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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/10/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 961/2025
Il Giudice ND AN IN, all'udienza del 20/10/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TRIVI PIETRO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Nel merito, in via principale: - dichiarare la sussistenza di un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a far data dal mese di giugno 2019 ed a tempo indeterminato a far data dal mese di dicembre 2019, e, per l'effetto, condannare CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore del
[...] ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva lorda di € 869,07 a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la rassegnando le conclusioni Parte_1 Controparte_1 dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato: - di essere stato assunto, con contratto a tempo determinato, nel mese di giugno 2019, con la qualifica di “vigile guardia giurata” inquadrato al V Livello del ruolo tecnico del CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata;
- che in data 12 dicembre 2019 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato;
- di essere stato inizialmente impiegato presso la sede di Milano e poi, dal 16 agosto 2022, presso la sede secondaria della società, in Pavia, Via Partigiani;
- che dal confronto tra le buste paga e i calendari presenza emerge che le ore lavorate non corrispondono a quelle pagate;
- che la tariffa retributiva di base applicata nel contratto di lavoro è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo;
- di aver svolto lavoro straordinario non pagato.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica la resistente non si è costituita in giudizio.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Preme, innanzitutto, evidenziare che le allegazioni contenute nel ricorso sono generiche;
la parte, infatti, non ha in alcun modo specificato l'ammontare della differenza retributiva sofferta in relazione alla paga base né ha indicato entità e periodo di svolgimento del lavoro straordinario che non sarebbe stato pagato. Invero la parte ha chiesto il pagamento della somma complessiva di euro 869,07 senza specificare alcunché.
È necessario poi sottolineare che la parte non ha svolto alcuna istanza istruttoria di modo che il giudice, alla prima udienza, ipotizzando di poter verificare sulla base dei documenti solo l'entità del credito ascrivibile alla allegata discrepanza tra paga base erogata e la sua misura prevista dal ccnl, ha invitato il procuratore della parte a specificare
“l'ammontare del credito azionato in giudizio dipendente dall'applicazione della retribuzione base prevista dal CCNL richiamato”.
Con le note di udienza depositate il ricorrente ha indicato a proprio favore una differenza retributiva di circa 5.080,95.
Orbene, preme evidenziare che tale ultima quantificazione non può essere ammessa in quanto costituisce una modifica non autorizzata della domanda.
2.1. Parimenti generica e confusa è la produzione documentale.
Parte ricorrente non ha, infatti, depositato il contratto relativo alla prima assunzione che sarebbe avvenuta nel mese di giugno del 2019. La parte ha soltanto prodotto la lettera del
12 dicembre 2019 con la quale il suo contratto è stato trasformato a tempo indeterminato (cfr. fascicolo parte ricorrente). Da tale lettera non si evince l'inquadramento del ricorrente.
Pag. 2 di 3 La parte ha, inoltre, prodotto una lettera dell'8 agosto 2022 con la quale è stato assunto a tempo indeterminato presso la sede secondaria della società resistente (cfr. fascicolo parte ricorrente).
È doveroso considerare che solo in tale ultima lettera di assunzione viene esplicitato l'inquadramento del ricorrente nel V livello;
viceversa, nelle buste paga prodotte e relative agli anni dal 2019 al maggio 2021 il ricorrente risulta inquadrato nel VI livello.
È quindi evidente che l'avvenuto inquadramento del lavoratore per tutto il periodo oggetto di causa nel V livello non è stato dimostrato.
In ogni caso, le retribuzioni base indicate nelle buste paga sono conformi a quella prevista dal ccnl tanto per il VI quanto per il V livello (rispettivamente euro 1.058,06 ed euro
1195,87).
D'altronde negli stessi conteggi depositati dalla parte con il ricorso non risultano evidenziate differenze retributive in favore del lavoratore quanto alla retribuzione di base.
2.2. In merito allo svolgimento di lavoro straordinario la parte si è limitata a produrre dei fogli di presenza lamentando la mancata quantificazione nelle buste paga dell'orario di lavoro effettivamente svolto.
Tuttavia, come anticipato, la parte non ha indicato la misura dello straordinario che non sarebbe stato pagato.
Un'allegazione specifica sul punto sarebbe stata ancor più necessaria tenendo conto del fatto che nelle buste paga prodotte vi è quasi sempre l'indicazione di ore di straordinario pagate il cui ammontare varia da mese a mese.
Pertanto, in assenza di detta allegazione la parte non ha assolto ai propri oneri processuali, avendo demandato al giudice una inammissibile attività di identificazione dei fatti costitutivi del credito nei documenti prodotti.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente non segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso, nulla sulle spese.
Pavia, 21/10/2025
Il Giudice
ND AN IN
Pag. 3 di 3
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 961/2025
Il Giudice ND AN IN, all'udienza del 20/10/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TRIVI PIETRO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Nel merito, in via principale: - dichiarare la sussistenza di un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a far data dal mese di giugno 2019 ed a tempo indeterminato a far data dal mese di dicembre 2019, e, per l'effetto, condannare CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore del
[...] ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva lorda di € 869,07 a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la rassegnando le conclusioni Parte_1 Controparte_1 dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato: - di essere stato assunto, con contratto a tempo determinato, nel mese di giugno 2019, con la qualifica di “vigile guardia giurata” inquadrato al V Livello del ruolo tecnico del CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata;
- che in data 12 dicembre 2019 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato;
- di essere stato inizialmente impiegato presso la sede di Milano e poi, dal 16 agosto 2022, presso la sede secondaria della società, in Pavia, Via Partigiani;
- che dal confronto tra le buste paga e i calendari presenza emerge che le ore lavorate non corrispondono a quelle pagate;
- che la tariffa retributiva di base applicata nel contratto di lavoro è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo;
- di aver svolto lavoro straordinario non pagato.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica la resistente non si è costituita in giudizio.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Preme, innanzitutto, evidenziare che le allegazioni contenute nel ricorso sono generiche;
la parte, infatti, non ha in alcun modo specificato l'ammontare della differenza retributiva sofferta in relazione alla paga base né ha indicato entità e periodo di svolgimento del lavoro straordinario che non sarebbe stato pagato. Invero la parte ha chiesto il pagamento della somma complessiva di euro 869,07 senza specificare alcunché.
È necessario poi sottolineare che la parte non ha svolto alcuna istanza istruttoria di modo che il giudice, alla prima udienza, ipotizzando di poter verificare sulla base dei documenti solo l'entità del credito ascrivibile alla allegata discrepanza tra paga base erogata e la sua misura prevista dal ccnl, ha invitato il procuratore della parte a specificare
“l'ammontare del credito azionato in giudizio dipendente dall'applicazione della retribuzione base prevista dal CCNL richiamato”.
Con le note di udienza depositate il ricorrente ha indicato a proprio favore una differenza retributiva di circa 5.080,95.
Orbene, preme evidenziare che tale ultima quantificazione non può essere ammessa in quanto costituisce una modifica non autorizzata della domanda.
2.1. Parimenti generica e confusa è la produzione documentale.
Parte ricorrente non ha, infatti, depositato il contratto relativo alla prima assunzione che sarebbe avvenuta nel mese di giugno del 2019. La parte ha soltanto prodotto la lettera del
12 dicembre 2019 con la quale il suo contratto è stato trasformato a tempo indeterminato (cfr. fascicolo parte ricorrente). Da tale lettera non si evince l'inquadramento del ricorrente.
Pag. 2 di 3 La parte ha, inoltre, prodotto una lettera dell'8 agosto 2022 con la quale è stato assunto a tempo indeterminato presso la sede secondaria della società resistente (cfr. fascicolo parte ricorrente).
È doveroso considerare che solo in tale ultima lettera di assunzione viene esplicitato l'inquadramento del ricorrente nel V livello;
viceversa, nelle buste paga prodotte e relative agli anni dal 2019 al maggio 2021 il ricorrente risulta inquadrato nel VI livello.
È quindi evidente che l'avvenuto inquadramento del lavoratore per tutto il periodo oggetto di causa nel V livello non è stato dimostrato.
In ogni caso, le retribuzioni base indicate nelle buste paga sono conformi a quella prevista dal ccnl tanto per il VI quanto per il V livello (rispettivamente euro 1.058,06 ed euro
1195,87).
D'altronde negli stessi conteggi depositati dalla parte con il ricorso non risultano evidenziate differenze retributive in favore del lavoratore quanto alla retribuzione di base.
2.2. In merito allo svolgimento di lavoro straordinario la parte si è limitata a produrre dei fogli di presenza lamentando la mancata quantificazione nelle buste paga dell'orario di lavoro effettivamente svolto.
Tuttavia, come anticipato, la parte non ha indicato la misura dello straordinario che non sarebbe stato pagato.
Un'allegazione specifica sul punto sarebbe stata ancor più necessaria tenendo conto del fatto che nelle buste paga prodotte vi è quasi sempre l'indicazione di ore di straordinario pagate il cui ammontare varia da mese a mese.
Pertanto, in assenza di detta allegazione la parte non ha assolto ai propri oneri processuali, avendo demandato al giudice una inammissibile attività di identificazione dei fatti costitutivi del credito nei documenti prodotti.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente non segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso, nulla sulle spese.
Pavia, 21/10/2025
Il Giudice
ND AN IN
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