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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NA, ha pronunciato, in esito all' udienza del 22 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 314/2025
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Parte_1 C.F._1
Intilisano giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 21 gennaio 2025, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 29 dicembre 2023, domanda per l'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dello status di invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- sottoposto a visita, la Commissione medica l' aveva riconosciuto invalido nella misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento ed aveva ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 3 commi 1 e 3, L. 104/92;
- pertanto, aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste;
- aveva, dunque, depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente non aveva tenuto in adeguata considerazione le patologie da cui egli era affetto ed aveva valutato in maniera erronea quelle riconosciute.
Eccepiva, in particolare, che il ctu non aveva tenuto in debita considerazione l'aggravamento della patologie, ai sensi dell'art.149 disp. att. cpc.
Lamentava, inoltre, che il consulente aveva sottovalutato la documentazione prodotta nel corso del giudizio omettendo, altresì, di disporre nuovi accertamenti che avrebbero potuto comprovare sia le patologie invalidanti sia l'aggravamento delle proprie condizioni fisiche.
Rilevava, infine, che il consulente non aveva proceduto alla valutazione analitica di ciascuna patologia con espresso richiamo ai codici di cui al D.M. 5 febbraio 1992, limitandosi a riconoscergli un'invalidità nella misura del 100%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che egli ricorrente aveva necessità di assistenza continua, con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (29 dicembre 2023) e che, conseguentemente,
l' venisse condannato al pagamento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data di CP_1 presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione CP_1 dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione medica prodotta.
4.- L'udienza del 22 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG n. 2046/2024), acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, riconosceva il ricorrente invalido in misura del 100% escludendo, tuttavia, la presenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e parte ricorrente depositava dichiarazione di dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione medica prodotta
è stato disposto il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp.
Il ctu nominato, nel procedimento per atp, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “Sindrome mielodisplastica con anemia microcitica. Cardiopatia ipertensiva e valvolare già trattata con sostituzione mitralica (valvola biologica) e plastica della tricuspide in classe funzionale II NYHA in portatore di pacemaker. Diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzante orale.
Insufficienza renale cronica in classe 3A. Sindrome delle apnee notturne di grado lieve. Declino neurocognitivo lieve-moderato”, escludendo la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In seguito al disposto richiamo nel presente procedimento il ctu ha osservato: “ho valutato
(accogliendo le ultime indagini sanitarie eseguite ed allegandole alla mia CTU depositata il
25.11.2024) accertamenti diagnostici allora recentissimi, in particolare: una visita geriatrica del
15.6.2024, una visita ematologica del 30.9.24 e una valutazione neuropsicologica del 7.10.24.”.
Il ctu ha, poi, evidenziato che “al di la delle patologie accertate e delle certificazioni prodotte, la valutazione ai fini della concessione dell'indennità di accompagnatore …si basa anche su una valutazione de visu”.
Il ctu ha, in particolare, rilevato che “Dall'obiettività rilevata in sede di ATP non sono emerse limitazioni compatibili con la concessione del beneficio richiesto. Dall'obiettività allora rilevata emerge che la deambulazione è possibile autonomamente e senza appoggio anche se il periziato utilizza un bastone monolaterale “per sicurezza”Non sono emerse compromissioni mnesiche e intellettive significative ai fini del beneficio richiesto;
dall'esame obiettivo oltre a qualche laguna mnesica era emerso un atteggiamento depresso..Inoltre, nel ricovero del 30.10.24 presso l'UOC di
Medicina Interna del Policlinico di Messina .. pur essendo il periziato in una fase clinica acuta
(dolori addominali acuti), in sede di obiettività clinica viene valutato “Vigile, collaborante alla visita medica, orientato nei parametri spazio temporali”.Infine dalla valutazione complessiva non è emersa un'incapacità o anche una difficoltà significativa a compiere gli atti quotidiani della vita”.
Il ctu ha, pertanto, concluso ritenendo che il ricorrete “per i motivi sopra esposti non necessita di accompagnatore”.
Il ctu è stato successivamente richiamato per tenere conto, nella valutazione, della documentazione prodotta in data 13 ottobre 2025 da parte ricorrente.
Il consulente, esaminata la documentazione, ha osservato: “Trattasi di una relazione di dimissione relativa al ricovero dal 24.9 al 13.10.2025 presso l'UOC di Medicina ad indirizzo epatologico del
Policlinico Universitario di Messina. Il ricovero si è reso necessario per la presenza di uno scompenso dismetabolico e ascitico dipendente da una cirrosi epatica. Si associava iperammoniemia
(ammonio plasmatico 110), anemia (Hb 8.7). Veniva dimesso con diagnosi di “Setticemia da stafilococco aureo e scompenso ascitico in paziente con cirrosi epatica dismetabolica e cardiogena in classe B score 7 di Child Pugh, varici F1/F2 e gastropatia congestizia ad impronta erosiva.
Fibrillazione atriale cronica, esiti di plastica tricuspidalica con anello con associata insufficienza di grado severo e gradiente VA di 30 mmHg. Segni di ipertensione polmonare (mPAP 42 mmHg, dPAP
18 mmHg). Sindrome disventilatoria ostruttiva. Diabete mellito tipo 2”. Dalla valutazione di tale relazione di ricovero emerge chiaramente che oltre alle gravi patologie già rilevate (cardiaca, renale, anemica, diabetica) la presenza, in maniera documentata, di una cirrosi epatica con un episodio di scompenso metabolico ed iperammoniemia, già avanzata tanto da, oltre alla stadiazione effettuata, essere state rilevate all'esame endoscopico la presenza di varici esofagee. E' quindi evidente che dal momento della visita da parte della Commissione e della mia di CTU in ATP, le condizioni sono certamente peggiorate. La cirrosi epatica poi, soprattutto quando si associa ad episodi di iperammoniemia (può essere responsabile di sonnolenza, confusione e fasi di disorientamento) peggiora significativamente lo stato di autonomia del periziato che era già in parte compromesso …. Inoltre con l'aggiunta della cirrosi epatica con fasi di iperammoniemia, sono divenute ora molteplici le patologie responsabili di profonda astenia e dispnea anche per sforzi lievi;
infatti la cardiopatia è associata a ipertensione polmonare, l'insufficienza renale al III stadio si associa ad anemia medio-grave anche per la presenza della sindrome mielodisplastica. E chiaramente ciò non può che aggravare, .. quel deficit neurocognitivo che già nella mia diagnosi di
ATP nel novembre 2024 avevo definito lieve-moderato (lieve nel febbraio 2024 in occasione della visita da parte della commissione medica). Ritengo che essendo emersa la patologia epatica scompensata a settembre 2025, il beneficio richiesto possa concedersi dal giugno 2025”.
Il ctu ha, dunque, concluso ritenendo che il ricorrente “necessita di accompagnatore da giugno 2025”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento dal giugno 2025, come previsto dal ctu.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna al pagamento della prestazione.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite della lite e della decorrenza dell'accertamento sanitario successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del presente procedimento e del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dal giugno 2025;
b) compensa tra le parti le spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 23 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NA, ha pronunciato, in esito all' udienza del 22 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 314/2025
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Parte_1 C.F._1
Intilisano giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 21 gennaio 2025, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 29 dicembre 2023, domanda per l'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dello status di invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- sottoposto a visita, la Commissione medica l' aveva riconosciuto invalido nella misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento ed aveva ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 3 commi 1 e 3, L. 104/92;
- pertanto, aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste;
- aveva, dunque, depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente non aveva tenuto in adeguata considerazione le patologie da cui egli era affetto ed aveva valutato in maniera erronea quelle riconosciute.
Eccepiva, in particolare, che il ctu non aveva tenuto in debita considerazione l'aggravamento della patologie, ai sensi dell'art.149 disp. att. cpc.
Lamentava, inoltre, che il consulente aveva sottovalutato la documentazione prodotta nel corso del giudizio omettendo, altresì, di disporre nuovi accertamenti che avrebbero potuto comprovare sia le patologie invalidanti sia l'aggravamento delle proprie condizioni fisiche.
Rilevava, infine, che il consulente non aveva proceduto alla valutazione analitica di ciascuna patologia con espresso richiamo ai codici di cui al D.M. 5 febbraio 1992, limitandosi a riconoscergli un'invalidità nella misura del 100%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che egli ricorrente aveva necessità di assistenza continua, con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (29 dicembre 2023) e che, conseguentemente,
l' venisse condannato al pagamento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data di CP_1 presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione CP_1 dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione medica prodotta.
4.- L'udienza del 22 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG n. 2046/2024), acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, riconosceva il ricorrente invalido in misura del 100% escludendo, tuttavia, la presenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e parte ricorrente depositava dichiarazione di dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione medica prodotta
è stato disposto il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp.
Il ctu nominato, nel procedimento per atp, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “Sindrome mielodisplastica con anemia microcitica. Cardiopatia ipertensiva e valvolare già trattata con sostituzione mitralica (valvola biologica) e plastica della tricuspide in classe funzionale II NYHA in portatore di pacemaker. Diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzante orale.
Insufficienza renale cronica in classe 3A. Sindrome delle apnee notturne di grado lieve. Declino neurocognitivo lieve-moderato”, escludendo la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In seguito al disposto richiamo nel presente procedimento il ctu ha osservato: “ho valutato
(accogliendo le ultime indagini sanitarie eseguite ed allegandole alla mia CTU depositata il
25.11.2024) accertamenti diagnostici allora recentissimi, in particolare: una visita geriatrica del
15.6.2024, una visita ematologica del 30.9.24 e una valutazione neuropsicologica del 7.10.24.”.
Il ctu ha, poi, evidenziato che “al di la delle patologie accertate e delle certificazioni prodotte, la valutazione ai fini della concessione dell'indennità di accompagnatore …si basa anche su una valutazione de visu”.
Il ctu ha, in particolare, rilevato che “Dall'obiettività rilevata in sede di ATP non sono emerse limitazioni compatibili con la concessione del beneficio richiesto. Dall'obiettività allora rilevata emerge che la deambulazione è possibile autonomamente e senza appoggio anche se il periziato utilizza un bastone monolaterale “per sicurezza”Non sono emerse compromissioni mnesiche e intellettive significative ai fini del beneficio richiesto;
dall'esame obiettivo oltre a qualche laguna mnesica era emerso un atteggiamento depresso..Inoltre, nel ricovero del 30.10.24 presso l'UOC di
Medicina Interna del Policlinico di Messina .. pur essendo il periziato in una fase clinica acuta
(dolori addominali acuti), in sede di obiettività clinica viene valutato “Vigile, collaborante alla visita medica, orientato nei parametri spazio temporali”.Infine dalla valutazione complessiva non è emersa un'incapacità o anche una difficoltà significativa a compiere gli atti quotidiani della vita”.
Il ctu ha, pertanto, concluso ritenendo che il ricorrete “per i motivi sopra esposti non necessita di accompagnatore”.
Il ctu è stato successivamente richiamato per tenere conto, nella valutazione, della documentazione prodotta in data 13 ottobre 2025 da parte ricorrente.
Il consulente, esaminata la documentazione, ha osservato: “Trattasi di una relazione di dimissione relativa al ricovero dal 24.9 al 13.10.2025 presso l'UOC di Medicina ad indirizzo epatologico del
Policlinico Universitario di Messina. Il ricovero si è reso necessario per la presenza di uno scompenso dismetabolico e ascitico dipendente da una cirrosi epatica. Si associava iperammoniemia
(ammonio plasmatico 110), anemia (Hb 8.7). Veniva dimesso con diagnosi di “Setticemia da stafilococco aureo e scompenso ascitico in paziente con cirrosi epatica dismetabolica e cardiogena in classe B score 7 di Child Pugh, varici F1/F2 e gastropatia congestizia ad impronta erosiva.
Fibrillazione atriale cronica, esiti di plastica tricuspidalica con anello con associata insufficienza di grado severo e gradiente VA di 30 mmHg. Segni di ipertensione polmonare (mPAP 42 mmHg, dPAP
18 mmHg). Sindrome disventilatoria ostruttiva. Diabete mellito tipo 2”. Dalla valutazione di tale relazione di ricovero emerge chiaramente che oltre alle gravi patologie già rilevate (cardiaca, renale, anemica, diabetica) la presenza, in maniera documentata, di una cirrosi epatica con un episodio di scompenso metabolico ed iperammoniemia, già avanzata tanto da, oltre alla stadiazione effettuata, essere state rilevate all'esame endoscopico la presenza di varici esofagee. E' quindi evidente che dal momento della visita da parte della Commissione e della mia di CTU in ATP, le condizioni sono certamente peggiorate. La cirrosi epatica poi, soprattutto quando si associa ad episodi di iperammoniemia (può essere responsabile di sonnolenza, confusione e fasi di disorientamento) peggiora significativamente lo stato di autonomia del periziato che era già in parte compromesso …. Inoltre con l'aggiunta della cirrosi epatica con fasi di iperammoniemia, sono divenute ora molteplici le patologie responsabili di profonda astenia e dispnea anche per sforzi lievi;
infatti la cardiopatia è associata a ipertensione polmonare, l'insufficienza renale al III stadio si associa ad anemia medio-grave anche per la presenza della sindrome mielodisplastica. E chiaramente ciò non può che aggravare, .. quel deficit neurocognitivo che già nella mia diagnosi di
ATP nel novembre 2024 avevo definito lieve-moderato (lieve nel febbraio 2024 in occasione della visita da parte della commissione medica). Ritengo che essendo emersa la patologia epatica scompensata a settembre 2025, il beneficio richiesto possa concedersi dal giugno 2025”.
Il ctu ha, dunque, concluso ritenendo che il ricorrente “necessita di accompagnatore da giugno 2025”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento dal giugno 2025, come previsto dal ctu.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna al pagamento della prestazione.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite della lite e della decorrenza dell'accertamento sanitario successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del presente procedimento e del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dal giugno 2025;
b) compensa tra le parti le spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 23 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NA