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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10101 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 26345/2023 Verbale dell'udienza del 4/11/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Filippo Massara. Per l'opposta è presente, per delega ed in sostituzione dell'Avv. Pietro Davie Sarti, l'avv. Paolo Terzi. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Massara chiede un breve rinvio alla luce del fatto nuovo rappresentato nelle note del 3/11/2025 e, in ogni caso, si riporta alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Terzi impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, allegato e prodotto e si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta ed alla memoria ex art. 171 ter cpc secondo termine, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa. Ribadisce la richiesta di stralcio della avversa memoria ex art. 171 ter cpc terzo termine in quanto non si limita a replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria, come invece previsto dall'art. 171 ter stesso, e chiede che la causa venga decisa. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Gabriele Montefusco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 24102/2023, promossa DA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli Avv.ti Filippo Massara e Carlo Domenico Massara, elett.te domto in Napoli alla Via F. Crispi n. 62 presso il loro studio ATTORE/OPPONENTE CONTRO c.f. in persona del l.r.p.t., in qualità di procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale e mandataria di c.f. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Davide Sarti, elett.te dom.ta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso atto di precetto notificato il 23/10/2023 CONCLUSIONI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso il precetto notificatogli da in forza della sentenza Controparte_1
n. 5054/2022 di questo Tribunale, con cui veniva intimato il pagamento di € 120.400,23, lamentando:
1. Il difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito in capo a Controparte_1
2. La nullità della copia del titolo esecutivo e della sua notificazione, per essere stata la copia della sentenza autenticata da difensore non costituito nel giudizio a quo;
3. L'insussistenza del credito per effetto di una transazione intervenuta tra la creditrice e altro condebitore solidale, di cui l'opponente ha dichiarato voler profittare ex art. 1304 c.c.; 4. L'erroneità del quantum richiesto, per mancata detrazione delle spese legali liquidate in sentenza e non corrisposte dalla banca. Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando integralmente le domande e chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposizione è infondata. Sul punto della legittimazione ad agire, rectius titolarità del credito, già si è esposto nella precedente ordinanza del 2/10/2024, che
- la agisce quale cessionaria del credito giusta cessione pubblicata Controparte_1 in G.U. del 5/01/2019 in forza di contratto concluso in data 28/12/2018 con Banco BPM spa;
la cessione ha ad oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, societa' di persone e societa' di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista e' (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Milano, Persona_1 con atto di deposito Repertorio 5238 e Raccolta 2921 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/ace/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/ace/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”; parte creditrice ha prodotto l'atto del Notaio Dott. , da cui si evince che la lista de quo Per_1 comprende anche il rapporto identificato con il n. 11105994, che compare nell'intestazione del contratto del 30/01/2013, stipulato da Sidercampania Service srl di cui l'opponente è fideiussore, ciò che trova conferma nel contenuto del titolo esecutivo azionato;
considerata anche la dichiarazione del cedente del 6/02/2020, si ritiene che gli elementi prodotti dall'opposta siano sufficienti a dimostrare l'inclusione del credito nella cessione, a fronte di generiche contestazioni dell'opponente; la cessione nel credito, poi, comporta la possibilità di utilizzare il titolo emesso in favore del cedente (Cass. 3998 del 23/02/2006). Tale conclusione va confermata, atteso che, non solo gli elementi evidenziati, ma anche dall'atto transattivo del 13/12/2022, di cui l'opponente ha dichiarato volersi avvalere, si evince che titolare del credito è cessionaria ed avente causa di Banco BPM CP_1 spa. Circa il vizio del titolo esecutivo, in quanto autenticato “non dal procuratore costituito in sentenza, ma dall'avv. Sarti, che non risulta costituito nel giudizio in questione e che non è legittimato a rilasciare la copia per l'avvio della procedura esecutiva”, si osserva che l'avv. Sarti ha depositato nel giudizio r.g. 33643/2017 una “ISTANZA VISIBILITA' AI FINI DI ESTRAZIONE COPIA CONFORME SENTENZA” rappresentando l'avvenuta cessione del credito e la propria qualità di procuratore in virtù di procura ex art. 83 c.p.c. Dunque, si tratta, nella sostanza, di una costituzione in giudizio, che abilita il difensore, ai sensi dell'art. 196 octies c.p.c., ad estrarre copia analogica del documento e attestare, come fatto nella specie, la conformità “al corrispondente provvedimento contenuto nel fascicolo informatico..”. Si ritiene corretta tale modalità, perché, nel caso si opinasse diversamente, si giungerebbe al paradosso che, ove il difensore cha ha rappresentato la parte nel giudizio di merito non svolga più la professione, la parte non potrebbe più avvalersi degli atti di cui al fascicolo telematico e dei provvedimenti ivi emessi. In merito all'avvenuta estinzione del debito, in conseguenza della transazione conclusa da parte del coobbligato già si è detto che ivi espressamente si prevede: “fermo Parte_1 ed impregiudicato ogni diritto e .. salve le ragioni creditorie e relative garanzia nei confronti della debitrice principale .. e di tutti gli altri garanti e coobbligati”. Al riguardo, secondo il principio che si condivide, l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (Cass. 7094/2022). Nell'ordinanza del 2/10/2024 sono stati evidenziati gli elementi che suggeriscono che la transazione, con riferimento al credito azionato, è parziale, poiché si limita l'accordo alla parte di e si transigono ulteriori controversie rispetto a quella che ci occupa. Parte_1
Si è detto anche si ritiene corretto l'importo detratto dal creditore, come versato dal coobbligato, giacchè la fideiussione riguarda anche il sig. sicchè le quote Parte_2 ideali vanno suddivise tra i tre garanti della Sidercampania Service srl. Infine, sulla mancata decurtazione di un importo corrispondente alle spese riconosciute in favore dell'opponente, va ribadito che non può essere oggetto di compensazione il credito vantato dal distrattario (cfr., di recente, Cass. 34202/2024). Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, compresa quella cautelare, alla luce della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, ogni altra avversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione dei compensi di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 7.052,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, come
[...] per legge. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il Giudice dott. Gabriele Montefusco
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli Avv.ti Filippo Massara e Carlo Domenico Massara, elett.te domto in Napoli alla Via F. Crispi n. 62 presso il loro studio ATTORE/OPPONENTE CONTRO c.f. in persona del l.r.p.t., in qualità di procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale e mandataria di c.f. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Davide Sarti, elett.te dom.ta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso atto di precetto notificato il 23/10/2023 CONCLUSIONI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso il precetto notificatogli da in forza della sentenza Controparte_1
n. 5054/2022 di questo Tribunale, con cui veniva intimato il pagamento di € 120.400,23, lamentando:
1. Il difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito in capo a Controparte_1
2. La nullità della copia del titolo esecutivo e della sua notificazione, per essere stata la copia della sentenza autenticata da difensore non costituito nel giudizio a quo;
3. L'insussistenza del credito per effetto di una transazione intervenuta tra la creditrice e altro condebitore solidale, di cui l'opponente ha dichiarato voler profittare ex art. 1304 c.c.; 4. L'erroneità del quantum richiesto, per mancata detrazione delle spese legali liquidate in sentenza e non corrisposte dalla banca. Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando integralmente le domande e chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposizione è infondata. Sul punto della legittimazione ad agire, rectius titolarità del credito, già si è esposto nella precedente ordinanza del 2/10/2024, che
- la agisce quale cessionaria del credito giusta cessione pubblicata Controparte_1 in G.U. del 5/01/2019 in forza di contratto concluso in data 28/12/2018 con Banco BPM spa;
la cessione ha ad oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, societa' di persone e societa' di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista e' (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Milano, Persona_1 con atto di deposito Repertorio 5238 e Raccolta 2921 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/ace/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/ace/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”; parte creditrice ha prodotto l'atto del Notaio Dott. , da cui si evince che la lista de quo Per_1 comprende anche il rapporto identificato con il n. 11105994, che compare nell'intestazione del contratto del 30/01/2013, stipulato da Sidercampania Service srl di cui l'opponente è fideiussore, ciò che trova conferma nel contenuto del titolo esecutivo azionato;
considerata anche la dichiarazione del cedente del 6/02/2020, si ritiene che gli elementi prodotti dall'opposta siano sufficienti a dimostrare l'inclusione del credito nella cessione, a fronte di generiche contestazioni dell'opponente; la cessione nel credito, poi, comporta la possibilità di utilizzare il titolo emesso in favore del cedente (Cass. 3998 del 23/02/2006). Tale conclusione va confermata, atteso che, non solo gli elementi evidenziati, ma anche dall'atto transattivo del 13/12/2022, di cui l'opponente ha dichiarato volersi avvalere, si evince che titolare del credito è cessionaria ed avente causa di Banco BPM CP_1 spa. Circa il vizio del titolo esecutivo, in quanto autenticato “non dal procuratore costituito in sentenza, ma dall'avv. Sarti, che non risulta costituito nel giudizio in questione e che non è legittimato a rilasciare la copia per l'avvio della procedura esecutiva”, si osserva che l'avv. Sarti ha depositato nel giudizio r.g. 33643/2017 una “ISTANZA VISIBILITA' AI FINI DI ESTRAZIONE COPIA CONFORME SENTENZA” rappresentando l'avvenuta cessione del credito e la propria qualità di procuratore in virtù di procura ex art. 83 c.p.c. Dunque, si tratta, nella sostanza, di una costituzione in giudizio, che abilita il difensore, ai sensi dell'art. 196 octies c.p.c., ad estrarre copia analogica del documento e attestare, come fatto nella specie, la conformità “al corrispondente provvedimento contenuto nel fascicolo informatico..”. Si ritiene corretta tale modalità, perché, nel caso si opinasse diversamente, si giungerebbe al paradosso che, ove il difensore cha ha rappresentato la parte nel giudizio di merito non svolga più la professione, la parte non potrebbe più avvalersi degli atti di cui al fascicolo telematico e dei provvedimenti ivi emessi. In merito all'avvenuta estinzione del debito, in conseguenza della transazione conclusa da parte del coobbligato già si è detto che ivi espressamente si prevede: “fermo Parte_1 ed impregiudicato ogni diritto e .. salve le ragioni creditorie e relative garanzia nei confronti della debitrice principale .. e di tutti gli altri garanti e coobbligati”. Al riguardo, secondo il principio che si condivide, l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (Cass. 7094/2022). Nell'ordinanza del 2/10/2024 sono stati evidenziati gli elementi che suggeriscono che la transazione, con riferimento al credito azionato, è parziale, poiché si limita l'accordo alla parte di e si transigono ulteriori controversie rispetto a quella che ci occupa. Parte_1
Si è detto anche si ritiene corretto l'importo detratto dal creditore, come versato dal coobbligato, giacchè la fideiussione riguarda anche il sig. sicchè le quote Parte_2 ideali vanno suddivise tra i tre garanti della Sidercampania Service srl. Infine, sulla mancata decurtazione di un importo corrispondente alle spese riconosciute in favore dell'opponente, va ribadito che non può essere oggetto di compensazione il credito vantato dal distrattario (cfr., di recente, Cass. 34202/2024). Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, compresa quella cautelare, alla luce della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, ogni altra avversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione dei compensi di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 7.052,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, come
[...] per legge. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il Giudice dott. Gabriele Montefusco