TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3147/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3147 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NI IC
e
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. DARI DAVIDE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 01.10.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) l' 1.2.2007 e che dalla loro unione sono nati i due figli
, nata il [...] a [...], e , nato il [...] a Persona_1 Parte_2
Piombino. Con provvedimento in data 3.10.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino (LI) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) l' 1.2.2007 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2 P. 1 Serie – anno 2007. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'appartamento coniugale sito in Piombino (LI) via Gaeta 23 Località le Pianacce 8/a rimarrà nella esclusiva disponibilità della signora e dei figli;
Pt_1
3) entrambi i coniugi vivono con il sussidio del reddito di inclusione e pertanto nessuno verserà alcunché all'altro a titolo di mantenimento;
4) l'affidamento della prole spetterà alla signora in modo esclusivo, fintanto Parte_1 che il padre non avrà completato il percorso psicologico e psichiatrico e verrà ciò certificato dal ASL;
5) per quanto attiene il diritto di visita del padre, lo stesso potrà stare con i figli sotto la vigilanza della madre 3 volte a settimana (lunedì - mercoledì e venerdì) dalle 14 alle 16 a condizione che il padre abbia intrapreso il percorso curativo presso l'asl e che le visite non interferiscano con gli impegni scolastici o sportivi dei figli;
una volta che il signor CP_1 avrà intrapreso e sostenuto il percorso di cura necessario, sentito il parere dei medici preposti, quando verranno considerate le attuali difficoltà superate, potrà essere incentivato il ruolo paterno con una maggiore possibilità di incontro padre figli;
le eventuali modifiche saranno formalizzate mediante deposito di un nuovo ricorso congiunto;
6) gli assegni familiari saranno percepiti dalla signora Parte_1
7) le spese straordinarie saranno divise al 50%.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3147 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NI IC
e
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. DARI DAVIDE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 01.10.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) l' 1.2.2007 e che dalla loro unione sono nati i due figli
, nata il [...] a [...], e , nato il [...] a Persona_1 Parte_2
Piombino. Con provvedimento in data 3.10.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino (LI) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) l' 1.2.2007 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2 P. 1 Serie – anno 2007. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'appartamento coniugale sito in Piombino (LI) via Gaeta 23 Località le Pianacce 8/a rimarrà nella esclusiva disponibilità della signora e dei figli;
Pt_1
3) entrambi i coniugi vivono con il sussidio del reddito di inclusione e pertanto nessuno verserà alcunché all'altro a titolo di mantenimento;
4) l'affidamento della prole spetterà alla signora in modo esclusivo, fintanto Parte_1 che il padre non avrà completato il percorso psicologico e psichiatrico e verrà ciò certificato dal ASL;
5) per quanto attiene il diritto di visita del padre, lo stesso potrà stare con i figli sotto la vigilanza della madre 3 volte a settimana (lunedì - mercoledì e venerdì) dalle 14 alle 16 a condizione che il padre abbia intrapreso il percorso curativo presso l'asl e che le visite non interferiscano con gli impegni scolastici o sportivi dei figli;
una volta che il signor CP_1 avrà intrapreso e sostenuto il percorso di cura necessario, sentito il parere dei medici preposti, quando verranno considerate le attuali difficoltà superate, potrà essere incentivato il ruolo paterno con una maggiore possibilità di incontro padre figli;
le eventuali modifiche saranno formalizzate mediante deposito di un nuovo ricorso congiunto;
6) gli assegni familiari saranno percepiti dalla signora Parte_1
7) le spese straordinarie saranno divise al 50%.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra