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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12013/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - PO - Via Bracco, 20 80100 PO NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Sistema Ambiente Provincia Di PO S.p.a. - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210096256068000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21577/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 07120210096256068000 notificata il 203.04.2025 alla sig.ra Ricorrente_1 ,l'Agenzia delle Entrate OS , a seguito di ruolo esattoriale n.2021/010087 reso esecutivo il 28.06.2021 e relativo accertamento n. 16000004272 asseritamente notificato il 14.01.2020, richiedeva il pagamento della tassa smaltimento rifiuti dovuta per l'anno 2012 al Comune di Casoria.
Si opponeva la contribuente la quale eccepiva la illegittimità della cartella per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento e per decadenza dall'azione; la nullità della stessa per mancata indicazione del responsabile del procedimento ,privo della necessaria qualifica :per tardività nella formazione del ruolo esattoriale;
per violazione dell'art. 1 c. 163 L. n.296/06;per intervenuta prescrizione del preteso credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS la quale nel confermare la legittimità del proprio operato, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'attività di accertamento riservata all'ente impositore.
Non si costituiva Sapna -Sistema Ambiente Provincia di PO S.p.A,pur evocata in giudizio ,giusta pec di cosnegna del 27.05.2025.
All'udienza del 04.12.2025,in camera di consiglio, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto .
Preliminarmente giova evidenziare che la controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
NE ,sulla scorta di tale premessa di carattere sistematico va rilevato che la controversia afferisce alla impugnazione di una cartella di pagamento di cui si eccepisce la illegittimità per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento.
L'eccezione è fondata .
Se ,infatti, è orientamento consolidato quello secondo cui la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui ne discende che essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito ,è altrettanto indispensabile che venga fornita prova dell'intervenuta notifica dell'atto medesimo.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria,infatti, è assicurata mediante una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo primario di garantire il diritto di difesa del contribuente, sicché la omissione della notificazione dell'atto presupposto comporta vizio procedurale che determina la nullità dell'atto successivo notificato.
Nella specie, si richiama un prodromico avviso di accertamento , asseritamente regolarmente notificato di cui la cartella opposta è la naturale conseguenza, senza, tuttavia, fornirne prova.
Correlativamente ,l'omessa notifica dell'avviso di accertamento determina l'illegittimità della successiva cartella di pagamento .
Il ricorso,perciò , va accolto e la cartella impugnata va annullata,rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra istanza.
Le spese ,come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di Sapna Sistema Ambiente per la
Provincia di PO SP , titolare sostanziale dell'obbligazione dedotta in giudizio ,mentre vanno compensate tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate OS.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna SAPNA SP al pagamento delle di lite,in favore della ricorrente,liquidate in € 150,00 oltre rimb. cut € 30,00,rimb. forf.15% ed accessori di legge, se dovuti ,con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti di AD.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12013/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - PO - Via Bracco, 20 80100 PO NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Sistema Ambiente Provincia Di PO S.p.a. - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210096256068000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21577/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 07120210096256068000 notificata il 203.04.2025 alla sig.ra Ricorrente_1 ,l'Agenzia delle Entrate OS , a seguito di ruolo esattoriale n.2021/010087 reso esecutivo il 28.06.2021 e relativo accertamento n. 16000004272 asseritamente notificato il 14.01.2020, richiedeva il pagamento della tassa smaltimento rifiuti dovuta per l'anno 2012 al Comune di Casoria.
Si opponeva la contribuente la quale eccepiva la illegittimità della cartella per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento e per decadenza dall'azione; la nullità della stessa per mancata indicazione del responsabile del procedimento ,privo della necessaria qualifica :per tardività nella formazione del ruolo esattoriale;
per violazione dell'art. 1 c. 163 L. n.296/06;per intervenuta prescrizione del preteso credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS la quale nel confermare la legittimità del proprio operato, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'attività di accertamento riservata all'ente impositore.
Non si costituiva Sapna -Sistema Ambiente Provincia di PO S.p.A,pur evocata in giudizio ,giusta pec di cosnegna del 27.05.2025.
All'udienza del 04.12.2025,in camera di consiglio, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto .
Preliminarmente giova evidenziare che la controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
NE ,sulla scorta di tale premessa di carattere sistematico va rilevato che la controversia afferisce alla impugnazione di una cartella di pagamento di cui si eccepisce la illegittimità per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento.
L'eccezione è fondata .
Se ,infatti, è orientamento consolidato quello secondo cui la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui ne discende che essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito ,è altrettanto indispensabile che venga fornita prova dell'intervenuta notifica dell'atto medesimo.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria,infatti, è assicurata mediante una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo primario di garantire il diritto di difesa del contribuente, sicché la omissione della notificazione dell'atto presupposto comporta vizio procedurale che determina la nullità dell'atto successivo notificato.
Nella specie, si richiama un prodromico avviso di accertamento , asseritamente regolarmente notificato di cui la cartella opposta è la naturale conseguenza, senza, tuttavia, fornirne prova.
Correlativamente ,l'omessa notifica dell'avviso di accertamento determina l'illegittimità della successiva cartella di pagamento .
Il ricorso,perciò , va accolto e la cartella impugnata va annullata,rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra istanza.
Le spese ,come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di Sapna Sistema Ambiente per la
Provincia di PO SP , titolare sostanziale dell'obbligazione dedotta in giudizio ,mentre vanno compensate tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate OS.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna SAPNA SP al pagamento delle di lite,in favore della ricorrente,liquidate in € 150,00 oltre rimb. cut € 30,00,rimb. forf.15% ed accessori di legge, se dovuti ,con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti di AD.