è nulla in forma insanabile la domanda di ripetizione di indebito che non indichi le singole rimesse di cui chiede la restituzione nell'atto introduttivo della lite e tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte cui la domanda di indebito rinvia atteso che l'omessa esposizione dei fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del
Giudice e il diritto di difesa del convenuto” (Tribunale di Napoli Nord, n. 107 del 16.01.2017). è pacifico, inoltre, che tali perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ., sez. I, 06/08/2015, n. 16552 e Cass.
S.U. 3 giugno 2013 n. 13902; Tribunale Roma, sentenza n. 7449 del 13 aprile 2016).
Nel caso di specie la domanda di , lungi dall'esporre la disciplina negoziale Parte_1
dei rapporti con la convenuta o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tali rapporti, si è soffermata esclusivamente sull'esposizione di concetti generali su alcuni temi del contenzioso bancario che non hanno trovato riscontro nel corso del processo per i motivi di cui di seguito.
In primo luogo, riguardo all'asserita mancata sottoscrizione del contratto da parte della CP_2
va rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione, intervenute sulla questione del contratto monofirma, hanno affermato che: “ai fini della validità del negozio giuridico è sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente e non anche quella della la cui accettazione può essere desunta CP_2
alla stregua di comportamenti concludenti” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 898/2018).
In secondo luogo, riguardo all'indeterminatezza dei tassi, va evidenziato che nel mutuo in esame, come specificato dalla stessa parte attrice, sia il tasso nominale fissato al 7,25% (pari all'Euribor maggiorato di 7 punti percentuali in ragione d'anno (Tasso variabile), con preammortamento al
6 7,25%, che il tasso di mora pari al 9,25% e il TAEG pari all'8,087% sono stati specificamente indicati in contratto e non risultano affetti da usurarietà, se singolarmente considerati e senza la considerazione delle ulteriori imposte e spese, posto che il tasso soglia per il periodo di riferimento
(trimestre 1.10.2013 - 31.12.2013) e per la categoria di riferimento (mutuo a tasso variabile) era fissato all'8.850% (cfr. Decreto del 24 settembre 2013 contenente l'indicazione dei tassi effettivi globali medi, periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2013, applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, legge 7 marzo 1996, n. 108, GU n. 228 del 28-9-2013)
A ciò va aggiunto, in relazione all'usurarietà dei tassi di interesse moratori, quanto affermato dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite laddove, pur evidenziando la rilevanza dei tassi moratori in relazione dell'applicabilità della disciplina antiusura, ha sottolineato come ai fini del giudizio di illiceità è necessario accertare se il tasso moratorio sia stato in concreto applicato e se sia effettivamente usurario. A tal fine nella sentenza viene stabilito che per accertare il limite per gli interessi moratori si deve tener conto di uno spread, tra il TEGM e la misura del tasso soglia usurario previsto dal Decreto Ministeriale, fissato nella misura del 2,1% individuando, quindi, il tasso soglia di mora attraverso la formula [TEGM + 2,1%) + ½] (cfr. Cass., Sez. Un., n.
19597/2020).
Riguardo, poi, alla censura riguardante l'anatocismo del piano di ammortamento c.d. alla francese che prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi va evidenziato quanto segue.
Il fenomeno dell'anatocismo rilevante ai fini dell'illiceità, sanzionata da Cass. n. 21095-04 e
24418-10, è quello relativo alla produzione oltre interessi occulti sugli interessi già scaduti ovverosia imputare gli interessi maturati a capitale, dando così di conseguenza alla maturazione di indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca. L'anatocismo, è bene ricordarlo, non è ex se illecito;
ne è prova la sua normazione nell'art. 1283 c.c.
Inoltre, l'art. 1194 c.c. lascia libertà di accordo alle parti in ordine alle modalità di pagamento, con l'effetto che nella prassi bancaria si rinvengono diversi meccanismi di estinzione del debito;
l'obbligo di pagamento degli interessi viene concretizzato per il mutuo nel “piano di ammortamento”, che consiste nella elencazione delle scadenze alle quali capitale e interessi
7 dovranno essere pagati, con indicazione delle somme esatte che devono essere corrisposte a ogni rata a quale titolo.
Il piano di ammortamento “alla francese”, stigmatizzato da parte opponente, nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.
Nel mutuo “all'italiana”, che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa, infatti, è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni.
Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana: così facendo si ottiene il vantaggio di avere una rata costante ed unica nel tempo.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.
Questo non produce però effetti anatocistici surrettizi nella misura evidenziata dalla
Cassazione. Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.
Tutto ciò premesso, va rilevato come sulla legittimità di un piano di ammortamento “alla francese” non sussistono in giurisprudenza di merito particolari dubbi, in quanto, appunto, l'art. 8 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti;
in realtà, il piano di ammortamento in questione non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.
Ciò che avviene nel piano di ammortamento “alla francese” è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo, come affermato in realtà dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria (cfr. ex multis la condivisibile sentenza del Tribunale di Milano, 30.10.2013: “al preteso effetto anatocistico, va qui solo ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi – rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana– dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate”, e, inoltre, sentenza del Tribunale di Treviso, d.d.
12.1.2015: “… la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante - ammortamento alla francese - non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”, e, infine, sentenza Tribunale di Salerno, 30.1.2015: “il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna della rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota di capitale ancora dovuta.”).
Tali principi, da ultimo, sono stati ribaditi anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, nel premettere che tale tipologia di piano di ammortamento non determina la produzione di interessi anatocistici, in relazione alla mancata indicazione del piano di ammortamento, ha stabilito che: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» dagli interessi incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto
9 del contratto causandone la nullità parziale (…) deve darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese»
e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di unità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., Sent., n. 15130 del 29/05/2024).
Infine, in relazione all'indeterminatezza del TAEG occorre chiarire, innanzitutto, che il
TAEG (indice sintetico di costo) non può essere considerato un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al mutuo. Esso, è un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione che comprende gli interessi ma anche gli oneri diversi da essi e le spese che determinano il costo effettivo per il cliente, in base a quanto stabilito dalla Banca di Italia. Di conseguenza, la mancata indicazione o la difformità tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato non può essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” che ai sensi dell'art. 117, co. VI,
TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Ne deriva che questo non può comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI, TUB e l'applicazione del successivo comma dello stesso articolo che impone l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto, riguardante l'ipotesi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
Da ultimo, va rilevato che il richiamo all'Euribor quale parametro di calcolo del tasso d'interesse è legittimo.
Attraverso l'applicazione dell'indice Euribor il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ad un parametro di riferimento certo. Parte_2
Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. I tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European ANing
Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo,
d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d. a tasso variabile.
10 Tale assunto è stato confermato dal Supremo Collegio, secondo cui “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)” (cfr. Cass. civ. n. 3968 del 19/02/2014).
Si condivide, pertanto, l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'Euribor soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole.
È parimenti priva di pregio l'eccepita nullità del tasso d'interesse per violazione della disciplina in materia antitrust. La norma di cui all'art. 2 della L. n. 287/1990 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, sicché la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali.
Il richiamo all'Euribor nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi nel mutuo de quo non incorre, tuttavia, nell'eccepita violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del marcato o in una sua parte rilevante, atteso che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. L'Euribor, come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee;
esso viene determinato (“fissato”) dalla European ANing Federation (EBF) come media
11 dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (che, per l'Italia, sono Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi CP_1
di Siena e UBI Banca). Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.
L'intesa illecita dedotta dall'opponente ha per oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei Derivati del tasso di interesse collegati all'Euribor e/o a EIRD o EIRDs
e concerne il periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2008, in cui i funzionari di Parte_3
, OY AN of CO e RC incaricati di comunicare alla
[...] Controparte_3
Federazione Bancaria Europea i dati per il calcolo dell'Euribor manipolarono tali dati, in modo da far risultare dei tassi conformi alle esigenze operative di ogni banca. La condotta anticoncorrenziale si è tradotta nel determinare una distorsione sul normale andamento dei prezzi dei prodotti derivati.
La Commissione Europea ha accertato l'esistenza di “pratiche collusive finalizzate a distorcere il normale corso dei componenti di prezzo per gli EIRD”. Le pratiche collusive, come esposto, avevano come finalità quello di influenzare lo specifico mercato degli EIRD, ovvero
“prodotti finanziari negoziati a livello mondiale utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge fund e altre imprese internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i debitori che per gli investitori) o a fini speculativi. Gli EIRD di base più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement;
ii) gli swap su tassi di interesse;
iii) le opzioni su tassi di interesse e;
iv) i future su tassi di interesse. Gli EIRD possono essere negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa”.
Ritiene, pertanto, il Tribunale non esperibile nel caso di specie la sanzione della nullità parziale del contratto, poiché la condotta anticoncorrenziale potrebbe eventualmente (e ciò non è stato allegato e provato) determinare, quale effetto anti-concorrenziale, un sovraprezzo del mutuo, per manipolazione dell'Euribor quale parametro di determinazione degli interessi.
12 Non rileva in contrario il recente arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite, che ha predicato la nullità parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate utilizzando lo schema predisposto nel 2003 dall'ABI e oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005.
Diversamente dal caso di specie, la violazione antitrust riguardava specifiche clausole predisposte su moduli predisposti dall'ABI ritenute distorsive della concorrenza diverse dal prezzo.
Nel caso, invece, dell'intesa sull'Euribor, la clausola che rinvia al tasso Euribor non è riproduttiva di una clausola che sia stata oggetto di un'intesa illecita, come per le clausole dello schema predisposto dall'ABI, ma individua sic et simpliciter un criterio estrinseco, per la determinazione del tasso, che incide sul prezzo del mutuo (cfr. App. Milano 29/9/2021).
L'adito giudicante non ignora il recente arresto della Suprema Corte, secondo cui le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. “legge antitrust”) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte “non negoziali” che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre
2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente (cfr. Cass. civ. n. 34889 del
13/12/2023).
Nondimeno, pur condividendosi il principio predicato dalla Suprema Corte, secondo cui l'art. 2 della legge n. 287 del 1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare
“voluto”, ma rilevano qualsiasi condotta di mercato ( anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese,
13 nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali", pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust, ivi compreso l'accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013, il contratto di mutuo in oggetto non costituisce attuazione della suddetta intesa anticoncorrenziale.
Ed invero, tale intesa illecita tra alcuni istituti bancari finalizzata a condizionare la determinazione dell'Euribor sul mercato dei prodotti finanziari derivati, anche ipotizzando che possa aver prodotto i suoi effetti in altri settori del credito che adottano l'Euribor, quale parametro di riferimento, per determinare il tasso d'interesse sui finanziamenti erogati, non potrebbe determinare la nullità della clausola che fissa il tasso di interesse per relationem all'Euribor. La pratica anticoncorrenziale ha inciso non sull'adozione di clausole standard nei contratti di finanziamento, suscettibili di nullità in quanto frutto di pratiche contrarie alla normativa antitrust, bensì sulla determinazione degli interessi dovuti sul finanziamento erogato.
Lo strumento di tutela per il danneggiato, che alleghi e provi il pregiudizio per avere pagato un sovraprezzo rispetto a quello che avrebbe versato in assenza di manipolazione del parametro incidente sulla determinazione del prezzo è, dunque, quello risarcitorio, venendo in rilievo la violazione di una regola di condotta sanzionata con il risarcimento del danno corrispondente al corrispettivo versato in eccesso, quale conseguenza dell'intesa illecita. Non si è trattato, invece, della violazione della regola di validità della clausola contrattuale di determinazione del corrispettivo, mediante riferimento all'Euribor, suscettibile di comminatoria di nullità per un vizio genetico (cfr. App. Milano n. 1770 del 30/05/2023: App. Firenze n. 720 del 15/4/2024).
Giova al riguardo richiamare un recente arresto della Suprema Corte, secondo cui i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da
14 parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE (cfr.
Cass. civ. n. 12007 del 3/5/2024).
Si rileva, inoltre, che non è stato specificamente allegato né provato nella fattispecie che la determinazione dell'Euribor, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, stipulato anteriormente al periodo in cui si afferma avvenuta tale manipolazione, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse, pertanto non può predicarsi la nullità, neanche parziale, della clausola di determinazione del TAN
(cfr. Cass. civ. n. 12007 del 2024 cit.).
Si evidenzia peraltro che il tasso previsto dal contratto di mutuo su cui si controverte non è determinato dal solo Euribor, ma da indice + spread e, pertanto, è inesatto affermare che l'Euribor sia frutto di un accordo di cartello, per fissare «direttamente o indirettamente i prezzi» (cfr. Trib.
Bologna 9/2/2018).
La domanda va dunque integralmente rigettata.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
15 - condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1
che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale oltre al Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Garrisi dott. Giuseppe Di Salvo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Alfredo Landi Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 21/5/2025
TRA
, (C.F. ), in proprio e quale rappresentante Parte_1 C.F._1
legale pro tempore e titolare della ditta individuale Lupin di FA NI, con l'Avv.
US SC;
Attore
E
, P.I. , con l'Avv. DAMINELLI SIMONA;
CP_1 P.IVA_1
Convenuta OGGETTO: nullità del mutuo
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza 21 maggio 2025 del tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La controversia in esame deriva dalla stipula tra e Parte_1 Controparte_1
del contratto di mutuo chirografario, per l'importo complessivo di euro 70.000,00, del 3 dicembre
2013, con tasso nominale del 7,25% (pari all'Euribor maggiorato di 7 punti percentuali in ragione d'anno) e con preammortamento al 7,25%. Il tasso nominale di mora indicato in contratto, ex art. 4, era pari al 9,25%.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente depositato conveniva, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, la , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di mutuo chirografario in quanto privo di firma di soggetto legittimato e delegato della banca convenuta;
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del mutuo chirografario per vizio del consenso;
- accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede interessi usurari, alla luce di un Tasso Effettivo Globale (TEG) superiore al Tasso soglia usura;
- accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede interessi anatocistici;
- accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede indeterminatezza dei tassi e delle condizioni economiche, anche per omessa indicazione del metodo di capitalizzazione applicato in concreto e del criterio di imputazione degli interessi alle rate;
- accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di mutuo de quo, per violazione dell'art. 117
TUB, in quanto il tasso effettivo estrapolato dal piano di ammortamento è differente e superiore al tasso nominale indicato in contratto;
- accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di mutuo de quo, per violazione dell'art. 117 TUB, in quanto il TAEG conteggiato è differente e superiore al
TAEG indicato in contratto;
- accertare e dichiarare la illegittimità e nullità del tasso Euribor applicato al contratto di mutuo;
- per l'effetto dichiarare che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso effettivo globale (TEG) superiore al Tasso Soglia di riferimento;
accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità degli interessi usurari nella misura di euro 17.206 sino alla data del ricorso (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successivamente;
- accertare e dichiarare la illegittimità degli interessi anatocistici
2 (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successivamente;
- accertare e dichiarare la nullità degli interessi per indeterminatezza della clausola di interessi e fallacità del TAEG indicato
(nonché del TAE rispetto al TAN) e per omessa indicazione del metodo di capitalizzazione e del criterio di imputazione degli interessi alle rate, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB e/o art. 1284 c.c. e rimodulazione del piano di ammortamento;
- e per
l'effetto accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturati e maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, compensando il credito accertato –oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo- con il debito residuo;
- condannare la convenuta a restituire al ricorrente la somma di euro 17.206 corrisposti alla data dell'iscrizione
a ruolo del ricorso (s.e.o.) (v. perizia allegata), o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte sin dal 3 dicembre 2013, oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturati e maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento;
- in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di causa con clausola di distrazione in favore dell'avv. Francesco Lorusso dichiaratosi antistatario”.
Parte attrice, quindi, chiedeva l'accertamento della nullità del contratto di mutuo sulla base delle seguenti deduzioni: nullità del mutuo per difetto di sottoscrizione da parte di un soggetto delegato dalla indeterminatezza della clausola relativa ai tassi di interesse e alle spese;
CP_2
indeterminabilità del parametro Euribor e violazione della L. 287/1990; applicazione al rapporto per cui è causa di un piano di ammortamento alla “francese”, da cui deriverebbe la capitalizzazione degli interessi pattuiti e, in genere, l'applicazione di un tasso composto e maggiore rispetto a quello concordato, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; vessatorietà delle clausole del mutuo;
indeterminatezza del TAEG/ISC e la discrepanza tra quello indicato nel contratto e quello applicato;
usurarietà del mutuo, anche sotto il profilo penale;
omessa valutazione della della solvibilità dell'affidato; violazione delle regole di correttezza, buona fede e abuso CP_2
del diritto e lamentava il danno da reato di usura con richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c. e 185
c.p.
3 Chiedeva altresì la ripetizione dell'indebito versato, per euro 17.206,00, o comunque la ripetizione delle maggiori somme non dovute e corrisposte sin dal 3 dicembre 2013, oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla domanda attrice CP_1
chiedendone il rigetto.
Mutato il rito e respinte le istanze istruttorie delle parti la causa, all'udienza del 21 maggio
2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, va evidenziato che la domanda proposta è affetta da totale genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve nel dettaglio precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, a titolo esemplificativo, qualora si lamenti l'applicazione di interessi usurari o anatocistici, è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto oltre che gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre, infatti, indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale: “Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità
4 può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo” (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui “Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere” (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n.
366). Ancora, “qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente,
l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (cfr. Tribunale Monza, 20/10/2006).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in altre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
5 Si condivide, inoltre, l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte) in quanto “il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che
i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e liquidazione” (Tribunale di Roma ordinanza del 12 giugno 2016). Nello stesso senso è stato affermato che: “è nulla in forma insanabile la domanda di ripetizione di indebito che non indichi le singole rimesse di cui chiede la restituzione nell'atto introduttivo della lite e tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte cui la domanda di indebito rinvia atteso che l'omessa esposizione dei fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del
Giudice e il diritto di difesa del convenuto” (Tribunale di Napoli Nord, n. 107 del 16.01.2017). è pacifico, inoltre, che tali perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ., sez. I, 06/08/2015, n. 16552 e Cass.
S.U. 3 giugno 2013 n. 13902; Tribunale Roma, sentenza n. 7449 del 13 aprile 2016).
Nel caso di specie la domanda di , lungi dall'esporre la disciplina negoziale Parte_1
dei rapporti con la convenuta o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tali rapporti, si è soffermata esclusivamente sull'esposizione di concetti generali su alcuni temi del contenzioso bancario che non hanno trovato riscontro nel corso del processo per i motivi di cui di seguito.
In primo luogo, riguardo all'asserita mancata sottoscrizione del contratto da parte della CP_2
va rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione, intervenute sulla questione del contratto monofirma, hanno affermato che: “ai fini della validità del negozio giuridico è sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente e non anche quella della la cui accettazione può essere desunta CP_2
alla stregua di comportamenti concludenti” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 898/2018).
In secondo luogo, riguardo all'indeterminatezza dei tassi, va evidenziato che nel mutuo in esame, come specificato dalla stessa parte attrice, sia il tasso nominale fissato al 7,25% (pari all'Euribor maggiorato di 7 punti percentuali in ragione d'anno (Tasso variabile), con preammortamento al
6 7,25%, che il tasso di mora pari al 9,25% e il TAEG pari all'8,087% sono stati specificamente indicati in contratto e non risultano affetti da usurarietà, se singolarmente considerati e senza la considerazione delle ulteriori imposte e spese, posto che il tasso soglia per il periodo di riferimento
(trimestre 1.10.2013 - 31.12.2013) e per la categoria di riferimento (mutuo a tasso variabile) era fissato all'8.850% (cfr. Decreto del 24 settembre 2013 contenente l'indicazione dei tassi effettivi globali medi, periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2013, applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, legge 7 marzo 1996, n. 108, GU n. 228 del 28-9-2013)
A ciò va aggiunto, in relazione all'usurarietà dei tassi di interesse moratori, quanto affermato dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite laddove, pur evidenziando la rilevanza dei tassi moratori in relazione dell'applicabilità della disciplina antiusura, ha sottolineato come ai fini del giudizio di illiceità è necessario accertare se il tasso moratorio sia stato in concreto applicato e se sia effettivamente usurario. A tal fine nella sentenza viene stabilito che per accertare il limite per gli interessi moratori si deve tener conto di uno spread, tra il TEGM e la misura del tasso soglia usurario previsto dal Decreto Ministeriale, fissato nella misura del 2,1% individuando, quindi, il tasso soglia di mora attraverso la formula [TEGM + 2,1%) + ½] (cfr. Cass., Sez. Un., n.
19597/2020).
Riguardo, poi, alla censura riguardante l'anatocismo del piano di ammortamento c.d. alla francese che prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi va evidenziato quanto segue.
Il fenomeno dell'anatocismo rilevante ai fini dell'illiceità, sanzionata da Cass. n. 21095-04 e
24418-10, è quello relativo alla produzione oltre interessi occulti sugli interessi già scaduti ovverosia imputare gli interessi maturati a capitale, dando così di conseguenza alla maturazione di indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca. L'anatocismo, è bene ricordarlo, non è ex se illecito;
ne è prova la sua normazione nell'art. 1283 c.c.
Inoltre, l'art. 1194 c.c. lascia libertà di accordo alle parti in ordine alle modalità di pagamento, con l'effetto che nella prassi bancaria si rinvengono diversi meccanismi di estinzione del debito;
l'obbligo di pagamento degli interessi viene concretizzato per il mutuo nel “piano di ammortamento”, che consiste nella elencazione delle scadenze alle quali capitale e interessi
7 dovranno essere pagati, con indicazione delle somme esatte che devono essere corrisposte a ogni rata a quale titolo.
Il piano di ammortamento “alla francese”, stigmatizzato da parte opponente, nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.
Nel mutuo “all'italiana”, che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa, infatti, è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni.
Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana: così facendo si ottiene il vantaggio di avere una rata costante ed unica nel tempo.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.
Questo non produce però effetti anatocistici surrettizi nella misura evidenziata dalla
Cassazione. Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.
Tutto ciò premesso, va rilevato come sulla legittimità di un piano di ammortamento “alla francese” non sussistono in giurisprudenza di merito particolari dubbi, in quanto, appunto, l'art. 8 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti;
in realtà, il piano di ammortamento in questione non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.
Ciò che avviene nel piano di ammortamento “alla francese” è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo, come affermato in realtà dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria (cfr. ex multis la condivisibile sentenza del Tribunale di Milano, 30.10.2013: “al preteso effetto anatocistico, va qui solo ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi – rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana– dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate”, e, inoltre, sentenza del Tribunale di Treviso, d.d.
12.1.2015: “… la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante - ammortamento alla francese - non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”, e, infine, sentenza Tribunale di Salerno, 30.1.2015: “il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna della rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota di capitale ancora dovuta.”).
Tali principi, da ultimo, sono stati ribaditi anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, nel premettere che tale tipologia di piano di ammortamento non determina la produzione di interessi anatocistici, in relazione alla mancata indicazione del piano di ammortamento, ha stabilito che: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» dagli interessi incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto
9 del contratto causandone la nullità parziale (…) deve darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese»
e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di unità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., Sent., n. 15130 del 29/05/2024).
Infine, in relazione all'indeterminatezza del TAEG occorre chiarire, innanzitutto, che il
TAEG (indice sintetico di costo) non può essere considerato un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al mutuo. Esso, è un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione che comprende gli interessi ma anche gli oneri diversi da essi e le spese che determinano il costo effettivo per il cliente, in base a quanto stabilito dalla Banca di Italia. Di conseguenza, la mancata indicazione o la difformità tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato non può essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” che ai sensi dell'art. 117, co. VI,
TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Ne deriva che questo non può comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI, TUB e l'applicazione del successivo comma dello stesso articolo che impone l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto, riguardante l'ipotesi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
Da ultimo, va rilevato che il richiamo all'Euribor quale parametro di calcolo del tasso d'interesse è legittimo.
Attraverso l'applicazione dell'indice Euribor il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ad un parametro di riferimento certo. Parte_2
Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. I tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European ANing
Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo,
d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d. a tasso variabile.
10 Tale assunto è stato confermato dal Supremo Collegio, secondo cui “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)” (cfr. Cass. civ. n. 3968 del 19/02/2014).
Si condivide, pertanto, l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'Euribor soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole.
È parimenti priva di pregio l'eccepita nullità del tasso d'interesse per violazione della disciplina in materia antitrust. La norma di cui all'art. 2 della L. n. 287/1990 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, sicché la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali.
Il richiamo all'Euribor nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi nel mutuo de quo non incorre, tuttavia, nell'eccepita violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del marcato o in una sua parte rilevante, atteso che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. L'Euribor, come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee;
esso viene determinato (“fissato”) dalla European ANing Federation (EBF) come media
11 dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (che, per l'Italia, sono Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi CP_1
di Siena e UBI Banca). Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.
L'intesa illecita dedotta dall'opponente ha per oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei Derivati del tasso di interesse collegati all'Euribor e/o a EIRD o EIRDs
e concerne il periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2008, in cui i funzionari di Parte_3
, OY AN of CO e RC incaricati di comunicare alla
[...] Controparte_3
Federazione Bancaria Europea i dati per il calcolo dell'Euribor manipolarono tali dati, in modo da far risultare dei tassi conformi alle esigenze operative di ogni banca. La condotta anticoncorrenziale si è tradotta nel determinare una distorsione sul normale andamento dei prezzi dei prodotti derivati.
La Commissione Europea ha accertato l'esistenza di “pratiche collusive finalizzate a distorcere il normale corso dei componenti di prezzo per gli EIRD”. Le pratiche collusive, come esposto, avevano come finalità quello di influenzare lo specifico mercato degli EIRD, ovvero
“prodotti finanziari negoziati a livello mondiale utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge fund e altre imprese internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i debitori che per gli investitori) o a fini speculativi. Gli EIRD di base più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement;
ii) gli swap su tassi di interesse;
iii) le opzioni su tassi di interesse e;
iv) i future su tassi di interesse. Gli EIRD possono essere negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa”.
Ritiene, pertanto, il Tribunale non esperibile nel caso di specie la sanzione della nullità parziale del contratto, poiché la condotta anticoncorrenziale potrebbe eventualmente (e ciò non è stato allegato e provato) determinare, quale effetto anti-concorrenziale, un sovraprezzo del mutuo, per manipolazione dell'Euribor quale parametro di determinazione degli interessi.
12 Non rileva in contrario il recente arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite, che ha predicato la nullità parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate utilizzando lo schema predisposto nel 2003 dall'ABI e oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005.
Diversamente dal caso di specie, la violazione antitrust riguardava specifiche clausole predisposte su moduli predisposti dall'ABI ritenute distorsive della concorrenza diverse dal prezzo.
Nel caso, invece, dell'intesa sull'Euribor, la clausola che rinvia al tasso Euribor non è riproduttiva di una clausola che sia stata oggetto di un'intesa illecita, come per le clausole dello schema predisposto dall'ABI, ma individua sic et simpliciter un criterio estrinseco, per la determinazione del tasso, che incide sul prezzo del mutuo (cfr. App. Milano 29/9/2021).
L'adito giudicante non ignora il recente arresto della Suprema Corte, secondo cui le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. “legge antitrust”) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte “non negoziali” che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre
2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente (cfr. Cass. civ. n. 34889 del
13/12/2023).
Nondimeno, pur condividendosi il principio predicato dalla Suprema Corte, secondo cui l'art. 2 della legge n. 287 del 1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare
“voluto”, ma rilevano qualsiasi condotta di mercato ( anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese,
13 nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali", pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust, ivi compreso l'accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013, il contratto di mutuo in oggetto non costituisce attuazione della suddetta intesa anticoncorrenziale.
Ed invero, tale intesa illecita tra alcuni istituti bancari finalizzata a condizionare la determinazione dell'Euribor sul mercato dei prodotti finanziari derivati, anche ipotizzando che possa aver prodotto i suoi effetti in altri settori del credito che adottano l'Euribor, quale parametro di riferimento, per determinare il tasso d'interesse sui finanziamenti erogati, non potrebbe determinare la nullità della clausola che fissa il tasso di interesse per relationem all'Euribor. La pratica anticoncorrenziale ha inciso non sull'adozione di clausole standard nei contratti di finanziamento, suscettibili di nullità in quanto frutto di pratiche contrarie alla normativa antitrust, bensì sulla determinazione degli interessi dovuti sul finanziamento erogato.
Lo strumento di tutela per il danneggiato, che alleghi e provi il pregiudizio per avere pagato un sovraprezzo rispetto a quello che avrebbe versato in assenza di manipolazione del parametro incidente sulla determinazione del prezzo è, dunque, quello risarcitorio, venendo in rilievo la violazione di una regola di condotta sanzionata con il risarcimento del danno corrispondente al corrispettivo versato in eccesso, quale conseguenza dell'intesa illecita. Non si è trattato, invece, della violazione della regola di validità della clausola contrattuale di determinazione del corrispettivo, mediante riferimento all'Euribor, suscettibile di comminatoria di nullità per un vizio genetico (cfr. App. Milano n. 1770 del 30/05/2023: App. Firenze n. 720 del 15/4/2024).
Giova al riguardo richiamare un recente arresto della Suprema Corte, secondo cui i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da
14 parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE (cfr.
Cass. civ. n. 12007 del 3/5/2024).
Si rileva, inoltre, che non è stato specificamente allegato né provato nella fattispecie che la determinazione dell'Euribor, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, stipulato anteriormente al periodo in cui si afferma avvenuta tale manipolazione, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse, pertanto non può predicarsi la nullità, neanche parziale, della clausola di determinazione del TAN
(cfr. Cass. civ. n. 12007 del 2024 cit.).
Si evidenzia peraltro che il tasso previsto dal contratto di mutuo su cui si controverte non è determinato dal solo Euribor, ma da indice + spread e, pertanto, è inesatto affermare che l'Euribor sia frutto di un accordo di cartello, per fissare «direttamente o indirettamente i prezzi» (cfr. Trib.
Bologna 9/2/2018).
La domanda va dunque integralmente rigettata.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
15 - condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1
che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale oltre al Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Garrisi dott. Giuseppe Di Salvo
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