Ordinanza cautelare 4 ottobre 2018
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/04/2023, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2023
N. 00552/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00938/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2018, proposto da
-OMISSIS- - entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Angelo Scavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Bologna, Via Santo Stefano, n. 43;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento di non ammissione alla classe superiore -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del -OMISSIS--OMISSIS-;
Visti gli articoli 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la causa è stata fissata alla odierna camera di consiglio di ruolo aggiunto al solo fine di verificare il permanere dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso;
Rilevato che, con atto depositato in data -OMISSIS-, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che non sussiste più interesse alla coltivazione del ricorso;
Ritenuto, di conseguenza, che null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì - valutate le circostanze connotanti la controversia - che sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente, Estensore
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.