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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Calogero D. Cammarata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2198/2019 R.G.A.C., promosso da:
, c.f.: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante Ciuro Filippo, e
[...]
, c.f. , anche in proprio, in giudizio Pt_2 CodiceFiscale_1
con gli Avvocati Associati Giambattista LO PINZINO e Giovanni
CANNATA
Attori
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
c.f.
[...]
in persona dell'Assessore in carica, in giudizio con P.IVA_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
Controparte_2 , c.f.: p. iva , in
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta.
Convenuti
OGGETTO: indebito oggettivo/soggettivo.
Conclusioni: Le parti attrici così concludevano nella propria comparsa depositata il 25.06.2024:
A. In via principale: accertare e dichiarare che l' Parte_1
ha diritto a fruire degli aiuti previsti dal PSR SICILIA
[...]
2007/2013 Misura 125 Azione A – Rete di Trasporto Interaziendale – II
Sottofase concessi con il DDG del Dirigente Generale n. 916 del 14/07/2011, registrato alla Corte dei Conti il 30/08/2011 rg. 5, fg. 346 (domanda di aiuto
n. 94750129416) e, per l'effetto, che la stessa non ha commesso alcun inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concessione del contributo tale da comportare la revoca disposta e con la conseguenza che la predetta ed il signor
il quale nel presente giudizio ha agito anche in proprio avendo Parte_2
nella qualità di presidente speso il nome dell'associazione (art. 38 c.c.), non sono tenuti a restituire quanto percepito dall' attrice con il finanziamento Parte_1
in questione;
B. In via meramente subordinata: senza rinuncia alle superiori domande, tenuto in debita considerazione il fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c.) come sopra esposto al punto 6. in diritto, ove, nonostante le chiare risultanze istruttorie documentali, dovesse essere ravvisato il mancato rispetto di uno degli impegni cui
è stata subordinata la concessione dell'aiuto, si chiede, in applicazione dell'art. 5- 2 (Sanzioni) del Bando pubblico in questione (unica legge applicabile alle parti in causa), e quindi dei sopra citati Regolamenti comunitari e decreti ministeriali
(vedi punto 7 in diritto), la riduzione del finanziamento proporzionalmente alla irregolarità in ipotesi commessa.
C. In ogni caso, in forza del principio di soccombenza, porre definitivamente a carico delle parti convenute tutte le spese liquidate per le due disposte CC.TT.U., poste originariamente a carico di parte attrice e conseguentemente da questa già anticipate e, per l'effetto, condannare gli stessi convenuti a rimborsare al signor
che materialmente ha provveduto al pagamento, quanto da Parte_2
quest'ultimo sborsato agli NGegneri e ed al CP_3 Controparte_4
Dott. in forza dei rispettivi provvedimenti di liquidazione. Controparte_5
- le parti convenute non depositavano comparse conclusionali e nei precedenti scritti difensivi chiedevano respingersi la domanda di controparte, in quanto infondata in punto di fatto e di diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.10.2019, ritualmente notificato,
l' , nella qualità Parte_3
di rappresentate dell' associazione e in proprio, evocavano in giudizio l' e l' Controparte_6 CP_2
Gli attori, nel contesto del detto atto, rappresentavano che l' aveva chiesto ed ottenuto Parte_1 l'ammissione ad un finanziamento, relativo alla costruzione ex-novo e alla ristrutturazione di una strada a carattere interaziendale nelle C. da Spatuzza - S. Biagio - Manca di Conte, in territorio del Comune di
Calascibetta, previsto con l'AGV/DDG del Dirigente Generale n.
916 del 14/07/2011 concernente gli aiuti previsti dal PSR SICILIA
2007/2013 Misura 125 Azione A.
In riferimento a tale progetto, la spesa gravante a carico dei fondi pubblici ammontava ad euro 1.067.315,6 – pari all'80% del valore dell'opera, mentre la restante parte rimaneva a carico dell' . Parte_1
Con delibera di assemblea del 09/3/2010, la suddetta associazione affidava i lavori di cui al finanziamento alla ditta Controparte_7
I lavori venivano regolarmente eseguiti e controllati, con attestazione di regolarità, dai funzionari amministrativi preposti, che, di volta in volta, ne verificano la conformità rispetto al bando pubblico;
in particolare, i Funzionari redigevano specifico verbale, datato
13/2/2013, dal quale emergeva che, a seguito di controlli sia contabili che tecnico costruttivi, gli interventi risultavano conformi agli schemi progettuali approvati.
A seguito della fine dei lavori, ai fini del pagamento a saldo del contributo, l' trasmetteva alla Regione Parte_1
Siciliana - a firma dei direttori dei lavori, ingegneri Controparte_8
e , del presidente dell'Associazione, signor Controparte_9 [...]
, e del rappresentante legale della signor Pt_2 CP_7
- apposita contabilità finale con la relazione Controparte_10 delle opere eseguite.
Con nota n. 34592 del 29/04/2014, l'Assessorato incaricava i funzionari regionali, in servizio presso il Servizio II, Dr. Per_1
e Dr. di effettuare l'accertamento finale
[...] Persona_2
dei lavori;
questo, aveva esito positivo, in quanto i detti incaricati riscontravano che l'esecuzione dei lavori in argomento avveniva in conformità alle previsioni progettuali e nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dall'AVG/DDG n. 916 del 14/7/2011.
Tuttavia, in data 5.5.2017, veniva notificato all' Parte_1
il verbale di contestazione per la violazione della Legge
[...]
23/12/1986 n. 898, redatto dalla Guardia di Finanza, Tenenza di
Nicosia, con il quale si contestava l'illecita percezione dei contributi comunitari.
In dettaglio, la Guardia di Finanza rilevava tre criticità:
a) La fittizia corresponsione dei conferimenti dei soci per la prevista quota del 20% del contributo, perché gli apporti dei singoli soci sarebbero stati finanziati tutti da , legale Controparte_10
rappresentante della Controparte_7
b) La difformità dell'opera al progetto, nonché la scarsa qualità della stessa, che avrebbe presentato già segni di cedimento, a soli 3 anni dalla realizzazione.
c) La presenza contabile di fatture false emesse e ricevute da orrispondenti ad operazioni inesistenti. CP_7
Tali indagini portavano all'instaurazione di un procedimento penale promosso anche nei confronti delle odierne parti attrici, che, tuttavia, si concludeva per le menzionati parti con un decreto di archiviazione del G.I.P. di Enna, su richiesta del Pubblico Ministero.
A seguito di trasmissione del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza all' e Controparte_1
all' quest'ultima, ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 228/2001, CP_2
emetteva nei confronti dei soci dell' attrice un Parte_1
provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione dei contributi. Tale provvedimento veniva impugnato innanzi al T.A.R. per la Sicilia, sede di Catania, che ne sospendeva gli effetti in via cautelare. Successivamente, il procedimento amministrativo si concludeva con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Nel medesimo contesto temporale, l' , con nota Controparte_1
del 12/3/2018, comunicava l'inizio del procedimento di “revoca” del finanziamento.
Nonostante la formulazione di osservazioni e la presentazione di documenti, l'amministrazione disponeva la “revoca” di detto finanziamento con DDG n.1185 del 22.7.2019, e ne disponeva il recupero, incaricando i tale attività. CP_2
Avverso la revoca e il conseguente asserito indebito, gli attori proponevano il presente giudizio, ritenendo che le somme fossero dovute, in forza della presunta illegittimità del decreto di revoca sotto diversi profili, che possono essere così sintetizzati:
- difetto di motivazione del provvedimento di revoca, che, ad avviso degli attori, trova fondamento unicamente nel P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza, senza ulteriori valutazioni;
- carenza dei presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 898/1986 per la revoca e il recupero;
-contraddittorietà della “revoca” rispetto alla relazione dello stesso assessorato del 16.7.2019, a firma dei dottori e Per_2 Per_1
funzionari regionali interpellati in sede di indagine Persona_3
supplettiva;
- mancanza di inadempimento imputabile all' Parte_1
e di frode nell'ottenere il beneficio.
[...]
Alla luce dei detti motivi, gli attori chiedevano di dichiarare il diritto a mantenere le somme erogate in attuazione del finanziamento stabilito con DDG n. 916 del 14/7/2011 e, conseguentemente, dichiarare che l' non era tenuta a restituire Parte_1
quanto percepito.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l' Controparte_11
per tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
[...]
Caltanissetta, contestando le difese dagli attori e reputando legittima l'attività posta in essere dall'Assessorato; ad avviso delle convenute, il provvedimento di revoca, poiché fondato sulle ragioni esplicitate nel Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di
Finanza, era corretto e legittimo;
pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l' hiedendo di rigettare la domanda proposta dagli attori, in CP_2 quanto ritenuta infondata.
La causa veniva istruita con le documentazioni prodotte dalle parti;
inoltre, il giudice, nel corso del procedimento, disponeva due differenti C.T.U., aventi ad oggetto diversi profili delle questioni rilevanti ai fini del presente giudizio;
tali mezzi istruttori, di complessa esecuzione, hanno avuto un notevole riflesso sulla durata del procedimento, protrattosi per oltre tre anni.
Lo svolgimento del procedimento, e della sua corposa istruttoria, può essere così sintetizzato:
-con ordinanza del 23/10/2020, il giudice nominava gli ingegneri e per lo svolgimento di TU, al fine CP_3 Controparte_4
di verificare i profili di conformità dell'opera, rispetto al progetto;
e se la stessa si presentasse in uno stato conservativo compatibile con il suo regolare e duraturo utilizzo.
- lo svolgimento della TU incontrava numerose difficoltà e, conseguentemente, i consulenti nominati chiedevano, di volta in volta, ulteriori termini per l'esecuzione e il deposito delle conclusioni della TU
-nelle more dello svolgimento della TU, a seguito delle richieste delle parti attrici, veniva prodotta la perizia svolta dall'NG. in Per_4
seno al giudizio penale di Appello, relativo alle medesime vicende che hanno originato il procedimento odierno.
- in data 17.10.2021 veniva depositata TU;
tuttavia, veniva richiesta e accordata una integrazione della suddetta perizia, che si rivelava in seguito non possibile per l'inesistenza parziale della documentazione richiesta dai Consulenti.
- in data 20.02.2022, veniva nominato TU, ai fini della verifica della regolarità della posizione contabile degli attori rispetto all'avvenuta erogazione del finanziamento pubblico, il consulente contabile, dott.
, che depositava la relazione il 09.05.2023 CP_5
- L'assessorato, nelle more del giudizio, emanava in data 27.04.2022 ordinanza di ingiunzione, chiedendo la restituzione delle somme precipite agli attori.
-Con ordinanza del 06/10/2023, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di repliche.
Tuttavia, nelle more della pronuncia della sentenza, veniva emessa, in data 08 marzo 2024, la sentenza n. 52/A/2024 con la quale la
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione
Siciliana, si pronunciava, accogliendo l'appello dell'
[...]
e del signor , escludendo la Parte_1 Parte_2
sussistenza di danno erariale.
Alla luce di detto provvedimento, le parti attrice formulavano richiesta di rimessione della causa sul ruolo al fine di permettere il contraddittorio su tale provvedimento.
Il Giudice, precedente assegnatario del procedimento, con provvedimento del 13.3.2024, ritenendo la pronuncia della Corte dei
Conti Sezione Giurisdizionale di Appello rilevante per la definizione del giudizio, rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di interloquire.
La causa veniva poi assegnata, a seguito del trasferimento del precedente giudice al sottoscritto decidente e all'udienza del
16.5.2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Nelle more, l' Controparte_1
con Ordinanza n. 6/A/2024,
[...]
notificata il 27/5/2024, ha revocato l'ordinanza di ingiunzione n. 6 del 27.4.2022, con la quale aveva irrogato, a carico del signor
[...]
, la sanzione di euro 150.000,00 ex art. 3 della Legge n. Pt_2
898/1986
***
Preliminarmente deve rilevarsi, quanto alla giurisdizione che, come affermato dalla costante giurisprudenza, in caso di concessione di beneficio economico, se il giudizio verte sulla ripetizione del contributo sul presupposto del solo inadempimento degli obblighi che il privato ha assunto a fronte della concessione del beneficio, la giurisdizione sorge in capo al giudice ordinario. In tale ipotesi, infatti, non vi è l'esercizio del potere amministrativo, quale presupposto necessario e indefettibile per attribuire la giurisdizione della singola controversia al giudice amministrativo. Nel caso di specie, avuto riguardo alla causa petendi in concreto, l'amministrazione ha operato una revoca, in senso improprio, del beneficio, a fronte del presunto inadempimento degli obblighi di legge, cui era subordinata detta erogazione senza alcuna una valutazione discrezionale sulla scorta del
P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza ed in ossequio alla legge 898 del 1986.
La giurisdizione appartiene, pertanto al Giudice ordinario.
Quanto all'esame delle prospettazioni delle parti si osserva che in ordine all'eccepito vizio di motivazione del provvedimento di revoca del finanziamento , lo stesso è da ritenersi lo stesso infondato in quanto è evidente che, nel caso di specie, è stato fatto uso della tecnica della motivazione per relationem. L'Assessorato regionale, infatti, si è basato ed ha fatto propri i rilievi della Guardia di Finanza compendiati nel Processo verbale di constatazione come si evince con chiarezza dal decreto di revoca e dai riferimenti in esso contenuti.
Per ciò che concerne l'eccepita violazione della legge 898 del 1986 nel disporre la revoca del beneficio economico, deve precisarsi che l'art. 3, della citata legge, afferma il principio secondo cui:
“L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette l'ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità.”.
Il comma 1 del citato art. 3, invece, stabilisce che
“Indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito”. Inoltre, lo stesso comma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa in misura variabile collegata all'accertamento dell'indebito.
Se ne deduce che la restituzione dell'indebito è collegata all'accertamento di un illecito configurante un reato e tuttavia, è contemplata, altresì, l'ipotesi per cui, anche in assenza di una sanzione penale, il percettore del contributo pubblico può essere in ogni caso tenuto alla ripetizione.
Deve precisarsi che nel caso di specie, l'Assessorato ha azionato la
“revoca” dell'ammissione al finanziamento riportandosi, in motivazione, al PVC della Guardia di Finanza del 2017, che ha contestato all'odierno attore la violazione della legge 898 ed in particolare degli artt. 2 e 3 di detta legge;
pertanto, la richiesta di ripetizione risulta fondata unicamente sulla scorta della disciplina dettata dalla legge 898/1986, che delinea il perimetro dell'oggetto di questo giudizio.
La legge 898/1986 presuppone, ai fini della revoca dell'erogazione del beneficio, l'ottenimento indebito del finanziamento “mediante l'esposizione di dati o notizie false” ed a tale condotta la stessa legge ricollega una sanzione penale e la conseguente restituzione dell'indebito vantaggio percepito.
Deve osservarsi che seppur il primo comma dell'art. 3 afferma che la restituzione debba essere effettuata anche in mancanza dell'applicazione della sanzione penale, tale dettato normativo, implicitamente presuppone che, ai fini della ripetizione di quanto ottenuto, il beneficiario debba aver posto in essere la condotta fraudolenta descritta all'art. 2; in altre parole, il comma 1 dell'art. 3 sancisce che il beneficiario dell'erogazione è tenuto alla restituzione di quanto ottenuto nel caso in cui, avendo posto in essere la condotta fraudolenta ed avendo ottenuto il beneficio “mediante l'esposizione di dati o notizie falsi”, non abbia riportato una condanna in sede penale per il reato previsto all'art. 2 della legge del 1986. In sintesi il presupposto indefettibile e necessario da accertare per stabilire se la
Pubblica amministrazione può legittimamente revocare il provvedimento di erogazione del beneficio risiede nella condotta fraudolenta descritta dalla legge e che il beneficiario del contributo deve aver posto in essere per ottenere il finanziamento. In tal senso, la stessa Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui:
“ai fini della configurabilità della fattispecie sanzionata dall'art. 3 della l. n. 898 del 1986, la quale costituisce un illecito di danno e non di pericolo, è sufficiente che l'indebita percezione di aiuti comunitari sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false” (Corte di
Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10459 del 15/04/2019.
Nella fattispecie posta all'attenzione di questo Tribunale, può affermarsi che non si ravvisa, in capo agli attori, alcuna condotta sussumibile nell'alveo del disposto normativo dianzi richiamato e citato.
Invero tenuto che il provvedimento di revoca del finanziamento in parte motiva richiami per relationem il processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di Finanza ne va esaminato il contenuto e, in particolare, gli illeciti addebitati agli odierni attori.
Il P.V.C. evidenzia, alla lettera c), la presenza contabile di fatture false e, dunque, di irregolarità nella posizione contabile degli attori.
In primo luogo, come evidenziato dai funzionari regionali incaricati dell'istruttoria suppletiva in previsione dell'emissione del decreto di revoca, “le eventuali irregolarità, concernenti l'emanazione di fatture false, non avrebbero effetti sul finanziamento, poiché non sarebbero imputabili al beneficiario”.
Il consulente contabile, dott. , nella sua relazione i cui CP_5
esiti non sono stati contestati, volta proprio alla verifica della generale correttezza nella tenuta della contabilità, che invece rappresentava una condizione per ottenere l'erogazione (cfr. all. 1 pag 16), così concludeva: “la posizione contabile degli attori rispetto all'avvenuta erogazione del finanziamento pubblico appare regolare, in quanto le somme rendicontate che sono state ammesse al finanziamento trovano giustificazione nei rispettivi documenti contabili e le uscite sono accertate con certezza e trovano la loro manifestazione finanziaria nel rapporto di conto corrente intestato all' . Parte_1
Inoltre, a supporto di quanto affermato, in data 08 marzo 2024, interveniva la sentenza n. 52/A/2024, con la quale la Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, accogliendo l'appello dell' e del Parte_1
signor in proprio, escludeva ogni potenziale danno Parte_2
erariale ipotizzato a suo tempo dalla Procura Contabile sulla scorta del P.V.C. della Guardia di Finanza.
Di conseguenza, alla luce di quanto esposto non si ravvisa e non è stata provata alcuna violazione contabile posta in essere dagli attori, rispetto all'erogazione e alla gestione del contributo economico.
Quanto alla contestazione di cui alla lettera b) del richiamato P.V.C., ossia la contestata difformità dell'opera al progetto, nonché la scarsa qualità della stessa, che avrebbe presentato già segni di cedimento dopo solo 3 anni dalla realizzazione, si rileva che tale contestazione non è idonea a giustificare la revoca del finanziamento, sulla base della sola normativa invocata e posta a fondamento della chiesta ripetizione in quanto non vi è prova del contegno fraudolento imputabile al beneficiario.
Inoltre, a tal proposito, merita richiamarsi la relazione del TU NG.
, nominato quale perito dalla Corte di Appello di Persona_5
Caltanissetta nel procedimento penale a carico dell'ing. CP_8
. Il consulente, infatti, all'esito dell'attività a lui demandata ha
[...]
concluso affermando la piena conformità dei lavori eseguiti con lo stato finale certificato dal Direttore dei lavori. (cfr. all.34 pag. 35)
Sempre con riferimento alla conformità dell'opera al progetto, deve rilevarsi che i consulenti tecnici d'ufficio, NGegneri e CP_3 CP_4
nominati nell'ambito di questo procedimento, nella loro relazione depositata il 17.10.2021 evidenziavano che l'opera “presenta la maggior parte dei manufatti visibili eseguiti con discreta fattura, per i quali si può serenamente ritenere la loro buona riuscita a regola d'arte”; pur se gli stessi periti evidenziavano altresì che “l'opera nel suo complesso, così come rilevata, per essere giudicata a regola d'arte, richiede l'esecuzione dei necessari lavori per l'eliminazione dei difetti accertati, nonché, l'esecuzione delle opere mancanti necessarie per conferire adeguata sicurezza alla circolazione.” Tuttavia, nella relazione veniva affermata la impossibilità per i periti di quantificare esattamente l'entità economica necessaria a porre in essere i suddetti interventi.
Appare, pertanto, chiaro che le eventuali difformità presenti nell'opera, rispetto al progetto, oltre a non essere, in quanto tali, idonee a giustificare la restituzione delle somme finanziate in forza della legge 898/1986, non appaiono di rilevanza e importanza tale da potersi affermare che l'opera non sia stata effettuata a regola d'arte, come appurato dalle menzionate relazioni tecniche.
Infine, quanto all'ulteriore contestazione effettuata dal Guardia di
Finanza del P.V.C., relativa alla presunta fittizia corresponsione dei conferimenti dei soci per la prevista quota del 20% del contributo, in quanto gli apporti dei singoli soci sarebbero stati finanziati tutti da
, legale rappresentante della Controparte_10 CP_7
deve evidenziarsi come la ricostruzione effettuata nel P.V.C. non appaia condivisibile.
In particolare, la condotta illecita sarebbe consistita nel fatto che la
– quale società incaricata di eseguire i lavori CP_7
dall' – per il tramite del suo legale Parte_1
rappresentante, avrebbe finanziato i versamenti da parte dei soci delle somme relative alla quota obbligatoria. A sua volta, ricevuta la provvista, l' avrebbe Parte_1
nuovamente restituito il denaro alla per il tramite di CP_7
fatture false.
Per il tramite di tale “metodo” si sarebbe così aggirato il conferimento obbligatorio da parte dei soci con risorse proprie del
20% del finanziamento.
Preliminarmente, necessita evidenziarsi che il decreto di approvazione del finanziamento, nel disporre l'erogazione del contributo, pari all'80% della somma complessiva, non statuisce nulla circa la provenienza delle risorse rimanenti a carico del beneficiario, così come nessun obbligo si rinviene nella stessa disciplina dettata dal bando. Quel che rileva è che il conferimento della quota del 20% da parte dell'associazione e per essa da parte di alcuni soci vi è stato mentre la circostanza per cui una parte della somma, per la realizzazione dei lavori sia stata anticipata dalla stessa CP_7
, per quanto opinabile e comunque già definita “ discutibile”,
[...]
non integra i presupposti degli artifizi e raggiri atteso che dette somme sono state corrisposte a titolo di “ prestito infruttifero” , con operazioni contabili regolarmente registrate avvenute con mezzi tracciabili di pagamento. Inoltre l'assunto secondo cui dette somme sarebbero poi tornate nella disponibilità della società esecutrice dei lavori mediante false fatturazioni o fatturazioni per operazioni inesistenti non ha trovato alcun riscontro attesa la sostanziale regolarità contabile dell'intero finanziamento e della rendicontazione dei lavori ed esecuzione dei lavori da parte dell'associazione beneficiaria mentre non rilevano in questa sede i rapporti tra la società esecutrice dei lavori e terzi fornitori. L'ardita operazione finanziaria, pertanto, per le modalità con le quali è stata realizzata, con passaggi di denaro tracciabili con la causale di “ prestito infruttifero” non integra gli artifizi o raggiri richiesti dalla norma di riferimento per poter poi procedere alla revoca del finanziamento e richiederne la restituzione. Manca, invero, l'elemento soggettivo dell'intento fraudolento, caratteristico del raggiro tanto più che le opere sono state realizzate come da progetto e capitolato lavori e nessun “ sviamento di risorse pubbliche” è avvenuto né, tanto meno
è stato accertato come , peraltro comprovato dall'assoluzione in sede penale di tutti i protagonisti della vicenda coinvolti a vario titolo nelle indagini e poi affermato dalla stessa Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana.
Conseguentemente, alla luce delle argomentazioni svolte, non si rinvengono ragioni di carattere sostanziale per la revoca del finanziamento.
In conclusione, è opportuno rilevare, in quanto di interesse nel presente giudizio, che nelle more del giudizio, l'
[...]
Controparte_1
con Ordinanza n. 6/A/2024, notificata il 27/5/2024,
[...]
ha revocato l'Ordinanza NGiunzione n. 6 del 27/4/2022, con la quale aveva irrogato, a carico del signor , la sanzione di euro Parte_2
150.000,00 ex art. 3 della Legge n. 898/1986 (Cfr. All. 40).
L'esercizio del potere di autotutela da parte dell' è CP_1 peraltro avvenuto dietro sollecitazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che rappresentava alla detta amministrazione l'opportunità di revocare il provvedimento sanzionatorio. Tale ordinanza, che nella motivazione richiama per relationem la già menzionata sentenza n.52A della Corte dei Conti, sezione d'Appello per la Regione Sicilia, rende manifesta la volontà dell'Assessorato di procedere a una rivalutazione di quanto precedentemente affermato in ordine alla ripetizione del beneficio erogato;
infatti, in base alla legge 898/1986, la sanzione emessa e poi revocata dall'amministrazione è strettamente connessa all'accertamento dell'indebito percepimento dell'erogazione; quest'ultimo rappresenta il requisito necessario sia per l'adozione del provvedimento sanzionatorio, sia per chiedere la ripetizione di quanto ottenuto.
Inoltre, deve rilevarsi, che l'Avvocatura dello Stato, dopo aver dato impulso al potere di autotutela dell'amministrazione, non ha depositato comparsa conclusionale, né repliche alla comparsa conclusionale degli attori.
Alla luce di tutti i motivi esposti, la domanda degli attori risulta fondata, con la conseguenza che va dichiarata l'insussistenza di alcun indebito di cui la Pubblica Amministrazione ha il diritto di recupero.
Quanto alle spese di lite, in ragione della natura della controversia, della complessità degli accertamenti svolti, della opinabilità delle modalità di conferimento della quota privata dell'importo dei lavori e della non perfetta tenuta delle opere realizzate da parte dell'associazione, si ravvisano i presupposti per disporne la integrale compensazione ponendo a carico di entrambe le parti le spese di consulenza.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che l' ha diritto a fruire degli aiuti Parte_1
previsti dal PSR Sicilia 2007/2013 Misura 125 Azione A- Rete di
Trasporto Interaziendale- II Sottofase concessi con D.D.G. del
Dirigente Generale n. 916 del 14/07/2011, registrato dalla Corte dei
Conti il 30/8/2011 rg. 5, fg. 346 ( domanda di aiuto 94750129416) e per l'effetto dichiara che la stessa non ha commesso alcun inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concessione del contributo tale da comportare la revoca disposta e che pertanto la stessa non è tenuta a restituire quanto percepito;
dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti;
pone a carico di entrambe le parti le spese di consulenza già liquidate con separato decreto.
Caltanissetta 25 gennaio 2025
Il Giudice
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Calogero D. Cammarata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2198/2019 R.G.A.C., promosso da:
, c.f.: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante Ciuro Filippo, e
[...]
, c.f. , anche in proprio, in giudizio Pt_2 CodiceFiscale_1
con gli Avvocati Associati Giambattista LO PINZINO e Giovanni
CANNATA
Attori
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
c.f.
[...]
in persona dell'Assessore in carica, in giudizio con P.IVA_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
Controparte_2 , c.f.: p. iva , in
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta.
Convenuti
OGGETTO: indebito oggettivo/soggettivo.
Conclusioni: Le parti attrici così concludevano nella propria comparsa depositata il 25.06.2024:
A. In via principale: accertare e dichiarare che l' Parte_1
ha diritto a fruire degli aiuti previsti dal PSR SICILIA
[...]
2007/2013 Misura 125 Azione A – Rete di Trasporto Interaziendale – II
Sottofase concessi con il DDG del Dirigente Generale n. 916 del 14/07/2011, registrato alla Corte dei Conti il 30/08/2011 rg. 5, fg. 346 (domanda di aiuto
n. 94750129416) e, per l'effetto, che la stessa non ha commesso alcun inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concessione del contributo tale da comportare la revoca disposta e con la conseguenza che la predetta ed il signor
il quale nel presente giudizio ha agito anche in proprio avendo Parte_2
nella qualità di presidente speso il nome dell'associazione (art. 38 c.c.), non sono tenuti a restituire quanto percepito dall' attrice con il finanziamento Parte_1
in questione;
B. In via meramente subordinata: senza rinuncia alle superiori domande, tenuto in debita considerazione il fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c.) come sopra esposto al punto 6. in diritto, ove, nonostante le chiare risultanze istruttorie documentali, dovesse essere ravvisato il mancato rispetto di uno degli impegni cui
è stata subordinata la concessione dell'aiuto, si chiede, in applicazione dell'art. 5- 2 (Sanzioni) del Bando pubblico in questione (unica legge applicabile alle parti in causa), e quindi dei sopra citati Regolamenti comunitari e decreti ministeriali
(vedi punto 7 in diritto), la riduzione del finanziamento proporzionalmente alla irregolarità in ipotesi commessa.
C. In ogni caso, in forza del principio di soccombenza, porre definitivamente a carico delle parti convenute tutte le spese liquidate per le due disposte CC.TT.U., poste originariamente a carico di parte attrice e conseguentemente da questa già anticipate e, per l'effetto, condannare gli stessi convenuti a rimborsare al signor
che materialmente ha provveduto al pagamento, quanto da Parte_2
quest'ultimo sborsato agli NGegneri e ed al CP_3 Controparte_4
Dott. in forza dei rispettivi provvedimenti di liquidazione. Controparte_5
- le parti convenute non depositavano comparse conclusionali e nei precedenti scritti difensivi chiedevano respingersi la domanda di controparte, in quanto infondata in punto di fatto e di diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.10.2019, ritualmente notificato,
l' , nella qualità Parte_3
di rappresentate dell' associazione e in proprio, evocavano in giudizio l' e l' Controparte_6 CP_2
Gli attori, nel contesto del detto atto, rappresentavano che l' aveva chiesto ed ottenuto Parte_1 l'ammissione ad un finanziamento, relativo alla costruzione ex-novo e alla ristrutturazione di una strada a carattere interaziendale nelle C. da Spatuzza - S. Biagio - Manca di Conte, in territorio del Comune di
Calascibetta, previsto con l'AGV/DDG del Dirigente Generale n.
916 del 14/07/2011 concernente gli aiuti previsti dal PSR SICILIA
2007/2013 Misura 125 Azione A.
In riferimento a tale progetto, la spesa gravante a carico dei fondi pubblici ammontava ad euro 1.067.315,6 – pari all'80% del valore dell'opera, mentre la restante parte rimaneva a carico dell' . Parte_1
Con delibera di assemblea del 09/3/2010, la suddetta associazione affidava i lavori di cui al finanziamento alla ditta Controparte_7
I lavori venivano regolarmente eseguiti e controllati, con attestazione di regolarità, dai funzionari amministrativi preposti, che, di volta in volta, ne verificano la conformità rispetto al bando pubblico;
in particolare, i Funzionari redigevano specifico verbale, datato
13/2/2013, dal quale emergeva che, a seguito di controlli sia contabili che tecnico costruttivi, gli interventi risultavano conformi agli schemi progettuali approvati.
A seguito della fine dei lavori, ai fini del pagamento a saldo del contributo, l' trasmetteva alla Regione Parte_1
Siciliana - a firma dei direttori dei lavori, ingegneri Controparte_8
e , del presidente dell'Associazione, signor Controparte_9 [...]
, e del rappresentante legale della signor Pt_2 CP_7
- apposita contabilità finale con la relazione Controparte_10 delle opere eseguite.
Con nota n. 34592 del 29/04/2014, l'Assessorato incaricava i funzionari regionali, in servizio presso il Servizio II, Dr. Per_1
e Dr. di effettuare l'accertamento finale
[...] Persona_2
dei lavori;
questo, aveva esito positivo, in quanto i detti incaricati riscontravano che l'esecuzione dei lavori in argomento avveniva in conformità alle previsioni progettuali e nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dall'AVG/DDG n. 916 del 14/7/2011.
Tuttavia, in data 5.5.2017, veniva notificato all' Parte_1
il verbale di contestazione per la violazione della Legge
[...]
23/12/1986 n. 898, redatto dalla Guardia di Finanza, Tenenza di
Nicosia, con il quale si contestava l'illecita percezione dei contributi comunitari.
In dettaglio, la Guardia di Finanza rilevava tre criticità:
a) La fittizia corresponsione dei conferimenti dei soci per la prevista quota del 20% del contributo, perché gli apporti dei singoli soci sarebbero stati finanziati tutti da , legale Controparte_10
rappresentante della Controparte_7
b) La difformità dell'opera al progetto, nonché la scarsa qualità della stessa, che avrebbe presentato già segni di cedimento, a soli 3 anni dalla realizzazione.
c) La presenza contabile di fatture false emesse e ricevute da orrispondenti ad operazioni inesistenti. CP_7
Tali indagini portavano all'instaurazione di un procedimento penale promosso anche nei confronti delle odierne parti attrici, che, tuttavia, si concludeva per le menzionati parti con un decreto di archiviazione del G.I.P. di Enna, su richiesta del Pubblico Ministero.
A seguito di trasmissione del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza all' e Controparte_1
all' quest'ultima, ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 228/2001, CP_2
emetteva nei confronti dei soci dell' attrice un Parte_1
provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione dei contributi. Tale provvedimento veniva impugnato innanzi al T.A.R. per la Sicilia, sede di Catania, che ne sospendeva gli effetti in via cautelare. Successivamente, il procedimento amministrativo si concludeva con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Nel medesimo contesto temporale, l' , con nota Controparte_1
del 12/3/2018, comunicava l'inizio del procedimento di “revoca” del finanziamento.
Nonostante la formulazione di osservazioni e la presentazione di documenti, l'amministrazione disponeva la “revoca” di detto finanziamento con DDG n.1185 del 22.7.2019, e ne disponeva il recupero, incaricando i tale attività. CP_2
Avverso la revoca e il conseguente asserito indebito, gli attori proponevano il presente giudizio, ritenendo che le somme fossero dovute, in forza della presunta illegittimità del decreto di revoca sotto diversi profili, che possono essere così sintetizzati:
- difetto di motivazione del provvedimento di revoca, che, ad avviso degli attori, trova fondamento unicamente nel P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza, senza ulteriori valutazioni;
- carenza dei presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 898/1986 per la revoca e il recupero;
-contraddittorietà della “revoca” rispetto alla relazione dello stesso assessorato del 16.7.2019, a firma dei dottori e Per_2 Per_1
funzionari regionali interpellati in sede di indagine Persona_3
supplettiva;
- mancanza di inadempimento imputabile all' Parte_1
e di frode nell'ottenere il beneficio.
[...]
Alla luce dei detti motivi, gli attori chiedevano di dichiarare il diritto a mantenere le somme erogate in attuazione del finanziamento stabilito con DDG n. 916 del 14/7/2011 e, conseguentemente, dichiarare che l' non era tenuta a restituire Parte_1
quanto percepito.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l' Controparte_11
per tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
[...]
Caltanissetta, contestando le difese dagli attori e reputando legittima l'attività posta in essere dall'Assessorato; ad avviso delle convenute, il provvedimento di revoca, poiché fondato sulle ragioni esplicitate nel Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di
Finanza, era corretto e legittimo;
pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l' hiedendo di rigettare la domanda proposta dagli attori, in CP_2 quanto ritenuta infondata.
La causa veniva istruita con le documentazioni prodotte dalle parti;
inoltre, il giudice, nel corso del procedimento, disponeva due differenti C.T.U., aventi ad oggetto diversi profili delle questioni rilevanti ai fini del presente giudizio;
tali mezzi istruttori, di complessa esecuzione, hanno avuto un notevole riflesso sulla durata del procedimento, protrattosi per oltre tre anni.
Lo svolgimento del procedimento, e della sua corposa istruttoria, può essere così sintetizzato:
-con ordinanza del 23/10/2020, il giudice nominava gli ingegneri e per lo svolgimento di TU, al fine CP_3 Controparte_4
di verificare i profili di conformità dell'opera, rispetto al progetto;
e se la stessa si presentasse in uno stato conservativo compatibile con il suo regolare e duraturo utilizzo.
- lo svolgimento della TU incontrava numerose difficoltà e, conseguentemente, i consulenti nominati chiedevano, di volta in volta, ulteriori termini per l'esecuzione e il deposito delle conclusioni della TU
-nelle more dello svolgimento della TU, a seguito delle richieste delle parti attrici, veniva prodotta la perizia svolta dall'NG. in Per_4
seno al giudizio penale di Appello, relativo alle medesime vicende che hanno originato il procedimento odierno.
- in data 17.10.2021 veniva depositata TU;
tuttavia, veniva richiesta e accordata una integrazione della suddetta perizia, che si rivelava in seguito non possibile per l'inesistenza parziale della documentazione richiesta dai Consulenti.
- in data 20.02.2022, veniva nominato TU, ai fini della verifica della regolarità della posizione contabile degli attori rispetto all'avvenuta erogazione del finanziamento pubblico, il consulente contabile, dott.
, che depositava la relazione il 09.05.2023 CP_5
- L'assessorato, nelle more del giudizio, emanava in data 27.04.2022 ordinanza di ingiunzione, chiedendo la restituzione delle somme precipite agli attori.
-Con ordinanza del 06/10/2023, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di repliche.
Tuttavia, nelle more della pronuncia della sentenza, veniva emessa, in data 08 marzo 2024, la sentenza n. 52/A/2024 con la quale la
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione
Siciliana, si pronunciava, accogliendo l'appello dell'
[...]
e del signor , escludendo la Parte_1 Parte_2
sussistenza di danno erariale.
Alla luce di detto provvedimento, le parti attrice formulavano richiesta di rimessione della causa sul ruolo al fine di permettere il contraddittorio su tale provvedimento.
Il Giudice, precedente assegnatario del procedimento, con provvedimento del 13.3.2024, ritenendo la pronuncia della Corte dei
Conti Sezione Giurisdizionale di Appello rilevante per la definizione del giudizio, rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di interloquire.
La causa veniva poi assegnata, a seguito del trasferimento del precedente giudice al sottoscritto decidente e all'udienza del
16.5.2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Nelle more, l' Controparte_1
con Ordinanza n. 6/A/2024,
[...]
notificata il 27/5/2024, ha revocato l'ordinanza di ingiunzione n. 6 del 27.4.2022, con la quale aveva irrogato, a carico del signor
[...]
, la sanzione di euro 150.000,00 ex art. 3 della Legge n. Pt_2
898/1986
***
Preliminarmente deve rilevarsi, quanto alla giurisdizione che, come affermato dalla costante giurisprudenza, in caso di concessione di beneficio economico, se il giudizio verte sulla ripetizione del contributo sul presupposto del solo inadempimento degli obblighi che il privato ha assunto a fronte della concessione del beneficio, la giurisdizione sorge in capo al giudice ordinario. In tale ipotesi, infatti, non vi è l'esercizio del potere amministrativo, quale presupposto necessario e indefettibile per attribuire la giurisdizione della singola controversia al giudice amministrativo. Nel caso di specie, avuto riguardo alla causa petendi in concreto, l'amministrazione ha operato una revoca, in senso improprio, del beneficio, a fronte del presunto inadempimento degli obblighi di legge, cui era subordinata detta erogazione senza alcuna una valutazione discrezionale sulla scorta del
P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza ed in ossequio alla legge 898 del 1986.
La giurisdizione appartiene, pertanto al Giudice ordinario.
Quanto all'esame delle prospettazioni delle parti si osserva che in ordine all'eccepito vizio di motivazione del provvedimento di revoca del finanziamento , lo stesso è da ritenersi lo stesso infondato in quanto è evidente che, nel caso di specie, è stato fatto uso della tecnica della motivazione per relationem. L'Assessorato regionale, infatti, si è basato ed ha fatto propri i rilievi della Guardia di Finanza compendiati nel Processo verbale di constatazione come si evince con chiarezza dal decreto di revoca e dai riferimenti in esso contenuti.
Per ciò che concerne l'eccepita violazione della legge 898 del 1986 nel disporre la revoca del beneficio economico, deve precisarsi che l'art. 3, della citata legge, afferma il principio secondo cui:
“L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette l'ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità.”.
Il comma 1 del citato art. 3, invece, stabilisce che
“Indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito”. Inoltre, lo stesso comma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa in misura variabile collegata all'accertamento dell'indebito.
Se ne deduce che la restituzione dell'indebito è collegata all'accertamento di un illecito configurante un reato e tuttavia, è contemplata, altresì, l'ipotesi per cui, anche in assenza di una sanzione penale, il percettore del contributo pubblico può essere in ogni caso tenuto alla ripetizione.
Deve precisarsi che nel caso di specie, l'Assessorato ha azionato la
“revoca” dell'ammissione al finanziamento riportandosi, in motivazione, al PVC della Guardia di Finanza del 2017, che ha contestato all'odierno attore la violazione della legge 898 ed in particolare degli artt. 2 e 3 di detta legge;
pertanto, la richiesta di ripetizione risulta fondata unicamente sulla scorta della disciplina dettata dalla legge 898/1986, che delinea il perimetro dell'oggetto di questo giudizio.
La legge 898/1986 presuppone, ai fini della revoca dell'erogazione del beneficio, l'ottenimento indebito del finanziamento “mediante l'esposizione di dati o notizie false” ed a tale condotta la stessa legge ricollega una sanzione penale e la conseguente restituzione dell'indebito vantaggio percepito.
Deve osservarsi che seppur il primo comma dell'art. 3 afferma che la restituzione debba essere effettuata anche in mancanza dell'applicazione della sanzione penale, tale dettato normativo, implicitamente presuppone che, ai fini della ripetizione di quanto ottenuto, il beneficiario debba aver posto in essere la condotta fraudolenta descritta all'art. 2; in altre parole, il comma 1 dell'art. 3 sancisce che il beneficiario dell'erogazione è tenuto alla restituzione di quanto ottenuto nel caso in cui, avendo posto in essere la condotta fraudolenta ed avendo ottenuto il beneficio “mediante l'esposizione di dati o notizie falsi”, non abbia riportato una condanna in sede penale per il reato previsto all'art. 2 della legge del 1986. In sintesi il presupposto indefettibile e necessario da accertare per stabilire se la
Pubblica amministrazione può legittimamente revocare il provvedimento di erogazione del beneficio risiede nella condotta fraudolenta descritta dalla legge e che il beneficiario del contributo deve aver posto in essere per ottenere il finanziamento. In tal senso, la stessa Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui:
“ai fini della configurabilità della fattispecie sanzionata dall'art. 3 della l. n. 898 del 1986, la quale costituisce un illecito di danno e non di pericolo, è sufficiente che l'indebita percezione di aiuti comunitari sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false” (Corte di
Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10459 del 15/04/2019.
Nella fattispecie posta all'attenzione di questo Tribunale, può affermarsi che non si ravvisa, in capo agli attori, alcuna condotta sussumibile nell'alveo del disposto normativo dianzi richiamato e citato.
Invero tenuto che il provvedimento di revoca del finanziamento in parte motiva richiami per relationem il processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di Finanza ne va esaminato il contenuto e, in particolare, gli illeciti addebitati agli odierni attori.
Il P.V.C. evidenzia, alla lettera c), la presenza contabile di fatture false e, dunque, di irregolarità nella posizione contabile degli attori.
In primo luogo, come evidenziato dai funzionari regionali incaricati dell'istruttoria suppletiva in previsione dell'emissione del decreto di revoca, “le eventuali irregolarità, concernenti l'emanazione di fatture false, non avrebbero effetti sul finanziamento, poiché non sarebbero imputabili al beneficiario”.
Il consulente contabile, dott. , nella sua relazione i cui CP_5
esiti non sono stati contestati, volta proprio alla verifica della generale correttezza nella tenuta della contabilità, che invece rappresentava una condizione per ottenere l'erogazione (cfr. all. 1 pag 16), così concludeva: “la posizione contabile degli attori rispetto all'avvenuta erogazione del finanziamento pubblico appare regolare, in quanto le somme rendicontate che sono state ammesse al finanziamento trovano giustificazione nei rispettivi documenti contabili e le uscite sono accertate con certezza e trovano la loro manifestazione finanziaria nel rapporto di conto corrente intestato all' . Parte_1
Inoltre, a supporto di quanto affermato, in data 08 marzo 2024, interveniva la sentenza n. 52/A/2024, con la quale la Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, accogliendo l'appello dell' e del Parte_1
signor in proprio, escludeva ogni potenziale danno Parte_2
erariale ipotizzato a suo tempo dalla Procura Contabile sulla scorta del P.V.C. della Guardia di Finanza.
Di conseguenza, alla luce di quanto esposto non si ravvisa e non è stata provata alcuna violazione contabile posta in essere dagli attori, rispetto all'erogazione e alla gestione del contributo economico.
Quanto alla contestazione di cui alla lettera b) del richiamato P.V.C., ossia la contestata difformità dell'opera al progetto, nonché la scarsa qualità della stessa, che avrebbe presentato già segni di cedimento dopo solo 3 anni dalla realizzazione, si rileva che tale contestazione non è idonea a giustificare la revoca del finanziamento, sulla base della sola normativa invocata e posta a fondamento della chiesta ripetizione in quanto non vi è prova del contegno fraudolento imputabile al beneficiario.
Inoltre, a tal proposito, merita richiamarsi la relazione del TU NG.
, nominato quale perito dalla Corte di Appello di Persona_5
Caltanissetta nel procedimento penale a carico dell'ing. CP_8
. Il consulente, infatti, all'esito dell'attività a lui demandata ha
[...]
concluso affermando la piena conformità dei lavori eseguiti con lo stato finale certificato dal Direttore dei lavori. (cfr. all.34 pag. 35)
Sempre con riferimento alla conformità dell'opera al progetto, deve rilevarsi che i consulenti tecnici d'ufficio, NGegneri e CP_3 CP_4
nominati nell'ambito di questo procedimento, nella loro relazione depositata il 17.10.2021 evidenziavano che l'opera “presenta la maggior parte dei manufatti visibili eseguiti con discreta fattura, per i quali si può serenamente ritenere la loro buona riuscita a regola d'arte”; pur se gli stessi periti evidenziavano altresì che “l'opera nel suo complesso, così come rilevata, per essere giudicata a regola d'arte, richiede l'esecuzione dei necessari lavori per l'eliminazione dei difetti accertati, nonché, l'esecuzione delle opere mancanti necessarie per conferire adeguata sicurezza alla circolazione.” Tuttavia, nella relazione veniva affermata la impossibilità per i periti di quantificare esattamente l'entità economica necessaria a porre in essere i suddetti interventi.
Appare, pertanto, chiaro che le eventuali difformità presenti nell'opera, rispetto al progetto, oltre a non essere, in quanto tali, idonee a giustificare la restituzione delle somme finanziate in forza della legge 898/1986, non appaiono di rilevanza e importanza tale da potersi affermare che l'opera non sia stata effettuata a regola d'arte, come appurato dalle menzionate relazioni tecniche.
Infine, quanto all'ulteriore contestazione effettuata dal Guardia di
Finanza del P.V.C., relativa alla presunta fittizia corresponsione dei conferimenti dei soci per la prevista quota del 20% del contributo, in quanto gli apporti dei singoli soci sarebbero stati finanziati tutti da
, legale rappresentante della Controparte_10 CP_7
deve evidenziarsi come la ricostruzione effettuata nel P.V.C. non appaia condivisibile.
In particolare, la condotta illecita sarebbe consistita nel fatto che la
– quale società incaricata di eseguire i lavori CP_7
dall' – per il tramite del suo legale Parte_1
rappresentante, avrebbe finanziato i versamenti da parte dei soci delle somme relative alla quota obbligatoria. A sua volta, ricevuta la provvista, l' avrebbe Parte_1
nuovamente restituito il denaro alla per il tramite di CP_7
fatture false.
Per il tramite di tale “metodo” si sarebbe così aggirato il conferimento obbligatorio da parte dei soci con risorse proprie del
20% del finanziamento.
Preliminarmente, necessita evidenziarsi che il decreto di approvazione del finanziamento, nel disporre l'erogazione del contributo, pari all'80% della somma complessiva, non statuisce nulla circa la provenienza delle risorse rimanenti a carico del beneficiario, così come nessun obbligo si rinviene nella stessa disciplina dettata dal bando. Quel che rileva è che il conferimento della quota del 20% da parte dell'associazione e per essa da parte di alcuni soci vi è stato mentre la circostanza per cui una parte della somma, per la realizzazione dei lavori sia stata anticipata dalla stessa CP_7
, per quanto opinabile e comunque già definita “ discutibile”,
[...]
non integra i presupposti degli artifizi e raggiri atteso che dette somme sono state corrisposte a titolo di “ prestito infruttifero” , con operazioni contabili regolarmente registrate avvenute con mezzi tracciabili di pagamento. Inoltre l'assunto secondo cui dette somme sarebbero poi tornate nella disponibilità della società esecutrice dei lavori mediante false fatturazioni o fatturazioni per operazioni inesistenti non ha trovato alcun riscontro attesa la sostanziale regolarità contabile dell'intero finanziamento e della rendicontazione dei lavori ed esecuzione dei lavori da parte dell'associazione beneficiaria mentre non rilevano in questa sede i rapporti tra la società esecutrice dei lavori e terzi fornitori. L'ardita operazione finanziaria, pertanto, per le modalità con le quali è stata realizzata, con passaggi di denaro tracciabili con la causale di “ prestito infruttifero” non integra gli artifizi o raggiri richiesti dalla norma di riferimento per poter poi procedere alla revoca del finanziamento e richiederne la restituzione. Manca, invero, l'elemento soggettivo dell'intento fraudolento, caratteristico del raggiro tanto più che le opere sono state realizzate come da progetto e capitolato lavori e nessun “ sviamento di risorse pubbliche” è avvenuto né, tanto meno
è stato accertato come , peraltro comprovato dall'assoluzione in sede penale di tutti i protagonisti della vicenda coinvolti a vario titolo nelle indagini e poi affermato dalla stessa Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana.
Conseguentemente, alla luce delle argomentazioni svolte, non si rinvengono ragioni di carattere sostanziale per la revoca del finanziamento.
In conclusione, è opportuno rilevare, in quanto di interesse nel presente giudizio, che nelle more del giudizio, l'
[...]
Controparte_1
con Ordinanza n. 6/A/2024, notificata il 27/5/2024,
[...]
ha revocato l'Ordinanza NGiunzione n. 6 del 27/4/2022, con la quale aveva irrogato, a carico del signor , la sanzione di euro Parte_2
150.000,00 ex art. 3 della Legge n. 898/1986 (Cfr. All. 40).
L'esercizio del potere di autotutela da parte dell' è CP_1 peraltro avvenuto dietro sollecitazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che rappresentava alla detta amministrazione l'opportunità di revocare il provvedimento sanzionatorio. Tale ordinanza, che nella motivazione richiama per relationem la già menzionata sentenza n.52A della Corte dei Conti, sezione d'Appello per la Regione Sicilia, rende manifesta la volontà dell'Assessorato di procedere a una rivalutazione di quanto precedentemente affermato in ordine alla ripetizione del beneficio erogato;
infatti, in base alla legge 898/1986, la sanzione emessa e poi revocata dall'amministrazione è strettamente connessa all'accertamento dell'indebito percepimento dell'erogazione; quest'ultimo rappresenta il requisito necessario sia per l'adozione del provvedimento sanzionatorio, sia per chiedere la ripetizione di quanto ottenuto.
Inoltre, deve rilevarsi, che l'Avvocatura dello Stato, dopo aver dato impulso al potere di autotutela dell'amministrazione, non ha depositato comparsa conclusionale, né repliche alla comparsa conclusionale degli attori.
Alla luce di tutti i motivi esposti, la domanda degli attori risulta fondata, con la conseguenza che va dichiarata l'insussistenza di alcun indebito di cui la Pubblica Amministrazione ha il diritto di recupero.
Quanto alle spese di lite, in ragione della natura della controversia, della complessità degli accertamenti svolti, della opinabilità delle modalità di conferimento della quota privata dell'importo dei lavori e della non perfetta tenuta delle opere realizzate da parte dell'associazione, si ravvisano i presupposti per disporne la integrale compensazione ponendo a carico di entrambe le parti le spese di consulenza.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che l' ha diritto a fruire degli aiuti Parte_1
previsti dal PSR Sicilia 2007/2013 Misura 125 Azione A- Rete di
Trasporto Interaziendale- II Sottofase concessi con D.D.G. del
Dirigente Generale n. 916 del 14/07/2011, registrato dalla Corte dei
Conti il 30/8/2011 rg. 5, fg. 346 ( domanda di aiuto 94750129416) e per l'effetto dichiara che la stessa non ha commesso alcun inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concessione del contributo tale da comportare la revoca disposta e che pertanto la stessa non è tenuta a restituire quanto percepito;
dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti;
pone a carico di entrambe le parti le spese di consulenza già liquidate con separato decreto.
Caltanissetta 25 gennaio 2025
Il Giudice
Calogero D. Cammarata