TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 231
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e difetto di istruttoria

    Il diniego è viziato perché l'Amministrazione ha introdotto un criterio selettivo non contemplato dalla norma, trasformando il requisito della connessione funzionale in un sindacato di merito sulla diligenza del dipendente, non consentito in assenza di accertamento disciplinare e a fronte di un'assoluzione penale per "il fatto non sussiste".

  • Accolto
    Violazione delle regole procedurali interne

    L'Amministrazione non ha attivato il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, in violazione della propria circolare che assegna a tale passaggio funzione istruttoria imprescindibile nella fase conclusiva.

  • Accolto
    Connessione funzionale tra fatti e servizio

    I fatti oggetto del procedimento penale erano inerenti alla compilazione dei fogli di servizio e ai tempi di rientro durante un turno di pattuglia, attività tipicamente istituzionali e proprie delle funzioni di polizia, non riconducibili a iniziative personali o a interessi estranei all'Amministrazione.

  • Accolto
    Diritto al rimborso a seguito di assoluzione penale

    L'illegittimità del diniego per violazione dell'art. 18 d.l. n. 67/1997 comporta l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute in relazione al procedimento penale definito con assoluzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 231
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 231
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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