Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
14803/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì
D A _____________ _
Rilasciata
, rappresentata e difesa dall'avv. spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Miscell Mucaria.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____ pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 23/06/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 15/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento a decorrere dal giugno 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal giugno 2024.
Le spese di lite vanno compensate, essendo il riconoscimento del requisito sanitario successivo alla data (22/01/2024) di deposito del ricorso per A.T.P.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal giugno 2024.
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo, 24/06/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino