TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/07/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1716/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c., nel proc. n. 1716/2023 R.G., promosso, con ricorso da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
CASSINO alla P.zza San Giovanni n. 47, presso lo studio dell'Avv. BIASUCCI
FLORINDO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in CASSINO alla via Luigi Tosti n. 38, presso lo studio dell'Avv.
CC RA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 09/07/2025.
1 N. R.G. 1716/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/2023, , premesso di aver Parte_1 avuto dalla relazione more uxorio, intrattenuta con , il figlio Controparte_1
(nato il [...]), che con provvedimento del 27.4.2016 il Tribunale Per_1 aveva recepito le condizioni concordate (affido congiunto del piccolo , con Per_1 collocamento presso la madre, visite paterne, assegno mensile a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del minore, di € 288,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie), deduceva che il resistente si rendeva inadempiente rispetto al diritto-dovere di frequentazione del minore. Pertanto, chiedeva che il Tribunale: riconoscesse e dichiarasse idonee e adeguate le modalità di visita al minore previste dal piano genitoriale predisposto nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita;
rideterminasse il contributo per il mantenimento del figlio fissandolo in € 450,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT; riconoscesse il diritto in capo alla ricorrente di percepire interamente l'Assegno
Unico INPS;
ribadisse l'obbligo del resistente di concorrere al 50% alle spese straordinarie per il minore;
individuasse una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza nell'esecuzione del provvedimento e per l'effetto condannare il resistente al risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, il resistente chiedeva al Tribunale di: disporre il collocamento del minore presso il padre riconoscendo a quest'ultimo l'affido super esclusivo;
disporre che i Servizi Sociali competenti disciplinino il diritto di visita della madre con il figlio secondo le modalità protette;
pronunciare la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente;
nominare un curatore speciale del minore;
disporre che la ricorrente corrisponda un assegno di mantenimento in favore del figlio per
€ 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'Assegno Unico sia percepito al 50% tra i genitori.
A seguito della comparizione delle parti, con ordinanza del 27/11/2023 il Giudice confermava l'affido condiviso con collocamento presso la madre, nonché l'obbligo a carico del padre di versare un contributo al mantenimento del minore di € 288,00 oltre al
50% delle spese straordinarie, regolamentava il diritto di visita paterno e disponeva il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio familiare ASL di Cassino.
All'udienza del 10/04/2024 il Giudice regolamentava il diritto di visita paterno, invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio ASL di Cassino, invitava le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare, disponeva che il resistente versasse € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del
2 N. R.G. 1716/2023
figlio oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese familiari e invitava i Servizi Sociali di Cassino a trasmettere relazione di aggiornamento.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti, accertamenti tributari e relazione dei Servizi Sociali.
All'udienza del 18/06/2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento in congiunto.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che gli accordi conclusi durante il processo appaiano conformi alla legge e agli interessi della prole (affido congiunto con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo al mantenimento del figlio a carico del padre per €
350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, Assegno Unico INPS percepito interamente dalla madre). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1716/2023, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da accordo genitoriale, sottoscritto in data 3.7.2025, depositato per l'udienza del 09/07/2025, i rapporti tra i genitori e Parte_1 CP_1
e il figlio minore;
[...] Persona_2
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c., nel proc. n. 1716/2023 R.G., promosso, con ricorso da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
CASSINO alla P.zza San Giovanni n. 47, presso lo studio dell'Avv. BIASUCCI
FLORINDO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in CASSINO alla via Luigi Tosti n. 38, presso lo studio dell'Avv.
CC RA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 09/07/2025.
1 N. R.G. 1716/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/2023, , premesso di aver Parte_1 avuto dalla relazione more uxorio, intrattenuta con , il figlio Controparte_1
(nato il [...]), che con provvedimento del 27.4.2016 il Tribunale Per_1 aveva recepito le condizioni concordate (affido congiunto del piccolo , con Per_1 collocamento presso la madre, visite paterne, assegno mensile a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del minore, di € 288,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie), deduceva che il resistente si rendeva inadempiente rispetto al diritto-dovere di frequentazione del minore. Pertanto, chiedeva che il Tribunale: riconoscesse e dichiarasse idonee e adeguate le modalità di visita al minore previste dal piano genitoriale predisposto nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita;
rideterminasse il contributo per il mantenimento del figlio fissandolo in € 450,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT; riconoscesse il diritto in capo alla ricorrente di percepire interamente l'Assegno
Unico INPS;
ribadisse l'obbligo del resistente di concorrere al 50% alle spese straordinarie per il minore;
individuasse una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza nell'esecuzione del provvedimento e per l'effetto condannare il resistente al risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, il resistente chiedeva al Tribunale di: disporre il collocamento del minore presso il padre riconoscendo a quest'ultimo l'affido super esclusivo;
disporre che i Servizi Sociali competenti disciplinino il diritto di visita della madre con il figlio secondo le modalità protette;
pronunciare la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente;
nominare un curatore speciale del minore;
disporre che la ricorrente corrisponda un assegno di mantenimento in favore del figlio per
€ 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'Assegno Unico sia percepito al 50% tra i genitori.
A seguito della comparizione delle parti, con ordinanza del 27/11/2023 il Giudice confermava l'affido condiviso con collocamento presso la madre, nonché l'obbligo a carico del padre di versare un contributo al mantenimento del minore di € 288,00 oltre al
50% delle spese straordinarie, regolamentava il diritto di visita paterno e disponeva il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio familiare ASL di Cassino.
All'udienza del 10/04/2024 il Giudice regolamentava il diritto di visita paterno, invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio ASL di Cassino, invitava le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare, disponeva che il resistente versasse € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del
2 N. R.G. 1716/2023
figlio oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese familiari e invitava i Servizi Sociali di Cassino a trasmettere relazione di aggiornamento.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti, accertamenti tributari e relazione dei Servizi Sociali.
All'udienza del 18/06/2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento in congiunto.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che gli accordi conclusi durante il processo appaiano conformi alla legge e agli interessi della prole (affido congiunto con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo al mantenimento del figlio a carico del padre per €
350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, Assegno Unico INPS percepito interamente dalla madre). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1716/2023, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da accordo genitoriale, sottoscritto in data 3.7.2025, depositato per l'udienza del 09/07/2025, i rapporti tra i genitori e Parte_1 CP_1
e il figlio minore;
[...] Persona_2
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
3