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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAIA, TO
PICCIRILLI ED IA, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 7011/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio E Nella Qualita' Di Procuratore Speciale - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2021/40096 IMU 2015
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2021/39902 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 793/2025 depositato il
18/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, notificato il 14/11/24 alla soc. GE.SE.T IA PA in ossequio all'ordinanza pronunciata il 25/09/2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore - Ufficio esecuzione mobiliare nell'ambito del giudizio R.G.E. n. 1426-1/2021, depositato in pari data ed iscritto al n. 7011/2024 del RGR, il sig. Ricorr_1, in proprio e quale procuratore della sig.ra Nomin_1, impugnava i due atti di pignoramento presso terzi nn. 3159/2020 e 2694/2020 notificati in data 07/12/2021 con cui la Ge.Se.T PA (in qualità di concessionario della riscossione del Comune di Pagani) aveva ordinato ai terzi pignorati (tutti istituti di credito) di pagare nel termine di 60 gg le somme per le quali il diritto alla percezione da parte dei debitori era maturato anteriormente alla data della notifica, fino alla concorrenza dei crediti per cui si procedeva (euro 20.645,29 per Ricorrente_1 ed euro 6.341,59 per Nominativo_1).
Ciò in quanto atti presupposti dei pignoramenti erano:
- l'accertamento esecutivo n.3159 per IMU anno 2015, notificato il 17/11/2020 al sig. Ricorrente_1;
- l'accertamento esecutivo n.2694 per IMU anno 2015, notificato il 17/11/2020 alla sig.ra Nominativo_1.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. omessa notifica degli atti prodromici, con conseguente prescrizione del credito alla data di notifica dei pignoramenti;
- violazione dell'art.50 del dpr 602/1973 per omessa preventiva notifica degli AVI necessari, essendo decorso più di un anno dalla pretesa notifica degli accertamenti esecutivi,
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la GE.SE.T PA che controdeduceva, documentando la notifica degli accertamenti prodromici, avvenuta il 17/11/2020 per compiuta giacenza, nel rispetto delle formalità previste dall'art.140 cpc per i casi di irreperibilità relativa, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
In merito all'eccepita violazione dell'art.50 del dpr 633/72, la società rappresentava che la normativa emergenziale aveva sospeso i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione per 542 giorni (dall'8/3/2020 al 31/8/2021), prorogando gli stessi termini che scadevano entro il 31/12 degli anni durante i quali si era verificata la sospensione, fino al 31/12 del 2° anno successivo alla fine del periodo della sospensione (quindi fino al 31/12/2023).
Per tale motivo l'efficacia precettiva degli accertamenti esecutivi suindicati doveva intendersi prorogata al
31/12/2023, data entro la quale correttamente erano stati notificati i pignoramenti. Infine, sottolineava che per il sig. Ricorrente_1 il 9/2/22 era stato notificato un provvedimento di riduzione del pignoramento per avvenuto, parziale, pagamento;
chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Il primo motivo di doglianza è infondato poiché il resistente ha provato in giudizio la regolare notifica degli atti presupposti rispetto ai pignoramenti impugnati: ne discende anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese alla data di notifica dei pignoramenti.
Anche la seconda eccezione di illegittimità dei pignoramenti va rigettata, poichè, come evidenziato dalla
GE.SE.T PA, ai sensi del combinato disposto dall'art.68 del DL 18/2020 e dall'art.12 del d.lgs.159/2015, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadevano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si era verificata la sospensione erano tati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nel caso di specie, il termine per la notifica del pignoramento sarebbe scaduto il 16/11/2021 (ossia entro un anno dalla notifica dell'accertamento esecutivo), ma è stato prorogato al 31/12/2023; ne deriva la legittimità dei pignoramenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE
LIQUIDA IN COMPLESSIVI EURO 2.000,00 OLTRE ACCESSORI.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAIA, TO
PICCIRILLI ED IA, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 7011/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio E Nella Qualita' Di Procuratore Speciale - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2021/40096 IMU 2015
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2021/39902 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 793/2025 depositato il
18/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, notificato il 14/11/24 alla soc. GE.SE.T IA PA in ossequio all'ordinanza pronunciata il 25/09/2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore - Ufficio esecuzione mobiliare nell'ambito del giudizio R.G.E. n. 1426-1/2021, depositato in pari data ed iscritto al n. 7011/2024 del RGR, il sig. Ricorr_1, in proprio e quale procuratore della sig.ra Nomin_1, impugnava i due atti di pignoramento presso terzi nn. 3159/2020 e 2694/2020 notificati in data 07/12/2021 con cui la Ge.Se.T PA (in qualità di concessionario della riscossione del Comune di Pagani) aveva ordinato ai terzi pignorati (tutti istituti di credito) di pagare nel termine di 60 gg le somme per le quali il diritto alla percezione da parte dei debitori era maturato anteriormente alla data della notifica, fino alla concorrenza dei crediti per cui si procedeva (euro 20.645,29 per Ricorrente_1 ed euro 6.341,59 per Nominativo_1).
Ciò in quanto atti presupposti dei pignoramenti erano:
- l'accertamento esecutivo n.3159 per IMU anno 2015, notificato il 17/11/2020 al sig. Ricorrente_1;
- l'accertamento esecutivo n.2694 per IMU anno 2015, notificato il 17/11/2020 alla sig.ra Nominativo_1.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. omessa notifica degli atti prodromici, con conseguente prescrizione del credito alla data di notifica dei pignoramenti;
- violazione dell'art.50 del dpr 602/1973 per omessa preventiva notifica degli AVI necessari, essendo decorso più di un anno dalla pretesa notifica degli accertamenti esecutivi,
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la GE.SE.T PA che controdeduceva, documentando la notifica degli accertamenti prodromici, avvenuta il 17/11/2020 per compiuta giacenza, nel rispetto delle formalità previste dall'art.140 cpc per i casi di irreperibilità relativa, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
In merito all'eccepita violazione dell'art.50 del dpr 633/72, la società rappresentava che la normativa emergenziale aveva sospeso i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione per 542 giorni (dall'8/3/2020 al 31/8/2021), prorogando gli stessi termini che scadevano entro il 31/12 degli anni durante i quali si era verificata la sospensione, fino al 31/12 del 2° anno successivo alla fine del periodo della sospensione (quindi fino al 31/12/2023).
Per tale motivo l'efficacia precettiva degli accertamenti esecutivi suindicati doveva intendersi prorogata al
31/12/2023, data entro la quale correttamente erano stati notificati i pignoramenti. Infine, sottolineava che per il sig. Ricorrente_1 il 9/2/22 era stato notificato un provvedimento di riduzione del pignoramento per avvenuto, parziale, pagamento;
chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Il primo motivo di doglianza è infondato poiché il resistente ha provato in giudizio la regolare notifica degli atti presupposti rispetto ai pignoramenti impugnati: ne discende anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese alla data di notifica dei pignoramenti.
Anche la seconda eccezione di illegittimità dei pignoramenti va rigettata, poichè, come evidenziato dalla
GE.SE.T PA, ai sensi del combinato disposto dall'art.68 del DL 18/2020 e dall'art.12 del d.lgs.159/2015, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadevano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si era verificata la sospensione erano tati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nel caso di specie, il termine per la notifica del pignoramento sarebbe scaduto il 16/11/2021 (ossia entro un anno dalla notifica dell'accertamento esecutivo), ma è stato prorogato al 31/12/2023; ne deriva la legittimità dei pignoramenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE
LIQUIDA IN COMPLESSIVI EURO 2.000,00 OLTRE ACCESSORI.