CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1005/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18073/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 0136015739000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 816/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240136015739000, notificata il 30 luglio 2025, relativa alla tassa automobilistica regionale – anno 2017 per i veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
Il ricorso è stato proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-ON, dopo avere ricevuto nel 2025 la cartella sopra indicata, con cui gli era stato richiesto un importo complessivo di circa
€ 735,03, riferito al mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2017 su due veicoli a lui attribuiti.
Nel ricorso, egli ha affermato di non avere mai ricevuto gli avvisi di accertamento da cui sarebbe scaturita la cartella, e ha aggiunto che almeno uno dei veicoli risultava essere stato rubat*, come da denuncia presentata all'epoca, sicché non sarebbe più esistito l'obbligo tributario.
Il ricorrente ha sostenuto che la pretesa fosse inesistente, perché priva del necessario titolo prodromico;
prescritta, poiché emersa solo nel 2024-2025 a distanza di molti anni;
e comunque ingiustificata, dato che il veicolo rubato non poteva generare imposta.
Ha inoltre dedotto la violazione dello Statuto del contribuente, lamentando la mancata preventiva comunicazione da parte dell'ente impositore, e ha chiesto che fossero annullati sia la cartella sia ogni eventuale avviso presupposto, con condanna delle amministrazioni alle spese.
La Regione si è costituita affermando che la pretesa tributaria fosse pienamente legittima. Ha sostenuto che gli avvisi di accertamento del 2020 e quelli riemessi nel 2023 fossero stati regolarmente notificati, sia mediante raccomandata A/R, sia – nei casi di irreperibilità – tramite perfezionamento per compiuta giacenza, secondo il regime semplificato previsto per gli atti tributari notificati direttamente dagli uffici finanziari.
Ha richiamato ampia giurisprudenza sulla validità della notifica postale senza necessità di CAD o relata secondo il modello degli atti giudiziari.
La Regione ha inoltre chiarito che, in tema di tassa automobilistica, la prescrizione opera nel termine triennale,
e che tale termine era stato rispettato: gli avvisi erano stati notificati nei termini di legge e non erano stati impugnati dal contribuente, diventando definitivi.
Per questo motivo, secondo l'ente, nel giudizio di impugnazione della cartella il contribuente avrebbe potuto censurare solo eventuali vizi propri della cartella, mentre risultavano precluse tutte le contestazioni riguardanti gli atti presupposti.
Quanto alla questione del furto dei veicoli, la Regione ha comunicato di avere eseguito verifiche interne: ha accertato che entrambi i veicoli risultavano ancora intestati al sig. Ricorrente_1 negli archivi di riferimento.
In particolare, per la targa Targa_2 è emerso un atto di vendita in favore del ricorrente risalente al 2006, riconosciuto valido ai sensi della normativa regionale anche se non trascritto al PRA. In considerazione di questo quadro, l'ente ha ritenuto che il ricorrente risultasse proprietario dei mezzi alla data utile di imposizione.
Tuttavia, la Regione ha aggiunto di avere annullato gli avvisi di accertamento relativi ad annualità successive (2017-2018 e 2018-2019) per il veicolo Targa_2, limitatamente ai periodi anteriori alla normativa regionale del 2018: ciò non incideva però sull'annualità 2017 oggetto del giudizio.
Infine, la Regione ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, confermando la legittimità della cartella e sollecitando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Si è costituita ADER la quale si è limitata ad evidenziare la tempestività dell'attività di riscossione e l'estraneità alla fase di accertamento del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero la resistente Regione Campania ha dedotto e documentato la rituale notifica degli atti prodromici, da ciò discendendo l'inammissibilità delle doglianze fondate sulla presunta omessa notifica di tale atto nonchè quella di prescrizione e/o decadenza dal potere di accertamento del tributo.
Invero il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione ad atto di accertamento non opposto, risulta essere inammissibile, a meno che tali atti non siano impugnati per vizi propri.
Invero la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.
U. 16412/07).
La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo.
Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione.
Pertanto gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. In altre parole, una volta che l'accertamento è divenuto definitivo (perché non impugnato entro il termine o per sentenza irrevocabile), gli eventuali vizi dell'atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento o dell'ingiunzione.
Fa eccezione il caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta, circostanza insussistente nel caso di specie alla luce della documentata notifica degli atti di accertamento prodromici.
Infondati appaiono i rilievi alla ritualità della notifica di tali atti sollevati dal ricorrente con le note integrative, ciò alla luce delle difese svolte dalla Regione.
Invero nel caso di specie, laddove vi sia stato il mancato rinvenimento del destinatario, va fatta applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (in tal senso Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv. 657732 - 01).
Sulla base di tali principi, va affermata la ritualità della notifica degli atti prodromici, alla luce dell'attestazione di compiuta giacenza e di rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta postale del destinatario;
l'annotazione in questione contiene anche l'indicazione della data in cui detta attività è stata compiuta.
In caso di consegna dell'atto a persona non espressamente identificata, va parimenti ribadita la ritualità della notifica, atteso che in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
Proprio in ragione della applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642/2019; n. 15315/2014).
In tal caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 4556/2020; n.
4567/2015; n. 6395/2014; n. 11708/2011).
Le date di notifica dei prodromici avvisi di accertamento testimoniano, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente ADER, spese che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente Regione
Campania, spese che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18073/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 0136015739000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 816/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240136015739000, notificata il 30 luglio 2025, relativa alla tassa automobilistica regionale – anno 2017 per i veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
Il ricorso è stato proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-ON, dopo avere ricevuto nel 2025 la cartella sopra indicata, con cui gli era stato richiesto un importo complessivo di circa
€ 735,03, riferito al mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2017 su due veicoli a lui attribuiti.
Nel ricorso, egli ha affermato di non avere mai ricevuto gli avvisi di accertamento da cui sarebbe scaturita la cartella, e ha aggiunto che almeno uno dei veicoli risultava essere stato rubat*, come da denuncia presentata all'epoca, sicché non sarebbe più esistito l'obbligo tributario.
Il ricorrente ha sostenuto che la pretesa fosse inesistente, perché priva del necessario titolo prodromico;
prescritta, poiché emersa solo nel 2024-2025 a distanza di molti anni;
e comunque ingiustificata, dato che il veicolo rubato non poteva generare imposta.
Ha inoltre dedotto la violazione dello Statuto del contribuente, lamentando la mancata preventiva comunicazione da parte dell'ente impositore, e ha chiesto che fossero annullati sia la cartella sia ogni eventuale avviso presupposto, con condanna delle amministrazioni alle spese.
La Regione si è costituita affermando che la pretesa tributaria fosse pienamente legittima. Ha sostenuto che gli avvisi di accertamento del 2020 e quelli riemessi nel 2023 fossero stati regolarmente notificati, sia mediante raccomandata A/R, sia – nei casi di irreperibilità – tramite perfezionamento per compiuta giacenza, secondo il regime semplificato previsto per gli atti tributari notificati direttamente dagli uffici finanziari.
Ha richiamato ampia giurisprudenza sulla validità della notifica postale senza necessità di CAD o relata secondo il modello degli atti giudiziari.
La Regione ha inoltre chiarito che, in tema di tassa automobilistica, la prescrizione opera nel termine triennale,
e che tale termine era stato rispettato: gli avvisi erano stati notificati nei termini di legge e non erano stati impugnati dal contribuente, diventando definitivi.
Per questo motivo, secondo l'ente, nel giudizio di impugnazione della cartella il contribuente avrebbe potuto censurare solo eventuali vizi propri della cartella, mentre risultavano precluse tutte le contestazioni riguardanti gli atti presupposti.
Quanto alla questione del furto dei veicoli, la Regione ha comunicato di avere eseguito verifiche interne: ha accertato che entrambi i veicoli risultavano ancora intestati al sig. Ricorrente_1 negli archivi di riferimento.
In particolare, per la targa Targa_2 è emerso un atto di vendita in favore del ricorrente risalente al 2006, riconosciuto valido ai sensi della normativa regionale anche se non trascritto al PRA. In considerazione di questo quadro, l'ente ha ritenuto che il ricorrente risultasse proprietario dei mezzi alla data utile di imposizione.
Tuttavia, la Regione ha aggiunto di avere annullato gli avvisi di accertamento relativi ad annualità successive (2017-2018 e 2018-2019) per il veicolo Targa_2, limitatamente ai periodi anteriori alla normativa regionale del 2018: ciò non incideva però sull'annualità 2017 oggetto del giudizio.
Infine, la Regione ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, confermando la legittimità della cartella e sollecitando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Si è costituita ADER la quale si è limitata ad evidenziare la tempestività dell'attività di riscossione e l'estraneità alla fase di accertamento del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero la resistente Regione Campania ha dedotto e documentato la rituale notifica degli atti prodromici, da ciò discendendo l'inammissibilità delle doglianze fondate sulla presunta omessa notifica di tale atto nonchè quella di prescrizione e/o decadenza dal potere di accertamento del tributo.
Invero il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione ad atto di accertamento non opposto, risulta essere inammissibile, a meno che tali atti non siano impugnati per vizi propri.
Invero la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.
U. 16412/07).
La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo.
Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione.
Pertanto gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. In altre parole, una volta che l'accertamento è divenuto definitivo (perché non impugnato entro il termine o per sentenza irrevocabile), gli eventuali vizi dell'atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento o dell'ingiunzione.
Fa eccezione il caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta, circostanza insussistente nel caso di specie alla luce della documentata notifica degli atti di accertamento prodromici.
Infondati appaiono i rilievi alla ritualità della notifica di tali atti sollevati dal ricorrente con le note integrative, ciò alla luce delle difese svolte dalla Regione.
Invero nel caso di specie, laddove vi sia stato il mancato rinvenimento del destinatario, va fatta applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (in tal senso Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv. 657732 - 01).
Sulla base di tali principi, va affermata la ritualità della notifica degli atti prodromici, alla luce dell'attestazione di compiuta giacenza e di rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta postale del destinatario;
l'annotazione in questione contiene anche l'indicazione della data in cui detta attività è stata compiuta.
In caso di consegna dell'atto a persona non espressamente identificata, va parimenti ribadita la ritualità della notifica, atteso che in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
Proprio in ragione della applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642/2019; n. 15315/2014).
In tal caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 4556/2020; n.
4567/2015; n. 6395/2014; n. 11708/2011).
Le date di notifica dei prodromici avvisi di accertamento testimoniano, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente ADER, spese che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente Regione
Campania, spese che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)