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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 784/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1360/2021 depositato il 03/03/2021
proposto da
Ag.entrate - SC - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1830/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 03/08/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190003778908000 SPESE GIUDIZIO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio riassunto dall'Agenzia delle Entrate - SC (in conseguenza della interruzione disposta con ordinanza depositata in data 11.2.2025 in quanto originariamente introdotto da SC IA PA, società cancellata ex lege dal Registro delle Imprese) per la riforma della sentenza n. 1830/6/2020, depositata il 3.8.2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva annullato la cartella di pagamento n. 298 2019 00037789 08 emessa nei riguardi di Resistente_1 per “spese di giudizio ex art. 15 d.lgs. 546/92”, la causa veniva trattata e decisa - nel contraddittorio con la sola Agenzia delle
Entrate, la quale sostanzialmente aderiva alle ragioni dell'agente della riscossione appellante, e non altrettanto con il Resistente_1 - all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' incontestato, emergendo dalla cartella impugnata, che il carico afferisce alle spese di giudizio e, più nello specifico, risultando dalla documentazione versata in atti dalle parti costituite, alle spese liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa giusta sentenza n. 2228/1/2018, emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa in data 18.6.2018, depositata il 19.6.2018 ed irrevocabile in data 21.1.2019, reiettiva del ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi riguardi per il recupero della tassa di possesso del veicolo targato Targa_1 in relazione agli anni 2006 e 2007.
Pare evidente, in conseguenza, la natura non tributaria del carico per cui è giudizio, avendolo la giurisprudenza di legittimità affermato quanto meno a partire dal 2016 (cfr., cass. civ., sezioni unite, ordinanza n. 20427 dell'11.20.2016, per la quale: “La cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario”).
Va dichiarato, in conseguenza, il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito in favore di quella del giudice ordinario, dinanzi il quale, pertanto, il giudizio dovrà essere riassunto, nel termine di legge, dalla parte che vi avrà interesse, anche per la regolamentazione delle spese del presente contenzioso tributario, sia del primo grado – anche sul relativo capo dovendosi ritenere annullata, pertanto, la sentenza impugnata, che le aveva poste a carico di SC IA PA – sia delle presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della IA - Sezione staccata di Caltanissetta, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quella del giudie ordinario, dinanzi al quale il processo andrà riassunto nel termine di legge, anche per la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio celebrato. Caltanissetta, 26.1.2026
Il Presidente estensoreDavid SALVUCCI
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1360/2021 depositato il 03/03/2021
proposto da
Ag.entrate - SC - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1830/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 03/08/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190003778908000 SPESE GIUDIZIO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio riassunto dall'Agenzia delle Entrate - SC (in conseguenza della interruzione disposta con ordinanza depositata in data 11.2.2025 in quanto originariamente introdotto da SC IA PA, società cancellata ex lege dal Registro delle Imprese) per la riforma della sentenza n. 1830/6/2020, depositata il 3.8.2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva annullato la cartella di pagamento n. 298 2019 00037789 08 emessa nei riguardi di Resistente_1 per “spese di giudizio ex art. 15 d.lgs. 546/92”, la causa veniva trattata e decisa - nel contraddittorio con la sola Agenzia delle
Entrate, la quale sostanzialmente aderiva alle ragioni dell'agente della riscossione appellante, e non altrettanto con il Resistente_1 - all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' incontestato, emergendo dalla cartella impugnata, che il carico afferisce alle spese di giudizio e, più nello specifico, risultando dalla documentazione versata in atti dalle parti costituite, alle spese liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa giusta sentenza n. 2228/1/2018, emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa in data 18.6.2018, depositata il 19.6.2018 ed irrevocabile in data 21.1.2019, reiettiva del ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi riguardi per il recupero della tassa di possesso del veicolo targato Targa_1 in relazione agli anni 2006 e 2007.
Pare evidente, in conseguenza, la natura non tributaria del carico per cui è giudizio, avendolo la giurisprudenza di legittimità affermato quanto meno a partire dal 2016 (cfr., cass. civ., sezioni unite, ordinanza n. 20427 dell'11.20.2016, per la quale: “La cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario”).
Va dichiarato, in conseguenza, il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito in favore di quella del giudice ordinario, dinanzi il quale, pertanto, il giudizio dovrà essere riassunto, nel termine di legge, dalla parte che vi avrà interesse, anche per la regolamentazione delle spese del presente contenzioso tributario, sia del primo grado – anche sul relativo capo dovendosi ritenere annullata, pertanto, la sentenza impugnata, che le aveva poste a carico di SC IA PA – sia delle presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della IA - Sezione staccata di Caltanissetta, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quella del giudie ordinario, dinanzi al quale il processo andrà riassunto nel termine di legge, anche per la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio celebrato. Caltanissetta, 26.1.2026
Il Presidente estensoreDavid SALVUCCI