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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2861/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MO
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
+ altri Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. BILLE' SANTINA. Nessuno compare per il MIM.
Parte ricorrente si riporta al ricorso. A richiesta di chiarimenti sull'interesse ad agire della ricorrente l'avv. Billè risponde che la stessa non è iscritta nelle GPS. Parte_2
Chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 N. 2861/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 2861/2024 R.G. promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_3
( ), C.F._2 Parte_4
( ), ( ), C.F._3 Parte_5 C.F._4
( ), Parte_6 C.F._5 Parte_7
( ), ( ), C.F._6 Parte_8 C.F._7 Pt_9
( ), ( ),
[...] C.F._8 Parte_10 C.F._9
( ), Parte_11 C.F._10 Parte_12
( ), ), C.F._11 Parte_13 C.F._12
( , Parte_14 C.F._13 Parte_15
( ), ), C.F._14 Parte_16 C.F._15
( ), Parte_17 C.F._16 Parte_18
( ), ( ),
[...] C.F._17 Parte_19 C.F._18
( ), Parte_20 C.F._19 Parte_21
( ), E C.F._20 Parte_22
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. SANTINA BILLE' ed C.F._21 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Fabiana De Donato, funzionarie amministrative, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
2 Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 13/11/2024, , Parte_1 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Pt_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , ,
[...] Parte_18 Parte_19 [...]
, e E Parte_20 Parte_21 Parte_22 hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
(di seguito indicato anche solo Controparte_1 come MIM) al fine di sentir accogliere le seguenti domande:
“1) Accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il contrasto con il diritto comunitario della Legge 107/2015, art. 1, commi 121-124, nonché l'illegittimità del DPCM del 23/09/2015, della Nota n. 15219/2015 e del DPCM del CP_2
28/11/2016, nella parte in cui escludono i ricorrenti, quali docenti con contratto a termine, dal riconoscimento economico denominato Carta elettronica del docente, e, previa disapplicazione degli stessi ai sensi dell'art. 63, D.L.gs. n. 165 del 2001 e poiché in contrasto con il diritto comunitario,
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico denominato Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici arretrati e in corso e meglio specificati per ciascun ricorrente in narrativa, ovvero per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto,
3) condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, all'attribuzione e attivazione della Carte elettronica in favore dei ricorrenti, con accredito dei seguenti importi come qui di seguito indicati per ciascun ricorrente, o alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia ed oltre ad interessi dal dovuto al saldo:
euro 2500; euro 2000; Parte_1 Parte_3 [...] euro 2500; euro 2500; Parte_23 Parte_5 Parte_6
euro 3000; euro 1500; euro
[...] Parte_7 Parte_8
1000; euro 2500; euro 1000; Parte_9 Parte_10 Pt_11 euro 2500; euro 1000; euro
[...] Parte_12 Parte_13
2000; euro 1500; euro 1500; Parte_14 Parte_15
euro 1000; euro 1500; Parte_16 Parte_17 [...]
[...
[...] [
euro 3000; euro 1000; Parte_24 Parte_19 Parte_20 euro 1000; euro 500; E euro 500; Parte_21 Parte_22
4) in via subordinata, nelle ipotesi in cui l'annualità scolastica sia stata lavorata dai ricorrenti con contratti brevi e saltuari, in forza dei quali la durata complessiva del servizio è apprezzabile solo al termine delle supplenze svolte, ovvero qualora, al momento della pronuncia del provvedimento richiesto con la presente causa, alcuno dei ricorrenti dovesse essere uscito dal sistema scolastico, si chiede che il Giudicante riconosca l'importo sopra richiesto, o la somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, quale risarcimento del danno da mancata formazione per comportamento illegittimo e discriminatorio del MIM rispetto ai docenti a tempo indeterminato”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo :
“ previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare il ricorso in riferimento ai ricorrenti , , , Pt_4 Pt_5 Pt_6
, e per all'a.s. Pt_8 Pt_9 Pt_12 Pt_15 Pt_16 Pt_18 richiesto: 2019/2020 per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle anche alla luce del nuovo Decreto -Legge 127/2025 che riconosce il bonus anche ai docenti con contratto fino al 30 giungo, come illustrato in atti (pag. 12 par. 1.10)
•in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”.
Con rifusione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 11/12/2025 il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. 4 2. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
, , Parte_1 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , Parte_17 Parte_18 Pt_19
, , e
[...] Parte_20 Parte_21 [...]
E rientrano nell'ambito del personale docente e ciascuno di loro ha Parte_22 concluso con il convenuto plurimi contratti annuali o fino al termine delle CP_1 attività didattiche o di durata inferiore, come di seguito indicati:
Parte_1
• per a.s. 2020/2021 al 01.10.2020 al 31.08.2021 – 13 ore posto NORMALE – IS G. ; Persona_1
•per a.s. 2021/2022 dal 22.09.2021 al 30.06.2022 – 10 ore posto NORMALE – IS LM;
dal 22.09.2021 al 30.06.2022 – 09 ore posto Parte_25
NORMALE – IS LM RA MO;
dal 08.09.2021 al 30.06.2022 – 09 ore posto NORMALE – IC FLORIANI – VIMERCATE;
•per a.s. 2022/2023 dal 10.09.2022 al 30.06.2023 – 07 ore posto NORMALE –
[...]
, dal 10.09.2022 al 30.06.2023 – 10 ore posto Parte_26
NORMALE – IS LM RA MO;
•per a.s. 2023/2024 dal 10.09.2023 al 30.06.2024 –18 ore posto NORMALE – IS LM RA MO;
•per a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 AL 30.06.2025 – 10 ore posto NORMALE – IS LM RA MO;
dal 01.09.2024 AL 30.06.2025 – 07 ore posto NORMALE – . Parte_26
Parte_3
•per a.s. 2020/2021 dal 01.12.2020 al 30.06.2021-25 ore posto NORMALE – IC SASSI RENATE;
•per a.s. 2021/2022 dal 17.09.2021 al 30.06.2022 – 10 ore posto NORMALE – IC SASSI RENATE
•per a.s. 2022/2023 dal 07.10.2022 al 30.06.2023 – 04 ore posto NORMALE – IC VERANO;
• per a.s. 2023/2024 dal 25.09.2023 al 30.06.2024 – 12 ore posto NORMALE – IC VO D'QU MO.
5 Parte_4
•per a.s. 2019/2020 dal 09.10.2019 al 30.06.2020- 12 ore posto NORMALE – IS E. DA ROTTERDAM – SESTO S.G.;
•per a.s. 2020/2021 dal 23.10.2020 al 30.06.2021- 18 ore posto I.PROF. Parte_27
FALK SESTO S.G.;
•per a.s. 2021/2022 dal 10.09.2021 al 30.06.2022 – 18 ore posto
[...]
; Parte_28
•per a.s. 2022/2023 dal 13.09.2022 al 30.06.2023 – 09 ore posto
[...]
; Parte_29
•per a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024- 18 ore posto
[...]
Parte_30
[...]
[...]
•per a.s. 2019/2020 al 30.09.2019 al 30.06.2020- 18 ore posto – Pt_27 [...]
; Controparte_3
•per a.s. 2020/2021 dal 11.09.2020 al 30.06.2021- 18 ore posto – Pt_27 [...]
; Controparte_3
•per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 16 ore posto NORMALE – IC BELLUSCO E MEZZAGO;
•per a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 – 10 ore posto NORMALE– IC VIA ADUA SEVESO;
•per a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025 – 10 ore posto NORMALE - IC GIOVANNI XXIII NOVA M.SE CARBALLO.
Parte_6
•per a.s. 2019/2020 dal 25.09.2019 al 30.06.2020 – 12 ore posto NORM/SOST. –
[...]
Controparte_4
•per a.s. 2020/2021 dal 03.10.2020 al 30.06.2021 – 07 ore posto NORMALE – CP_5
; dal 24.09.2020 al 30.06.2021 – 08 ore posto NORMALE Parte_31
– IS Controparte_4
•per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 07 ore posto NORMALE – IS
[...] dal 22.09.2021 al 30.06.2022 – 09 ore posto Controparte_4
; Parte_32
•per a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023 – 08 ore posto NORMALE–
[...]
Parte_32
6 •per a.s. 2023/2024 dal 29.09.2023 al 30.06.2024 – 18 ore posto – IC Pt_27
FLORIANI VIMERCATE;
•per a.s. 2024/2025 dal 16.09.2024 al 30.06.2025 – 16 ore posto NORMALE – IC CASATI MUGGIO'.
Parte_7
•per a.s. 2022/2023 dal 05.10.2022 al 27.06.2023 –18 ore posto NORMALE – IC BELLUSCO MEZZAGO;
•per a.s. 2023/2024 dal 27.11.2023 al 30.06.2024 - 18 ore posto – IC Pt_27
VERANO
•per a.s. 2024/2025 dal 11.10.2024 al 30.06.2025 - 06 ore posto – Pt_27 [...]
CP_6 [...]
[...]
Controparte_7
•per a.s. 2019/2020 dal 12.09.2019 al 31.08.2020 – 24 ore posto – IC Pt_27
; CP_8
• per a.s. 2020/2021 dal 10.09.2020 al 31.08.2021- 24 ore posto SOSTEGNO – IC DUCA D'AOSTA CP_9
Parte_9
• per a.s. 2019/2020 dal 12.09.2019 al 31.08.2020 – 18 ore posto SOSTEGNO – IC D. R. ; Controparte_10
• per a.s. 2020/2021 dal 10.09.2020 al 31.08.2021 – 18 ore posto IC D. Parte_27
R. TT US;
• per a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022 – 18 ore posto IC D. Parte_27
R. TT US;
• per a.s. 2022/2023 dal 10.09.2022 al 31.08.2023 – 18 ore posto – IC D. Pt_27
R. TT US;
• per a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 31.08.2025 – 18 ore posto – IC Pt_27
D.R. TT US.
Parte_10
• per a.s. 2023/2024 dal 21.09.2023 al 30.06.2024 – 24 ore posto IC Pt_32
VERANO BRIANZA;
7 • per a.s. 2024/2025 dal 26.09.2024 al 30.06.2025 – 12 ore posto SOSTEGNO– IC VERANO BRIANZA.
Parte_11
• per a.s. 2020/2021 dal 01.10.2020 al 30.06.2021 – 10 ore posto NORMALE –
[...]
; Parte_33
• per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 20 ore posto NORMALE –
[...]
; Parte_33
• per a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 – 18 ore posto
[...]
; Parte_34
• per a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 – 18 ore posto NORMALE – LICEO FLORIANI VIMERCATE;
• per a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025 – 18 ore posto NORMALE –
[...]
. Parte_33
Parte_12
• per a.s. 2019/2020 dal 16.09.2019 al 30.06.2020 – 18 ore posto NORMALE – I.C S. D'QU MUGGIO';
• per a.s.2020/2021 dal 15.09.2020 al 30.06.2021 – 12 ore posto NORMALE – I.C. via Agnesi DESIO.
Parte_13
• per a.s.2020/2021 dal 19.10.2020 al 30.06.2021 – 7 ore posto NORMALE – LICEO Part STATALE;
dal 26.10.2020 al 30.06.2021 – 9 ore SOSTEGNO – Parte_31
IST. ; Controparte_11
• per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 18 ore posto SOSTEGNO – IST. PROF. A. OLIVETTI MO;
• per a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023 – 10 ore posto NORMALE– IST. PROF. A. OLIVETTI MO;
• per a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 -- 20 ore posto NORMALE – IST. SUP. M.L. KING MUGGIO'.
Parte_14
• per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 10 ore posto NORMALE –
[...]
DESIO; CP_12
8 • per a.s. 2022/2023 dal 10.09.2022 al 30.06.2023 – 18 ore posto NORMALE–
[...]
; CP_13
• per a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 – 15 ore posto NORMALE –
[...]
. CP_13
Parte_15
• per a.s. 2019/2020 dal 21.09.2019 al 31.08.2020- 18 ore posto NORMALE – IC OR CA PESCAIA;
• per a.s.2020/2021 dal 19.09.2020 al 31.08.2021- 18 ore posto NORMALE – IC DO HI AS MARITTIMA;
• per a.s. 2021/2022 dal 11.09.2021 al 31.08.2022- 18 ore posto NORMALE – IC OR CA P..
Parte_16
• per a.s. 2019/2020 dal 23.09.2019 al 30.06.2020- 24 ore posto – IC Pt_27
RAIBERTI;
• per a.s.2020/2021 dal 10.09.2020 al 30.06.2021- 24 ore posto – IC Pt_27
RAIBERTI MO.
Parte_17
• per a.s.2020/2021 dal 18.11.2020 al 10.06.2021 – 12 ore posto – IC Pt_27
AN LE MO;
• per a.s. 2022/2023 dal 05.11.2022 al 14.06.2023 – 18 ore posto NORMALE – IC M.L. KING MUGGIO'
• per a.s. 2023/2024 dal 19.09.2023 al 30.06.2024 -9 ore posto – Liceo FSOSTEGNO
- FRISI MO.
Parte_18
• per a.s. 2019/2020 dal 23.09.2019 al 30.06.2020 – 24 ore posto – Ic DE Pt_27
AMICIS LISSONE;
• per a.s.2020/2021 dal 12.10.2020 al 30.06.2021 – 24 ore posto – IC Pt_27
ALDO MORO SEREGNO;
• per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 24 ore posto – IC Pt_27
STOPPANI SEREGNO;
9 • per a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023 – 24 ore posto – IC Pt_27
STOPPANI SEREGNO;
• per a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 – 24 ore posto – IC Pt_27
STOPPANI SEREGNO;
• per a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 31.08.2025 – 24 ore posto – IC Pt_27
STOPPANI SEREGNO.
Parte_19
• per a.s. 2023/2024 dal 18.09.2023 al 30.06.2024 – 9 ore posto NORMALE – IC BELLUSCO E MEZZAGO;
•Dal 16.09.2024 AL 30.06.2025 – 18 ORE NORMALE – IC CAMAGNI BRUGHERIO.
Parte_20
• per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 18 ore posto – IC Pt_27
Barlassina;
• per a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 – 18 ore posto NORMALE – IC Via Adua – SEVESO.
Parte_21 per a.s. 2023/2024 dal 25.10.2023 al 30.06.2024 – 24 ore posto O – IC Pt_27
TO LE . Pt_36
E Parte_22
• per a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025 – 10 ore posto NORMALE –
[...]
Persona_2
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che sino al 31.12.2024 così disponeva:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al 10 comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_14 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_15 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_15 rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
11 Con l'articolo 1 co. 572 della legge n. 207/2024, entrata in vigore il 01.01.2025, è stata introdotta una modifica al comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che ha esteso il beneficio della carta docente ai docenti con incarico di supplenza su posti vacanti e disponibili, ovvero con termine sino al 31.08 dell'anno scolastico in corso.
L'art. 1 co. 121 citato, anche nella nuova formulazione disposta dalla legge 207/2024, contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, AD NT, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
12 In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
13 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che:
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 Parte_1
e 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali - per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste con il ricorso;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_3
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze perché iscritta nelle graduatorie
- ad esaurimento, provinciali - per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste con il ricorso con esclusione dell'a.s. 2022/2023, avendo svolto un servizio di docenza solamente per 4 ore settimanali, situazione didattica e lavorativa del tutto particolare che non è sovrapponibile e comparabile ai docenti di ruolo per i quali la durata minima della prestazione lavorativa part-time deve essere pari almeno al 50% di quella a tempo completo. Tantomeno, il beneficio richiesto può essere riconosciuto pro-tempore, non avendo la Carta Docente natura retributiva e sinallagmatica;
- , docente destinatario di incarichi ai Parte_4 sensi dell'art. 4, co. 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché iscritto nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della
14 Carta docenti per le annualità richieste con il ricorso, con esclusione dell'a.s. 2019/2020 perché il diritto azionato risulta prescritto il 30.10.2024. Per l'annualità in parola nessun effetto interruttivo ha avuto la diffida ad adempiere, notificata dal ricorrente al MIM in 06.11.2024, quando il termine di prescrizione era ormai decorso.
Sul punto, si osserva che, con la sentenza n. 29961/23, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che per il docente a termine la prescrizione decorre dal conferimento dell'incarico, o se detto momento sia anteriore, dal periodo in cui è consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione sulla piattaforma web per effettuare la richiesta, che il DPCM del 2016 ha fissato dal 01 settembre al 30 ottobre.
Pertanto, nel coso in esame, con riguardo all'annualità 2019 il termine quinquennale di prescrizione è cominciato a decorrere il 30.10.2019 (termine ultimo per i docenti di ruolo per procedere alla registrazione sulla piattaforma web) e si è completato in data 30.10.2024.
- docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e Parte_5
2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali - per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste con il ricorso;
per tale posizione va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM stante l'atto interruttivo costituto dalla diffida del 17.06.2024 prodotta in atti;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, Parte_6 co. 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste con il ricorso con esclusione delle annualità 2019/2020 e 2022/2023.
Con riguardo all'a.s. 2019/2020 il diritto azionato risulta prescritto in data 30.10.2024, posto che la notificazione del ricorso perfezionata il 17.01.2025 (unico atto con efficacia interruttiva), è intervenuta successivamente al decorso del termine quinquennale, cominciato a decorrere dal 30.10.2019 per le ragioni già esposte per il ricorrente . Parte_4
Con riguardo all'a.s. 2022/2023 la ricorrente ha svolto un servizio di docenza solamente per 8 ore settimanali, situazione didattica e lavorativa del tutto particolare che non è sovrapponibile e comparabile ai docenti di ruolo per i quali la durata minima della prestazione lavorativa part-time deve essere pari almeno al 50% di quella a orario completo. Tantomeno, il beneficio richiesto può essere riconosciuto pro-tempore, non avendo la Carta Docente natura retributiva e sinallagmatica.
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_7
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti
15 prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste con il ricorso con esclusione delle annualità 2024/2025, avendo svolto un servizio di docenza solamente per 6 ore settimanali che non è sovrapponibile e comparabile ai docenti di ruolo per i quali la durata minima della prestazione lavorativa part-time deve essere pari almeno al 50% di quella a orario completo;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_8
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti solo per l'a.s. 2020/2021.
Con riguardo all'a.s. 2019/2020 il diritto azionato risulta prescritto il 30.10.2024. Sul punto, si rinvia alle ragioni espresse per la ricorrente;
Parte_6
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 L. Parte_9
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste con il ricorso con esclusione delle annualità 2024/2025, in quanto con l'art. 1 comma 572 della legge n. 207 del 30.12.2024 la Carta del docente è stata estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Pertanto, per l'annualità in parola il beneficio andava richiesto per via amministrativa;
per tale posizione va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM stante l'atto interruttivo costituto dalla diffida del 19.07.2024 prodotta in atti;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 Parte_10
L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali - per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste con il ricorso;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 Parte_11
L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali - per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste con il ricorso;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_12
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per solo per l'a.s. 2020/2021;
Con riguardo all'a.s. 2019/2020 il diritto azionato risulta prescritto il 30.10.2024. Sul punto, valgono le stesse ragioni espresse per la ricorrente;
Parte_6
- , docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. Parte_13
2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché immesso
16 in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte annualità richieste con il ricorso;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, Parte_14 co. 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immesso in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte annualità richieste con il ricorso;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 L. Parte_15
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste con il ricorso;
per tale posizione va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM stante l'atto interruttivo costituto dalla diffida del 25.07.2024 prodotta in atti;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_16
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste con il ricorso;
per tale posizione va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM stante l'atto interruttivo costituto dalla diffida del 5.10.2024 prodotta in atti;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, Parte_17 co. 2 e 3 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste. In particolare, si osserva che vanno ricomprese anche le annualità 2020/2021 e 2022/2023 nelle quali la ricorrente ha svolto rispettivamente una supplenza fino al 10.06.2021 e una sino al 14.06.2023, poiché trattasi di periodo di tempo sostanzialmente riconducibile all'intera annualità e alle esigenze di formazione connesse;
- docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. Parte_18
4, co. 1 e 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste con il ricorso, tranne che per l'a.s. 2024/2025, in quanto con l'art. 1 comma 572 della legge n. 207 del 30.12.2024 la Carta del docente è stata estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Pertanto, per l'annualità in parola il benefico andava richiesto per via amministrativa;
per tale posizione va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM stante l'atto interruttivo costituto dalla diffida del 9.07.2024 prodotta in atti;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_19
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti
17 prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte annualità richieste con il ricorso;
- docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 Parte_20
L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché divenuto docente di ruolo, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte annualità richieste con il ricorso;
- E, docente destinataria di un incarico ai sensi Parte_22 Parte_22 dell'art. 4, co. 2 L. 124/1999, e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta con il ricorso.
Non può essere accolta, invece, la domanda presentata nell'interesse di Parte_21
, docente destinataria di un incarico ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. 124/1999 per
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l'a.s. 2023/2024 in quanto non più interna al sistema delle docenze.
In conclusione, nei limiti sopra esposti, i diritti all'attribuzione della carta docente dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il ha eccepito anche la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio in CP_1 quanto parte ricorrente non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché
“evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa CP_1 dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti
18 come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3. La ricorrente ha proposto in via subordinata domanda di Parte_21 condanna al risarcimento del danno “nella misura più adeguata al caso concreto ed entro il massimo pari al valore della Carta”.
La domanda non può essere accolta in quanto priva di qualsivoglia descrizione delle chances di sviluppo professionale che la mancata fruizione del beneficio della carta docente avrebbe compromesso per l'anno scolastico oggetto del ricorso.
In altri termini manca l'allegazione specifica del pregiudizio il cui onere è a carico di chi agisce, come da principi generali.
Ne consegue il rigetto anche della domanda subordinata.
4. La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza prevalente.
Il compenso viene ancorato ai minimi tabellari (stante la serialità e non difficoltà delle questioni trattate).
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 5 e modifiche successive il compenso liquidabile è unico ed è quello corrispondente alla posizione di valore maggiore ( :2500) ovvero pari a 1.030,00 euro che viene aumentato per ogni soggetto Pt_1 vittorioso oltre il primo nella misura del 30% (pari a 309 – soggetti n.19: 309X 19= 5.871).
Totale : 6.901 (1030 + 5.871)
Viene escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non sono state svolte le attività elencate nell'art. 4 comma 5 lettera c) D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche ovvero attività necessarie per la formazione della prova (si precisa che i documenti prodotti dal ribadiscono i servizi già documentati dai ricorrenti o si CP_1 riferiscono alla normativa del settore già indicata dai ricorrenti e nota al Giudice in virtù del principio iura novit curia) e in quanto alla fase di trattazione della prima udienza si è sovrapposta la fase decisionale.
Da ultimo, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra il MIM e la ricorrente Pt_21
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei
19 vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_3
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto di ad ottenere la Parte_4
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_5
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta Parte_6 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_7
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un
20 valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
7) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_8
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_9
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti,
o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
9) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_10
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_11
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
11) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_12
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
12) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_13 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n.
21 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
13) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta Parte_14 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
14) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_15
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
15) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_16
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
16) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta Parte_17 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
17) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta Parte_18 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del
22 ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
18) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_19
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
19) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_20 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
20) dichiara il diritto di E ad ottenere la “Carta Parte_22 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
21) rigetta per il resto;
22) condanna il convenuto alla rifusione in favore di tutti i ricorrenti ad CP_1 eccezione di elle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.901,00 Pt_21 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario;
23) compensa le spese tra il MIM e la ricorrente Pt_21
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
23 Monza, 11/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
24
TRIBUNALE ORDINARIO DI MO
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
+ altri Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. BILLE' SANTINA. Nessuno compare per il MIM.
Parte ricorrente si riporta al ricorso. A richiesta di chiarimenti sull'interesse ad agire della ricorrente l'avv. Billè risponde che la stessa non è iscritta nelle GPS. Parte_2
Chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 N. 2861/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 2861/2024 R.G. promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_3
( ), C.F._2 Parte_4
( ), ( ), C.F._3 Parte_5 C.F._4
( ), Parte_6 C.F._5 Parte_7
( ), ( ), C.F._6 Parte_8 C.F._7 Pt_9
( ), ( ),
[...] C.F._8 Parte_10 C.F._9
( ), Parte_11 C.F._10 Parte_12
( ), ), C.F._11 Parte_13 C.F._12
( , Parte_14 C.F._13 Parte_15
( ), ), C.F._14 Parte_16 C.F._15
( ), Parte_17 C.F._16 Parte_18
( ), ( ),
[...] C.F._17 Parte_19 C.F._18
( ), Parte_20 C.F._19 Parte_21
( ), E C.F._20 Parte_22
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. SANTINA BILLE' ed C.F._21 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Fabiana De Donato, funzionarie amministrative, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
2 Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 13/11/2024, , Parte_1 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Pt_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , ,
[...] Parte_18 Parte_19 [...]
, e E Parte_20 Parte_21 Parte_22 hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
(di seguito indicato anche solo Controparte_1 come MIM) al fine di sentir accogliere le seguenti domande:
“1) Accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il contrasto con il diritto comunitario della Legge 107/2015, art. 1, commi 121-124, nonché l'illegittimità del DPCM del 23/09/2015, della Nota n. 15219/2015 e del DPCM del CP_2
28/11/2016, nella parte in cui escludono i ricorrenti, quali docenti con contratto a termine, dal riconoscimento economico denominato Carta elettronica del docente, e, previa disapplicazione degli stessi ai sensi dell'art. 63, D.L.gs. n. 165 del 2001 e poiché in contrasto con il diritto comunitario,
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico denominato Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici arretrati e in corso e meglio specificati per ciascun ricorrente in narrativa, ovvero per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto,
3) condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, all'attribuzione e attivazione della Carte elettronica in favore dei ricorrenti, con accredito dei seguenti importi come qui di seguito indicati per ciascun ricorrente, o alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia ed oltre ad interessi dal dovuto al saldo:
euro 2500; euro 2000; Parte_1 Parte_3 [...] euro 2500; euro 2500; Parte_23 Parte_5 Parte_6
euro 3000; euro 1500; euro
[...] Parte_7 Parte_8
1000; euro 2500; euro 1000; Parte_9 Parte_10 Pt_11 euro 2500; euro 1000; euro
[...] Parte_12 Parte_13
2000; euro 1500; euro 1500; Parte_14 Parte_15
euro 1000; euro 1500; Parte_16 Parte_17 [...]
[...
[...] [
euro 3000; euro 1000; Parte_24 Parte_19 Parte_20 euro 1000; euro 500; E euro 500; Parte_21 Parte_22
4) in via subordinata, nelle ipotesi in cui l'annualità scolastica sia stata lavorata dai ricorrenti con contratti brevi e saltuari, in forza dei quali la durata complessiva del servizio è apprezzabile solo al termine delle supplenze svolte, ovvero qualora, al momento della pronuncia del provvedimento richiesto con la presente causa, alcuno dei ricorrenti dovesse essere uscito dal sistema scolastico, si chiede che il Giudicante riconosca l'importo sopra richiesto, o la somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, quale risarcimento del danno da mancata formazione per comportamento illegittimo e discriminatorio del MIM rispetto ai docenti a tempo indeterminato”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo :
“ previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare il ricorso in riferimento ai ricorrenti , , , Pt_4 Pt_5 Pt_6
, e per all'a.s. Pt_8 Pt_9 Pt_12 Pt_15 Pt_16 Pt_18 richiesto: 2019/2020 per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle anche alla luce del nuovo Decreto -Legge 127/2025 che riconosce il bonus anche ai docenti con contratto fino al 30 giungo, come illustrato in atti (pag. 12 par. 1.10)
•in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”.
Con rifusione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 11/12/2025 il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. 4 2. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
, , Parte_1 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , Parte_17 Parte_18 Pt_19
, , e
[...] Parte_20 Parte_21 [...]
E rientrano nell'ambito del personale docente e ciascuno di loro ha Parte_22 concluso con il convenuto plurimi contratti annuali o fino al termine delle CP_1 attività didattiche o di durata inferiore, come di seguito indicati:
Parte_1
• per a.s. 2020/2021 al 01.10.2020 al 31.08.2021 – 13 ore posto NORMALE – IS G. ; Persona_1
•per a.s. 2021/2022 dal 22.09.2021 al 30.06.2022 – 10 ore posto NORMALE – IS LM;
dal 22.09.2021 al 30.06.2022 – 09 ore posto Parte_25
NORMALE – IS LM RA MO;
dal 08.09.2021 al 30.06.2022 – 09 ore posto NORMALE – IC FLORIANI – VIMERCATE;
•per a.s. 2022/2023 dal 10.09.2022 al 30.06.2023 – 07 ore posto NORMALE –
[...]
, dal 10.09.2022 al 30.06.2023 – 10 ore posto Parte_26
NORMALE – IS LM RA MO;
•per a.s. 2023/2024 dal 10.09.2023 al 30.06.2024 –18 ore posto NORMALE – IS LM RA MO;
•per a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 AL 30.06.2025 – 10 ore posto NORMALE – IS LM RA MO;
dal 01.09.2024 AL 30.06.2025 – 07 ore posto NORMALE – . Parte_26
Parte_3
•per a.s. 2020/2021 dal 01.12.2020 al 30.06.2021-25 ore posto NORMALE – IC SASSI RENATE;
•per a.s. 2021/2022 dal 17.09.2021 al 30.06.2022 – 10 ore posto NORMALE – IC SASSI RENATE
•per a.s. 2022/2023 dal 07.10.2022 al 30.06.2023 – 04 ore posto NORMALE – IC VERANO;
• per a.s. 2023/2024 dal 25.09.2023 al 30.06.2024 – 12 ore posto NORMALE – IC VO D'QU MO.
5 Parte_4
•per a.s. 2019/2020 dal 09.10.2019 al 30.06.2020- 12 ore posto NORMALE – IS E. DA ROTTERDAM – SESTO S.G.;
•per a.s. 2020/2021 dal 23.10.2020 al 30.06.2021- 18 ore posto I.PROF. Parte_27
FALK SESTO S.G.;
•per a.s. 2021/2022 dal 10.09.2021 al 30.06.2022 – 18 ore posto
[...]
; Parte_28
•per a.s. 2022/2023 dal 13.09.2022 al 30.06.2023 – 09 ore posto
[...]
; Parte_29
•per a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024- 18 ore posto
[...]
Parte_30
[...]
[...]
•per a.s. 2019/2020 al 30.09.2019 al 30.06.2020- 18 ore posto – Pt_27 [...]
; Controparte_3
•per a.s. 2020/2021 dal 11.09.2020 al 30.06.2021- 18 ore posto – Pt_27 [...]
; Controparte_3
•per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 16 ore posto NORMALE – IC BELLUSCO E MEZZAGO;
•per a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 – 10 ore posto NORMALE– IC VIA ADUA SEVESO;
•per a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025 – 10 ore posto NORMALE - IC GIOVANNI XXIII NOVA M.SE CARBALLO.
Parte_6
•per a.s. 2019/2020 dal 25.09.2019 al 30.06.2020 – 12 ore posto NORM/SOST. –
[...]
Controparte_4
•per a.s. 2020/2021 dal 03.10.2020 al 30.06.2021 – 07 ore posto NORMALE – CP_5
; dal 24.09.2020 al 30.06.2021 – 08 ore posto NORMALE Parte_31
– IS Controparte_4
•per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 07 ore posto NORMALE – IS
[...] dal 22.09.2021 al 30.06.2022 – 09 ore posto Controparte_4
; Parte_32
•per a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023 – 08 ore posto NORMALE–
[...]
Parte_32
6 •per a.s. 2023/2024 dal 29.09.2023 al 30.06.2024 – 18 ore posto – IC Pt_27
FLORIANI VIMERCATE;
•per a.s. 2024/2025 dal 16.09.2024 al 30.06.2025 – 16 ore posto NORMALE – IC CASATI MUGGIO'.
Parte_7
•per a.s. 2022/2023 dal 05.10.2022 al 27.06.2023 –18 ore posto NORMALE – IC BELLUSCO MEZZAGO;
•per a.s. 2023/2024 dal 27.11.2023 al 30.06.2024 - 18 ore posto – IC Pt_27
VERANO
•per a.s. 2024/2025 dal 11.10.2024 al 30.06.2025 - 06 ore posto – Pt_27 [...]
CP_6 [...]
[...]
Controparte_7
•per a.s. 2019/2020 dal 12.09.2019 al 31.08.2020 – 24 ore posto – IC Pt_27
; CP_8
• per a.s. 2020/2021 dal 10.09.2020 al 31.08.2021- 24 ore posto SOSTEGNO – IC DUCA D'AOSTA CP_9
Parte_9
• per a.s. 2019/2020 dal 12.09.2019 al 31.08.2020 – 18 ore posto SOSTEGNO – IC D. R. ; Controparte_10
• per a.s. 2020/2021 dal 10.09.2020 al 31.08.2021 – 18 ore posto IC D. Parte_27
R. TT US;
• per a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022 – 18 ore posto IC D. Parte_27
R. TT US;
• per a.s. 2022/2023 dal 10.09.2022 al 31.08.2023 – 18 ore posto – IC D. Pt_27
R. TT US;
• per a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 31.08.2025 – 18 ore posto – IC Pt_27
D.R. TT US.
Parte_10
• per a.s. 2023/2024 dal 21.09.2023 al 30.06.2024 – 24 ore posto IC Pt_32
VERANO BRIANZA;
7 • per a.s. 2024/2025 dal 26.09.2024 al 30.06.2025 – 12 ore posto SOSTEGNO– IC VERANO BRIANZA.
Parte_11
• per a.s. 2020/2021 dal 01.10.2020 al 30.06.2021 – 10 ore posto NORMALE –
[...]
; Parte_33
• per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 20 ore posto NORMALE –
[...]
; Parte_33
• per a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 – 18 ore posto
[...]
; Parte_34
• per a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 – 18 ore posto NORMALE – LICEO FLORIANI VIMERCATE;
• per a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025 – 18 ore posto NORMALE –
[...]
. Parte_33
Parte_12
• per a.s. 2019/2020 dal 16.09.2019 al 30.06.2020 – 18 ore posto NORMALE – I.C S. D'QU MUGGIO';
• per a.s.2020/2021 dal 15.09.2020 al 30.06.2021 – 12 ore posto NORMALE – I.C. via Agnesi DESIO.
Parte_13
• per a.s.2020/2021 dal 19.10.2020 al 30.06.2021 – 7 ore posto NORMALE – LICEO Part STATALE;
dal 26.10.2020 al 30.06.2021 – 9 ore SOSTEGNO – Parte_31
IST. ; Controparte_11
• per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 18 ore posto SOSTEGNO – IST. PROF. A. OLIVETTI MO;
• per a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023 – 10 ore posto NORMALE– IST. PROF. A. OLIVETTI MO;
• per a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 -- 20 ore posto NORMALE – IST. SUP. M.L. KING MUGGIO'.
Parte_14
• per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 10 ore posto NORMALE –
[...]
DESIO; CP_12
8 • per a.s. 2022/2023 dal 10.09.2022 al 30.06.2023 – 18 ore posto NORMALE–
[...]
; CP_13
• per a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 – 15 ore posto NORMALE –
[...]
. CP_13
Parte_15
• per a.s. 2019/2020 dal 21.09.2019 al 31.08.2020- 18 ore posto NORMALE – IC OR CA PESCAIA;
• per a.s.2020/2021 dal 19.09.2020 al 31.08.2021- 18 ore posto NORMALE – IC DO HI AS MARITTIMA;
• per a.s. 2021/2022 dal 11.09.2021 al 31.08.2022- 18 ore posto NORMALE – IC OR CA P..
Parte_16
• per a.s. 2019/2020 dal 23.09.2019 al 30.06.2020- 24 ore posto – IC Pt_27
RAIBERTI;
• per a.s.2020/2021 dal 10.09.2020 al 30.06.2021- 24 ore posto – IC Pt_27
RAIBERTI MO.
Parte_17
• per a.s.2020/2021 dal 18.11.2020 al 10.06.2021 – 12 ore posto – IC Pt_27
AN LE MO;
• per a.s. 2022/2023 dal 05.11.2022 al 14.06.2023 – 18 ore posto NORMALE – IC M.L. KING MUGGIO'
• per a.s. 2023/2024 dal 19.09.2023 al 30.06.2024 -9 ore posto – Liceo FSOSTEGNO
- FRISI MO.
Parte_18
• per a.s. 2019/2020 dal 23.09.2019 al 30.06.2020 – 24 ore posto – Ic DE Pt_27
AMICIS LISSONE;
• per a.s.2020/2021 dal 12.10.2020 al 30.06.2021 – 24 ore posto – IC Pt_27
ALDO MORO SEREGNO;
• per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 24 ore posto – IC Pt_27
STOPPANI SEREGNO;
9 • per a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023 – 24 ore posto – IC Pt_27
STOPPANI SEREGNO;
• per a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 – 24 ore posto – IC Pt_27
STOPPANI SEREGNO;
• per a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 31.08.2025 – 24 ore posto – IC Pt_27
STOPPANI SEREGNO.
Parte_19
• per a.s. 2023/2024 dal 18.09.2023 al 30.06.2024 – 9 ore posto NORMALE – IC BELLUSCO E MEZZAGO;
•Dal 16.09.2024 AL 30.06.2025 – 18 ORE NORMALE – IC CAMAGNI BRUGHERIO.
Parte_20
• per a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 – 18 ore posto – IC Pt_27
Barlassina;
• per a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 – 18 ore posto NORMALE – IC Via Adua – SEVESO.
Parte_21 per a.s. 2023/2024 dal 25.10.2023 al 30.06.2024 – 24 ore posto O – IC Pt_27
TO LE . Pt_36
E Parte_22
• per a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025 – 10 ore posto NORMALE –
[...]
Persona_2
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che sino al 31.12.2024 così disponeva:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al 10 comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_14 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_15 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_15 rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
11 Con l'articolo 1 co. 572 della legge n. 207/2024, entrata in vigore il 01.01.2025, è stata introdotta una modifica al comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che ha esteso il beneficio della carta docente ai docenti con incarico di supplenza su posti vacanti e disponibili, ovvero con termine sino al 31.08 dell'anno scolastico in corso.
L'art. 1 co. 121 citato, anche nella nuova formulazione disposta dalla legge 207/2024, contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, AD NT, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
12 In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
13 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che:
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 Parte_1
e 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali - per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste con il ricorso;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_3
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze perché iscritta nelle graduatorie
- ad esaurimento, provinciali - per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste con il ricorso con esclusione dell'a.s. 2022/2023, avendo svolto un servizio di docenza solamente per 4 ore settimanali, situazione didattica e lavorativa del tutto particolare che non è sovrapponibile e comparabile ai docenti di ruolo per i quali la durata minima della prestazione lavorativa part-time deve essere pari almeno al 50% di quella a tempo completo. Tantomeno, il beneficio richiesto può essere riconosciuto pro-tempore, non avendo la Carta Docente natura retributiva e sinallagmatica;
- , docente destinatario di incarichi ai Parte_4 sensi dell'art. 4, co. 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché iscritto nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della
14 Carta docenti per le annualità richieste con il ricorso, con esclusione dell'a.s. 2019/2020 perché il diritto azionato risulta prescritto il 30.10.2024. Per l'annualità in parola nessun effetto interruttivo ha avuto la diffida ad adempiere, notificata dal ricorrente al MIM in 06.11.2024, quando il termine di prescrizione era ormai decorso.
Sul punto, si osserva che, con la sentenza n. 29961/23, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che per il docente a termine la prescrizione decorre dal conferimento dell'incarico, o se detto momento sia anteriore, dal periodo in cui è consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione sulla piattaforma web per effettuare la richiesta, che il DPCM del 2016 ha fissato dal 01 settembre al 30 ottobre.
Pertanto, nel coso in esame, con riguardo all'annualità 2019 il termine quinquennale di prescrizione è cominciato a decorrere il 30.10.2019 (termine ultimo per i docenti di ruolo per procedere alla registrazione sulla piattaforma web) e si è completato in data 30.10.2024.
- docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e Parte_5
2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali - per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste con il ricorso;
per tale posizione va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM stante l'atto interruttivo costituto dalla diffida del 17.06.2024 prodotta in atti;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, Parte_6 co. 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste con il ricorso con esclusione delle annualità 2019/2020 e 2022/2023.
Con riguardo all'a.s. 2019/2020 il diritto azionato risulta prescritto in data 30.10.2024, posto che la notificazione del ricorso perfezionata il 17.01.2025 (unico atto con efficacia interruttiva), è intervenuta successivamente al decorso del termine quinquennale, cominciato a decorrere dal 30.10.2019 per le ragioni già esposte per il ricorrente . Parte_4
Con riguardo all'a.s. 2022/2023 la ricorrente ha svolto un servizio di docenza solamente per 8 ore settimanali, situazione didattica e lavorativa del tutto particolare che non è sovrapponibile e comparabile ai docenti di ruolo per i quali la durata minima della prestazione lavorativa part-time deve essere pari almeno al 50% di quella a orario completo. Tantomeno, il beneficio richiesto può essere riconosciuto pro-tempore, non avendo la Carta Docente natura retributiva e sinallagmatica.
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_7
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti
15 prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste con il ricorso con esclusione delle annualità 2024/2025, avendo svolto un servizio di docenza solamente per 6 ore settimanali che non è sovrapponibile e comparabile ai docenti di ruolo per i quali la durata minima della prestazione lavorativa part-time deve essere pari almeno al 50% di quella a orario completo;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_8
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti solo per l'a.s. 2020/2021.
Con riguardo all'a.s. 2019/2020 il diritto azionato risulta prescritto il 30.10.2024. Sul punto, si rinvia alle ragioni espresse per la ricorrente;
Parte_6
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 L. Parte_9
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste con il ricorso con esclusione delle annualità 2024/2025, in quanto con l'art. 1 comma 572 della legge n. 207 del 30.12.2024 la Carta del docente è stata estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Pertanto, per l'annualità in parola il beneficio andava richiesto per via amministrativa;
per tale posizione va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM stante l'atto interruttivo costituto dalla diffida del 19.07.2024 prodotta in atti;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 Parte_10
L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali - per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste con il ricorso;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 Parte_11
L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali - per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste con il ricorso;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_12
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per solo per l'a.s. 2020/2021;
Con riguardo all'a.s. 2019/2020 il diritto azionato risulta prescritto il 30.10.2024. Sul punto, valgono le stesse ragioni espresse per la ricorrente;
Parte_6
- , docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. Parte_13
2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché immesso
16 in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte annualità richieste con il ricorso;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, Parte_14 co. 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immesso in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte annualità richieste con il ricorso;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 L. Parte_15
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste con il ricorso;
per tale posizione va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM stante l'atto interruttivo costituto dalla diffida del 25.07.2024 prodotta in atti;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_16
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste con il ricorso;
per tale posizione va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM stante l'atto interruttivo costituto dalla diffida del 5.10.2024 prodotta in atti;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, Parte_17 co. 2 e 3 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste. In particolare, si osserva che vanno ricomprese anche le annualità 2020/2021 e 2022/2023 nelle quali la ricorrente ha svolto rispettivamente una supplenza fino al 10.06.2021 e una sino al 14.06.2023, poiché trattasi di periodo di tempo sostanzialmente riconducibile all'intera annualità e alle esigenze di formazione connesse;
- docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. Parte_18
4, co. 1 e 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste con il ricorso, tranne che per l'a.s. 2024/2025, in quanto con l'art. 1 comma 572 della legge n. 207 del 30.12.2024 la Carta del docente è stata estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Pertanto, per l'annualità in parola il benefico andava richiesto per via amministrativa;
per tale posizione va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM stante l'atto interruttivo costituto dalla diffida del 9.07.2024 prodotta in atti;
- , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_19
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti
17 prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte annualità richieste con il ricorso;
- docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 Parte_20
L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché divenuto docente di ruolo, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte annualità richieste con il ricorso;
- E, docente destinataria di un incarico ai sensi Parte_22 Parte_22 dell'art. 4, co. 2 L. 124/1999, e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta con il ricorso.
Non può essere accolta, invece, la domanda presentata nell'interesse di Parte_21
, docente destinataria di un incarico ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. 124/1999 per
[...]
l'a.s. 2023/2024 in quanto non più interna al sistema delle docenze.
In conclusione, nei limiti sopra esposti, i diritti all'attribuzione della carta docente dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il ha eccepito anche la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio in CP_1 quanto parte ricorrente non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché
“evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa CP_1 dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti
18 come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3. La ricorrente ha proposto in via subordinata domanda di Parte_21 condanna al risarcimento del danno “nella misura più adeguata al caso concreto ed entro il massimo pari al valore della Carta”.
La domanda non può essere accolta in quanto priva di qualsivoglia descrizione delle chances di sviluppo professionale che la mancata fruizione del beneficio della carta docente avrebbe compromesso per l'anno scolastico oggetto del ricorso.
In altri termini manca l'allegazione specifica del pregiudizio il cui onere è a carico di chi agisce, come da principi generali.
Ne consegue il rigetto anche della domanda subordinata.
4. La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza prevalente.
Il compenso viene ancorato ai minimi tabellari (stante la serialità e non difficoltà delle questioni trattate).
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 5 e modifiche successive il compenso liquidabile è unico ed è quello corrispondente alla posizione di valore maggiore ( :2500) ovvero pari a 1.030,00 euro che viene aumentato per ogni soggetto Pt_1 vittorioso oltre il primo nella misura del 30% (pari a 309 – soggetti n.19: 309X 19= 5.871).
Totale : 6.901 (1030 + 5.871)
Viene escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non sono state svolte le attività elencate nell'art. 4 comma 5 lettera c) D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche ovvero attività necessarie per la formazione della prova (si precisa che i documenti prodotti dal ribadiscono i servizi già documentati dai ricorrenti o si CP_1 riferiscono alla normativa del settore già indicata dai ricorrenti e nota al Giudice in virtù del principio iura novit curia) e in quanto alla fase di trattazione della prima udienza si è sovrapposta la fase decisionale.
Da ultimo, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra il MIM e la ricorrente Pt_21
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei
19 vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_3
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto di ad ottenere la Parte_4
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_5
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta Parte_6 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_7
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un
20 valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
7) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_8
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_9
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti,
o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
9) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_10
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_11
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
11) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_12
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
12) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_13 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n.
21 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
13) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta Parte_14 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
14) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_15
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
15) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_16
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
16) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta Parte_17 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
17) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta Parte_18 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del
22 ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
18) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_19
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
19) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_20 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
20) dichiara il diritto di E ad ottenere la “Carta Parte_22 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
21) rigetta per il resto;
22) condanna il convenuto alla rifusione in favore di tutti i ricorrenti ad CP_1 eccezione di elle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.901,00 Pt_21 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario;
23) compensa le spese tra il MIM e la ricorrente Pt_21
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
23 Monza, 11/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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