Versione
16 aprile 2019
16 aprile 2019
Art. 7. Organizzazione interna 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione puo' proporre modifiche al regolamento.
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.
2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione puo' proporre modifiche al regolamento.
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.
Giurisprudenza • 39
- 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 27/04/2023, n. 7254Provvedimento: […] All'esito della predetta complessa attività istruttoria e programmatoria, Astral S.p.a. - in virtù delle competenze attribuitele dall'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 28/2019 - ha approvato gli atti e i documenti di gara ed avviato l'odierna procedura per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio regionale del Lazio, suddivisa in undici lotti, mediante pubblicazione del bando sulla GUUE GU/S 10 del 13 gennaio 2023.Leggi di più...
- onere di impugnazione·
- riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale·
- regolamento 1370/2007/CE·
- principio di sussidiarietà·
- concessione di servizi pubblici·
- illegittimità derivata degli atti di gara·
- art. 5 Reg. (CE) n. 1370/07·
- trasparenza negli appalti pubblici·
- legittimazione al ricorso·
- clausole escludenti·
- condivisione dei rischi economici·
- principio di leale collaborazione·
- bandi di gara·
- art. 32 d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201·
- art. 117 e 118 Costituzione