Art. 3.
L'indennita' di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91 e 95, secondo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 , e' elevata rispettivamente a lire 16.500 ed a lire 14.400 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e a lire 12.000 e lire 9000 annue, se celibi o vedovi senza prole. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 febbraio 1967, n. 88 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1966 l'indennita' di alloggio, prevista dall' articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330 , per gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici, e' elevata rispettivamente, a L. 6000 ed a L. 5500 mensili, e ammogliati o vedovi con prole, purche' in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza o di guardia.
L'indennita' di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91 e 95, secondo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 , e' elevata rispettivamente a lire 16.500 ed a lire 14.400 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e a lire 12.000 e lire 9000 annue, se celibi o vedovi senza prole. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 febbraio 1967, n. 88 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1966 l'indennita' di alloggio, prevista dall' articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330 , per gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici, e' elevata rispettivamente, a L. 6000 ed a L. 5500 mensili, e ammogliati o vedovi con prole, purche' in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza o di guardia.