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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11544 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 23887/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23887/2020 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Veterinaria 63 presso l'avv. Parte_1
CI OC, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla Via Vicinale Cupa Controparte_1
dei Censi 43
pagina 1 di 7 (oggi in persona di un procuratore ad negotia, CP_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ugo Niutta 4 presso l'avv. Roberto Raio, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e la domanda proposta in primo grado va accolta per quanto di ragione.
Con sentenza 4562/2020 il GdP di Napoli/Barra ha rigettato, compensando le spese di lite, la domanda con cui aveva chiesto di condannare solidalmente Parte_1 [...]
e a risarcire i danni subiti dalla propria Controparte_1 Controparte_4
autovettura Fiat Panda tg. FD934KC in un sinistro verificatosi in data 1/8/2016 in
Napoli tra il predetto veicolo e l'autocarro Scania tg. BL483AD di proprietà di CP_1
ed assicurato per la Rca con – danni da liquidare nel limite di € 1.500,
[...] CP_2
oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, il tutto entro € 5.200, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha proposto appello chiedendo di Parte_1
accogliere la domanda proposta in primo grado liquidando i danni “come da perizia prodotta”, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita CP_4
chiedendo di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese
[...]
di lite;
in questo grado è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing.
[...]
; ora la causa va decisa. Persona_1
pagina 2 di 7 Il GdP, dopo aver dichiarato proponibile la domanda e legittimate tutte le parti del giudizio, ha scritto: “Sebbene i fatti narrati dall'attore in citazione siano stati confermati dal teste escusso … le risultanze (agli atti dell'attore e giammai impugnate né contestate dall'attore) delle registrazioni effettuate dal dispositivo satellitare installato sull'autovettura del convenuto rilevano che in data 1.8.2016 dalle 13.17 alle 16.01 risulta localizzato in Napoli alla Via Elvira Notari 1-53/-42 …” (il sinistro si sarebbe verificato alle ore 14.15 circa in Via Bartolo Longo) “inoltre, alla data del sinistro il suddetto dispositivo satellitare non ha rilevato alcun CRASH, ossia urto, o impatto di lieve entità”; il GdP fonda la propria decisione sull'art. 145bis.1 Cod.Ass., per il quale
“Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.”; poiché l'attore in primo grado non aveva provato che il dispositivo elettronico detto scatola nera, montato sull'autovettura del convenuto, fosse malfunzionante o manomesso, i dati estratti dal dispositivo dimostravano che l'incidente non si era verificato, e tale prova prevaleva sulla deposizione testimoniale raccolta.
L'appello si fonda sulle seguenti ragioni: a) il dispositivo elettronico sui cui dati il GdP ha fondato la propria decisione era installato non sul veicolo della convenuta CP_1
, come erroneamente asserito nella sentenza impugnata, bensì sull'autovettura
[...]
dell'attrice; e quindi, il fatto che il veicolo sul quale era montato detto dispositivo risultava fermo al momento del sinistro indicato dal teste, non contrastava con quanto dichiarato dal testimone stesso, il quale aveva riferito che l'autovettura Fiat Panda di era stata colpita mentre era in sosta;
b) i dati riportati dalla scatola nera montata Pt_1
pagina 3 di 7 sull'autovettura dell'attrice erano inattendibili, perché registravano il veicolo che si fermava alle ore 13.17 e si riaccendeva alle ore 16.00 a Via Bartolo Longo, e non si capiva come in questo lasso di tempo fosse potuto passare da una strada all'altra; c) in generale, studi dell'Aneis (Associazione nazionale degli esperti infortunistica stradale) dimostravano che (essendo il rilevamento dei veicolo col GPS condizionato dalla bontà del segnale proveniente dal satellite), lo stesso Gps potrebbe disconnettersi dal satellite e non rilevare in modo continuo la posizione del veicolo – per cui la scatola nera non sarebbe sempre attendibile, e del resto il dispositivo “è soggetto, come tutti gli strumenti elettronici, a errori e malfunzionamenti”; d) l'attrice ha prodotto “un CAI a doppia firma
.. che riporta modalità e dinamica dell'accadimento, mai contestato o impugnato dalla compagnia”, e l'art. 143.2 Cod.Ass. stabilisce che quando il modulo di denuncia di sinistro “sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”.
In comparsa di risposta parte convenuta sostiene che, in base ai dati registrati sulla scatola nera montata sull'autovettura Fiat Panda di , tale veicolo alle ore 14.15 Pt_1
del 1/8/2016 si trovava in sosta in Via Elvira Notari, e non si trovava in Via Bartolo
Longo, e ciò proverebbe che il sinistro dedotto in giudizio non si sia mai verificato;
per il resto, viene descritto come funziona il dispositivo elettronico (scatola nera) montato sul veicolo: un sistema che rileva e trasmette i dati relativi al movimento del veicolo in modo tale che non possano essere alterati e modificati, e consente la geolocalizzazione precisa ed affidabile.
L'art. 132 ter Cod.Ass. dispone tra l'altro che: “In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: … nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi pagina 4 di 7 elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”; tali decreti attuativi non sono mai stati adottati, e quindi Cass. 13725/2024 ha così asserito:
“Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, là dove vorrebbe, contro ogni logica e senza alcuna previsione che lo evidenzi attribuire all'art. 145-bis del codice delle assicurazioni private il valore di conservare validità ai dispositivi già installati a prescindere dall'emanazione dei decreti: è palese che il fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, cioè anche dell'art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. equiparabilità.
7.1 Poiché l'art 145 bis del D. Lgs 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”. Quindi, allo stato, il report della scatola nera montata sull'autovettura di in data 1/8/2026, non ha valore di prova legale, e non Parte_1
può smentire quanto riferito dal testimone escusso in primo grado. Oltretutto, la CTU nominata nel presente grado, ha accertato che se come afferma in base ai dati CP_2
della scatola era l'autovettura di al momento del dedotto sinistro si trovava in Pt_1
Via Elvira Notari e non in Via Bartolo Longo, è anche vero che “che la qualità del Gps
è segnata con il n° 1 ossia che in quel momento non è una posizione attendibile e la distanza tra le due vie risulta essere pari a 750 m.”: ossia, il segnale scambiato dal pagina 5 di 7 dispositivo elettronico con il satellite in quel momento era di scarsa qualità, e quindi il margine di errore della individuazione della posizione era ampio almeno quanto la distanza tra le due strade di cui si discute;
dunque, non solo la scatola nera non ha valore di prova, ma in questo caso è anche tecnicamente inattendibile. Ciò detto, non c'è motivo di dubitare che il sinistro si sia verificato così come descritto dal teste escusso in primo grado, della cui attendibilità non discute il GdP nella sentenza impugnata, e neppure si è soffermata parte appellata nella comparsa di risposta in questo grado: quindi, il sinistro si è effettivamente verificato, e ne è stato esclusivo responsabile il conducente dell'autocarro Scania di , che andò a colpire Controparte_5
l'autovettura Fiat Panda regolarmente parcheggiata al margine sinistro della carreggiata con la parte anteriore rivolta verso San Giorgio a cremano: la posizione al margine della carreggiata ed allineata alla carreggiata stessa, rende l'autovettura Fiat Panda esclude che il conducente dell'autovettura abbia concorso a provocare l'evento, trattandosi della normale posizione di un'autovettura in sosta, e non avendo il teste dichiarato nulla da cui risulti che l'autovettura in sosta non fosse visibile. La CTU, con valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, anche perché il CTP della parte appellata non ha fornito dati alternativi, sulla base delle fotografie e del preventivo in atti e della dinamica descritta dal teste, ha stimato in € 963,30 oltre Iva il costo delle opere necessarie per riparare il veicolo dell'appellante. Pertanto, le parti appellate vanno condannate in solido a pagare all'appellante la somma di € 963,30 + Iva al 22% quindi
1.175,22; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1/8/2016 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1/8 /2016 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23887/2020 rgac vertente tra: , appellante;
(oggi Parte_1 Parte_2 CP_3
Assicurazioni, appellate;
così provvede:
1) Riformando totalmente la sentenza impugnata, dichiara Controparte_1
responsabile civile esclusiva del sinistro per cui è causa, e condanna le parti appellate in solido a risarcire i danni subiti dall'appellante nel sinistro per cui è causa, che si liquidano in € di € 1.175,22 (IVA compresa); oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1/8/2016 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1/8/2016 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna le parti appellate in solido a rimborsare all'appellante ogni somma che questa documenti di aver pagato alla CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna le parti appellate in solido a rimborsare all'appellante le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 149 per esborsi ed € 1.100 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. CI OC:
4) Condanna le parti appellate in solido a rimborsare all'appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 134 per esborsi ed € 1278 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv.
CI OC.
Così deciso in Portici in data 10/12/2025 Il Giudice
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23887/2020 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Veterinaria 63 presso l'avv. Parte_1
CI OC, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla Via Vicinale Cupa Controparte_1
dei Censi 43
pagina 1 di 7 (oggi in persona di un procuratore ad negotia, CP_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ugo Niutta 4 presso l'avv. Roberto Raio, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e la domanda proposta in primo grado va accolta per quanto di ragione.
Con sentenza 4562/2020 il GdP di Napoli/Barra ha rigettato, compensando le spese di lite, la domanda con cui aveva chiesto di condannare solidalmente Parte_1 [...]
e a risarcire i danni subiti dalla propria Controparte_1 Controparte_4
autovettura Fiat Panda tg. FD934KC in un sinistro verificatosi in data 1/8/2016 in
Napoli tra il predetto veicolo e l'autocarro Scania tg. BL483AD di proprietà di CP_1
ed assicurato per la Rca con – danni da liquidare nel limite di € 1.500,
[...] CP_2
oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, il tutto entro € 5.200, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha proposto appello chiedendo di Parte_1
accogliere la domanda proposta in primo grado liquidando i danni “come da perizia prodotta”, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita CP_4
chiedendo di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese
[...]
di lite;
in questo grado è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing.
[...]
; ora la causa va decisa. Persona_1
pagina 2 di 7 Il GdP, dopo aver dichiarato proponibile la domanda e legittimate tutte le parti del giudizio, ha scritto: “Sebbene i fatti narrati dall'attore in citazione siano stati confermati dal teste escusso … le risultanze (agli atti dell'attore e giammai impugnate né contestate dall'attore) delle registrazioni effettuate dal dispositivo satellitare installato sull'autovettura del convenuto rilevano che in data 1.8.2016 dalle 13.17 alle 16.01 risulta localizzato in Napoli alla Via Elvira Notari 1-53/-42 …” (il sinistro si sarebbe verificato alle ore 14.15 circa in Via Bartolo Longo) “inoltre, alla data del sinistro il suddetto dispositivo satellitare non ha rilevato alcun CRASH, ossia urto, o impatto di lieve entità”; il GdP fonda la propria decisione sull'art. 145bis.1 Cod.Ass., per il quale
“Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.”; poiché l'attore in primo grado non aveva provato che il dispositivo elettronico detto scatola nera, montato sull'autovettura del convenuto, fosse malfunzionante o manomesso, i dati estratti dal dispositivo dimostravano che l'incidente non si era verificato, e tale prova prevaleva sulla deposizione testimoniale raccolta.
L'appello si fonda sulle seguenti ragioni: a) il dispositivo elettronico sui cui dati il GdP ha fondato la propria decisione era installato non sul veicolo della convenuta CP_1
, come erroneamente asserito nella sentenza impugnata, bensì sull'autovettura
[...]
dell'attrice; e quindi, il fatto che il veicolo sul quale era montato detto dispositivo risultava fermo al momento del sinistro indicato dal teste, non contrastava con quanto dichiarato dal testimone stesso, il quale aveva riferito che l'autovettura Fiat Panda di era stata colpita mentre era in sosta;
b) i dati riportati dalla scatola nera montata Pt_1
pagina 3 di 7 sull'autovettura dell'attrice erano inattendibili, perché registravano il veicolo che si fermava alle ore 13.17 e si riaccendeva alle ore 16.00 a Via Bartolo Longo, e non si capiva come in questo lasso di tempo fosse potuto passare da una strada all'altra; c) in generale, studi dell'Aneis (Associazione nazionale degli esperti infortunistica stradale) dimostravano che (essendo il rilevamento dei veicolo col GPS condizionato dalla bontà del segnale proveniente dal satellite), lo stesso Gps potrebbe disconnettersi dal satellite e non rilevare in modo continuo la posizione del veicolo – per cui la scatola nera non sarebbe sempre attendibile, e del resto il dispositivo “è soggetto, come tutti gli strumenti elettronici, a errori e malfunzionamenti”; d) l'attrice ha prodotto “un CAI a doppia firma
.. che riporta modalità e dinamica dell'accadimento, mai contestato o impugnato dalla compagnia”, e l'art. 143.2 Cod.Ass. stabilisce che quando il modulo di denuncia di sinistro “sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”.
In comparsa di risposta parte convenuta sostiene che, in base ai dati registrati sulla scatola nera montata sull'autovettura Fiat Panda di , tale veicolo alle ore 14.15 Pt_1
del 1/8/2016 si trovava in sosta in Via Elvira Notari, e non si trovava in Via Bartolo
Longo, e ciò proverebbe che il sinistro dedotto in giudizio non si sia mai verificato;
per il resto, viene descritto come funziona il dispositivo elettronico (scatola nera) montato sul veicolo: un sistema che rileva e trasmette i dati relativi al movimento del veicolo in modo tale che non possano essere alterati e modificati, e consente la geolocalizzazione precisa ed affidabile.
L'art. 132 ter Cod.Ass. dispone tra l'altro che: “In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: … nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi pagina 4 di 7 elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”; tali decreti attuativi non sono mai stati adottati, e quindi Cass. 13725/2024 ha così asserito:
“Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, là dove vorrebbe, contro ogni logica e senza alcuna previsione che lo evidenzi attribuire all'art. 145-bis del codice delle assicurazioni private il valore di conservare validità ai dispositivi già installati a prescindere dall'emanazione dei decreti: è palese che il fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, cioè anche dell'art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. equiparabilità.
7.1 Poiché l'art 145 bis del D. Lgs 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”. Quindi, allo stato, il report della scatola nera montata sull'autovettura di in data 1/8/2026, non ha valore di prova legale, e non Parte_1
può smentire quanto riferito dal testimone escusso in primo grado. Oltretutto, la CTU nominata nel presente grado, ha accertato che se come afferma in base ai dati CP_2
della scatola era l'autovettura di al momento del dedotto sinistro si trovava in Pt_1
Via Elvira Notari e non in Via Bartolo Longo, è anche vero che “che la qualità del Gps
è segnata con il n° 1 ossia che in quel momento non è una posizione attendibile e la distanza tra le due vie risulta essere pari a 750 m.”: ossia, il segnale scambiato dal pagina 5 di 7 dispositivo elettronico con il satellite in quel momento era di scarsa qualità, e quindi il margine di errore della individuazione della posizione era ampio almeno quanto la distanza tra le due strade di cui si discute;
dunque, non solo la scatola nera non ha valore di prova, ma in questo caso è anche tecnicamente inattendibile. Ciò detto, non c'è motivo di dubitare che il sinistro si sia verificato così come descritto dal teste escusso in primo grado, della cui attendibilità non discute il GdP nella sentenza impugnata, e neppure si è soffermata parte appellata nella comparsa di risposta in questo grado: quindi, il sinistro si è effettivamente verificato, e ne è stato esclusivo responsabile il conducente dell'autocarro Scania di , che andò a colpire Controparte_5
l'autovettura Fiat Panda regolarmente parcheggiata al margine sinistro della carreggiata con la parte anteriore rivolta verso San Giorgio a cremano: la posizione al margine della carreggiata ed allineata alla carreggiata stessa, rende l'autovettura Fiat Panda esclude che il conducente dell'autovettura abbia concorso a provocare l'evento, trattandosi della normale posizione di un'autovettura in sosta, e non avendo il teste dichiarato nulla da cui risulti che l'autovettura in sosta non fosse visibile. La CTU, con valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, anche perché il CTP della parte appellata non ha fornito dati alternativi, sulla base delle fotografie e del preventivo in atti e della dinamica descritta dal teste, ha stimato in € 963,30 oltre Iva il costo delle opere necessarie per riparare il veicolo dell'appellante. Pertanto, le parti appellate vanno condannate in solido a pagare all'appellante la somma di € 963,30 + Iva al 22% quindi
1.175,22; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1/8/2016 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1/8 /2016 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23887/2020 rgac vertente tra: , appellante;
(oggi Parte_1 Parte_2 CP_3
Assicurazioni, appellate;
così provvede:
1) Riformando totalmente la sentenza impugnata, dichiara Controparte_1
responsabile civile esclusiva del sinistro per cui è causa, e condanna le parti appellate in solido a risarcire i danni subiti dall'appellante nel sinistro per cui è causa, che si liquidano in € di € 1.175,22 (IVA compresa); oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1/8/2016 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1/8/2016 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna le parti appellate in solido a rimborsare all'appellante ogni somma che questa documenti di aver pagato alla CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna le parti appellate in solido a rimborsare all'appellante le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 149 per esborsi ed € 1.100 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. CI OC:
4) Condanna le parti appellate in solido a rimborsare all'appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 134 per esborsi ed € 1278 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv.
CI OC.
Così deciso in Portici in data 10/12/2025 Il Giudice
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