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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/05/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2368/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
c.f. , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro LONGO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso
Ferrucci 10, come da procura in atti;
ammessa al PSS con delibera del COA di Ivrea n. 1396 del 30.7.2024
ricorrente contro
c.f. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Ciriè (TO),
Corso Nazioni Unite n. 94, presso lo studio dell'Avv. Erik Magnetti, che lo rappresenta e difende in forza di delega in atti;
pagina 1 di 6 resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“Voglia Ill.mo Tribunale adito,
- dichiarare in punto status, ai sensi dell'art. 473 bis.22, lo scioglimento del matrimonio contratto
con rito civile in Nole (TO), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Nole con Parte II, Serie A, n. 5, Anno 2009, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile
perché effettui le annotazioni conseguenti;
- dichiarare che i coniugi han già regolato ogni altra questione patrimoniale e sono
economicamente indipendenti, compensando altresì tra le parti le spese del presente
procedimento;
- dichiarare che la figlia minorenne nata il [...] in [...], Persona_1
è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso
la madre, che si occuperà del mantenimento diretto della stessa;
che il padre, alla luce dell'età
della figlia, quasi maggiorenne, sarà libero di frequentare liberamente la figlia secondo la volontà
di quest'ultima
- dichiarare che il padre si occuperà del mantenimento diretto dei figli maggiorenni
nato il [...] in [...] e Persona_2 Per_3
nato il [...] in [...].
[...]
-spese legali compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 12.9.2024, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
pagina 2 di 6 - il 06/06/2009, in Nole Canavese (TO), la signora e il sig. contraevano Pt_1 CP_1
matrimonio concordatario, registrato agli Atti di Matrimonio del Comune di Nole con
Parte II, Serie A, n. 5, Anno 2009, optando per il regime di separazione dei beni.
- dall'unione coniugale nascevano i figli:
- nata il [...] in [...] Persona_1
- nato il [...] in [...] Persona_2
- nato il [...] in [...] Persona_3
- nel procedimento per la separazione il 22 ottobre 2020 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della separazione venivano omologate con decreto del 5.11.2020;
- da allora la separazione durava ininterrotta.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva anche un assegno divorzile in proprio favore.
Il convenuto si costituiva in giudizio dando atto che le parti avevano raggiunto l'accordo e quindi veniva richiesta fissazione di udienza da celebrarsi con trattazione scritta per rassegnare conclusioni congiunte.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del
24.1.2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo nella domanda di
“divorzio”.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i pagina 3 di 6 coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 22.10.2020 venivano autorizzate a vivere separate e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del
5.11.2020. Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro e per l'affidamento ed il mantenimento della prole;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio
in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio di cd. “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine provvedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – in merito alla liquidazione del gratuito patrocinio in favore della ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
pagina 4 di 6 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e contratto con rito concordatario in Nole (TO), il 6 giugno 2009 Controparte_1
regolarmente trascritto il 9.6.2009 nei registri dello stato civile del Comune di Nole con
Parte II, Serie A, n. 5, Anno 2009,
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success.
modif;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che hanno già regolato ogni altra questione patrimoniale e sono economicamente indipendenti;
3. affida la figlia minorenne nata il [...] in [...], Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, che si occuperà del mantenimento diretto della stessa;
il padre, alla luce dell'età della figlia, quasi maggiorenne, sarà libero di frequentare liberamente la figlia secondo la volontà di quest'ultima
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre si occuperà del mantenimento diretto dei figli maggiorenni nato il Persona_2
08/03/2004 in CIRIÈ (TO) e nato il [...] in [...]. Persona_3
5. Compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2368/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
c.f. , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro LONGO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso
Ferrucci 10, come da procura in atti;
ammessa al PSS con delibera del COA di Ivrea n. 1396 del 30.7.2024
ricorrente contro
c.f. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Ciriè (TO),
Corso Nazioni Unite n. 94, presso lo studio dell'Avv. Erik Magnetti, che lo rappresenta e difende in forza di delega in atti;
pagina 1 di 6 resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“Voglia Ill.mo Tribunale adito,
- dichiarare in punto status, ai sensi dell'art. 473 bis.22, lo scioglimento del matrimonio contratto
con rito civile in Nole (TO), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Nole con Parte II, Serie A, n. 5, Anno 2009, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile
perché effettui le annotazioni conseguenti;
- dichiarare che i coniugi han già regolato ogni altra questione patrimoniale e sono
economicamente indipendenti, compensando altresì tra le parti le spese del presente
procedimento;
- dichiarare che la figlia minorenne nata il [...] in [...], Persona_1
è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso
la madre, che si occuperà del mantenimento diretto della stessa;
che il padre, alla luce dell'età
della figlia, quasi maggiorenne, sarà libero di frequentare liberamente la figlia secondo la volontà
di quest'ultima
- dichiarare che il padre si occuperà del mantenimento diretto dei figli maggiorenni
nato il [...] in [...] e Persona_2 Per_3
nato il [...] in [...].
[...]
-spese legali compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 12.9.2024, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
pagina 2 di 6 - il 06/06/2009, in Nole Canavese (TO), la signora e il sig. contraevano Pt_1 CP_1
matrimonio concordatario, registrato agli Atti di Matrimonio del Comune di Nole con
Parte II, Serie A, n. 5, Anno 2009, optando per il regime di separazione dei beni.
- dall'unione coniugale nascevano i figli:
- nata il [...] in [...] Persona_1
- nato il [...] in [...] Persona_2
- nato il [...] in [...] Persona_3
- nel procedimento per la separazione il 22 ottobre 2020 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della separazione venivano omologate con decreto del 5.11.2020;
- da allora la separazione durava ininterrotta.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva anche un assegno divorzile in proprio favore.
Il convenuto si costituiva in giudizio dando atto che le parti avevano raggiunto l'accordo e quindi veniva richiesta fissazione di udienza da celebrarsi con trattazione scritta per rassegnare conclusioni congiunte.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del
24.1.2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo nella domanda di
“divorzio”.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i pagina 3 di 6 coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 22.10.2020 venivano autorizzate a vivere separate e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del
5.11.2020. Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro e per l'affidamento ed il mantenimento della prole;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio
in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio di cd. “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine provvedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – in merito alla liquidazione del gratuito patrocinio in favore della ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
pagina 4 di 6 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e contratto con rito concordatario in Nole (TO), il 6 giugno 2009 Controparte_1
regolarmente trascritto il 9.6.2009 nei registri dello stato civile del Comune di Nole con
Parte II, Serie A, n. 5, Anno 2009,
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success.
modif;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che hanno già regolato ogni altra questione patrimoniale e sono economicamente indipendenti;
3. affida la figlia minorenne nata il [...] in [...], Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, che si occuperà del mantenimento diretto della stessa;
il padre, alla luce dell'età della figlia, quasi maggiorenne, sarà libero di frequentare liberamente la figlia secondo la volontà di quest'ultima
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre si occuperà del mantenimento diretto dei figli maggiorenni nato il Persona_2
08/03/2004 in CIRIÈ (TO) e nato il [...] in [...]. Persona_3
5. Compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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